Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00036/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01811/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2024, proposto da
Del Monte Daniel, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniel Del Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto della Corte D’Appello di Roma, Sezione Equa Riparazione, proc. n. 50981/2021, depositato in data 24/05/2021, notificato, in copia attestata conforme all’originale informatico, all’Avvocatura dello Stato e al Ministero della Giustizia, presso la sede reale, a mezzo p.e.c. del 14/6/2021, avverso il quale non è stata proposta opposizione (giusta l’esibito certificato rilasciato dalla Cancelleria della predetta Corte in data 13/6/2023), recante la condanna del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento, “ senza dilazione, in favore del ricorrente la somma di € 802,41 oltre interessi dal ricorso ed alle spese del presente procedimento liquidate unitariamente in € 27,00 per esborsi ed € 300,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, con distrazione in favore di chi ne ha curato la difesa ”;
e per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione intimata in caso di persistente inerzia di quest’ultima.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 16 dicembre 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, con ricorso di ottemperanza notificato alla controparte l’8 febbraio 2024 e depositato in giudizio il 21 febbraio 2024, chiede l’esecuzione, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta , del giudicato formatosi sul decreto della Corte D’Appello di Roma, Sezione Equa Riparazione, proc. n. 50981/2021, recante ingiunzione “ nei confronti del MINISTERO della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di pagare, senza dilazione, in favore del ricorrente la somma di € 802,41 oltre interessi dal ricorso ed alle spese del presente procedimento liquidate unitariamente in € 27,00 per esborsi ed € 300,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, con distrazione in favore di chi ne ha curato la difesa ”.
2. Il 15/12/2024 il Ministero della Giustizia, già costituitosi in giudizio il 9/5/2024, ha versato agli atti del giudizio copia degli ordini di pagamento da esso emessi in favore della parte ricorrente.
3. Alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2024 la causa è stata introitata per la decisione.
4. Il Collegio ritiene sussistenti nella fattispecie di cui è causa i presupposti normativamente richiesti per dichiarare cessata la materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., stante la esplicita istanza di declaratoria in questo senso formulata dalla difesa della parte ricorrente nel corso della odierna udienza e avendo il Ministero della Giustizia provveduto, nelle more del processo, a dare spontanea e integrale esecuzione al giudicato sopradescritto, come evincibile ex actis .
5. Il Collegio, infine, con riguardo alla richiesta di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite alla luce del principio di soccombenza virtuale e del ritardo maturato dalla p.a. nella corresponsione del dovuto, ritiene di non poter prestare adesione alla richiesta di parte ricorrente, in quanto il ricorso di ottemperanza non appare immune da criticità (posto che nei moduli inviati al Ministero – e compilati sul fac simile messo a disposizione dall’Ente medesimo, approvato con D. M. 28/10/2016 – risultano omesse le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestanti “ la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo ”, in violazione di quanto disposto dall’art. 5-sexies, comma 1, della Legge n. 89/2001).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO