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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. rg3713 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3713 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dagli avv.ti ANZILOTTI FABIANA e MAIETTA LUCA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Puccini n. 16,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. MARCHIGNOLI LUIGI presso il quale elettivamente domicilia in Frosinone alla Via G. De Matthaeis n. 12,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2025, e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
in Napoli il 06/08/1994 e che dalla loro unione nascevano due figli: il 22/12/1994 e il 22/4/1998, maggiorenni ed Per_1 Per_2
1 economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.12744/2004 del
18.11.2004 resa nel procedimento RG 8959/2001, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i ricorrenti in Napoli, in data 6/8/1994 (atto n. 173, P. II, S. A, sez. Z), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) In merito alla disciplina degli aspetti patrimoniali e personali, si chiede che il
Tribunale Adito voglia dichiarare quanto segue:
a) entrambi i coniugi, autosufficienti, rinunciano a qualsiasi tipo di mantenimento;
b) nulla sarà dovuto dal sig. a titolo di mantenimento per i figli, oggi Pt_1
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
c) per quanto altro non previsto si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed ai provvedimenti che il Tribunale vorrà adottare in sede di comparizione dei coniugi.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
2 materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 06/08/1994 (atto n.173, parte II, s. A, sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno 1994);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3713 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dagli avv.ti ANZILOTTI FABIANA e MAIETTA LUCA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Puccini n. 16,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. MARCHIGNOLI LUIGI presso il quale elettivamente domicilia in Frosinone alla Via G. De Matthaeis n. 12,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2025, e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
in Napoli il 06/08/1994 e che dalla loro unione nascevano due figli: il 22/12/1994 e il 22/4/1998, maggiorenni ed Per_1 Per_2
1 economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza n.12744/2004 del
18.11.2004 resa nel procedimento RG 8959/2001, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i ricorrenti in Napoli, in data 6/8/1994 (atto n. 173, P. II, S. A, sez. Z), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) In merito alla disciplina degli aspetti patrimoniali e personali, si chiede che il
Tribunale Adito voglia dichiarare quanto segue:
a) entrambi i coniugi, autosufficienti, rinunciano a qualsiasi tipo di mantenimento;
b) nulla sarà dovuto dal sig. a titolo di mantenimento per i figli, oggi Pt_1
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
c) per quanto altro non previsto si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed ai provvedimenti che il Tribunale vorrà adottare in sede di comparizione dei coniugi.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
2 materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 06/08/1994 (atto n.173, parte II, s. A, sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno 1994);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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