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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 5219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5219 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 14809/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
OV LA, nel procedimento civile iscritto al n. 14809 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 AT ED SC
[...]
Parte_1
[...]
2 Controparte_1
3 CP_2
4 CP_3
5 CP_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. OV LA 1
I. Con ricorso depositato in data 17.10.2023
1. AT ED, nata il [...] in [...], Brasile, residente in [...], 1350, IC, Brasile;
2. , nata il [...] in [...], Brasile, residente in Controparte_1
Avenida Cdor OP ED, 500, IC, Brasile;
3. nata il [...] in [...], Brasile, residente in CP_2
Travessa do Palacete, 51, IC, Brasile;
4. nata il [...] in [...], Brasile, residente in CP_3
Avenida Cdor OP ED, 500, IC, Brasile;
5. nato il [...] in [...], Brasile, residente in CP_4
Avenida Cdor OP ED, 500, IC, Brasile;
6. , nata il [...] in [...], Controparte_5
Brasile, residente in [...], 500, IC, Brasile;
7. , nata l'[...] in [...], Brasile, residente in Controparte_6
Avenida Cdor OP ED, 500, IC, Brasile;
8. , nata il [...] in [...], Brasile, residente in Controparte_7
Rua Pablo Picasso, 100 B1, San Paolo, Brasile,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_8 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei Sig.ri AT ED,
[...]
, CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
e e, per l'effetto,
[...] Controparte_6 Controparte_7 ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e Controparte_8 comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA, cpa e spese generali come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
Dott. OV LA 2
- erano discendenti del cittadino italiano (o o Parte_2 CP_9
– cfr. doc. 62 fascicolo ricorrenti) nato il [...] a Controparte_10 LE (provincia di Rovigo-Italia) da OP ED ed , Persona_1 emigrato in Brasile dove, in data 19/05/1917, a IC (Stato di San Paolo), contraeva matrimonio con , senza mai chiedere la naturalizzazione Persona_2 brasiliana e, pertanto, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dal matrimonio nasceva:
• a Pirajuì (SP), il giorno 06/09/1919, OP ED il quale contraeva matrimonio con in data 26/07/1943, in IC (SP) e dalla Persona_3 loro unione nascevano:
➢ il Sig. a IC (SP), il giorno 24/10/1945, Parte_3 che contraeva matrimonio con in data 15/10/1966 in Per_4 IC (SP), generando con la moglie tre figli:
✓ la Sig.ra il 14/07/1968 a IC (SP), CP_2 odierna ricorrente, la quale contraeva matrimonio il 12/05/1989 a IC (SP) con per poi divorziare con Controparte_11 sentenza del 31/08/2010;
✓ la Sig.ra il 25/11/1969 a IC (SP), CP_3 odierna ricorrente, la quale contraewva matrimonio il 03/07/1992 a NT EC (SP) con Persona_5 per poi divorziare con sentenza del 25/11/2013;
✓ il Sig. il 05/02/1975 a IC (SP), CP_4 odierno ricorrente, il quale contraeva matrimonio il 30/05/2003 a NT EC (SP) con Controparte_12
➢ la Sig.ra NA DI, a IC (SP), il giorno 31/08/1950, odierna ricorrente che contraeva un primo matrimonio con
[...]
in data 27/01/1973 in IC (SP), per poi Persona_6 rimanere vedova e risposarsi con in data Persona_7 18/08/1983, sempre in IC (SP), generando con il secondo marito:
✓ la Sig.ra , il 16/01/1988 a Controparte_5
IC (SP), odierna ricorrente, la quale contraeva matrimonio il 07/04/2018 a IC (SP) con CP_13
de Mattos, passando ad usare il nome
[...] Controparte_5
. Da tale unione nascevano:
[...]
❖ , l'08/05/2018, a San Paolo;
Persona_8
❖ , l'01/07/2020 a San Paolo;
Persona_9
➢ la Sig.ra a IC (SP), il giorno 19/06/1954, CP_1 odierna ricorrente, che contraeva matrimonio con Parte_4
in data 14/11/1979, sempre in IC (SP), passando ad
[...] usare il nome Da tale unione nascevano in Controparte_1
Dott. OV LA 3
Brasile:
✓ , l'01/05/1981 a IC (SP), odierna Controparte_6 ricorrente, che contraeva matrimonio con Persona_10
, in data 29/10/2015, in Madrid – Spagna;
[...]
✓ , il 17/03/1983 a IC (SP), odierna Controparte_7 ricorrente, che contraeva matrimonio con
[...]
in data 25/06/2016, in Itatiba (SP), Persona_11 generando con quest'ultimo due figli:
❖ il 05/07/2018, a San Paolo (SP); Persona_12
❖ il 07/05/2021, a San Paolo (SP); Persona_13
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_8 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il Parte_2
13/05/1897 a LE (provincia di Rovigo-Italia).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste
Dott. OV LA 4
formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_8 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_8 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_8 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_8 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri
Dott. OV LA 5
dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 28.10.2025.
