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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2762/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice DE Lavoro, in persona DEla dott.ssa Chiara
DE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Parte_4
[...] Parte_5
[...] Parte_6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. BARBONI DOMENICO e dall'avv. Parte_7
- RICORRENTI contro
in persona DE Ministro pro tempore Controparte_1
in persona DE Controparte_2 CP_3
Generale pro tempore
in persona DE Dirigente pro tempore Controparte_4 tutti costituiti con la dott.ssa , il dott. , la CP_5 Controparte_6 dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa Controparte_7 CP_8 CP_9
ex art. 417-bis c.p.c. CP_10
- RESISTENTI Oggetto: Carta docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
hanno adito l'intestato Tribunale
[...] Parte_8 Controparte_11 rappresentando di essere tutti, al momento DEl'instaurazione DE presente giudizio, docenti a tempo determinato alle dipendenze DE – in servizio presso vari istituti Controparte_1 scolastici DEla provincia di – e di avere stipulato con il convenuto contratti a tempo CP_4 determinato così dettagliati:
a) (doc. 1): Parte_1
- nell'a.s. 2022/2023 dal 10/10/2022 al 08/06/2023 in virtù di sette incarichi di supplenza consecutivi, tutti a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra e tutti espletati presso l'IIS “Vincenzo Capirola” di EN (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso l'IIS
“Vincenzo Capirola” di EN (BS);
b) (doc. 2): Parte_2
- nell'a.s. 2021/2022 dal 30/09/2021 al 30/06/2022 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto per lo svolgimento di attività alternative all'insegnamento DEla religione cattolica, per nove ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Migliavacca” di OB (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 04/11/2022 al 08/06/2023 in virtù di sei incarichi di supplenza consecutivi, tutti a copertura di un posto di insegnamento di matematica e scienze per dodici ore settimanali e tutti espletati presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Migliavacca” di OB (BS);
- nell'a.s. 2023/2024 dal 20/11/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto per lo svolgimento di attività alternative all'insegnamento DEla religione cattolica, per sei ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Migliavacca” di
OB (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 02/10/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto per lo svolgimento di attività alternative all'insegnamento DEla religione cattolica, per dodici ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Migliavacca” di OB (BS);
Pag. 2 di 20 c) (doc. 3): Parte_3
- nell'a.s. 2020/2021 dal 29/10/2020 al 30/06/2021 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti di piazza Loggia” DEl'IC “Emiliano Rinaldini” di ED (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 30/06/2022 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti di piazza Loggia” DEl'IC “Emiliano Rinaldini” di ED (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 09/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine DEl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti di piazza Loggia” DEl'IC “Emiliano Rinaldini” di ED (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti di piazza Loggia” DEl'IC “Emiliano Rinaldini” di ED (BS);
d) (doc. 4): Parte_4
- nell'a.s. 2020/2021 dal 30/10/2020 al 30/06/2021 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno per sei ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado di BA LL (BS); CP_12
- nell'a.s. 2021/2022 dal 04/10/2021 al 30/06/2022 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di arte e immagine per sei ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Publio Virgilio Marone” di Calvisano (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 27/09/2023 al 30/06/2023 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di arte e immagine per sei ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Publio Virgilio Marone” di Calvisano (BS);
- nell'a.s. 2023/2024 dal 02/10/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno per sei ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Bertazzoli” di NE (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 15/10/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di arte e immagine per sei ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Ercole De Gaspari” di Verolanuova (BS);
e) (doc. 5): Parte_8
- nell'a.s. 2020/2021 dal 25/09/2020 al 30/06/2021 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di discipline letterarie e latino per sedici ore settimanali, presso l'IIS “Astolfo Lunardi” di;
CP_4
