Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 21/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il TRIBUNALE, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Chiara Sandini Presidente rel.
Dott. Beniamino Margiotta Giudice
Dott. ssa Barbara Mertens Giudice Onorario
Oggetto: attribuzione quote di pensione ex art. 9,3° comma L. 898/1970
nella causa 789/24 VG introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 9, 3° comma, della legge n.
898/1970, depositato in data 15.4.2024 da
, difesa e rappresentata dagli avv.ti URBANO BESSEGATO e Parte_1
MARISA FURLAN del Foro di TREVISO
- ricorrente -
nei confronti di difesa e rappresentata dall'avv. ROBERTO LARESE del Foro Controparte_1 di BELLUNO
- resistente-
e nei confronti di difesa e rappresentata dall'avv. FILIPPO DONI CP_2
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE : Parte_1
“NEL MERITO:
stabilire che la signora ha diritto a percepire da ex art. 9 L. Parte_1 CP_2
898/1970 nella misura del 92%, o quella diversa maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, la pensione di reversibilità riservata al coniuge del defunto sig. e CP_3 comunque di ogni emolumento, assegno o pensione erogata da al predetto dante causa, CP_2 con decorrenza dalla data di apertura della successione;
condannare a riversare a quanto Controparte_1 Parte_1 eventualmente percepito a titolo di pensione di reversibilità di spettanza della signora Pt_1 dalla data di apertura della successione;
1
Si rinnovano altresì per quanto occorra e necessiti le istanze istruttorie non accolte.”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Controparte_1
“nel merito: ai sensi dell'art. 9, terzo comma della legge 01.12.1970 n. 898 e in applicazione dei criteri correttivi individuati dalla giurisprudenza, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 419 del 04.11.1999, sia accertato e dichiarato il diritto della signora CP_1
a percepire la pensione di reversibilità riservata al coniuge superstite del defunto
[...] CP_3
e comunque di ogni emolumento, assegno o pensione erogata dall' al predetto dante
[...] CP_2 causa, nella misura del 50% con la conseguente attribuzione della suddetta pensione di reversibilità alla ricorrente signora nella misura del 50%, con decorrenza per Parte_1 entrambe dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del signor CP_3 avvenuto il 24.08.2023 e quindi dal 01.09.2023; sia rigettata la domanda di condanna della convenuta a riversare a Controparte_1 [...] quanto percepito a titolo di pensione di reversibilità di spettanza della signora Pt_1 [...] dalla data di apertura della successione, trattandosi di domanda nuova, tardivamente Pt_1 proposta per la prima volta nelle deduzioni di parte ricorrente del 01.03.2024 nel precedente procedimento R.G. n. 194/2023 tenutosi avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno e comunque infondata in fatto (non essendo stato eseguito alcun pagamento in favore della convenuta, come già attestato dal patrocinio dell' a pagina 2, punto 2 della propria CP_2 memoria difensiva nel precedente procedimento R. G. n. 194/2023 tenutosi avanti al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Belluno) ed in diritto;
con vittoria di spese.”
CONCLUSIONI CP_2
“NEL MERITO: stabilirsi quota di pensione di reversibilità che dovrà eventualmente CP_2 pagare alla ricorrente con decorrenza dal primo rateo utile successivo alla decisione giudiziale;
Atteso che l'Istituto previdenziale non può che rimettersi alla pronuncia del Tribunale, si chiede che spese, diritti ed onorari del presente giudizio, comprese spese forfettarie, siano interamente rifusi dalla parte ricorrente ovvero dalle parti principali del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 9, comma 3° legge 898/1970 la signora agiva in Parte_1 giudizio nei confronti di e dell' ai fini della determinazione Controparte_1 CP_2 delle quote relative alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto CP_3 in data 24.8.2023.
La ricorrente deduceva di esser stata coniugata con per 44 anni, dal CP_3
23.2.1974 al 9.10.2018, data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, e di essere titolare, in forza della predetta sentenza, di un assegno divorzile per l'importo mensile di € 1.000,00, aggiornato ad € 1.372,63 nel 2023, secondo indici di rivalutazione
Istat.
La ricorrente affermava pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9 l. div. per l'attribuzione della pensione di reversibilità dell'ex coniuge e, sul presupposto che
2 quest'ultimo si era risposato nel 2019 con la signora chiedeva di Controparte_1 determinare la quota di reversibilità spettante alla medesima in concorso con il coniuge superstite, sul 60% della pensione, fatto salvo il trattamento di reversibilità dovuto per legge alla figlia minore della resistente.
