Accoglimento
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01315/2026REG.PROV.COLL.
N. 09334/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9334 del 2024, proposto da:
GE-Agenzia per le erogazioni in agricoltura e DE-Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
VA VO, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Mellea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 00624/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. VA VO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Consigliere LO Cordì e udita, per le parti appellanti, l’avvocato dello Stato Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. GE e DE hanno appellato la sentenza n. 624/2024, con la quale il T.A.R. per la Puglia ha dichiarato in parte irricevibile per tardività e in parte ha accolto il ricorso proposto dal sig. VO e, per l’effetto, ha annullato la comunicazione n. 10620221460000460002 (fascicolo n. 2022/12609), di iscrizione d’ipoteca legale ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, effettuata, con nota n. 14025/1502 del 22.5.2023, dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione per la Provincia di Taranto.
2. In punto di fatto le Agenzie hanno esposto che: i ) il sig. VO aveva contestato la comunicazione di iscrizione ipotecaria su un fabbricato agricolo ubicato in Mottola a lui intestato e le somme pretese a fondamento dell’iscrizione, tra cui quelle indicate nella cartella di pagamento dell’GE n. 10620207150025726000, relativa a “ prelievi supplementari ” per quote latte, comprensiva di sorte capitale e interessi, maturati negli anni dal 2000 al 2007, per un ammontare complessivo di euro 427.822,56; ii ) la parte aveva contestato la comunicazione di iscrizione ipotecaria per violazione dell’art. 170 c.c., avendo costituito un fondo patrimoniale opponibile ad GE e ad DE e in ragione dell’impossibilità di ritenere il debito relativo ai prelievi supplementari un debito contratto nell’interesse della famiglia e, come tale, suscettibile di essere soddisfatto con i beni conferiti in tale fondo.
3. Per quanto di interesse per il presente grado di giudizio si osserva che il T.A.R. ha accolto il ricorso ritenendo che il fondo patrimoniale costituito in data 28.11.2006 fosse opponibile alle Amministrazioni, essendo state espletate le procedure di legge. Secondo il T.A.R., inoltre, i debiti per prelievi quote latte non sarebbero qualificabili come debiti contratti per i bisogni della famiglia, e, quindi, i beni conferiti nel fondo non sarebbero potuti essere oggetto di esecuzione forzata da parte delle Amministrazioni.
4. GE e DE hanno proposto ricorso in appello, affidato a due motivi. Si è costituito in giudizio il sig. VO chiedendo di respingere il ricorso in appello in quanto infondato. Il sig. VO ha, altresì, depositato copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposto dall’apposita Commissione presso questo Consiglio in data 17.3.2025.
5. Entrando in medias res , occorre osservare come GE e DE abbiano dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado, evidenziando, in primo luogo, che: i ) il fondo patrimoniale non era opponibile in quanto annotato sull’atto di matrimonio in data 5.9.2023, e, quindi, in epoca successiva all’iscrizione ipotecaria del 22.5.2023; ii ) l’annotazione nei registri matrimoniali in data antecedente alle trascrizione pregiudizievoli era indispensabile per rendere opponibile il fondo, trattandosi dell’adempimento a cui l’ordinamento lega la funzione di pubblicità dichiarativa ex art. 162, comma 4, c.c.. Le Agenzie hanno, in secondo luogo, evidenziato come i debiti avrebbero dovuto qualificarsi come debiti contratti nell’interesse della famiglia, con conseguente possibilità di esecuzione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.
5.1. Prima di esaminare le censure delle Agenzie occorre evidenziare come il sig. VO abbia dedotto l’inammissibilità della prima censura (con la quale è stata dedotta la non opponibilità del fondo in ragione dell’annotazione dello stesso sui registri matrimoniali dopo la trascrizione dell’ipoteca) in quanto circostanza non precedentemente dedotta nel giudizio di primo grado.
5.1.1. L’eccezione è infondata atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, “ il divieto di domande o eccezioni nuove in appello ex art. 104, comma 1, c.p.a. si applica solo all'originario ricorrente, poiché solo a quest'ultimo, una volta delimitato il thema decidendum con i motivi di impugnazione articolati in primo grado, è precluso un ampliamento dello stesso nel giudizio d'appello; viceversa, rispetto alle parti resistenti il medesimo divieto va inteso come riferito alle sole eccezioni in senso tecnico, non rilevabili d'ufficio, ma non anche alle mere difese rispetto agli altrui motivi di impugnazione, il cui accoglimento determina l'interesse a formulare ogni censura volta ad ottenere la riforma della sentenza in sede d'appello ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 25.3.2021, n. 2530: Id., Sez. VI, 23.9.2022, n. 8171).
5.2. Ritenute ammissibili le deduzioni delle Agenzie le stesse si appalesano fondate, pur con una doverosa precisazione in fatto che, tuttavia, non muta l’esito del giudizio. Le Agenzie hanno, infatti, dedotto, che l’annotazione sui registri matrimoniali sarebbe avvenuta in data 5.9.2023. Il rilievo non è esatto atteso che la data si riferisce al momento in cui è stato rilasciato l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio. Questa precisazione non muta, però, l’esito del giudizio, difettando in atti la prova del momento dell’annotazione nei registri matrimoniali, che era onere della parte appellata depositare in giudizio al fine di dimostrare l’effettiva opponibilità del fondo patrimoniale alle Agenzie creditrici.