Pag. 3 di 20 - nell'a.s. 2021/2022 dal 08/09/2021 al 30/06/2022 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di discipline letterarie e latino ad orario completo di cattedra, presso il Liceo scientifico “Niccolò Copernico” di;
CP_4
- nell'a.s. 2022/2023 dal 09/09/2022 al 30/06/2023 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di discipline letterarie e latino ad orario completo di cattedra, presso il Liceo scientifico “Niccolò Copernico” di;
CP_4
- nell'a.s. 2023/2024 dal 04/09/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di discipline letterarie e latino ad orario completo di cattedra, presso il Liceo scientifico “Niccolò Copernico” di;
CP_4
- nell'a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di discipline letterarie e latino ad orario completo di cattedra, presso l'IIS “don Lorenzo Milani” di NT (BS);
f) (doc. 6): Controparte_11
- nell'a.s. 2020/2021 dal 05/11/2020 al 30/06/2021 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento comune per dieci ore settimanali, presso la scuola DEl'infanzia di Pralboino (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 16/09/2021 al 30/06/2022 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) in virtù di molteplici incarichi di supplenza, tutti a copertura di un posto di insegnamento comune e tutti espletati presso la scuola DEl'infanzia di Ospitaletto (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 30/06/2023 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno per venticinque ore settimanali, presso la scuola DEl'infanzia DEl'IC “Città di Chiari” di Chiari (BS);
- nell'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno per venticinque ore settimanali, presso la scuola DEl'infanzia di Coccaglio (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento comune per diciassette ore e trenta minuti settimanali, presso la scuola DEl'infanzia di Ospitaletto (BS).
Hanno lamentato il mancato riconoscimento da parte DEl'amministrazione, durante i citati periodi, DEla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, DEl'importo nominale di euro 500,00
(infra “Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 esclusivamente a favore DE personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Pag. 4 di 20 Hanno censurato l'irragionevolezza di tale discriminazione, essendo stati adibiti a mansioni e sottoposti ad obblighi DE tutto assimilabili a quelli dei docenti di ruolo.
Hanno affermato che sono qualificabili come “annuali” sia le supplenze conferite sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico (supplenze su posti vacanti e disponibili) sia le supplenze conferite sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico (supplenze su posti di fatto disponibili fino al termine DEle attività didattiche) sia, infine, le supplenze conferite in ciascun anno scolastico, ai sensi DEl'art. 11, co. 14, legge n. 124/1999, per almeno centoottanta giorni, anche non consecutivi, oppure conferite dal 1° febbraio sino alla conclusione DEle operazioni di scrutinio, in quanto tutte egualmente destinate a sopperire ad esigenze DEl'amministrazione scolastica non brevi né saltuarie.
Hanno precisato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni attuative DEla normativa di rango primario – d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313, nota ministeriale 15 ottobre 2015 n. 15219 e d.p.c.m.
28 novembre 2016 – il beneficio in contesa veniva riconosciuto anche agli insegnanti di ruolo: assunti a tempo parziale;
in periodo di formazione e prova;
in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati.
Hanno sostenuto l'illegittimità DEla condotta avversaria, per violazione DEla clausola 4 DEl'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva europea n. 1999/70/CE, la quale impone il divieto di discriminazione DE personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza di ragioni oggettive.
Hanno dedotto, altresì, la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e dei connessi principi costituzionali a garanzia DEl'imparzialità e DE buon andamento DEla pubblica amministrazione.
Hanno evidenziato in particolare, per quanto di interesse in questa sede, come il diritto/dovere di formazione – strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto, senza distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, dall'art. 395, co. 2, lett. a), d.lgs. n.
297/1994 e dagli artt. 29, 63 e 64 CCNL Comparto Scuola DE 29.11.2007.
Hanno citato, a sostegno DEla propria tesi, gli interventi sul tema DEla Suprema Corte di Cassazione
(sent. 29961/2023), DE Consiglio di Stato (sent. 1842/2022) e DEla Corte di Giustizia DEl'Unione
Europea (ord. 18.05.2022, causa C-450/21), menzionando altresì ulteriori pronunce, più risalenti nel tempo, dei medesimi giudici di legittimità (Cass. ordinanze nn. 27950/2017, 7112/2018, 3473/2019,
Cass. Sez. Lav. sent. 32104/2022) e DEla stessa CGUE (sent. 13.09.2007 causa C-307/05, sent.
