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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2028/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Clotilde PARISE Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
P. Iva, (c. f. ) e da Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), entrambi con il proc. dom. avv. Franco Parte_2 C.F._1
Vinci e avv. Eleonora Fasoli
Appellanti contro c.f. ), con il proc. dom. Avv. Elena Righetti Controparte_1 P.IVA_2
Appellata
In punto: appello alla sentenza del Tribunale di Verona n. 1933/2024, pubblicata in data 10 settembre 2024
CONCLUSIONI
Il procuratore della parte appellante ha così concluso: nel merito, per i motivi in fatto e in diritto descritti in narrativa, riformare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Verona,
Giudice dott.ssa Stefania Abbate, n. 1933/2024, R. G. n. 3699/2020, pubblicata in data 10 settembre
2024 e notificata il successivo 28 ottobre 2024, per le eccezioni e i motivi descritti in narrativa.
Il procuratore dell'appellata ha così concluso: dichiararsi l'inammissibilità e, comunque, respingersi l'appello ex adverso proposto. In parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi la
e l'ing. in solido tra loro, al risarcimento del maggior danno Parte_1 Parte_2 quantificato in € 403.411,44 oltre a rivalutazione e interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c.
Condannarsi altresì i medesimi, in solido tra loro, al risarcimento del danno per la perdita di valore
1 dell'immobile e la perdita di guadagno, nella somma che risulterà di giustizia. In parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio secondo i parametri di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4 maggio 2020, la società conveniva in Controparte_1 giudizio l'ing. e la per vederli condannati, in solido Parte_2 Parte_1 tra loro, al risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 393.901,05, oltre ad interessi e maggior danno, nonché al risarcimento del danno, derivante dalla perdita di valore dell'immobile e dalla perdita di guadagno, da quantificarsi secondo Giustizia, in relazione alle opere (progettazione e direzione lavori di interventi per l'installazione di impianti di climatizzazione in un immobile di proprietà dell'attrice) realizzate da Parte_1 in virtù dell'incarico ricevuto da di cui al contratto del 2 febbraio 2017. Controparte_1
Si costituivano in giudizio , in persona del legale rappresentante, e l'ing. Parte_1 in proprio che contestavano le pretese avversarie, eccependo la carenza di Parte_2 legittimazione passiva e denegando la loro dedotta responsabilità.
La causa veniva istruita mediante prove orali e con l'acquisizione di una consulenza tecnica.
Con la sentenza n. 1933/2024 il Tribunale condannava i convenuti in solido a versare, in favore di a titolo risarcitorio, l'importo di € 204.405,00, oltre rivalutazione e interessi Controparte_1 legali, decorrenti a far data della domanda e li condannava, altresì, alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite, liquidate in € 540,00 per anticipazioni ed € 14.103,00 per compenso, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali, Iva e C.p.a. ponendo definitivamente le spese di CT, già liquidate, in solido, a carico dei convenuti.
Con atto di citazione del 27.11.2024 hanno proposto appello e l'ing. Parte_1
i quali hanno proposto anche ricorso ex art. 351, secondo comma, c.p.c., Parte_2 formulando quattro motivi di gravame, riguardanti quanto deciso in relazione all'onere di chiamata in causa del terzo, al mancato accertamento della carenza di legittimazione passiva alla richiesta di risarcimento del danno, all'erronea interpretazione della consulenza tecnica e quanto all'imputazione delle spese di lite anche per il ricorso per sequestro conservativo medio tempore proposto dalla parte appellata.
Si è costituita nel presente giudizio d'appello che instava per il rigetto del Controparte_1 gravame e formulava quattro motivi di appello incidentale riguardanti l'erronea valutazione nel risarcimento accordato, la mancata considerazione del danno da lucro cessante e in punto spese di lite.
2 L'istanza ex art. 351 c.p.c. di parte appellante veniva respinta;
a seguito dell'udienza di trattazione, la causa veniva rinviata ex art. 352 C.p.c. al 21.10.2026 per l'assunzione in decisione, e di seguito, previa sostituzione del Consigliere relatore, anticipata al 26.11.2025, con assegnazione di nuovi termini alle parti per lo scambio delle conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico vanno trattati preliminarmente i motivi di appello incidentale formulati da Controparte_1
I primi tre motivi d'appello, tra di loro collegati, possono essere trattati congiuntamente, posto che l'appellante incidentale lamenta che il giudice di primo grado avrebbe ingiustamente preso in considerazione l'opzione, suggerita dal consulente tecnico, di mantenere i dispositivi sul tetto dell'edificio dal CT quantificando il danno subito dall'appellante per i soli costi di insonorizzazione dei dispositivi mantenuti in loco con la predisposizione di una struttura apposita chiusa, e pari ad euro 198.000,00, dovendo detti danni essere diversamente indentificati nel maggior costo complessivamente sostenuto da con lo Controparte_1 spostamento delle macchine nel seminterrato dell'edificio e per l'intervento di insonorizzazione comunque effettuato anche in detta sede.
L'appellante incidentale, infatti, sulla scorta delle valutazioni espresse dall'Ing. Per_1 consulente di ritiene corretta la scelta posta in atto al momento Controparte_1 dell'introduzione del giudizio di primo grado e tutti i maggiori costi conseguenti sostenuti, in quanto giustificata dalle implicazioni attinenti la violazione delle norme edilizie e urbanistiche vigenti nel comune di Verona che sarebbero derivate dalla realizzazione di una struttura di contenimento chiusa dei dispositivi mantenuti “as built” così come ipotizzato dal consulente tecnico nominato nella precedente fase di giudizio.
I maggiori costi sostenuti da per la progettazione, le autorizzazioni, lo Controparte_1 spostamento delle macchine e delle tubazioni, la creazione di un locale idoneo nel piano interrato e l'insonorizzazione degli apparati nella nuova collocazione - pari ad oltre 400.000 euro – secondo l'appellante andavano valorizzati come l'effettivo danno subito dalla società istante, in quanto congrui, pertinenti e pienamente giustificati perché la riallocazione dei macchinari nel seminterrato dell'edificio era la sola opzione da considerarsi concretamente praticabile.
Parallelamente, l'appellante incidentale critica la motivazione di rigetto della domanda risarcitoria del maggior danno subito da in quanto causato dall'impossibilità Controparte_1 di realizzare una struttura isolante sul terrazzo, da ritenersi impossibile perché confliggente con le norme edilizie e urbanistiche vigenti in loco.
3 Di conseguenza, secondo andrebbero allora integralmente riconsiderate le Controparte_1 istanze di liquidazione dell'ulteriore danno formulate in primo grado e ingiustamente disattese dal giudicante, e riguardanti voci di risarcimento particolari dipendenti dall'inadempimento accertato anche per la perdita di 13 posti auto (11 totalmente eliminati e
2 persi per la modifica dell'accesso), quantificabile in € 10.400,00 annui, per il ritardo nell'utilizzo dell'autorimessa che avrebbe comportato una perdita temporanea di profitti per
€ 4.458,00.
Tale aspetto dell'ulteriore danno subito, secondo l'appellante incidentale, risulterebbe anch'esso legittimamente risarcibile, per via della mancata contestazione specifica dell'appellante principale, ovvero, in subordine, accertabile tramite un'integrazione della CT già acquisita agli atti del giudizio. contesta, inoltre, la mancata inclusione nel risarcimento liquidato dal Controparte_1 tribunale delle spese sostenute per gli studi preliminari e le relazioni tecniche necessarie per individuare la soluzione migliore per l'abbattimento del rumore: tali costi, che includono le relazioni tecniche dei periti e e le tavole di progetto e indebitamente Per_1 Per_2 ritenuti dal CT e dal Tribunale non inerenti alle opere di bonifica acustica oggetto delle allegazioni attoree nel giudizio di primo grado, andrebbero considerati anch'essi conseguenza dell'inadempimento accertato a carico degli appellanti, e andrebbero accertati al limite mediante integrazione della CT per valutare anche il minor valore dell'immobile e la perdita di guadagno, ingiustamente pretermessi dalla adottata dal tribunale di Verona.
Obiettano a tale riguardo gli appellanti principali che la decisione di spostare i dispositivi dal tetto del fabbricato sarebbe stata, al contrario, del tutto ingiustificata e da considerarsi oggetto di scelta discrezionale ed arbitraria da parte di adottata in autonomia e Controparte_1 disattendendo le soluzioni prospettate dal consulente tecnico e le indicazioni date per il mantenimento dei dispositivi sulla sommità dell'edificio. La suddetta scelta, in realtà, era stata dettata da motivi esclusivamente estetici, oltre che non concretamente necessitata da fattori ostativi al loro mantenimento in loco una volta adeguatamente insonorizzati, ed erano insussistenti le dedotte violazioni delle normative urbanistiche, risultando praticabile – così come accertato da parte del CT - un intervento di insonorizzazione degli apparati sufficiente senza dover sostenere i costi esorbitanti imputati ingiustamente come danno, oltre che adottata senza preventiva contestazione nei confronti della società di progettazione appellante.
I suddetti motivi di appello incidentale, complessivamente considerati, non meritano accoglimento.
4 Riesaminati gli atti di causa, la Corte d'appello osserva che negli scritti di primo grado la CP_1 odierna appellata ha dedotto l'inadempimento della società e dell'Ing. Parte_1 per quanto riguardava la mancata esecuzione dello studio sull'impatto acustico, Pt_2 lamentando l'inadeguatezza delle misure di insonorizzazione degli apparati installati sul tetto dell'edificio così come erano state ideate nel progetto originario, ossia con l'installazione di una singola barriera fonoassorbente di quattro metri di altezza estesa ad entrambi i lati dell'area impianti. Nell'atto di citazione di primo grado, in particolare, non allegava CP_1 che l'unica soluzione idonea e compatibile con la normativa edilizia e amministrativa era quella in concreto attuata prima dell'introduzione del giudizio, tanto che nel quesito sottoposto al C.T.U. nel contraddittorio delle parti non era prevista specificamente l'indagine sotto tale specifico profilo, introdotto dai consulenti di parte attrice in sede di osservazioni alla
CT, e peraltro il consulente d'ufficio ha risposto ai suddetti rilievi (allegato 2 pag.57 e ss.).
allegava quindi di aver sostenuto costi, definiti, all'esito della CT, in euro CP_1
403.111,44 incluse le spese per le perizie tecniche, implicati dallo spostamento dei macchinari
- già posto in atto da al momento della notifica dell'atto di citazione di primo Controparte_1 grado – nel seminterrato dell'edificio, dove era stata eseguito sempre a cura e spese di
[...] anche un nuovo intervento di insonorizzazione dei 18 dispositivi per la CP_1 climatizzazione.
Il trasferimento dei macchinari nel seminterrato, veniva infatti dichiarato come già effettuato in detta sede nonostante i tecnici di (Ing. avessero Controparte_1 Persona_3 inizialmente suggerito di ovviare all'insufficiente insonorizzazione mediante la riallocazione di 8 unità al primo piano in due altre zone dell'edificio, e con la sistemazione delle rimanenti unità sempre al primo piano sulla terrazza (pag. 2, atto di citazione di primo grado di
[...]
. CP_1
Ad ogni modo, nell'atto introduttivo del giudizio non risulta essere stata dedotta circostanza alcuna relativa alle implicazioni ricollegabili al conflitto con le normative di carattere urbanistico, sia in merito alla singola barriera fonoassorbente prevista nel progetto originario, sia con riferimento ad eventuali interventi di potenziamento di tale misura di insonorizzazione laddove effettuate con manufatti dello stesso genere sui dispositivi mantenuti in loco.
Nel corso della precedente fase di giudizio, veniva quindi espletata la CT, nel cui ambito veniva posto al consulente tecnico nominato un quesito incentrato sulla verifica dell'inadempimento contrattuale della società di progettazione sotto l'aspetto delle cautele previste in progetto per ridurre l'impatto acustico, dell'idoneità delle scelte tecniche operate in sede di progettazione iniziale degli impianti predetti, e quanto al rispetto dei valori limite
5 previsti dal quadro normativo di riferimento sia in ambito pubblicistico, sia in ambito privatistico, con particolare riferimento all'incidenza dell'abbattimento acustico derivante dalla realizzazione della barriera fonoisolante-fonoassorbente prevista nel progetto di
[...]
Parte_1
Al contempo, al tecnico veniva chiesto, in caso di accertata inidoneità delle scelte di progettazione iniziale, di quantificare sulla base della documentazione dimessa in atti gli esborsi sostenuti da in ragione della necessità di abbattere il rumore degli Controparte_1 impianti, accertando la congruità dei relativi importi (punto 3 del quesito peritale).
Il consulente, che premetteva di aver formulato le proprie valutazioni sull'impatto acustico dei dispositivi solo in base ad un modello di calcolo delle emissioni sonore originarie tramite apposito programma dal momento che gli stessi erano già stati rimossi dalla sommità dell'edificio da parte di dava preliminarmente atto che “…tra la Controparte_1 documentazione in atti, non è stato reperito altro studio previsionale di impatto basato su un modello previsionale accreditato, né per la posizione di progetto né per l'attuale posizione posta al piano -1 dell'immobile”. Il C.T.U. precisava: “La verifica acustica strumentale delle scelte tecniche operate in sede di progettazione iniziale, non è oggi possibile poiché le sorgenti sono state integralmente rimosse dalla sede originaria e le indagini condotte dai tecnici acustici di parte ricorrente non permettono di ricostruire lo scenario reale per le seguenti ragioni: • gli impianti non sono mai stati portati completamente a regime e non sono stati eseguiti test funzionali nelle modalità “silenziosa” previste dal manuale d'uso • i rilievi fonometrici condotti in una prima campagna fonometrica (27
Febbraio 2019 a firma si sono basati solo sulla misura del rumore residuo (doc. 76 ricorrente): Per_1
“durante le misure non è stato possibile accertare l'effettiva rumorosità delle pompe di calore dato che non era possibile accenderle”. • i rilievi fonometrici condotti nella seconda campagna fonometrica (aprile
2019) sono stati condotti su 8 macchine (della tatalità prevista) in condizioni di regime normale (non silente) ed esclusivamente in periodo diurno. Non sono disponibili dunque dati fonometrici dell'intera batteria di impianti prevista in regime di funzionamento normale né silente che coprano il periodo temporale diurno e notturno. Diviene necessario affidarsi ad un modello di calcolo che, come ogni strumento indiretto, non è esente da incertezze ed imprecisione” (pag.19 CT).
