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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11784 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11350/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.11350/2022 R.G.A.C.
(C.F. ), con sed Parte_1 P.IVA_1
pers tore dott. , Parte_2 in virt priva Notaio in data 23 marzo 2022, Persona_1
Rep. 2 e difesa, in forza di procura allegata all'atto introduttivo, dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene, con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84 ATTORE E c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 ott. , rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Gennaro Calvanese Casoria (NA) al Largo San Mauro n. 64 presso cui ellett.te domicilia, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta, nonché giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 477 del 15 Marzo 2022 CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
pagina 1 di 13 anzi al sopra intestato Tribunale, la
[...]
al fine di sentire accogliere le seg Controparte_1
“• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei s dannare l'Ente al relativo pagamento in favore di
[...]
Parte_1
72.476,89 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
– “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
– con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
II. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :
– nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
– con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
III. € 144.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 , per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
IV. € 6.943,89 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :
– nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli
pagina 2 di 13 artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
– con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VI. € 2.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6.
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragio in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte del re l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa Parte_1 somma che fosse ritenuta dovuta a er: Parte_1
– sorte capitale,
– interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
· “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
· con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
– interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
· con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
– importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
– interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
· nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
· con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
– importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
• IN ULTERIO RDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da Parte_1 parte del are l'Ente al pagamento in favore di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_1 dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1
pagina 3 di 13 monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”; con vittoria di spese. A sostegno della propria domanda deduceva di essere cessionaria di crediti, per un importo complessivo di €.1.572.476,89 per sorte capitale, oltre interessi, nonché di essere titolare di ulteriori crediti per interessi maturati su crediti saldati in ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge. A tali importo dovevano poi aggiungersi gli interessi anatocistici ed il risarcimento ex art. 6 d.lgs. n. 231/02. Si costituiva la resistente, che contestava l'avversa pretesa, Contr eccependo in via iminare la nullità della domanda, per la mancata puntuale indicazione dei titoli posti a fondamento di essa, l'insussistenza dei crediti azionati per essere gli stessi già stati, almeno in parte, soddisfatti, la mancanza di prova degli atti negoziali posti fondamento dei crediti azionati, l'inopponibilità delle cessioni ad essa convenuta ex art. 106, comma 13) del Dlgs 18.4.2016 n. 50, l'insussistenza dei presupposti per riconoscere l'indennizzo ex art.2041 c.c. La convenuta sollecitava quindi l'espletamento di una c.t.u. contabile finalizzata a verificare l'entità del credito vantato dall'istante, così testualmente concludendo onde sentire “Rigettare la domanda attorea in quanto non provata e comunque sfornita di quei necessari requisiti atti a garantirne la titolarità e la legittimazione”, con vittoria di spese. All'esito della costituzione in giudizio della convenuta, con memoria ex art.183 c.p.c. depositata il 15.4.2023, l'attrice riduceva l'importo richiesto a titolo di sorta capitale, sando “che, rispetto a quelli azionati, i crediti per i quali prosegue il Parte giudizio sono i seguenti:
• € 1.002.677,71 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 9 gli interessi di mora, maturati e maturandi sull'intera sorte capitale azionata con l'atto di citazione, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”), nei quali sono indicate anche le fatture azionate con residuo “0” – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori
pagina 4 di 13 maturati sulla predetta intera sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 144.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale
• € 6.943,89 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco prodotto ora e depositato sub doc. 10.