15.04.2008 causa C-268/06, sent. 08.09.2011 causa C-177/10, sent. 18.10.2012 cause riunite C-302/11,
C-303/11, C-304/11 e C-305/11, ord. 07.03.2013 causa C-393/11).
Pag. 5 di 20 Hanno ricordato come l'obbligo di applicazione conforme DE diritto DEl'Unione incomba su tutti gli organi DElo Stato, con conseguente necessità di disapplicazione DEle norme interne incompatibili con disposizioni europee – come la richiamata clausola 4 DEl'Accordo Quadro – dotate di efficacia diretta.
Hanno aggiunto che l'intervento normativo in materia – art. 15 decreto-legge n. 69/2023 – non aveva risolto il problema avendo riconosciuto il beneficio solo in relazione all'anno 2023 ed ai soli destinatari di incarichi di supplenza su posto vacante e disponibile.
Hanno invocato, in punto di prescrizione, l'applicabilità DEl'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28.11.2016, ai sensi DE quale il termine prescrizionale decorre dal 30 ottobre di ciascun anno, ossia dal momento in cui è consentito anche ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica sul portale dedicato.
A tal proposito hanno inoltre precisato di aver inutilmente notificato al convenuto le CP_1 seguenti diffide ad adempiere, rimaste tutte prive di riscontro:
a) , a mezzo di missiva di posta elettronica certificata, regolarmente recapitata a Parte_1 controparte in data 28.11.2024 (doc. 7);
b) a mezzo di missiva di posta elettronica certificata, regolarmente recapitata a Parte_2 controparte in data 22.11.2024 (doc. 8);
c) a mezzo di missiva di posta elettronica certificata, regolarmente recapitata a Parte_3 controparte in data 22.11.2024 e in data 23.11.2024, oltreché protocollata al n. 14256 dall'
[...]
(doc. 9); Controparte_13
d) , a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, inviate a controparte in Parte_4 data 15.11.2024 (doc. 10);
e) a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, inviate a Parte_8 controparte in data 08.11.2024 (doc. 11);
f) a mezzo di missiva di posta elettronica certificata, regolarmente Controparte_11 recapitata a controparte in data 20.11.2024 (doc. 12).
Hanno concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna DE CP_1 alla concessione DEla Carta docente ed all'accreditamento su di essa di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici rivendicati da ognuna DEle parti ricorrenti, secondo quanto qui di seguito dettagliato:
a) per gli aa.ss. 2022/2023, 2024/2025, per un importo totale pari ad euro 1.000,00; Parte_1
b) per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, per un importo Parte_2 totale pari ad euro 2.000,00;
c) per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, per un importo totale Parte_3 pari ad euro 2.000,00;
Pag. 6 di 20 d) per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, per un Parte_4 importo totale pari ad euro 2.500,00;
e) per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, per un Parte_8 importo totale pari ad euro 2.500,00;
f) per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, Controparte_11 per un importo totale pari ad euro 2.500,00.
2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha Controparte_1 preliminarmente eccepito la natura breve e saltuaria DEle supplenze effettuate dalla ricorrente Pt_1 nell'a.s. 2022/2023, dalla ricorrente nell'a.s. 2022/2023, dalla ricorrente nell'a.s. Pt_2 CP_11
2021/2022, chiedendone l'esclusione.
Nel merito ha chiesto il rigetto DE ricorso in quanto illegittimo o comunque infondato ed il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale nelle more DEineatosi.
