Articolo 6 della Legge 10 agosto 1950, n. 715
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 settembre 1950
Art. 6.
Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una breve relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera, devono essere presentate all'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente, il quale, entro sessanta giorni, sentito l'istituto mutuante, accertera' le possibilita' di eventuale accoglimento delle stesse.
Nel caso che le domande possano meritare accoglimento, l'Ufficio provinciale del Genio civile invita i richiedenti a presentare i progetti definitivi con i relativi preventivi di spesa.
Le domande, quindi, insieme con le prescritte documentazioni, ivi compresa l'approvazione del preventivo di spesa da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile, devono essere trasmesse dagli interessati per la concessione del nulla osta alla Commissione di cui al successivo art. 12, tramite gli istituti mutuanti che vi debbono aggiungere la dichiarazione di essere disposti a concedere i mutui.
Entrata in vigore il 29 settembre 1950
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