Art. 106.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall' articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283 , sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall' articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283 , sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.