Ha sostanzialmente confermato lo svolgimento dei servizi esposti dai ricorrenti, precisando che, al momento DE deposito DEla memoria difensiva:
a) la docente risultava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata Parte_1 al 30/06/2026 ed espletato presso l'Istituto d'istruzione superiore “Vincenzo Capirola” di EN (BS);
b) la docente risultava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza Parte_2 fissata al 30/06/2026 ed espletato presso l'Istituto comprensivo di ER DE Garda (BS);
c) il docente risultava assegnatario di un incarico di supplenza avente scadenza fissata Parte_3 al 30/06/2026 ed espletato presso l'Istituto comprensivo di ED (BS);
d) il docente sebbene non destinatario di alcun incarico di supplenza, risultava Parte_4 comunque iscritto nelle vigenti graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) DEla provincia di
; CP_4
e) la docente risultava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza Parte_8 fissata al 30/06/2026 ed espletato presso il di;
Controparte_14 CP_4
f) la docente risultava assegnataria di un incarico di supplenza avente Controparte_11 scadenza fissata al 30/06/2026 ed espletato presso l'Istituto comprensivo di TR (BS).
Ha rilevato come la propria condotta fosse conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015 e dai successivi provvedimenti attuativi, sulla base dei quali il beneficio in esame poteva essere riconosciuto esclusivamente ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato.
Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con decreto-legge n. 69/2023, il quale ha previsto l'attribuzione DE beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e la recente novella legislativa prevista dai commi 572 ss. DEl'art. 1 DEla
Pag. 7 di 20 legge n. 207/2024 che, parimenti, ha attribuito a decorrere dal 2025 il diritto a percepire la Carta sia ai docenti di ruolo sia ai supplenti, limitatamente, quanto a questi ultimi, ai titolari di incarichi annuali su posto vacante e disponibile aventi quindi durata sino al 31 agosto di ogni anno scolastico ed ha altresì affidato ad appositi decreti ministeriali, da emanarsi di anno in anno, l'individuazione dei criteri e DEle modalità di assegnazione DE beneficio come pure la determinazione DE suo ammontare.
Ha ampiamente menzionato i principi di diritto affermati, anche in materia di prescrizione DE diritto, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 DE 27.10.2023 emessa nell'ambito DE procedimento ex art. 363-bis c.p.c. instaurato da altro Tribunale.
Ha evidenziato che la formazione viene disciplinata dalla clausola numero 6 DEl'Accordo Quadro, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato
“nella misura DE possibile”; quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto DEla compatibilità finanziaria DEla relativa spesa, oltreché DEle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti cd. precari.
Ha osservato che, in via generale, l'esclusione legislativa dei docenti assegnatari di incarichi di supplenza aventi scadenza diversa dal 31 agosto dal godimento DE bonus non sarebbe motivata da intenti discriminatori, ma troverebbe il proprio fondamento nella necessità di assicurare la formazione e l'aggiornamento al personale docente il cui rapporto di lavoro sia caratterizzato da una maggiore stabilità.
Ha segnalato, in ogni caso, la necessità di sottoporre l'eventuale riconoscimento DE beneficio ai medesimi vincoli previsti per il personale di ruolo – onde evitare una discriminazione cd. alla rovescia
– e di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi DE combinato disposto DEl'art. 1277 c.c. e DEl'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 ed art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Ha rimarcato che l'eventuale ammissibilità di una domanda risarcitoria, pur se formulata in via subordinata, è condizionata sia dal requisito DEla fuoriuscita DEla parte istante dal sistema scolastico sia dall'allegazione di circostanziati elementi di prova attestanti l'effettiva sussistenza e l'entità DEle spese sostenute o, comunque, dei danni patiti dalla parte ricorrente appunto in conseguenza DE mancato riconoscimento DEla Carta.
3. In data 14.11.2025 le parti ricorrenti hanno depositato sia note scritte, per mezzo DEle quali si sono riportate alle conclusioni esposte nell'atto introduttivo, sia il contratto di lavoro stipulato dal ricorrente per il corrente anno scolastico 2025/2026. Con note di trattazione scritta il Pt_4 CP_1 convenuto ha ribadito le eccezioni già sollevate in memoria e, per il resto, si è integralmente riportato a quest'ultima.
Pag. 8 di 20 4. L'udienza di discussione è stata celebrata ai sensi DEl'art. 127-ter c.p.c., all'esito DEla quale la causa è stata posta in decisione.
4.1. Pacifici i servizi svolti dalle parti ricorrenti1, il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Come puntualmente osservato dalle parti ricorrenti, la Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015, il quale prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto DE limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente di ruolo DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, DEl'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione DEle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_15
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito DE piano triennale DEl'offerta formativa DEle scuole e DE Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Dunque, il beneficio in parola, DEl'importo nominale di euro 500,00 all'anno, viene sostanzialmente riconosciuto al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito DEla medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc.).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte – interessatasi DEla vicenda a seguito di ordinanza di remissione ex art. 363 c.p.c. – “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e
Pag. 9 di 20 di aggiornamento e non a quello DEle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cassazione civile Sez. Lav. DE 27/10/2023, n. 29961).
Mediante la medesima pronuncia i Giudici di legittimità hanno sancito inoltre i seguenti principi:
a) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi DEl'art. 4, comma 1, L. n. 124 DE 1999 o incarichi per docenza fino al termine DEle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi DEl'art. 4, comma secondo, DEla L. n. 124 DE 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
b) ai docenti di cui alla lettera precedente, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento DEla pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema DEle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione DEla Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi DEl'art. 22, comma 36, DEla L.
n. 724 DE 1994, dalla data DE diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) ai docenti di cui alla lett. a), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento DEla pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema DEle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte DE giudice DE merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto DEle circostanze DE caso concreto
(tra cui ad esempio la durata DEla permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore DEla Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
d) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione DEla Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data DE conferimento DEl'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione DEle azioni risarcitorie per mancata attribuzione DEla Carta Docente, stante la natura contrattuale DEla responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal
Pag. 10 di 20 servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data DEla loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto premesso, deve osservarsi come l'art. 282 DE d.lgs. n. 297/1994 preveda che l'aggiornamento – inteso come “adeguamento DEle conoscenze allo sviluppo DEle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento DEla preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” – sia un diritto-dovere fondamentale DE personale docente, senza distinzioni connesse alla natura DE contratto stipulato.
Analogamente gli artt. 63 e 64 CCNL DE 29.11.2007 – nel frattempo abrogati e sostituiti dall'art. 36
CCNL comparto Istruzione e Ricerca DE 18.01.2024 – prevedevano, senza differenze tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisse
“una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale DE personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo DEle risorse umane”; che
“la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo DEle proprie professionalità”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione DE beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento DE personale che rappresenta … la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può dunque negarsi il potenziale contrasto DEla normativa nazionale con la clausola n. 4 DEl'Accordo Quadro, posto che, secondo la giurisprudenza DEla
Suprema Corte di Cassazione, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura … Essi infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa CGUE, in effetti – le cui interpretazioni DEle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes
(ex multis Cassazione civile Sez. Lav., 15/10/2020, n. 22401) – con ordinanza DE 18.05.2022 richiamata in ricorso ha affermato che la clausola 4 più volte citata osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato DE il beneficio Controparte_1 di un vantaggio finanziario DEl'importo di euro 500,00 all'anno, concesso ai fini di accrescimento
Pag. 11 di 20 formativo;
fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso DE medesimo periodo (punto 42).
4.2. Riconosciuto, per i motivi esposti, che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 si presti a una possibile disapplicazione per contrarietà ad una disposizione europea self executing – come evidentemente è la clausola 4, laddove introduce un divieto di discriminazione che non necessita di ulteriori attuazioni di carattere nazionale – è necessario verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere che le parti ricorrenti abbiano subito un trattamento deteriore esclusivamente a causa DEla propria assunzione a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive.
Giova a questo proposito richiamare i principi recentemente espressi sul punto dalla Suprema Corte – il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico DEla pronuncia – con la sentenza n. 29961 più volte richiamata.
Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi:
a) che non appaiono criteri idonei “quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative DE tutto particolari” (docenti di ruolo a tempo parziale verticale o orizzontale, inidonei per motivi di salute, comandati, distaccati, etc.) perché così la “connessione DEl'attribuzione DEla Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento DE beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi … il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso … Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema DEicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali”;
b) che analogamente non sia idoneo il dato normativo dei centottanta giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni … che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso DEl'annualità di una didattica”;
c) che possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 DEl'art. 4, legge n. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura DEle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data DE 31 dicembre e fino al termine DEl'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
Pag. 12 di 20 d) che, nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata DEl'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione DE docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”;
e) che rispetto alle citate tipologie di incarico “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Risulta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare una assimilazione – ai fini DEl'attività formativa alla quale è connessa la Carta docenti – deve avere una taratura annuale. In altri termini, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano DEla 'didattica annua' non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Al riguardo occorre sottolineare, in replica alle difese DE , che non costituisce adeguamento CP_1 alla normativa europea l'introduzione DEl'art. 15 decreto-legge n. 69/2023, il quale prevede l'attribuzione DEla Carta soltanto ai docenti con “contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, escludendo quindi i docenti che abbiano comunque prestato la loro attività con una taratura annuale. Viene infatti in tal modo introdotta un'ingiustificata discriminazione ai danni di coloro che hanno espletato la loro supplenza per tutta la durata DEle attività didattiche cessando la prestazione al 30 giugno e dunque ai danni dei docenti “che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale … risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili”.
Pertanto, anche tale disposizione, contrastante con il diritto DEl'Unione, va disapplicata con conseguente riconoscimento DE beneficio in parola in favore DEle parti ricorrenti e Pt_4 Pt_8 anche per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 e DEla parte ricorrente anche per l'a.s. CP_11 Pt_2
2023/2024, avendo i citati docenti svolto nel corso dei sopra elencati anni scolastici supplenze fino al termine DEle attività didattiche (docc. 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 DEla memoria).
Si precisa, quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla Corte – non pronunciatasi specificamente sul punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta – laddove focalizzano l'attenzione sulla taratura annuale DEla didattica, inducono a ritenere irrilevante una eventuale incompletezza oraria DEla cattedra, rispetto alle diciotto ore standard. D'altro canto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione perché comunque “si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica 'annua' … che non
Pag. 13 di 20 necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza sia calibrata sull'intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe risultare irrilevante il minor impegno orario, ai fini DE riconoscimento DE beneficio DEla Carta docente.
4.3. Quanto all'eccezione sollevata dall'amministrazione resistente con riferimento alla brevità e saltuarietà DEle supplenze espletate dalle ricorrenti e nell'a.s. 2022/2023 e dalla ricorrente Pt_1 Pt_2 nell'a.s. 2021/2022, si osserva quanto segue. CP_11
La prevalente giurisprudenza di merito ha in passato ritenuto che anche nel caso in cui le supplenze brevi e saltuarie si fossero susseguite senza soluzione di continuità con il medesimo orario, presso lo stesso istituto, per la sostituzione DElo stesso docente o comunque sulla medesima cattedra di insegnamento sino al termine DEle attività didattiche o sino al termine DEle lezioni o comunque per un periodo pari ad almeno centoottanta giorni (equiparato ad anno scolastico dall'art. 11, comma 14,
d.lgs. n. 124/1999), sussistesse una piena comparabilità con i docenti di ruolo che imponeva la partecipazione alla programmazione DEla didattica annua, legittimando, dunque, il riconoscimento DE beneficio preteso.
In tali pronunce è stato valorizzato quanto si legge nella sentenza DEla Suprema Corte n. 29961/2023 laddove afferma che, come già citato sopra, “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura
“annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima” e che
“la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi DEla programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi DE Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10,
d. lgs. 297/1994), anche in ragione DEl'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co.
1 e co. 3, lett. A, DE CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate”.
Pertanto, secondo la Corte, nel momento in cui si fosse presentato nei rapporti a tempo determinato il medesimo dato temporale che impone lo svolgimento di una didattica annua, sarebbe sussistita una prestazione lavorativa pienamente comparabile, con conseguente necessità di riconoscere il beneficio in esame.
La citata pronuncia, con specifico riferimento alle supplenze previste dall'art. 4, commi 1 e 2, L.
124/1999, ha puntualizzato che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata DEl'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione DE docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la
Pag. 14 di 20 necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
In tale contesto giurisprudenziale è intervenuta la CGUE con la recente sentenza DE 3 luglio 2025 resa nella causa C-268/2024, in cui ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire DE beneficio in esame. In particolare, la pronuncia ha affermato che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata DEl'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la Carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario DEla supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura DE loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica la quale, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata DEla loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce DEl'obiettivo DE beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi
(punto 71), che i docenti potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio DEla loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto
73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento DEle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata DEle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74).
La CGUE ha, quindi, concluso, che “la clausola 4, punto 1, DEl'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio DEla carta elettronica DEl'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata DEl'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che
l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine DEl'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (punto 77).
Applicando tali principi al caso di specie, occorre rilevare che:
Pag. 15 di 20 a) la ricorrente ha espletato nel corso DEl'anno scolastico 2022/2023 incarichi di Parte_1 insegnamento per periodi consistenti pari nel complesso a centoottantaquattro giorni lavorativi (sabati compresi), essendo stata impegnata costantemente presso il medesimo istituto scolastico (IIS
“Vincenzo Capirola” di EN) dal 10/10/2022 al 08/06/2023 con una serie di sette supplenze susseguitesi quasi senza soluzione di continuità (sostanzialmente, con due sole interruzioni in corrispondenza DEle pause DEl'attività didattica per le festività natalizie e pasquali), sempre a copertura di un posto di insegnamento di sostegno e sempre ad orario completo di cattedra: in particolare dal 10/10/2022 al 30/11/2022, dal 01/12/2022 al 22/12/2022, dal 09/01/2023 al 16/01/2023, dal 17/01/2023 al 04/03/2023, dal 05/03/2023 al 05/04/2023, dal 12/04/2023 al 29/04/2023, dal
30/04/2023 al 08/06/2023;
b) la ricorrente ha espletato nel corso DEl'anno scolastico 2022/2023 incarichi di Parte_2 insegnamento per periodi consistenti pari nel complesso a centosessantasette giorni lavorativi (sabati compresi), essendo stata impegnata costantemente presso il medesimo istituto scolastico (scuola secondaria di primo grado “Angelo Migliavacca” di OB) dal 04/11/2022 al 08/06/2023 con una serie di sei supplenze susseguitesi quasi senza soluzione di continuità (sostanzialmente, con una sola interruzione in corrispondenza DEla pausa DEl'attività didattica per le festività natalizie), sempre a copertura di un posto di insegnamento di matematica e scienze e sempre per dodici ore settimanali: in particolare dal 04/11/2022 al 30/11/2022, il 01/12/2022, dal 02/12/2022 al 22/12/2022, dal 09/01/2023 al 11/01/2023, dal 12/01/2023 al 31/01/2023, dal 01/02/2023 al 08/06/2023;
c) la ricorrente ha espletato nel corso DEl'anno scolastico 2021/2022 Controparte_11 incarichi di insegnamento per periodi consistenti pari nel complesso a duecentoquarantuno giorni lavorativi (sabati compresi), essendo stata impegnata costantemente presso il medesimo istituto scolastico (scuola DEl'infanzia di Ospitaletto) dal 16/09/2021 al 30/06/2022 con una serie di diciotto supplenze sia consecutive sia contemporanee, sempre a copertura di un posto di insegnamento comune: in particolare dal 16/09/2021 al 05/11/2021 per quindici ore settimanali, dal 04/11/2021 al
30/12/2021 per dieci ore settimanali, il 08/11/2021 per quindici ore settimanali, il 09/11/2021 per quindici ore settimanali, il 10/11/21 per quindici ore settimanali, dal 11/11/2021 al 25/11/2021 per quindici ore settimanali, dal 26/11/2021 al 10/12/2021 per quindici ore settimanali, dal 11/12/2021 al
22/12/2021 per quindici ore settimanali, dal 23/12/2021 al 06/01/2022 per quindici ore settimanali, dal
31/12/2021 al 31/03/2022 per dieci ore settimanali, dal 07/01/2022 al 21/01/2022 per quindici ore settimanali, dal 22/01/2022 al 05/02/2022 per quindici ore settimanali, dal 06/02/2022 al 20/02/2022 per quindici ore settimanali, dal 21/02/2022 al 07/03/2022 per quindici ore settimanali, dal 08/03/2022 al 22/03/2022 per quindici ore settimanali, dal 23/03/2022 al 06/04/2022 per quindici ore settimanali,
Pag. 16 di 20 dal 01/04/2022 al 30/06/2022 per dieci ore settimanali, dal 07/04/2022 al 30/06/2022 per quindici ore settimanali.