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 2.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle seguenti fatture:
-PF90012820 del 15.10.20 di € 80,00;
- PF90015074 del 20.10.21 di € 200,00
- PF90016063 del 09.10.21 di € 880,00
- PF90000253 del 19.01.22 di € 40,00
- PF90001370 del 06.01.22 di € 920,00; pilogate nell'elenco ivi riprodotto ora sub doc. 11 -emesse da
ai sensi della predetta disposizione normativa per l'omesso Parte tto, da parte di Controparte, del termine di pagamento relativo a fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale e a quelle poste a fondamento delle Note Debito (fatture che sono indicate nelle predette due fatture)”. Dopo la trattazione, disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, l'attrice così testualmente riformulava le proprie richieste:
pagina 5 di 13 “• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i di citazione, accertare e dichiarare il ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell' le CP_3 rappresentant pore, dei editi e, per l'effetto, condannare l' , in persona del le e pro CP_3 tempore, al re mento in favore di Parte_1
I. € 334.680,93 per sorte capitale, di c ogate nell'elenco che si produce sub A II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
– “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
– con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
– nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
– con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 144.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 6.943,89 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. B VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi
pagina 6 di 13 dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione VII. € 2.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. C, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni in narrativa, accertare e dichiarare il diritt ad Parte_1 ottenere il to da parte dell' CP_3 condannare l' al pagamento in f CP_3 Parte_1
i diver a che fosse ritenuta dov Parte_1 per:
[...] orte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
pagina 7 di 13 • interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi IN ULTE RDINATA: accertare e dichiarare il di ad ottener amento da parte Parte_1 dell' dannare l' al pagamento in CP_3 CP_3 favo d omma che fosse Parte_1 ritenuta d per capitale, interessi e Parte_1 rivalutazione monet ldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”; con vittoria di spese. Infine, sulle conclusioni di cui in atti, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. __________________________________________________
Preliminarmente va presa in considerazione l'eccezione di parte convenuta di nullità dell'avversa domanda. Ed invero, essa muove dal condivisibile rilievo che la domanda attorea, nella sua originaria formulazione, era priva degli elementi necessari ad individuare in modo univoco i titoli posti a fondamento della pretesa creditoria, giacché conteneva in massima parte richiami per relationem alla documentazione prodotta, che, a sua volta, constava di meri elenchi di date e numeri. Occorre peraltro ricordare che la spiegata qualità di cessionario di crediti in capo all'attrice non la esime dall'onere di provare i presupposti della domanda di pagamento e, dunque, l'esistenza e l'esigibilità dei crediti stessi, che, all'evidenza, non trovano titolo nella mera cessione né possono essere da questa presunte. Non può, quindi, che stigmatizzarsi la condotta processuale dell'attrice, che ha affidato la propria domanda ad una sorta di fattispecie a formazione progressiva, introducendo in un primo pagina 8 di 13 tempo una generale richiesta di pagamento di somme, per poi, solo in sede di memorie istruttorie, produrre gli ulteriori documenti (le fatture emesse dalle aziende cedenti) che avrebbero fornito le coordinate minime indispensabili al fine di individuare l'oggetto della domanda, al contempo rideterminando, tuttavia, l'importo richiesto, senza validamente allegare le ragioni per le quali esso andava progressivamente a ridursi. Tale condotta processuale, da valutarsi negativamente anche ai fini del governo delle spese di lite, si è perpetuata per tutta la durata del processo, giacché, finanche negli scritti conclusionali, l'attrice ha nuovamente rideterminato l'importo richiesto, quanto alla sorta capitale, in “€ 496.966,55 per sorte capitale, portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub All. A”; ancora una volta affidandosi, quindi, ad un richiamo per relationem a documentazione che consta di un documento informatico di 75 pagine del tutto inintellegibile, contenendo, per quanto è dato comprendere dall'esame di esso, cifre e caratteri ruotati di 180° rispetto ad entrambi gli assi di simmetria, circostanza, questa, che ne rende impossibile la lettura. Ne deriva che la domanda, se non radicalmente nulla, è apparsa di certo formulata in termini assolutamente generici, ed in ogni caso non sostenuta, come di qui a poco meglio in appresso si dirà, in massima parte da adeguato supporto probatorio. Per comodità espositiva, appare a questo punto opportuno prendere in esame l'eccezione di parte convenuta inerente l'opponibilità delle cessioni con le quali l'attrice ha acquistato i crediti per cui è causa. Sul punto va compiuto un breve excursus sulla normativa che regola la cessione di un credito vantato dalla PA. Il legislatore infatti, sin dal R.D. 2440/1923 in materia di “nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” richiamando la Legge 2248/1865, aveva previsto che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, il credito non potesse essere ceduto senza il consenso dell'amministrazione ceduta come stabilito dall'art. 9 della detta legge. Tale disciplina mirava, difatti, a coniugare il principio civilistico della libera cessione del credito con le peculiari esigenze sottese alla regolare esecuzione dei contratti pubblici, che rendono rilevante anche la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti pagina 9 di 13 dovuti dalla stazione appaltante. Sullo sfondo della disciplina normativa si staglia, infatti, l'interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante la medesima prestazione possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Le citate disposizioni, dunque, hanno previsto un maggiore coinvolgimento dell'amministrazione rispetto alla cessione del credito, imponendo un suo consenso rispetto alla cessione stessa. Da qui, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso dell'Amministrazione, la quale potrebbe rifiutare la cessione nei propri confronti anche per motivi diversi da quelli afferenti alla forma utilizzata per la cessione. In considerazione della summenzionata ratio sottesa alle previsioni in esame, si è ritenuto in giurisprudenza che il regime derogatorio ivi previsto trovi applicazione solo fino a quando il contratto è in corso e termini alla conclusione del rapporto contrattuale (Cass., sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33344; Cass., sez. I, 8 maggio 2008, n. 11475; Cass., sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2209). La predetta disciplina è stata poi integrata dal Codice dei Contratti pubblici che, all'art. 106, comma 13 relativamente alle cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, statuì che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione”. Tale norma individua la disciplina oggi applicabile alla cessione dei crediti derivanti da appalti, concessioni e concorsi di progettazione, con la stessa è stato introdotto un meccanismo di silenzio-assenso, per cui le cessioni dei crediti nei confronti della P.A. sono opponibili alle medesime quando sia stata notificata la cessione e la P.A. non l'abbia espressamente rifiutata entro 45 giorni dalla notifica. Si ha, pertanto, una espressa deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1264 c.c. in quanto non basta la notifica della cessione affinchè il debitore sia obbligato, per liberarsi, a pagare al cessionario ma serve anche l'assenso, espresso o tacito del primo,
pagina 10 di 13 ciò a garanzia della trasparenza dei rapporti economici della P.A.. I detti contratti, come provato dai documenti in atti, furono regolarmente notificati alla convenuta amministrazione la quale non oppose alcun rifiuto: pertanto, le cessioni si intendono tacitamente accettate. Venendo, dunque, al merito della domanda, soccorre l'espletata c.t.u. che, attraverso un un attento esame della documentazione prodotta dalle parti, ha condotto una puntuale verifica contabile dei crediti azionati in questa sede dall'istituto bancario attore. L'ausiliare ha infatti avuto modo di verificare che, delle plurime fatture prodotte, solo per sei di esse, per un importo complessivo di euro 13.909,07, risulta comprovata l'esistenza a monte di un contratto validamente concluso tra la P.A. resistente e le aziende cedenti, e la trasmissione delle fatture stesse al Sistema di Interscambio. Come giustamente sottolineato dalla difesa della P.A. convenuta, l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le imprese cedenti e l'amministrazione ceduta costituisce indispensabile presupposto della sussistenza dei crediti azionati. Com'è noto, infatti “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale”. In punto di necessità di forma scritta del contratto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è condivisibilmente costante nell'affermare: 1) che i contratti degli enti pubblici – in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 – devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (v., ad es., Cass. 638/2019, 8621/2006 e 26047/2005); 2) che la nullità dei contratti degli enti pubblici non stipulati per iscritto può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. Cass. 1702/2006). Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo né la mancata pagina 11 di 13 impugnativa di ciascuna di esse può rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto che si pretende costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (ex pluribus: Cass. n.16562/2018). D'altra parte, deve ritenersi esclusa l'applicabilità del cd.
“principio di non contestazione” di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., tenuto conto che questo non può determinare una relevatio ab onere probandi con riferimento ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, rispetto ai quali la mancanza di forma determina una nullità del contratto rilevabile d'ufficio. La domanda proposta non potrà quindi che es ccolta entro l'indicato limite, con conseguente condanna della convenuta al Cont pagamento della somma di euro 13.909,07, oltre ssi calcolati al tasso e secondo i criteri di cui agli artt.4 e 5 D.L.gs. 231/02, nonché della somma di €.240,00, dovuta ex art.6 D.Lgs. Cit. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della condotta processuale dell'attrice, e della notevole sproporzione tra quanto inizialmente richiesto e quanto effettivamente dovuto, esse vanno interamente compensate, ad eccezione di quelle per la c.t.u. che, come in atti liquidate, vanno poste interamente e definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede: accoglie uanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, per Cont la causale d in motivazione, della somma di euro 13.909,07, oltre interessi calcolati al tasso e secondo i criteri di cui agli artt.4 e 5 D.L.gs. 231/02; condanna altresì la convenuta, ex art.6 D.Lgs. Cit., al Contr pagamento della somm .240,00, oltre interessi al tasso legale dalla presente al soddisfo;
pagina 12 di 13 compensa interamente le spese di lite, ad eccezione di quelle per la c.t.u. che, come in atti liquidate, pone interamente e definitivamente a carico dell'attrice. Napoli, 11.12.2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.11350/2022 R.G.A.C.
(C.F. ), con sed Parte_1 P.IVA_1
pers tore dott. , Parte_2 in virt priva Notaio in data 23 marzo 2022, Persona_1
Rep. 2 e difesa, in forza di procura allegata all'atto introduttivo, dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene, con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84 ATTORE E c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_2 ott. , rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Gennaro Calvanese Casoria (NA) al Largo San Mauro n. 64 presso cui ellett.te domicilia, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta, nonché giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 477 del 15 Marzo 2022 CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
pagina 1 di 13 anzi al sopra intestato Tribunale, la
[...]
al fine di sentire accogliere le seg Controparte_1
“• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei s dannare l'Ente al relativo pagamento in favore di
[...]
Parte_1
72.476,89 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
– “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
– con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
II. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :
– nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
– con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
III. € 144.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 , per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
IV. € 6.943,89 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
V. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :
– nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli
pagina 2 di 13 artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
– con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VI. € 2.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6.
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragio in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte del re l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa Parte_1 somma che fosse ritenuta dovuta a er: Parte_1
– sorte capitale,
– interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
· “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
· con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
– interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
· con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
– importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
– interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
· nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
· con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
– importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
• IN ULTERIO RDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da Parte_1 parte del are l'Ente al pagamento in favore di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_1 dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1
pagina 3 di 13 monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”; con vittoria di spese. A sostegno della propria domanda deduceva di essere cessionaria di crediti, per un importo complessivo di €.1.572.476,89 per sorte capitale, oltre interessi, nonché di essere titolare di ulteriori crediti per interessi maturati su crediti saldati in ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge. A tali importo dovevano poi aggiungersi gli interessi anatocistici ed il risarcimento ex art. 6 d.lgs. n. 231/02. Si costituiva la resistente, che contestava l'avversa pretesa, Contr eccependo in via iminare la nullità della domanda, per la mancata puntuale indicazione dei titoli posti a fondamento di essa, l'insussistenza dei crediti azionati per essere gli stessi già stati, almeno in parte, soddisfatti, la mancanza di prova degli atti negoziali posti fondamento dei crediti azionati, l'inopponibilità delle cessioni ad essa convenuta ex art. 106, comma 13) del Dlgs 18.4.2016 n. 50, l'insussistenza dei presupposti per riconoscere l'indennizzo ex art.2041 c.c. La convenuta sollecitava quindi l'espletamento di una c.t.u. contabile finalizzata a verificare l'entità del credito vantato dall'istante, così testualmente concludendo onde sentire “Rigettare la domanda attorea in quanto non provata e comunque sfornita di quei necessari requisiti atti a garantirne la titolarità e la legittimazione”, con vittoria di spese. All'esito della costituzione in giudizio della convenuta, con memoria ex art.183 c.p.c. depositata il 15.4.2023, l'attrice riduceva l'importo richiesto a titolo di sorta capitale, sando “che, rispetto a quelli azionati, i crediti per i quali prosegue il Parte giudizio sono i seguenti:
• € 1.002.677,71 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 9 gli interessi di mora, maturati e maturandi sull'intera sorte capitale azionata con l'atto di citazione, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”), nei quali sono indicate anche le fatture azionate con residuo “0” – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori
pagina 4 di 13 maturati sulla predetta intera sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 144.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale
• € 6.943,89 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco prodotto ora e depositato sub doc. 10.
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 2.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle seguenti fatture:
-PF90012820 del 15.10.20 di € 80,00;
- PF90015074 del 20.10.21 di € 200,00
- PF90016063 del 09.10.21 di € 880,00
- PF90000253 del 19.01.22 di € 40,00
- PF90001370 del 06.01.22 di € 920,00; pilogate nell'elenco ivi riprodotto ora sub doc. 11 -emesse da
ai sensi della predetta disposizione normativa per l'omesso Parte tto, da parte di Controparte, del termine di pagamento relativo a fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale e a quelle poste a fondamento delle Note Debito (fatture che sono indicate nelle predette due fatture)”. Dopo la trattazione, disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, l'attrice così testualmente riformulava le proprie richieste:
pagina 5 di 13 “• IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i di citazione, accertare e dichiarare il ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell' le CP_3 rappresentant pore, dei editi e, per l'effetto, condannare l' , in persona del le e pro CP_3 tempore, al re mento in favore di Parte_1
I. € 334.680,93 per sorte capitale, di c ogate nell'elenco che si produce sub A II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
– “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
– con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
– nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
– con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 144.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 6.943,89 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. B VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi
pagina 6 di 13 dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione VII. € 2.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. C, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni in narrativa, accertare e dichiarare il diritt ad Parte_1 ottenere il to da parte dell' CP_3 condannare l' al pagamento in f CP_3 Parte_1
i diver a che fosse ritenuta dov Parte_1 per:
[...] orte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
pagina 7 di 13 • interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi IN ULTE RDINATA: accertare e dichiarare il di ad ottener amento da parte Parte_1 dell' dannare l' al pagamento in CP_3 CP_3 favo d omma che fosse Parte_1 ritenuta d per capitale, interessi e Parte_1 rivalutazione monet ldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”; con vittoria di spese. Infine, sulle conclusioni di cui in atti, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. __________________________________________________
Preliminarmente va presa in considerazione l'eccezione di parte convenuta di nullità dell'avversa domanda. Ed invero, essa muove dal condivisibile rilievo che la domanda attorea, nella sua originaria formulazione, era priva degli elementi necessari ad individuare in modo univoco i titoli posti a fondamento della pretesa creditoria, giacché conteneva in massima parte richiami per relationem alla documentazione prodotta, che, a sua volta, constava di meri elenchi di date e numeri. Occorre peraltro ricordare che la spiegata qualità di cessionario di crediti in capo all'attrice non la esime dall'onere di provare i presupposti della domanda di pagamento e, dunque, l'esistenza e l'esigibilità dei crediti stessi, che, all'evidenza, non trovano titolo nella mera cessione né possono essere da questa presunte. Non può, quindi, che stigmatizzarsi la condotta processuale dell'attrice, che ha affidato la propria domanda ad una sorta di fattispecie a formazione progressiva, introducendo in un primo pagina 8 di 13 tempo una generale richiesta di pagamento di somme, per poi, solo in sede di memorie istruttorie, produrre gli ulteriori documenti (le fatture emesse dalle aziende cedenti) che avrebbero fornito le coordinate minime indispensabili al fine di individuare l'oggetto della domanda, al contempo rideterminando, tuttavia, l'importo richiesto, senza validamente allegare le ragioni per le quali esso andava progressivamente a ridursi. Tale condotta processuale, da valutarsi negativamente anche ai fini del governo delle spese di lite, si è perpetuata per tutta la durata del processo, giacché, finanche negli scritti conclusionali, l'attrice ha nuovamente rideterminato l'importo richiesto, quanto alla sorta capitale, in “€ 496.966,55 per sorte capitale, portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub All. A”; ancora una volta affidandosi, quindi, ad un richiamo per relationem a documentazione che consta di un documento informatico di 75 pagine del tutto inintellegibile, contenendo, per quanto è dato comprendere dall'esame di esso, cifre e caratteri ruotati di 180° rispetto ad entrambi gli assi di simmetria, circostanza, questa, che ne rende impossibile la lettura. Ne deriva che la domanda, se non radicalmente nulla, è apparsa di certo formulata in termini assolutamente generici, ed in ogni caso non sostenuta, come di qui a poco meglio in appresso si dirà, in massima parte da adeguato supporto probatorio. Per comodità espositiva, appare a questo punto opportuno prendere in esame l'eccezione di parte convenuta inerente l'opponibilità delle cessioni con le quali l'attrice ha acquistato i crediti per cui è causa. Sul punto va compiuto un breve excursus sulla normativa che regola la cessione di un credito vantato dalla PA. Il legislatore infatti, sin dal R.D. 2440/1923 in materia di “nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” richiamando la Legge 2248/1865, aveva previsto che, in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, il credito non potesse essere ceduto senza il consenso dell'amministrazione ceduta come stabilito dall'art. 9 della detta legge. Tale disciplina mirava, difatti, a coniugare il principio civilistico della libera cessione del credito con le peculiari esigenze sottese alla regolare esecuzione dei contratti pubblici, che rendono rilevante anche la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti pagina 9 di 13 dovuti dalla stazione appaltante. Sullo sfondo della disciplina normativa si staglia, infatti, l'interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante la medesima prestazione possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Le citate disposizioni, dunque, hanno previsto un maggiore coinvolgimento dell'amministrazione rispetto alla cessione del credito, imponendo un suo consenso rispetto alla cessione stessa. Da qui, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso dell'Amministrazione, la quale potrebbe rifiutare la cessione nei propri confronti anche per motivi diversi da quelli afferenti alla forma utilizzata per la cessione. In considerazione della summenzionata ratio sottesa alle previsioni in esame, si è ritenuto in giurisprudenza che il regime derogatorio ivi previsto trovi applicazione solo fino a quando il contratto è in corso e termini alla conclusione del rapporto contrattuale (Cass., sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33344; Cass., sez. I, 8 maggio 2008, n. 11475; Cass., sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2209). La predetta disciplina è stata poi integrata dal Codice dei Contratti pubblici che, all'art. 106, comma 13 relativamente alle cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, statuì che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione”. Tale norma individua la disciplina oggi applicabile alla cessione dei crediti derivanti da appalti, concessioni e concorsi di progettazione, con la stessa è stato introdotto un meccanismo di silenzio-assenso, per cui le cessioni dei crediti nei confronti della P.A. sono opponibili alle medesime quando sia stata notificata la cessione e la P.A. non l'abbia espressamente rifiutata entro 45 giorni dalla notifica. Si ha, pertanto, una espressa deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1264 c.c. in quanto non basta la notifica della cessione affinchè il debitore sia obbligato, per liberarsi, a pagare al cessionario ma serve anche l'assenso, espresso o tacito del primo,
pagina 10 di 13 ciò a garanzia della trasparenza dei rapporti economici della P.A.. I detti contratti, come provato dai documenti in atti, furono regolarmente notificati alla convenuta amministrazione la quale non oppose alcun rifiuto: pertanto, le cessioni si intendono tacitamente accettate. Venendo, dunque, al merito della domanda, soccorre l'espletata c.t.u. che, attraverso un un attento esame della documentazione prodotta dalle parti, ha condotto una puntuale verifica contabile dei crediti azionati in questa sede dall'istituto bancario attore. L'ausiliare ha infatti avuto modo di verificare che, delle plurime fatture prodotte, solo per sei di esse, per un importo complessivo di euro 13.909,07, risulta comprovata l'esistenza a monte di un contratto validamente concluso tra la P.A. resistente e le aziende cedenti, e la trasmissione delle fatture stesse al Sistema di Interscambio. Come giustamente sottolineato dalla difesa della P.A. convenuta, l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le imprese cedenti e l'amministrazione ceduta costituisce indispensabile presupposto della sussistenza dei crediti azionati. Com'è noto, infatti “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale”. In punto di necessità di forma scritta del contratto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è condivisibilmente costante nell'affermare: 1) che i contratti degli enti pubblici – in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 – devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (v., ad es., Cass. 638/2019, 8621/2006 e 26047/2005); 2) che la nullità dei contratti degli enti pubblici non stipulati per iscritto può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. Cass. 1702/2006). Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo né la mancata pagina 11 di 13 impugnativa di ciascuna di esse può rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto che si pretende costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (ex pluribus: Cass. n.16562/2018). D'altra parte, deve ritenersi esclusa l'applicabilità del cd.
“principio di non contestazione” di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., tenuto conto che questo non può determinare una relevatio ab onere probandi con riferimento ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, rispetto ai quali la mancanza di forma determina una nullità del contratto rilevabile d'ufficio. La domanda proposta non potrà quindi che es ccolta entro l'indicato limite, con conseguente condanna della convenuta al Cont pagamento della somma di euro 13.909,07, oltre ssi calcolati al tasso e secondo i criteri di cui agli artt.4 e 5 D.L.gs. 231/02, nonché della somma di €.240,00, dovuta ex art.6 D.Lgs. Cit. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della condotta processuale dell'attrice, e della notevole sproporzione tra quanto inizialmente richiesto e quanto effettivamente dovuto, esse vanno interamente compensate, ad eccezione di quelle per la c.t.u. che, come in atti liquidate, vanno poste interamente e definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede: accoglie uanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, per Cont la causale d in motivazione, della somma di euro 13.909,07, oltre interessi calcolati al tasso e secondo i criteri di cui agli artt.4 e 5 D.L.gs. 231/02; condanna altresì la convenuta, ex art.6 D.Lgs. Cit., al Contr pagamento della somm .240,00, oltre interessi al tasso legale dalla presente al soddisfo;
pagina 12 di 13 compensa interamente le spese di lite, ad eccezione di quelle per la c.t.u. che, come in atti liquidate, pone interamente e definitivamente a carico dell'attrice. Napoli, 11.12.2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
pagina 13 di 13