5.3. Deve, infatti, considerarsi che, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno individuato nella data di annotazione a margine dell'atto di matrimonio il giorno in cui l'atto di costituzione del fondo patrimoniale diviene opponibile ai terzi, degradando la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., a mera pubblicità-notizia che non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile (Cassazione civile, Sezioni unite, 13.10.2009, n. 21658). La costituzione del fondo patrimoniale è soggetta, infatti, alle disposizioni di cui all’art. 162 c.c., compresa quella che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta opponibilità e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (così Sezioni unite, 13.10.2009, n. 21658; conformemente, Cassazione civile, 25.7.2022, n. 23165; Id., 16.10.2020, n. 22622; Id., 10.5.2019, n. 12545; Id., 24.3.2016, n. 5889; Id. 12.12.2013, n. 27854). A tali conclusioni si perviene osservando che: i ) l’abrogazione ad opera della L. n. 151 del 1975 del previdente dell'art. 2647 c.c., comma 4, - che considerava la trascrizione del vincolo familiare requisito di opponibilità ai terzi - rende evidente l'intento del legislatore di degradare la trascrizione del fondo a pubblicità notizia e di riservare l'opponibilità del vincolo ai terzi all'annotazione di cui all'art. 162 c.c.; ii ) l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della data del contratto, del notaio rogante e delle generalità dei contraenti che hanno partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale mira a tutelare i terzi che pongono in essere rapporti giuridici con i coniugi; iii ) la detta funzione attribuita dalla annotazione ex art. 162 c.c. - consentire al terzo di ottenere una completa conoscenza circa la condizione giuridica dei beni cui il vincolo del fondo si riferisce attraverso la lettura del relativo contratto - e l'eliminazione dell'art. 2647 c.c., u.c. consentono di affermare che la detta annotazione costituisce l'unica formalità pubblicitaria rilevante agli effetti della opponibilità della convenzione ai terzi e che la trascrizione del vincolo ex art. 2647 c.c. è stata, per l’appunto, degradata al rango di pubblicità-notizia. Il fondo patrimoniale risulta quindi sottoposto ad una doppia forma di pubblicità: annotazione nei registri dello stato civile (funzione dichiarativa); trascrizione (funzione di pubblicità notizia). Infatti quando la legge non ricollega alla trascrizione un particolare effetto ben determinato, si è in presenza di una pubblicità notizia. In sostanza, il fondo patrimoniale è opponibile ai terzi solo a seguito dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, sicché solo da tale momento esso può essere fatto valere e/o invalidato (Cassazione civile, Sez. III, 12.12.2023, n. 34757).
5.4. Nel caso di specie, la parte appellata (su cui gravava l’onere in funzione del principio di vicinanza della prova e delle regole di riparto di cui all’art. 2967 c.c.) non ha provato la data dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, e, quindi, non ha fornito evidenze in ordine all’opponibilità del fondo all’Agenzie.
5.5. Le considerazioni esposte risultano dirimenti per accogliere il ricorso in appello delle Agenzie e rendono, altresì, superflua la disamina delle ulteriori deduzioni, che, avendo riguardo alla natura del debito, postulano, logicamente, l’opponibilità del fondo, esclusa dal Collegio.
6. In definitiva, il ricorso in appello deve essere accolto e, pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve respingersi integralmente il ricorso introduttivo del giudizio.
7. Le questioni esaminate e decise esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2024, n. 10058), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate in ragione della novità della questione esaminata, rispetto a quelle oggetto del giudizio di primo grado.
9. Va confermata l’ammissione del sig. VO al gratuito patrocinio atteso che la domanda dello stesso non risulta essere stata proposta con mala fede o colpa grave.
9.1. In relazione al quantum debeatur il Collegio osserva, in primo luogo, come la disposizione di cui all’art. 4, comma 1, primo periodo, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, imponga, ai fini della liquidazione del compenso, di tener conto “ delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ”. La disposizione precisa che, in ordine alla difficoltà dell'affare, “si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti ”.
9.2. Nel caso di specie, va considerato che: i ) il ricorso di primo grado è stato integralmente respinto; ii ) la fase istruttoria rileva ai fini del compenso solo quando effettivamente svolta [art. 4, comma 5, lett. c ), ultimo periodo, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55] e, nel caso di specie, alcune delle attività indicate nella disposizione citata risulta esser stata svolta; iii ) in relazione alla fase decisionale, il difensore della parte appellata non ha depositato memorie conclusionali; iv ) la controversia era, comunque, limitata alla questione relativa ai presupposti di opponibilità del fondo patrimoniale e alla natura del debito.
9.3. In ragione di quanto esposto il Collegio ritiene di dover liquidare l’importo minino risultante dall’applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2024, come modificate dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa e della non complessità della stessa, con espunzione delle somme per la fase istruttoria e decisoria. L’importo complessivo riconosciuto è pari a euro 3757,00, dimidiato ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002. Il compenso liquidato è, quindi, pari a euro 2.160,28, comprensivo di spese generali (pari al 15 per cento di euro 1878,50), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge integralmente il ricorso introduttivo del giudizio. Compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio. Conferma l’ammissione del sig. VO al patrocinio a spese dello Stato e liquida all’avvocato Mellea, per l’attività prestata, la somma pari a euro 2.160,28 (già comprensiva di spese generali), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AD TT, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
LO I', Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO I' | AD TT |
IL SEGRETARIO