CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
RS GI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SENTENZA n. 340 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente://
Resistente://
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27.02.2025 e depositato in segreteria in pari data l'Ab. Ricorrente_1, rappresentato da sè medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ha adìto questa Corte chiedendo dichiararsi nulla e/o inesistente e/o priva di ogni efficacia giuridica la sentenza n. 340/2025 emessa da questa Corte in composizione collegiale (sez. n. 9) in data 11.02.2025 nell'ambito del giudizio n. 2873/2024 R.G.R. con cui era stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso la comunicazione relativa al pignoramento di crediti presso terzi eseguita in suo danno, con condanna a rifondere all'Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese processuali liquidate in € 2.800,00 oltre oneri e accessori di legge.
Il ricorrente ha diffusamente argomentato in ordine ai motivi per i quali a suo avviso la suddetta condanna al pagamento delle spese processuali sarebbe ingiusta, erronea ed illegittima anche per violazione dell'art. 7, comma 2 Legge n. 212/2000, insistendo altresì per la vittoria delle spese processuali del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si è costituita con rituale memoria difensiva depositata il 5.06.2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto le doglianze proposte avrebbero dovuto essere formulate proponendo appello avverso la sentenza in questione, e deducendone in subordine l'infondatezza nel merito attesa la piena legittimità della propria condotta processuale, con conseguente rigetto e vittoria di spese processuali.
All'odierna udienza pubblica nessuno è comparso e la Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento della spiegata eccezione preliminare il ricorso andrà dichiarato inammissibile in quanto:
- in ossequio ai principi generali del codice di procedura civile nonché del D.Lgs. n. 546/92, qualsiasi doglianza relativa alle statuizioni contenute in una sentenza di questa Corte di primo grado può essere fatta valere esclusivamente proponendo appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nel termine indicato dall'art. 51 del D.Lgs. n. 546/92;
- inoltre, sebbene all'atto della notifica del presente ricorso il termine per proporre appello avverso la sentenza n. 340/2025 non fosse verosimilmente ancora spirato, non potrebbe neppure disporsi direttamente la trasmissione del procedimento alla Corte di secondo grado, avendo sul punto la giurisprudenza di legittimità condivisibilmente precisato che: “In materia di giudizio di impugnazione, l'appello erroneamente proposto ad un giudice diverso da quello legittimato a riceverlo esula dalla nozione di competenza dettata dal codice di procedura civile per il giudizio di primo grado, pertanto l'ipotesi non e' riconducibile all'art. 50 c.p.c. e alla regola della "translatio udicii", ponendosi, l'erronea individuazione del giudice dell'impugnazione, non come questione attinente ai poteri cognitivi dell'organo giudicante adito, bensì alla mera valutazione delle condizioni di proponibilita' o ammissibilita' del gravame che, pertanto, va dichiarato precluso se prospettato ad un giudice diverso da quello individuato per legge” (si veda Cass. civ., ord. n. 5092/2018);
- infine, il proposto ricorso neppure potrebbe qualificarsi come una istanza di revocazione a norma dell'art. 64 D.Lgs. n. 546/92 e 395 c.p.c., che in primo luogo non è stata richiesta neppure indirettamente facendo riferimento ad uno dei vizi revocatori, in secondo luogo avrebbe dovuto essere espressamente proposta dinanzi allo stesso giudice collegiale che ha emesso la sentenza n. 340/2025 e non dinanzi al giudice monocratico dichiarando un valore del giudizio inferiore ad euro 5.000,00. Ad ogni modo alla luce del chiaro dettato normativo la revocazione può essere proposta solo avverso le sentenze pronunciate da questa Corte in unico grado o in grado di appello;
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 – Tabella 23.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, in composizione monocratica, così provvede;
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rimborsare alla Agenzia delle Entrate -
Riscossione le spese processuali che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali oltre oneri e accessori se e nella misura dovuti. Così deciso in Bari, 30 gennaio 2026 Il Giudice Unico (Dott. Giuseppe
Marseglia)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
RS GI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 461/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SENTENZA n. 340 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente://
Resistente://
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27.02.2025 e depositato in segreteria in pari data l'Ab. Ricorrente_1, rappresentato da sè medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ha adìto questa Corte chiedendo dichiararsi nulla e/o inesistente e/o priva di ogni efficacia giuridica la sentenza n. 340/2025 emessa da questa Corte in composizione collegiale (sez. n. 9) in data 11.02.2025 nell'ambito del giudizio n. 2873/2024 R.G.R. con cui era stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso la comunicazione relativa al pignoramento di crediti presso terzi eseguita in suo danno, con condanna a rifondere all'Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese processuali liquidate in € 2.800,00 oltre oneri e accessori di legge.
