Articolo 1178 del Codice civile
Articolo 1122 bisArticolo 1179
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19 aprile 1942
Art. 1178.

(Obbligazione generica).

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualita' non inferiore alla media.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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