IL GOP
Dott. OV LA
Dott. OV LA 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
OV LA, nel procedimento civile iscritto al n. 14809 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 AT ED SC
[...]
Parte_1
[...]
2 Controparte_1
3 CP_2
4 CP_3
5 CP_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
8 Controparte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. OV LA 1
I. Con ricorso depositato in data 17.10.2023
1. AT ED, nata il [...] in [...], Brasile, residente in [...], 1350, IC, Brasile;
2. , nata il [...] in [...], Brasile, residente in Controparte_1
Avenida Cdor OP ED, 500, IC, Brasile;
3. nata il [...] in [...], Brasile, residente in CP_2
Travessa do Palacete, 51, IC, Brasile;
4. nata il [...] in [...], Brasile, residente in CP_3
Avenida Cdor OP ED, 500, IC, Brasile;
5. nato il [...] in [...], Brasile, residente in CP_4
Avenida Cdor OP ED, 500, IC, Brasile;
6. , nata il [...] in [...], Controparte_5
Brasile, residente in [...], 500, IC, Brasile;
7. , nata l'[...] in [...], Brasile, residente in Controparte_6
Avenida Cdor OP ED, 500, IC, Brasile;
8. , nata il [...] in [...], Brasile, residente in Controparte_7
Rua Pablo Picasso, 100 B1, San Paolo, Brasile,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_8 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei Sig.ri AT ED,
[...]
, CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
e e, per l'effetto,
[...] Controparte_6 Controparte_7 ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e Controparte_8 comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA, cpa e spese generali come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
Dott. OV LA 2
- erano discendenti del cittadino italiano (o o Parte_2 CP_9
– cfr. doc. 62 fascicolo ricorrenti) nato il [...] a Controparte_10 LE (provincia di Rovigo-Italia) da OP ED ed , Persona_1 emigrato in Brasile dove, in data 19/05/1917, a IC (Stato di San Paolo), contraeva matrimonio con , senza mai chiedere la naturalizzazione Persona_2 brasiliana e, pertanto, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dal matrimonio nasceva:
• a Pirajuì (SP), il giorno 06/09/1919, OP ED il quale contraeva matrimonio con in data 26/07/1943, in IC (SP) e dalla Persona_3 loro unione nascevano:
➢ il Sig. a IC (SP), il giorno 24/10/1945, Parte_3 che contraeva matrimonio con in data 15/10/1966 in Per_4 IC (SP), generando con la moglie tre figli:
✓ la Sig.ra il 14/07/1968 a IC (SP), CP_2 odierna ricorrente, la quale contraeva matrimonio il 12/05/1989 a IC (SP) con per poi divorziare con Controparte_11 sentenza del 31/08/2010;
✓ la Sig.ra il 25/11/1969 a IC (SP), CP_3 odierna ricorrente, la quale contraewva matrimonio il 03/07/1992 a NT EC (SP) con Persona_5 per poi divorziare con sentenza del 25/11/2013;
✓ il Sig. il 05/02/1975 a IC (SP), CP_4 odierno ricorrente, il quale contraeva matrimonio il 30/05/2003 a NT EC (SP) con Controparte_12
➢ la Sig.ra NA DI, a IC (SP), il giorno 31/08/1950, odierna ricorrente che contraeva un primo matrimonio con
[...]
in data 27/01/1973 in IC (SP), per poi Persona_6 rimanere vedova e risposarsi con in data Persona_7 18/08/1983, sempre in IC (SP), generando con il secondo marito:
✓ la Sig.ra , il 16/01/1988 a Controparte_5
IC (SP), odierna ricorrente, la quale contraeva matrimonio il 07/04/2018 a IC (SP) con CP_13
de Mattos, passando ad usare il nome
[...] Controparte_5
. Da tale unione nascevano:
[...]
❖ , l'08/05/2018, a San Paolo;
Persona_8
❖ , l'01/07/2020 a San Paolo;
Persona_9
➢ la Sig.ra a IC (SP), il giorno 19/06/1954, CP_1 odierna ricorrente, che contraeva matrimonio con Parte_4
in data 14/11/1979, sempre in IC (SP), passando ad
[...] usare il nome Da tale unione nascevano in Controparte_1
Dott. OV LA 3
Brasile:
✓ , l'01/05/1981 a IC (SP), odierna Controparte_6 ricorrente, che contraeva matrimonio con Persona_10
, in data 29/10/2015, in Madrid – Spagna;
[...]
✓ , il 17/03/1983 a IC (SP), odierna Controparte_7 ricorrente, che contraeva matrimonio con
[...]
in data 25/06/2016, in Itatiba (SP), Persona_11 generando con quest'ultimo due figli:
❖ il 05/07/2018, a San Paolo (SP); Persona_12
❖ il 07/05/2021, a San Paolo (SP); Persona_13
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_8 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il Parte_2
13/05/1897 a LE (provincia di Rovigo-Italia).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste
Dott. OV LA 4
formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_8 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_8 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_8 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_8 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri
Dott. OV LA 5
dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 28.10.2025.
IL GOP
Dott. OV LA
Dott. OV LA 6