La ricorrente invocava l'applicazione del criterio normativo della durata del matrimonio e in forza del medesimo nonché, in ogni caso, dei criteri correttivi elaborati dalla giurisprudenza, sosteneva che l'indennità andasse suddivisa per il 92%, o comunque nella misura prevalente, in favore della medesima, con cui era stato sposato CP_3 per 44 anni, e per il restante 8% in favore della resistente, il cui matrimonio con CP_3 era durato soli 4 anni.
[...]
Si costituiva in giudizio la signora chiedendo di attribuire alla Controparte_1 medesima il 70% della quota spettante sulla pensione di reversibilità, e il 30% alla ricorrente, in ragione del periodo di convivenza prematrimoniale e matrimoniale con il e delle condizioni economiche meno favorevoli della medesima, madre di CP_3 una figlia minore, nata il [...].
Con comparsa depositata in data 8.8.2024 si costituiva in giudizio l' – sede di CP_2
Belluno, rimettendosi al Tribunale in ordine alla determinazione delle quote.
***
Va premesso che il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità è di fonte legale, e si pone in piena autonomia rispetto all'assegno di divorzio, configurando un credito nei confronti dell'ente previdenziale, con la sola peculiarità di essere limitato, quantitativamente, dall'omologo diritto spettante al coniuge superstite;
ne consegue che sia il coniuge divorziato sia quello superstite sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente, in pari grado, ad una quota della pensione (v. Cass. 19.9.2008, n. 23862).
In particolare, l'art. 9, 3° comma, della legge 1.12.1970 n. 898, ha esteso al coniuge divorziato, in presenza di determinati presupposti, la titolarità di un diritto al trattamento pensionistico, autonomo e concorrente con quello del coniuge superstite, che nasce in via immediata nel momento della morte del pensionato e trova il suo fondamento nell'incidenza dell'apporto di ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio familiare, apporto che non può essere vanificato dal successivo evolversi degli eventi relativi al rapporto matrimoniale.
L'art. 9, 3° comma, della legge 1.12.1970 n. 898, non subordina il riconoscimento alla quota della pensione di reversibilità allo stato di bisogno del coniuge divorziato, ma ne condiziona il riconoscimento alla titolarità dell'assegno di divorzio, stabilendo che il giudice deve provvedere alla ripartizione del trattamento di reversibilità tra gli aventi diritto, tenendo conto della durata del rapporto.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha osservato che il parametro della durata legale del matrimonio, pur se fondamentale, non può costituire esclusivo criterio di valutazione ai fini del trattamento di reversibilità, dovendosi prendere in considerazione, per ragioni di equità sostanziale, anche altri dati di riferimento attinenti alle condizioni economiche delle parti ed alla natura assistenziale e solidale dell'assegno
3 divorzile, di cui la quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato rappresenta la prosecuzione.
Sul punto va in particolare ricordato che, secondo la giurisprudenza, “in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9, l. n. 898/1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico – secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi – che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali” (v. Cass. 21.9.2012 n. 16093; cfr. Cass. 14.3.2014 n. 6019).
Ancora, secondo quanto ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità,
“l'art. 9, 3° comma, della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, prevede che, nella ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, occorre tener conto della durata del matrimonio, nel senso che non è possibile prescindere dall'elemento temporale, e che ad esso può essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante e anche decisivo;
ma tale criterio, nel contesto normativo, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, da individuare nell'ambito dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il de cuius gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita. Peraltro, i predetti elementi desumibili dall'art. 5 costituiscono anche il limite giuridico all'aspettativa del coniuge divorziato o del coniuge superstite, la quale può restare parzialmente insoddisfatta a causa del concreto ammontare della pensione di reversibilità, sia in relazione alla esigua durata del matrimonio dell'uno rispetto a quello dell'altro, sia sulla base degli elementi di valutazione complessiva, fra i quali il contributo dato da un coniuge rispetto all'altro nella conduzione familiare” (v. Cass.
9.5.2007 n. 10638).
Ne consegue che, in caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, “deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9, 3° comma, l. n.
898 del 1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de cuius” (v. Cass. ord. 23.7.2021 n. 21247; cfr. Cass. ord. 12.10.2021 n.
