Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 336
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per errata impugnazione della sentenza

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso, in quanto le doglianze relative a una sentenza di primo grado possono essere fatte valere solo tramite appello alla Corte di secondo grado. Si richiama la giurisprudenza di legittimità che esclude la 'translatio iudicii' in caso di errata individuazione del giudice dell'impugnazione. Si esclude inoltre la qualificazione del ricorso come istanza di revocazione.

  • Accolto
    Condanna del ricorrente alle spese processuali

    La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 336
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 336
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo