Versione
21 maggio 1954
21 maggio 1954
Art. 4.
Il Governo italiano e' autorizzato ad anticipare al Centro internazionale di calcolo meccanico, con sede in Roma, la somma di dollari U.S.A. 75.000 da rimborsarsi nei termini e nei modi da stabilirsi con apposita Convenzione da stipularsi tra il Governo italiano ed il Centro internazionale di calcolo meccanico.
Il Governo italiano e' autorizzato ad anticipare al Centro internazionale di calcolo meccanico, con sede in Roma, la somma di dollari U.S.A. 75.000 da rimborsarsi nei termini e nei modi da stabilirsi con apposita Convenzione da stipularsi tra il Governo italiano ed il Centro internazionale di calcolo meccanico.