Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/06/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza)
All'udienza del giorno 19 giugno 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Sonia Arena per parte opponente. Nessuno è comparso per il
. Controparte_1
L'Avv. Arena, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Insiste nell'accoglimento dei motivi di opposizione in particolare riferimento alla intervenuta prescrizione e alla inesistenza della notifica del verbale di accertamento.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 621 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 avv. ma via Raffaello Arcangelo Salimbeni n. 13, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Controparte_1
la sede legale dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiana Piperissa in virtù di procura in atti;
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ritualmente notificato onveniva in giudizio Parte_1 il per ottenere l'annullamento della ordinanza di Controparte_1 in e lo vedeva ingiunto al pagamento della somma di euro 6.022,00, emessa a seguito del verbale di accertamento di violazione n. L/59 Prot. 1101 del 17/12/2018, adottato dagli addetti all'accertamento, personale della Parte_2
[...]
e: 1) Nullità e/o annullabilità dell'Ordinanza Dirigenziale Ingiuntiva per mancata notifica del presupposto verbale di accertamento e intervenuta prescrizione;
2) Illegittimità della ingiunzione per carenza di legittimazione passiva e difetto di imputabilità; 3) Nullità e/o annullabilità per difetto di imputabilità per la natura personale della responsabilità con riferimento alla violazione contestata;
4) Nullità e/o annullabilità per incompetenza dell'autorità che ha emesso l'Ordinanza dirigenziale ingiuntiva;
5) Nullità e/o annullabilità per violazione del diritto di difesa;
6) Applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale.
2.Si costituiva nel giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1 opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3.La causa ritenuta di natura documentale, veniva rinviata per la discussione orale.
4.Dalla relata di notifica del verbale di accertamento e contestazione dell'illecito si evince il regolare perfezionamento della notificazione avvenuta in favore di in quanto si legge che “Il giorno 17.01.2019 alle Parte_1 ore 12,00 ca., il sottoscritto TDP UPG incaricato del Controparte_2 controllo ufficiale, Dichiara di aver notif al sig. Parte_1
nato a [...], residente in [...], Via Decimom
[...] ato tramite Carta di identità n. rilasciata dal Comune di Numero_1
Roma il 03.10.2013, c.f. , nella sua qualità di C.F._1 amministratore della società n sede legale in Roma, via Controparte_3
Santa Teresa di Gallura, 72, P. onsegnandone originale nelle P.IVA_1 mani di , nat 02/11/1993, ivi residente, via Persona_1
Redento tramite C.I. n. rilasciata da Comune di Numero_2
Palermo il 28.11.2011”. La notifica è avvenuta, in particolare, presso la sede dell'attività via Bramante snc Parco Leonardo box 31-65 , nelle mani di soggetto delegato dallo CP_1 stesso Parte_1
Infatti, nello stesso verbale di accertamento viene riportata l'attestazione, coperta da fede privilegiata, secondo cui “al momento impossibilità a presenziare delega persona di sua fiducia al ritiro dell'atto”. Dunque, il primo motivo di doglianza è infondato.
5.Il ha dimostrato, con la visura storica, che al momento Controparte_1 del era amministratore della Parte_1 [...]
. CP_3
Secondo l'art. 6 della L. n. 689/1981 “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. Nel caso di specie, l'illecito contestato risulta essere “nella sua qualità di operatore del settore alimentare non rispettava i requisiti generali in materia di igiene di cui all'art.5, paragrafo1 del Reg. CE 852/04; nello specifico si constatava: a) Mancata applicazione delle procedure previste dal piano di controllo aziendale basato sui principi del sistema HACCP;
in particolare si rilevava la mancata compilazione delle schede di ricevimento delle merci;
delle schede di monitoraggio delle dotazioni frigorifere, delle schede delle pulizie, delle schede di monitoraggio degli animali infestanti, delle schede di manutenzione delle attrezzature, nonché la mancata ottemperanza alla procedura specifica di scongelamento prevista alla pag. 62 del predetto piano di autocontrollo (scongelamento improprio di ca 35 kg di prodotti ittici, che avveniva a temperatura ambiente e senza prevedere l'allontanamento dell'acqua di scongelamento)"; tali violazioni sono sanzionate dall'art. 6, comma 8, del D. Lgs. 193/07”. Dunque, è evidente che tali condotte, che nel merito sono rimaste prive di contestazione, non possono che essere imputabili al rappresentante legale titolare della gestione e dell'organizzazione dell'attività sociale. Quindi, anche il secondo motivo di doglianza è da respingere.
6.E' da respingere l'eccezione di prescrizione. Infatti, premesso che la notifica del verbale di accertamento è risalente al 17.01.2019, l'ordinanza ingiunzione è stata consegnata per la notifica in data 15.12.2023. Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12332 del 2017 hanno applicato il principio della scissione degli effetti della notifica anche agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio. D'altra parte, la L. n. 689 del 1981, art. 14 rinvia alle modalità previste dal Codice di procedura civile per l'effettuazione delle notifiche (cfr in un caso analogo Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 18/01/2023) 27/01/2023, n. 2587). Dunque, in virtù della scissione degli effetti della notifica, la spedizione della ordinanza di ingiunzione per la notifica avvenuta il 15.12.2023 rende infondata l'eccezione di prescrizione.
7.E' infondato anche il quarto motivo di doglianza, avendo il CP_1 evidenziato condivisibilmente che l'articolo 1 della L.R. del Lazio n. 30 stabilisce poi che "per l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalle leggi statali concernenti le materie trasferite o delegate alla Regione, si osservano le disposizioni contenute nella L. 24 novembre 1981, n. 689 e nella presente legge" ed all'art. 2 comma 1 che "le funzioni inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative di cui all'art. 1 sono delegate a norma dell'art. 118 della Costituzione o subdelegate a norma dell'art. 7 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all'articolo uno della L. 22 luglio 1975, n. 382) ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni (…) I comuni di cui al comma 1, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, individuano l'organo competente all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche”. Pertanto, l'organo accertatore ha, quindi, esattamente individuato la CP_4
come amministrazione competente a ricevere il r
[...] amministrativo e ad emanare l'ordinanza ingiuntiva ai sensi degli art. 17 e 18 della legge 1981 n. 689, quale atto conclusivo del procedimento.
8.Muovendo al motivo di doglianza riguardante la carenza di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione, va evidenziato sul vizio di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione che “L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante (Cassazione civile, sez. II, 16/02/2016, n. 2959). Nel caso di specie, non puo ritenersi che sussista un difetto di motivazione. L'ordinanza impugnata presenta una motivazione sussistente e integrata con il richiamo alla violazione contestata, riportando la condotta ascritta all'opponente, le norme violate, la prova costituita dalla portata di atto Part pubblico costituito dal verbale di accertamento dal personale della In conclusione, il vizio di motivazione (quarto motivo di doglia non e sussistente e la doglianza va respinta.
9.Anche la richiesta di riduzione dell'importo della sanzione non può essere accolta, tenuto conto che secondo l'art. 11 della L. n. 689/1981 “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. Ebbene, nella specie la quantità e la natura dei profili illeciti rilevati, rendono congrua la sanzione emessa dalla amministrazione.
10.In conclusione, l'opposizione va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla base del DM attualmente vigente tenuto conto dell'attività in concreto svolta (senza istruttoria) e del valore della causa.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione, CONFERMANDO l''ordinanza ingiunzione;
-CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
d uidarsi nella somma di euro
[...] compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi. Il giudice
Daniele Sodani