27875).
4 In sostanza la giurisprudenza riconosce, ai fini della ripartizione della pensione,
l'elemento valutativo della durata del matrimonio quale misura prescrittiva ma non esaustiva, spettando al giudice, nel suo prudente apprezzamento, considerare, oltre al criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, anche i criteri correttivi, tra i quali la durata della convivenza prematrimoniale, compreso il periodo di convivenza coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale, e la situazione economica delle parti interessate (Cassazione civile sez. I, 05/08/2024, n.21997 ”La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, tenendo tuttavia distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio- cui soltanto si riferisce il criterio legale -, e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all"ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (confermata la decisione dei giudici del merito che avevano tenuto conto non solo della durata dei matrimoni, ma anche delle rispettive convivenze e dei redditi dimostrati in giudizio, mentre il parametro dell'entità dell'assegno divorzile era stato chiaramente menzionato e valutato solo in funzione rafforzativa dello scopo solidaristico, non come limite legale)”; Cass. ord. 28.4.2020 n. 8263;
Cass. 30.6.2014 n. 14793: “l'art. 9, l. n. 898/1970, che prevede il criterio temporale della durata formale del rapporto matrimoniale ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge titolare di assegno divorzile e coniuge superstite, deve essere interpretato nel senso che il giudice del merito ha la possibilità di applicare correttivi di tipo equitativo, tra i quali la durata della convivenza prematrimoniale e le condizioni economiche delle parti interessate, al fine di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita cui era preordinato l'assegno di divorzio ed il secondo sia privato dei mezzi necessari per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita;
la ponderazione in concreto dei diversi parametri rientra nel prudente apprezzamento del giudice del merito, fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali”).
Nel caso in esame la ricorrente ha contratto matrimonio con il sig. Parte_1 CP_3 in data 23.2.1974 e l'udienza presidenziale relativa al procedimento di separazione,
[...] all'esito della quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, si è tenuta il
16.2.2017 (doc. 11 di parte resistente).
La convivenza prematrimoniale con la seconda moglie non può pertanto essere ricondotta ad una data antecedente alla predetta.
Nel 2019 il sig. ha poi contratto matrimonio con la resistente, con la quale ha CP_3 convissuto sino al decesso, avvenuto il 24.8.2023.
5 Ai fini della determinazione delle quote spettanti alle parti in causa va considerata, da un lato, la durata nettamente prevalente del matrimonio con la ricorrente, rispetto a quello con la resistente, pur considerando il periodo di convivenza prematrimoniale nel periodo successivo all'udienza presidenziale del giudizio di separazione, e, dall'altro lato, la necessità di ricondurre ad equità l'applicazione del predetto criterio temporale mediante l'utilizzo degli ulteriori correttivi elaborati dalla giurisprudenza, in ragione delle condizioni economiche della resistente, madre di una figlia minorenne, lievemente meno floride rispetto a quelle della ricorrente, quali emergono dalle risultanze documentali.
A fronte di quanto sopra appare congruo determinare, ex art. 9, comma 3° L. 898/1970, il diritto della ricorrente a percepire la quota spettante sulla pensione dell'ex coniuge sig. nella misura del 70%, e il diritto della resistente a percepire la stessa nella CP_3 misura del 30%, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte dell'ex coniuge (v. Cass. 27.9.2013 n. 22259 secondo cui “nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato;
tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 c.c.” (cfr. Cass. 31.1.2007 n. 2092, Cass. 19.9.2008 n. 23862).
La domanda restitutoria formulata dalla parte ricorrente va ritenuta generica e in ogni caso inammissibile nell'ambito del presente procedimento speciale.
In ragione della natura delle questioni esaminate e del comune interesse delle parti alla determinazione delle rispettive quote, le spese del procedimento vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara ex art. 9, comma 3° L. 898/1970 il diritto della ricorrente Pt_1
a percepire la quota spettante sulla pensione dell'ex coniuge sig. e su
[...] CP_3 altri eventuali assegni dovuti, nella misura del 70%, e il diritto della resistente a percepire la stessa nella misura del 30%, con decorrenza dal primo Controparte_1 giorno del mese successivo al decesso di CP_3
2) compensa le spese del procedimento tra le parti.
Così deciso il 13.3.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Chiara Sandini
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