Sentenza 6 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2019, n. 49735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49735 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OL AT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 11/04/2019 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 11 aprile 2019, la Corte di appello di Catania, pronunciando dopo sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato la precedente decisione emessa in sede di appello limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice del Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, ha applicato a AT OL - dichiarato responsabile del reato di tentato 4( furto aggravato dalla violenza sulle cose, commesso il 17 febbraio 2010 - la pena di due mesi e venti giorni di reclusione e 90 euro di multa, previa concessione della diminuente del vizio parziale di mente, ritenuta equivalente all'aggravante ed alla recidiva reiterata specifica, ed applicata la diminuente per il rito.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Simone Marchese, quale difensore di fiducia dell'imputato, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, avendo riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Si deduce che la sentenza impugnata ha escluso l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. solo in ragione dei precedenti penali dell'imputato, senza però considerare il tempo di commissione di detti reati, risalenti al 1996, al 1998 ed al 2000, e, quindi, il decorso di ben dieci anni senza che venissero commessi altri illeciti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
2. In giurisprudenza si è affermato che, nel caso di annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, al giudice del rinvio è preclusa la possibilità di dichiarare la non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non rilevata nel giudizio rescindente, essendosi formato il giudicato sull'insussistenza della causa di non punibilità (così Sez. 6, n. 18061 del 15/03/2018, Cerra, Rv. 272974-01). Questo principio, in relazione al quale non risultano editi precedenti di segno contrario, è, ad avviso del Collegio, pienamente condivisibile stante la regola del giudicato parziale di cui all'art. 624, comma 1, cod. proc. pen.
3. Nella specie, la prima sentenza di appello annullata dal giudice di legittimità era stata emessa il 24 novembre 2016, quando l'art. 131-bis cod. pen. era già vigente, ed il ricorso per cassazione proposto avverso di essa non aveva contestato la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Inoltre, la sentenza rescindente, in motivazione, si è limitata a rilevare l'illegalità della pena pecuniaria irrogata, «in quanto determinata al di fuori del limite edittale massimo previsto per il reato in questione» (così Sez. 4, n. 531527' del 05/10/2017).
4. Di conseguenza, in considerazione dello svolgimento del processo, deve ritenersi preclusa la proponibilità nel nuovo giudizio di legittimità di qualunque questione in ordine la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Tale preclusione comporta l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/11/2019 Il