Il consulente d'ufficio procedeva, pertanto, all'indagine peritale avvalendosi di un potente software previsionale denominato SoudPlan che permetteva la ricostruzione tridimensionale degli scenari di causa e, all'esito di approfondita analisi, concludeva affermando che la barriera piana, per quanto alta 4 metri ed estesa ad entrambi i lati dell'area impianti prevista nel progetto di non avrebbe potuto garantire i limiti amministrativi Parte_1 presso il vicino ricettore e che un analogo studio previsionale avrebbe invece fornito le
6 necessarie e sufficienti informazioni per giungere alla medesima conclusione e che, dunque, sarebbe stato possibile adottare le necessarie misure in termini di ricollocamento degli impianti o diversa tecnologia al fine di raggiungere i requisiti di legge.
In tal modo, pertanto, veniva accertato e delineato l'inadempimento attribuibile a
[...]
e all'Ing. er la mancata analisi e studio della problematica acustica. Parte_1 Pt_2
Al contempo, il CT riscontrava dagli atti di causa che.. “sembra che l'intervento di spostamento ed insonorizzazione (attuato medio tempore da n.d.r.) sia stato eseguito sulla base di Controparte_1 ipotesi generiche e senza adottare un approccio metodologico rigoroso basato sull'analisi dei ricettori e dei livelli massimi di rumore ammissibili” ed in particolare che “…il risultato ottenuto è del tutto cautelativo, offre senza dubbio ottime performance sotto il profilo delle emissioni acustiche, quindi, è da considerarsi senz'altro sufficiente ma non per questo necessario”.
In merito alla congruità dei costi sostenuti dall'appellata per l'intervento di spostamento dei macchinari nel seminterrato il CT riferiva inoltre che “…la proposta di insonorizzazione della società LT (doc. 4 – resistente) non avrebbe garantito i requisiti mentre entrambe le proposte
OL (doc.
5 - resistente) e S.A. IN (doc. 5bis - resistente) promettevano un abbattimento sufficiente. Risulta agli atti che anche la società avrebbe dato disponibilità allo CP_2 sviluppo di una soluzione sui luoghi originali di installazione ma che questa sarebbe stata troppo invasiva negli ingombri (doc. 84 - ricorrente) e curava di segnalare che in tale offerta “… peraltro veniva promesso un abbattimento pari a 30 dB che, nelle ipotesi qui descritte, sarebbe stato eccedente il minimo richiesto”.
A parere del Collegio, quindi, l'aspetto della “invasività” degli ingombri previsti dalla CP_ proposta di 2 , la quale suggeriva di mantenere i dispositivi sul tetto dell'edificio e di bonificare le emissioni acustiche eccessive con la posa di dissipatori fonoassorbenti in apposite strutture di contenimento, era stato pure considerato e valutato nella consulenza tecnica acquisita agli atti di causa, sebbene al ristretto fine della valutazione di congruità delle spese sostenute dalla compagnia appellata, così come d'altro canto richiesto al punto 3 del quesito peritale.
A bene vedere, pertanto, non hanno trovato riscontro le articolate considerazioni espresse nei motivi di appello incidentale quanto all'impossibilità di bonificare in loco le emissioni con la CP_ posa dei manufatti secondo 2 a causa del prospettato conflitto con le norme urbanistiche vigenti in loco.
Va anche considerato che il CT, preso atto che nell'elenco degli esborsi documentati dalla società appellante incidentale vi erano quelli relativi ad una ulteriore bonifica acustica dei dispositivi una volta collocati nel seminterrato (oltre che dei costi tecnici per le relative
7 progettazioni), riteneva che detta scelta, paragonabile, quanto ad efficacia, a quella di mantenerli sul tetto dell'edificio con la posa dei silenziatori dissipativi con la minor spesa di euro 198.000, fosse da attribuire a motivi di carattere estetico, in quanto la scelta dello spostamento in altra sede sarebbe stata giustificata solo se nella nuova posizione prescelta non fosse stato necessario un altro intervento di insonorizzazione, peraltro con abbattimento delle emissioni anche superiore alla soglia ritenuta sufficiente.
Ritiene, pertanto, anche questo Collegio che siano condivisibili le valutazioni espresse dal CT sulla congruità dei costi indennizzabili rispetto a quelli documentati dalla compagnia appellante incidentale - dato che l'unico danno causalmente ricollegabile all'inadempimento contrattuale dedotto era da considerarsi quello preventivato per la bonifica in loco unitamente alle spese di perizia preliminari (198.000 + 6.405) . Il CT ha in dettaglio risposto ai rilievi critici di tutte le parti (cfr. allegato 2 alla CT) e ha rimarcato che il parere datato 2/2/2023 a firma dell'Arch. era stato prodotto da solo in sede di osservazioni, Persona_4 CP_1 nonché, in ogni caso, ha aggiunto (pag.59 CT) che “un giudizio di NON FATTIBILITA' per un intervento di incapsulaggio delle macchine richiederebbe quantomeno la predisposizione di un progetto con verifica dei parametri edilizi su base esecutiva ovvero un diniego da parte dell'amministrazione”.
In conclusione, in conformità a quanto ritenuto dal primo giudice, può esservi un riconoscimento solo parziale delle spese per la bonifica effettuate da avendo Controparte_1
a tale riguardo il tribunale correttamente considerato che “.. gli esborsi documentati dall'attrice, ferma la congruità degli importi fatturati, non sono interamente imputabili alla necessità di bonifica derivata dall'omessa analisi acustica in sede progettuale, ma solo entro il limite di € 198.000,00, pari all'importo preventivato dalla società che aveva previsto di intervenire tramite silenziatori CP_2 dissipativi per raggiungere un livello pari a 35 dB a 1 metro, a partire dai dati di emissione delle macchine, rispetto ai quali è ragionevole determinare una capacità di abbattimento superiore a 30 dB
(doc. 66 e 84 attorei), là dove l'abbattimento minimo necessario avrebbe dovuto oscillare da un minimo di 16 dB ad un massimo - considerando un approccio basato sul soddisfacimento del criterio del confronto con il livello statistico L95 - di 28 dB (cfr. pag. 43 della CT); il valore di abbattimento suddetto, infatti, avrebbe certamente soddisfatto anche i requisiti di rumorosità nella posizione originale delle macchine sul terrazzo, senza necessità delle opere per lo spostamento degli impianti in una nuova collocazione (cfr. pag. 44 della CT, ove l'ausiliario ha condivisibilmente osservato anche che la scelta dello spostamento in altra sede sarebbe stata giustificata solo se nella nuova posizione non fosse stato necessario altro intervento di insonorizzazione, viceversa eseguito); non è rinvenibile in atti alcuna simulazione o calcolo di impatto, nei vari scenari di bonifica possibili, che comprovi le scelte tecniche operate in sede di bonifica e che possa valere a dimostrare che lo spostamento delle macchine dalla
8 localizzazione originaria fosse inevitabile ai fini della bonifica, laddove, al contrario, “il risultato acustico ottenuto è da considerarsi sufficiente ma non strettamente necessario”.
Per analoghe ragioni non può essere accolto il motivo di appello incidentale svolto quanto alla mancata considerazione del danno ulteriore per la perdita di 13 posti auto, occupati in via permanente dai dispositivi in questione, per il ritardo nell'agibilità dell'autorimessa e per gli studi preliminari per la ricerca della soluzione migliore, oltre che per la perdita di valore dell'immobile.
Detti danni presunti non possono, infatti, essere ricollegati all'inadempimento della società di progettazione per i motivi sin qui considerati: le stime sul lucro cessante per la perdita di posti auto non risultano peraltro attendibilmente provate, i costi per gli studi preliminari riguardano la riallocazione dei dispositivi nella nuova sede e attengono quindi voci di danno non imputabili alla parte appellante principale, mentre il presunto danno per la perdita di valore dell'immobile non risulta dedotto in modo sufficientemente specifico e non è supportato da elementi probatori attendibili.
Il motivo di appello incidentale attinente il regolamento delle spese di lite per l'aspettativa di riforma della sentenza impugnata resta assorbito.
Passando ora all'esame dell'appello principale, con il primo motivo e Parte_1
l'Ing. lamentano erronea e contraddittoria statuizione nel punto della decisione Pt_2 gravata in cui il tribunale imputa alla società di progettazione la mancata chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. del terzo la cui istanza, ritualmente formulata Controparte_3 dall'appellante, era stata disattesa con decreto 8.10.2020, GI dottoressa , sul rilievo Persona_5 di insussistenza nella specie di ipotesi di litisconsorzio necessario, ed invece, all'esito del giudizio, il tribunale ha censurato la mancata proposizione della chiamata in causa quale onere spettante alla società appellante asseritamente disatteso.
Gli appellanti principali ritengono che sussistesse nella fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario, oltreché la corrispondente opportunità della chiamata del terzo Controparte_3 in ragione dell'incarico contrattuale da questa ricevuto e con il quale le era stata
[...] affidata la relazione di calcolo della struttura di insonorizzazione di cui alla voce n. 318 punto
01.25 del contratto per cui è causa (docc. 2-3). che il Tribunale avrebbe correttamente rigettato l'istanza di chiamata Parte_3 in causa della poiché non sussistevano i presupposti del Controparte_3 litisconsorzio e che, sul punto, il tribunale avrebbe esercitato legittimamente il potere discrezionale di non estendere il giudizio ai sensi dell'art. 107 c.p.c. ed essendo tale ordinanza non impugnabile.
9 Rileva la Corte a tale riguardo che non aveva concordato incarichi Controparte_3 diretti da parte degli appellanti principali, né oneri di verifica tecnica delle emissioni sonore dei dispositivi, e che aveva espletato unicamente le operazioni di montaggio: il motivo di appello non risulta pertanto fondato, non ravvisandosi nel contesto della motivazione del provvedimento appellato le dedotte contraddizioni sull'onere di chiamata in causa disatteso a seguito dell'ordinanza ex art. 107 C.p.c.
Con il secondo motivo di appello, gli istanti lamentano erroneo convincimento sulla legittimazione passiva degli stessi per il risarcimento del danno di nella parte Controparte_1 della decisione in cui in tribunale ha ricostruito gli obblighi contrattuali delle parti e appurato che il posizionamento dei macchinari sul terrazzo era riconducibile ad una specifica scelta progettuale e che le scelte tecniche da adottare, per rendere l'impianto idoneo all'uso a cui era destinato, non competevano all'appaltatrice ( . Controparte_4 eccepisce l'inammissibilità del motivo di appello, ravvisando incoerenza tra Controparte_1 le premesse e le conclusioni rassegnate sul punto, perché atterrebbe propriamente l'oggetto dell'incarico conferito alla il quale testualmente riguardava Parte_1
“l'espletamento della pratica relativa al D. P. C. M. 5/12/1997 e smi – Requisiti acustici passivi degli edifici” … e tutte le ulteriori attività di natura strumentale, connessa e/o collegata a quelle oggetto dell'incarico …”, “con rimessione alla fornitrice CP_3 Controparte_5 dell'installazione e della posa in opera degli impianti”.
[...]
Il secondo motivo di appello principale non ha pregio e vanno richiamate in proposito, da un lato, le considerazioni del consulente tecnico circa il contenuto dell'incarico progettuale conferito a che implicavano chiaramente le attività di studio dei Parte_1 requisiti acustici passivi degli edifici, dall'altro il contenuto del contratto di appalto conferito a per il montaggio dei dispositivi di climatizzazione. Controparte_6
Al terzo motivo di appello gli istanti lamentano l'errata interpretazione delle risultanze della consulenza tecnica, poiché a loro dire sarebbe stata sufficiente una doppia barriera a lato delle macchine sul terrazzo e anche i costi della struttura isolante sarebbero stati inferiori se il giudicante avesse tenuto in debita considerazione i progetti (richiesti dall'ing. in Pt_2 corso di causa) di : tenendo conto di questi elementi, il giudice Controparte_7 avrebbe potuto accertare che non era necessario spostare le macchine nel piano interrato.
Obietta la società appellata che le soluzioni alternative proposte (OL, S.A.
IN) non garantivano il rispetto del limite della normale tollerabilità, mentre la soluzione proposta dal CT (una costruzione di 22 metri di lunghezza e 4 metri di altezza sul terrazzo) avrebbe comportato la violazione delle norme edilizie, urbanistiche e igieniche del
10 Comune di Verona. In quest'ottica solo la soluzione della era da considerarsi pienamente CP_8 idonea, ma non realizzabile sul terrazzo dell'edificio per la violazione delle norme edilizie e igieniche rendendo necessario lo spostamento nell'interrato.
In ordine a tale doglianza, osserva il Collegio che è decisivo ed esente da vizi logici l'accertamento compiuto in sede peritale nella precedente fase di giudizio e di cui si è già dato conto. Inoltre, gli appellanti principali sollecitano una rideterminazione più favorevole delle spese di lite ovvero l'integrale compensazione, sottolineando che la domanda attorea è stata accolta solo parzialmente.
Il tribunale, infine, avrebbe omesso di decidere sulle spese relative al procedimento cautelare di sequestro conservativo in corso di causa di nei confronti degli appellanti, Controparte_1 che era stato rigettato.
Il motivo di appello non ha fondamento: va riconosciuta la correttezza del regolamento assunto sulle spese della precedente fase di giudizio in ragione della soccombenza prevalente dei convenuti, odierni appellanti principali, e la liquidazione del Tribunale deve ritenersi comprensiva delle spese del procedimento endoprocessuale di sequestro in corso di causa, conclusosi con provvedimento di rigetto non reclamato, considerato l'esito complessivo del giudizio di merito.
Da quanto precede discende il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale con conseguente conferma della decisione appellata.
Sussistendo reciproca soccombenza, le spese della presente fase di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, fatta applicazione, per entrambe, dell'onere del doppio contributo per il quale sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, alla sentenza del Tribunale di Verona n. 1933/2024, pubblicata in data 10 settembre 2024 così decide:
- rigetta l'appello principale proposto da e dall'Ing. Parte_1 Pt_2
[...]
- rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
- conferma in ogni sua parte la sentenza appellata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento della parte appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 27.11.2025.
11 Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
Dott.ssa Clotilde Parise
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione IV Civile
Composta dai Sigg.:
Dott.ssa Clotilde PARISE Presidente
Dott.ssa Elena ROSSI Consigliere
Dott. Pietro REPOSSI Consigliere Aus. Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con citazione da:
P. Iva, (c. f. ) e da Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), entrambi con il proc. dom. avv. Franco Parte_2 C.F._1
Vinci e avv. Eleonora Fasoli
Appellanti contro c.f. ), con il proc. dom. Avv. Elena Righetti Controparte_1 P.IVA_2
Appellata
In punto: appello alla sentenza del Tribunale di Verona n. 1933/2024, pubblicata in data 10 settembre 2024
CONCLUSIONI
Il procuratore della parte appellante ha così concluso: nel merito, per i motivi in fatto e in diritto descritti in narrativa, riformare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Verona,
Giudice dott.ssa Stefania Abbate, n. 1933/2024, R. G. n. 3699/2020, pubblicata in data 10 settembre
2024 e notificata il successivo 28 ottobre 2024, per le eccezioni e i motivi descritti in narrativa.
Il procuratore dell'appellata ha così concluso: dichiararsi l'inammissibilità e, comunque, respingersi l'appello ex adverso proposto. In parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi la
e l'ing. in solido tra loro, al risarcimento del maggior danno Parte_1 Parte_2 quantificato in € 403.411,44 oltre a rivalutazione e interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c.
Condannarsi altresì i medesimi, in solido tra loro, al risarcimento del danno per la perdita di valore
1 dell'immobile e la perdita di guadagno, nella somma che risulterà di giustizia. In parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio secondo i parametri di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4 maggio 2020, la società conveniva in Controparte_1 giudizio l'ing. e la per vederli condannati, in solido Parte_2 Parte_1 tra loro, al risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 393.901,05, oltre ad interessi e maggior danno, nonché al risarcimento del danno, derivante dalla perdita di valore dell'immobile e dalla perdita di guadagno, da quantificarsi secondo Giustizia, in relazione alle opere (progettazione e direzione lavori di interventi per l'installazione di impianti di climatizzazione in un immobile di proprietà dell'attrice) realizzate da Parte_1 in virtù dell'incarico ricevuto da di cui al contratto del 2 febbraio 2017. Controparte_1
Si costituivano in giudizio , in persona del legale rappresentante, e l'ing. Parte_1 in proprio che contestavano le pretese avversarie, eccependo la carenza di Parte_2 legittimazione passiva e denegando la loro dedotta responsabilità.
La causa veniva istruita mediante prove orali e con l'acquisizione di una consulenza tecnica.
Con la sentenza n. 1933/2024 il Tribunale condannava i convenuti in solido a versare, in favore di a titolo risarcitorio, l'importo di € 204.405,00, oltre rivalutazione e interessi Controparte_1 legali, decorrenti a far data della domanda e li condannava, altresì, alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite, liquidate in € 540,00 per anticipazioni ed € 14.103,00 per compenso, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali, Iva e C.p.a. ponendo definitivamente le spese di CT, già liquidate, in solido, a carico dei convenuti.
Con atto di citazione del 27.11.2024 hanno proposto appello e l'ing. Parte_1
i quali hanno proposto anche ricorso ex art. 351, secondo comma, c.p.c., Parte_2 formulando quattro motivi di gravame, riguardanti quanto deciso in relazione all'onere di chiamata in causa del terzo, al mancato accertamento della carenza di legittimazione passiva alla richiesta di risarcimento del danno, all'erronea interpretazione della consulenza tecnica e quanto all'imputazione delle spese di lite anche per il ricorso per sequestro conservativo medio tempore proposto dalla parte appellata.
Si è costituita nel presente giudizio d'appello che instava per il rigetto del Controparte_1 gravame e formulava quattro motivi di appello incidentale riguardanti l'erronea valutazione nel risarcimento accordato, la mancata considerazione del danno da lucro cessante e in punto spese di lite.
2 L'istanza ex art. 351 c.p.c. di parte appellante veniva respinta;
a seguito dell'udienza di trattazione, la causa veniva rinviata ex art. 352 C.p.c. al 21.10.2026 per l'assunzione in decisione, e di seguito, previa sostituzione del Consigliere relatore, anticipata al 26.11.2025, con assegnazione di nuovi termini alle parti per lo scambio delle conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico vanno trattati preliminarmente i motivi di appello incidentale formulati da Controparte_1
I primi tre motivi d'appello, tra di loro collegati, possono essere trattati congiuntamente, posto che l'appellante incidentale lamenta che il giudice di primo grado avrebbe ingiustamente preso in considerazione l'opzione, suggerita dal consulente tecnico, di mantenere i dispositivi sul tetto dell'edificio dal CT quantificando il danno subito dall'appellante per i soli costi di insonorizzazione dei dispositivi mantenuti in loco con la predisposizione di una struttura apposita chiusa, e pari ad euro 198.000,00, dovendo detti danni essere diversamente indentificati nel maggior costo complessivamente sostenuto da con lo Controparte_1 spostamento delle macchine nel seminterrato dell'edificio e per l'intervento di insonorizzazione comunque effettuato anche in detta sede.
L'appellante incidentale, infatti, sulla scorta delle valutazioni espresse dall'Ing. Per_1 consulente di ritiene corretta la scelta posta in atto al momento Controparte_1 dell'introduzione del giudizio di primo grado e tutti i maggiori costi conseguenti sostenuti, in quanto giustificata dalle implicazioni attinenti la violazione delle norme edilizie e urbanistiche vigenti nel comune di Verona che sarebbero derivate dalla realizzazione di una struttura di contenimento chiusa dei dispositivi mantenuti “as built” così come ipotizzato dal consulente tecnico nominato nella precedente fase di giudizio.
I maggiori costi sostenuti da per la progettazione, le autorizzazioni, lo Controparte_1 spostamento delle macchine e delle tubazioni, la creazione di un locale idoneo nel piano interrato e l'insonorizzazione degli apparati nella nuova collocazione - pari ad oltre 400.000 euro – secondo l'appellante andavano valorizzati come l'effettivo danno subito dalla società istante, in quanto congrui, pertinenti e pienamente giustificati perché la riallocazione dei macchinari nel seminterrato dell'edificio era la sola opzione da considerarsi concretamente praticabile.
Parallelamente, l'appellante incidentale critica la motivazione di rigetto della domanda risarcitoria del maggior danno subito da in quanto causato dall'impossibilità Controparte_1 di realizzare una struttura isolante sul terrazzo, da ritenersi impossibile perché confliggente con le norme edilizie e urbanistiche vigenti in loco.
3 Di conseguenza, secondo andrebbero allora integralmente riconsiderate le Controparte_1 istanze di liquidazione dell'ulteriore danno formulate in primo grado e ingiustamente disattese dal giudicante, e riguardanti voci di risarcimento particolari dipendenti dall'inadempimento accertato anche per la perdita di 13 posti auto (11 totalmente eliminati e
2 persi per la modifica dell'accesso), quantificabile in € 10.400,00 annui, per il ritardo nell'utilizzo dell'autorimessa che avrebbe comportato una perdita temporanea di profitti per
€ 4.458,00.
Tale aspetto dell'ulteriore danno subito, secondo l'appellante incidentale, risulterebbe anch'esso legittimamente risarcibile, per via della mancata contestazione specifica dell'appellante principale, ovvero, in subordine, accertabile tramite un'integrazione della CT già acquisita agli atti del giudizio. contesta, inoltre, la mancata inclusione nel risarcimento liquidato dal Controparte_1 tribunale delle spese sostenute per gli studi preliminari e le relazioni tecniche necessarie per individuare la soluzione migliore per l'abbattimento del rumore: tali costi, che includono le relazioni tecniche dei periti e e le tavole di progetto e indebitamente Per_1 Per_2 ritenuti dal CT e dal Tribunale non inerenti alle opere di bonifica acustica oggetto delle allegazioni attoree nel giudizio di primo grado, andrebbero considerati anch'essi conseguenza dell'inadempimento accertato a carico degli appellanti, e andrebbero accertati al limite mediante integrazione della CT per valutare anche il minor valore dell'immobile e la perdita di guadagno, ingiustamente pretermessi dalla adottata dal tribunale di Verona.
Obiettano a tale riguardo gli appellanti principali che la decisione di spostare i dispositivi dal tetto del fabbricato sarebbe stata, al contrario, del tutto ingiustificata e da considerarsi oggetto di scelta discrezionale ed arbitraria da parte di adottata in autonomia e Controparte_1 disattendendo le soluzioni prospettate dal consulente tecnico e le indicazioni date per il mantenimento dei dispositivi sulla sommità dell'edificio. La suddetta scelta, in realtà, era stata dettata da motivi esclusivamente estetici, oltre che non concretamente necessitata da fattori ostativi al loro mantenimento in loco una volta adeguatamente insonorizzati, ed erano insussistenti le dedotte violazioni delle normative urbanistiche, risultando praticabile – così come accertato da parte del CT - un intervento di insonorizzazione degli apparati sufficiente senza dover sostenere i costi esorbitanti imputati ingiustamente come danno, oltre che adottata senza preventiva contestazione nei confronti della società di progettazione appellante.
I suddetti motivi di appello incidentale, complessivamente considerati, non meritano accoglimento.
4 Riesaminati gli atti di causa, la Corte d'appello osserva che negli scritti di primo grado la CP_1 odierna appellata ha dedotto l'inadempimento della società e dell'Ing. Parte_1 per quanto riguardava la mancata esecuzione dello studio sull'impatto acustico, Pt_2 lamentando l'inadeguatezza delle misure di insonorizzazione degli apparati installati sul tetto dell'edificio così come erano state ideate nel progetto originario, ossia con l'installazione di una singola barriera fonoassorbente di quattro metri di altezza estesa ad entrambi i lati dell'area impianti. Nell'atto di citazione di primo grado, in particolare, non allegava CP_1 che l'unica soluzione idonea e compatibile con la normativa edilizia e amministrativa era quella in concreto attuata prima dell'introduzione del giudizio, tanto che nel quesito sottoposto al C.T.U. nel contraddittorio delle parti non era prevista specificamente l'indagine sotto tale specifico profilo, introdotto dai consulenti di parte attrice in sede di osservazioni alla
CT, e peraltro il consulente d'ufficio ha risposto ai suddetti rilievi (allegato 2 pag.57 e ss.).
allegava quindi di aver sostenuto costi, definiti, all'esito della CT, in euro CP_1
403.111,44 incluse le spese per le perizie tecniche, implicati dallo spostamento dei macchinari
- già posto in atto da al momento della notifica dell'atto di citazione di primo Controparte_1 grado – nel seminterrato dell'edificio, dove era stata eseguito sempre a cura e spese di
[...] anche un nuovo intervento di insonorizzazione dei 18 dispositivi per la CP_1 climatizzazione.
Il trasferimento dei macchinari nel seminterrato, veniva infatti dichiarato come già effettuato in detta sede nonostante i tecnici di (Ing. avessero Controparte_1 Persona_3 inizialmente suggerito di ovviare all'insufficiente insonorizzazione mediante la riallocazione di 8 unità al primo piano in due altre zone dell'edificio, e con la sistemazione delle rimanenti unità sempre al primo piano sulla terrazza (pag. 2, atto di citazione di primo grado di
[...]
. CP_1
Ad ogni modo, nell'atto introduttivo del giudizio non risulta essere stata dedotta circostanza alcuna relativa alle implicazioni ricollegabili al conflitto con le normative di carattere urbanistico, sia in merito alla singola barriera fonoassorbente prevista nel progetto originario, sia con riferimento ad eventuali interventi di potenziamento di tale misura di insonorizzazione laddove effettuate con manufatti dello stesso genere sui dispositivi mantenuti in loco.
Nel corso della precedente fase di giudizio, veniva quindi espletata la CT, nel cui ambito veniva posto al consulente tecnico nominato un quesito incentrato sulla verifica dell'inadempimento contrattuale della società di progettazione sotto l'aspetto delle cautele previste in progetto per ridurre l'impatto acustico, dell'idoneità delle scelte tecniche operate in sede di progettazione iniziale degli impianti predetti, e quanto al rispetto dei valori limite
5 previsti dal quadro normativo di riferimento sia in ambito pubblicistico, sia in ambito privatistico, con particolare riferimento all'incidenza dell'abbattimento acustico derivante dalla realizzazione della barriera fonoisolante-fonoassorbente prevista nel progetto di
[...]
Parte_1
Al contempo, al tecnico veniva chiesto, in caso di accertata inidoneità delle scelte di progettazione iniziale, di quantificare sulla base della documentazione dimessa in atti gli esborsi sostenuti da in ragione della necessità di abbattere il rumore degli Controparte_1 impianti, accertando la congruità dei relativi importi (punto 3 del quesito peritale).
Il consulente, che premetteva di aver formulato le proprie valutazioni sull'impatto acustico dei dispositivi solo in base ad un modello di calcolo delle emissioni sonore originarie tramite apposito programma dal momento che gli stessi erano già stati rimossi dalla sommità dell'edificio da parte di dava preliminarmente atto che “…tra la Controparte_1 documentazione in atti, non è stato reperito altro studio previsionale di impatto basato su un modello previsionale accreditato, né per la posizione di progetto né per l'attuale posizione posta al piano -1 dell'immobile”. Il C.T.U. precisava: “La verifica acustica strumentale delle scelte tecniche operate in sede di progettazione iniziale, non è oggi possibile poiché le sorgenti sono state integralmente rimosse dalla sede originaria e le indagini condotte dai tecnici acustici di parte ricorrente non permettono di ricostruire lo scenario reale per le seguenti ragioni: • gli impianti non sono mai stati portati completamente a regime e non sono stati eseguiti test funzionali nelle modalità “silenziosa” previste dal manuale d'uso • i rilievi fonometrici condotti in una prima campagna fonometrica (27
Febbraio 2019 a firma si sono basati solo sulla misura del rumore residuo (doc. 76 ricorrente): Per_1
“durante le misure non è stato possibile accertare l'effettiva rumorosità delle pompe di calore dato che non era possibile accenderle”. • i rilievi fonometrici condotti nella seconda campagna fonometrica (aprile
2019) sono stati condotti su 8 macchine (della tatalità prevista) in condizioni di regime normale (non silente) ed esclusivamente in periodo diurno. Non sono disponibili dunque dati fonometrici dell'intera batteria di impianti prevista in regime di funzionamento normale né silente che coprano il periodo temporale diurno e notturno. Diviene necessario affidarsi ad un modello di calcolo che, come ogni strumento indiretto, non è esente da incertezze ed imprecisione” (pag.19 CT).
Il consulente d'ufficio procedeva, pertanto, all'indagine peritale avvalendosi di un potente software previsionale denominato SoudPlan che permetteva la ricostruzione tridimensionale degli scenari di causa e, all'esito di approfondita analisi, concludeva affermando che la barriera piana, per quanto alta 4 metri ed estesa ad entrambi i lati dell'area impianti prevista nel progetto di non avrebbe potuto garantire i limiti amministrativi Parte_1 presso il vicino ricettore e che un analogo studio previsionale avrebbe invece fornito le
6 necessarie e sufficienti informazioni per giungere alla medesima conclusione e che, dunque, sarebbe stato possibile adottare le necessarie misure in termini di ricollocamento degli impianti o diversa tecnologia al fine di raggiungere i requisiti di legge.
In tal modo, pertanto, veniva accertato e delineato l'inadempimento attribuibile a
[...]
e all'Ing. er la mancata analisi e studio della problematica acustica. Parte_1 Pt_2
Al contempo, il CT riscontrava dagli atti di causa che.. “sembra che l'intervento di spostamento ed insonorizzazione (attuato medio tempore da n.d.r.) sia stato eseguito sulla base di Controparte_1 ipotesi generiche e senza adottare un approccio metodologico rigoroso basato sull'analisi dei ricettori e dei livelli massimi di rumore ammissibili” ed in particolare che “…il risultato ottenuto è del tutto cautelativo, offre senza dubbio ottime performance sotto il profilo delle emissioni acustiche, quindi, è da considerarsi senz'altro sufficiente ma non per questo necessario”.
In merito alla congruità dei costi sostenuti dall'appellata per l'intervento di spostamento dei macchinari nel seminterrato il CT riferiva inoltre che “…la proposta di insonorizzazione della società LT (doc. 4 – resistente) non avrebbe garantito i requisiti mentre entrambe le proposte
OL (doc.
5 - resistente) e S.A. IN (doc. 5bis - resistente) promettevano un abbattimento sufficiente. Risulta agli atti che anche la società avrebbe dato disponibilità allo CP_2 sviluppo di una soluzione sui luoghi originali di installazione ma che questa sarebbe stata troppo invasiva negli ingombri (doc. 84 - ricorrente) e curava di segnalare che in tale offerta “… peraltro veniva promesso un abbattimento pari a 30 dB che, nelle ipotesi qui descritte, sarebbe stato eccedente il minimo richiesto”.
A parere del Collegio, quindi, l'aspetto della “invasività” degli ingombri previsti dalla CP_ proposta di 2 , la quale suggeriva di mantenere i dispositivi sul tetto dell'edificio e di bonificare le emissioni acustiche eccessive con la posa di dissipatori fonoassorbenti in apposite strutture di contenimento, era stato pure considerato e valutato nella consulenza tecnica acquisita agli atti di causa, sebbene al ristretto fine della valutazione di congruità delle spese sostenute dalla compagnia appellata, così come d'altro canto richiesto al punto 3 del quesito peritale.
A bene vedere, pertanto, non hanno trovato riscontro le articolate considerazioni espresse nei motivi di appello incidentale quanto all'impossibilità di bonificare in loco le emissioni con la CP_ posa dei manufatti secondo 2 a causa del prospettato conflitto con le norme urbanistiche vigenti in loco.
Va anche considerato che il CT, preso atto che nell'elenco degli esborsi documentati dalla società appellante incidentale vi erano quelli relativi ad una ulteriore bonifica acustica dei dispositivi una volta collocati nel seminterrato (oltre che dei costi tecnici per le relative
7 progettazioni), riteneva che detta scelta, paragonabile, quanto ad efficacia, a quella di mantenerli sul tetto dell'edificio con la posa dei silenziatori dissipativi con la minor spesa di euro 198.000, fosse da attribuire a motivi di carattere estetico, in quanto la scelta dello spostamento in altra sede sarebbe stata giustificata solo se nella nuova posizione prescelta non fosse stato necessario un altro intervento di insonorizzazione, peraltro con abbattimento delle emissioni anche superiore alla soglia ritenuta sufficiente.
Ritiene, pertanto, anche questo Collegio che siano condivisibili le valutazioni espresse dal CT sulla congruità dei costi indennizzabili rispetto a quelli documentati dalla compagnia appellante incidentale - dato che l'unico danno causalmente ricollegabile all'inadempimento contrattuale dedotto era da considerarsi quello preventivato per la bonifica in loco unitamente alle spese di perizia preliminari (198.000 + 6.405) . Il CT ha in dettaglio risposto ai rilievi critici di tutte le parti (cfr. allegato 2 alla CT) e ha rimarcato che il parere datato 2/2/2023 a firma dell'Arch. era stato prodotto da solo in sede di osservazioni, Persona_4 CP_1 nonché, in ogni caso, ha aggiunto (pag.59 CT) che “un giudizio di NON FATTIBILITA' per un intervento di incapsulaggio delle macchine richiederebbe quantomeno la predisposizione di un progetto con verifica dei parametri edilizi su base esecutiva ovvero un diniego da parte dell'amministrazione”.
In conclusione, in conformità a quanto ritenuto dal primo giudice, può esservi un riconoscimento solo parziale delle spese per la bonifica effettuate da avendo Controparte_1
a tale riguardo il tribunale correttamente considerato che “.. gli esborsi documentati dall'attrice, ferma la congruità degli importi fatturati, non sono interamente imputabili alla necessità di bonifica derivata dall'omessa analisi acustica in sede progettuale, ma solo entro il limite di € 198.000,00, pari all'importo preventivato dalla società che aveva previsto di intervenire tramite silenziatori CP_2 dissipativi per raggiungere un livello pari a 35 dB a 1 metro, a partire dai dati di emissione delle macchine, rispetto ai quali è ragionevole determinare una capacità di abbattimento superiore a 30 dB
(doc. 66 e 84 attorei), là dove l'abbattimento minimo necessario avrebbe dovuto oscillare da un minimo di 16 dB ad un massimo - considerando un approccio basato sul soddisfacimento del criterio del confronto con il livello statistico L95 - di 28 dB (cfr. pag. 43 della CT); il valore di abbattimento suddetto, infatti, avrebbe certamente soddisfatto anche i requisiti di rumorosità nella posizione originale delle macchine sul terrazzo, senza necessità delle opere per lo spostamento degli impianti in una nuova collocazione (cfr. pag. 44 della CT, ove l'ausiliario ha condivisibilmente osservato anche che la scelta dello spostamento in altra sede sarebbe stata giustificata solo se nella nuova posizione non fosse stato necessario altro intervento di insonorizzazione, viceversa eseguito); non è rinvenibile in atti alcuna simulazione o calcolo di impatto, nei vari scenari di bonifica possibili, che comprovi le scelte tecniche operate in sede di bonifica e che possa valere a dimostrare che lo spostamento delle macchine dalla
8 localizzazione originaria fosse inevitabile ai fini della bonifica, laddove, al contrario, “il risultato acustico ottenuto è da considerarsi sufficiente ma non strettamente necessario”.
Per analoghe ragioni non può essere accolto il motivo di appello incidentale svolto quanto alla mancata considerazione del danno ulteriore per la perdita di 13 posti auto, occupati in via permanente dai dispositivi in questione, per il ritardo nell'agibilità dell'autorimessa e per gli studi preliminari per la ricerca della soluzione migliore, oltre che per la perdita di valore dell'immobile.
Detti danni presunti non possono, infatti, essere ricollegati all'inadempimento della società di progettazione per i motivi sin qui considerati: le stime sul lucro cessante per la perdita di posti auto non risultano peraltro attendibilmente provate, i costi per gli studi preliminari riguardano la riallocazione dei dispositivi nella nuova sede e attengono quindi voci di danno non imputabili alla parte appellante principale, mentre il presunto danno per la perdita di valore dell'immobile non risulta dedotto in modo sufficientemente specifico e non è supportato da elementi probatori attendibili.
Il motivo di appello incidentale attinente il regolamento delle spese di lite per l'aspettativa di riforma della sentenza impugnata resta assorbito.
Passando ora all'esame dell'appello principale, con il primo motivo e Parte_1
l'Ing. lamentano erronea e contraddittoria statuizione nel punto della decisione Pt_2 gravata in cui il tribunale imputa alla società di progettazione la mancata chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. del terzo la cui istanza, ritualmente formulata Controparte_3 dall'appellante, era stata disattesa con decreto 8.10.2020, GI dottoressa , sul rilievo Persona_5 di insussistenza nella specie di ipotesi di litisconsorzio necessario, ed invece, all'esito del giudizio, il tribunale ha censurato la mancata proposizione della chiamata in causa quale onere spettante alla società appellante asseritamente disatteso.
Gli appellanti principali ritengono che sussistesse nella fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario, oltreché la corrispondente opportunità della chiamata del terzo Controparte_3 in ragione dell'incarico contrattuale da questa ricevuto e con il quale le era stata
[...] affidata la relazione di calcolo della struttura di insonorizzazione di cui alla voce n. 318 punto
01.25 del contratto per cui è causa (docc. 2-3). che il Tribunale avrebbe correttamente rigettato l'istanza di chiamata Parte_3 in causa della poiché non sussistevano i presupposti del Controparte_3 litisconsorzio e che, sul punto, il tribunale avrebbe esercitato legittimamente il potere discrezionale di non estendere il giudizio ai sensi dell'art. 107 c.p.c. ed essendo tale ordinanza non impugnabile.
9 Rileva la Corte a tale riguardo che non aveva concordato incarichi Controparte_3 diretti da parte degli appellanti principali, né oneri di verifica tecnica delle emissioni sonore dei dispositivi, e che aveva espletato unicamente le operazioni di montaggio: il motivo di appello non risulta pertanto fondato, non ravvisandosi nel contesto della motivazione del provvedimento appellato le dedotte contraddizioni sull'onere di chiamata in causa disatteso a seguito dell'ordinanza ex art. 107 C.p.c.
Con il secondo motivo di appello, gli istanti lamentano erroneo convincimento sulla legittimazione passiva degli stessi per il risarcimento del danno di nella parte Controparte_1 della decisione in cui in tribunale ha ricostruito gli obblighi contrattuali delle parti e appurato che il posizionamento dei macchinari sul terrazzo era riconducibile ad una specifica scelta progettuale e che le scelte tecniche da adottare, per rendere l'impianto idoneo all'uso a cui era destinato, non competevano all'appaltatrice ( . Controparte_4 eccepisce l'inammissibilità del motivo di appello, ravvisando incoerenza tra Controparte_1 le premesse e le conclusioni rassegnate sul punto, perché atterrebbe propriamente l'oggetto dell'incarico conferito alla il quale testualmente riguardava Parte_1
“l'espletamento della pratica relativa al D. P. C. M. 5/12/1997 e smi – Requisiti acustici passivi degli edifici” … e tutte le ulteriori attività di natura strumentale, connessa e/o collegata a quelle oggetto dell'incarico …”, “con rimessione alla fornitrice CP_3 Controparte_5 dell'installazione e della posa in opera degli impianti”.
[...]
Il secondo motivo di appello principale non ha pregio e vanno richiamate in proposito, da un lato, le considerazioni del consulente tecnico circa il contenuto dell'incarico progettuale conferito a che implicavano chiaramente le attività di studio dei Parte_1 requisiti acustici passivi degli edifici, dall'altro il contenuto del contratto di appalto conferito a per il montaggio dei dispositivi di climatizzazione. Controparte_6
Al terzo motivo di appello gli istanti lamentano l'errata interpretazione delle risultanze della consulenza tecnica, poiché a loro dire sarebbe stata sufficiente una doppia barriera a lato delle macchine sul terrazzo e anche i costi della struttura isolante sarebbero stati inferiori se il giudicante avesse tenuto in debita considerazione i progetti (richiesti dall'ing. in Pt_2 corso di causa) di : tenendo conto di questi elementi, il giudice Controparte_7 avrebbe potuto accertare che non era necessario spostare le macchine nel piano interrato.
Obietta la società appellata che le soluzioni alternative proposte (OL, S.A.
IN) non garantivano il rispetto del limite della normale tollerabilità, mentre la soluzione proposta dal CT (una costruzione di 22 metri di lunghezza e 4 metri di altezza sul terrazzo) avrebbe comportato la violazione delle norme edilizie, urbanistiche e igieniche del
10 Comune di Verona. In quest'ottica solo la soluzione della era da considerarsi pienamente CP_8 idonea, ma non realizzabile sul terrazzo dell'edificio per la violazione delle norme edilizie e igieniche rendendo necessario lo spostamento nell'interrato.
In ordine a tale doglianza, osserva il Collegio che è decisivo ed esente da vizi logici l'accertamento compiuto in sede peritale nella precedente fase di giudizio e di cui si è già dato conto. Inoltre, gli appellanti principali sollecitano una rideterminazione più favorevole delle spese di lite ovvero l'integrale compensazione, sottolineando che la domanda attorea è stata accolta solo parzialmente.
Il tribunale, infine, avrebbe omesso di decidere sulle spese relative al procedimento cautelare di sequestro conservativo in corso di causa di nei confronti degli appellanti, Controparte_1 che era stato rigettato.
Il motivo di appello non ha fondamento: va riconosciuta la correttezza del regolamento assunto sulle spese della precedente fase di giudizio in ragione della soccombenza prevalente dei convenuti, odierni appellanti principali, e la liquidazione del Tribunale deve ritenersi comprensiva delle spese del procedimento endoprocessuale di sequestro in corso di causa, conclusosi con provvedimento di rigetto non reclamato, considerato l'esito complessivo del giudizio di merito.
Da quanto precede discende il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale con conseguente conferma della decisione appellata.
Sussistendo reciproca soccombenza, le spese della presente fase di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, fatta applicazione, per entrambe, dell'onere del doppio contributo per il quale sussistono i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, alla sentenza del Tribunale di Verona n. 1933/2024, pubblicata in data 10 settembre 2024 così decide:
- rigetta l'appello principale proposto da e dall'Ing. Parte_1 Pt_2
[...]
- rigetta l'appello incidentale di Controparte_1
- conferma in ogni sua parte la sentenza appellata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento della parte appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, I comma quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Venezia in camera di consiglio il 27.11.2025.
11 Il Consigliere Ausiliario Est.
Dott. Pietro Repossi
Il Presidente
Dott.ssa Clotilde Parise
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