Il ricorrente ha diffusamente argomentato in ordine ai motivi per i quali a suo avviso la suddetta condanna al pagamento delle spese processuali sarebbe ingiusta, erronea ed illegittima anche per violazione dell'art. 7, comma 2 Legge n. 212/2000, insistendo altresì per la vittoria delle spese processuali del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si è costituita con rituale memoria difensiva depositata il 5.06.2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto le doglianze proposte avrebbero dovuto essere formulate proponendo appello avverso la sentenza in questione, e deducendone in subordine l'infondatezza nel merito attesa la piena legittimità della propria condotta processuale, con conseguente rigetto e vittoria di spese processuali.
All'odierna udienza pubblica nessuno è comparso e la Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento della spiegata eccezione preliminare il ricorso andrà dichiarato inammissibile in quanto:
- in ossequio ai principi generali del codice di procedura civile nonché del D.Lgs. n. 546/92, qualsiasi doglianza relativa alle statuizioni contenute in una sentenza di questa Corte di primo grado può essere fatta valere esclusivamente proponendo appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nel termine indicato dall'art. 51 del D.Lgs. n. 546/92;
- inoltre, sebbene all'atto della notifica del presente ricorso il termine per proporre appello avverso la sentenza n. 340/2025 non fosse verosimilmente ancora spirato, non potrebbe neppure disporsi direttamente la trasmissione del procedimento alla Corte di secondo grado, avendo sul punto la giurisprudenza di legittimità condivisibilmente precisato che: “In materia di giudizio di impugnazione, l'appello erroneamente proposto ad un giudice diverso da quello legittimato a riceverlo esula dalla nozione di competenza dettata dal codice di procedura civile per il giudizio di primo grado, pertanto l'ipotesi non e' riconducibile all'art. 50 c.p.c. e alla regola della "translatio udicii", ponendosi, l'erronea individuazione del giudice dell'impugnazione, non come questione attinente ai poteri cognitivi dell'organo giudicante adito, bensì alla mera valutazione delle condizioni di proponibilita' o ammissibilita' del gravame che, pertanto, va dichiarato precluso se prospettato ad un giudice diverso da quello individuato per legge” (si veda Cass. civ., ord. n. 5092/2018);
- infine, il proposto ricorso neppure potrebbe qualificarsi come una istanza di revocazione a norma dell'art. 64 D.Lgs. n. 546/92 e 395 c.p.c., che in primo luogo non è stata richiesta neppure indirettamente facendo riferimento ad uno dei vizi revocatori, in secondo luogo avrebbe dovuto essere espressamente proposta dinanzi allo stesso giudice collegiale che ha emesso la sentenza n. 340/2025 e non dinanzi al giudice monocratico dichiarando un valore del giudizio inferiore ad euro 5.000,00. Ad ogni modo alla luce del chiaro dettato normativo la revocazione può essere proposta solo avverso le sentenze pronunciate da questa Corte in unico grado o in grado di appello;
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 – Tabella 23.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, in composizione monocratica, così provvede;
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rimborsare alla Agenzia delle Entrate -
Riscossione le spese processuali che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali oltre oneri e accessori se e nella misura dovuti. Così deciso in Bari, 30 gennaio 2026 Il Giudice Unico (Dott. Giuseppe
Marseglia)