Si ritiene, pertanto, che le docenti appena menzionate abbiano contribuito alla didattica annua degli istituti dove hanno prestato servizio, necessariamente prendendo parte anche alle attività collegiali, sicché non vi sono ragioni oggettive che permettano di ritenere ragionevole l'esclusione DEl'attribuzione in loro favore DEla Carta docenti, rispettivamente, per l'anno scolastico 2021/2022 alla ricorrente e per l'anno scolastico 2022/2023 alle ricorrenti e . CP_11 Pt_1 Pt_2
4.4. In definitiva, l'adozione nella fattispecie in esame DEle indicazioni di principio dettate dalla
CGUE comporta il riconoscimento DEla violazione DE diritto europeo da parte DE
[...]
, consistente nell'omessa disapplicazione DEla normativa nazionale e nella mancata Controparte_1 corresponsione DEla Carta docente, considerato che le parti ricorrenti hanno effettivamente svolto supplenze ai sensi DEl'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999, negli anni scolastici qui di seguito specificati per ciascuna di esse:
a) negli anni scolastici 2022/2023, 2024/2025, Parte_1
b) negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, Parte_2
c) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, Parte_3
d) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, Parte_4
e) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, Parte_8
f) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Controparte_11
2024/2025.
5. In ordine alle conseguenze di quanto accertato al precedente paragrafo, la Corte, con l'arresto citato, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis” in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, DE d.p.c.m. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione DE diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la Corte di accogliere le domande di adempimento, mediante attribuzione DEla
Carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse DEle parti.
In ordine a tali due ultimi aspetti, ha innanzitutto evidenziato che, vista l'esistenza attuale DEl'istituto nell'ordinamento, “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche
Pag. 17 di 20 rispetto a periodi pregressi” mediante la semplice concessione di un accesso “ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”. Né rilevano in senso ostativo i termini e le modalità procedurali imposte dai d.p.c.m. citati (registrazione sulla piattaforma web, sulla base di un'autenticazione attraverso il sistema “Spid”) anche perché “i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega CP_1
l'esistenza di un loro diritto in proposito”. Analogamente irrilevante è il tema DEla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti, non potendo la stessa operare per fatto DE creditore;
dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale DEla Carta docente per il solo fatto DE trascorrere DE biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, la stessa Corte ha sottolineato: come la natura “continua DE diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento” e l'inserirsi di esso “nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo … ma anche DE periodo pre-ruolo in sé considerato” portino a ritenere “che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte supplenze, non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione DEla persistenza DE diritto-dovere formativo”; e come analogamente non venga meno neanche l'interesse datoriale, proprio perché “l'inserimento DEl'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva DE beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
È stato infine specificato che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione DE diritto a fruire DE beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento DEla fine DEla supplenza. In altri termini
“se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio DE diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria, ma tale situazione non ricorre nell'ipotesi in esame, nella quale, come dichiarato dal convenuto e come si evince dalla documentazione CP_1 versata in atti:
Pag. 18 di 20 a) la ricorrente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_1
01/09/2025 al 30/06/2026 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso l'Istituto d'istruzione superiore
“Vincenzo Capirola” di EN (BS) (doc.
3.1 memoria);
b) la ricorrente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_2
01/09/2025 al 30/06/2026 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado
“28 maggio 1974” di ER DE Garda (BS) (doc.
3.2 memoria);
c) il ricorrente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_3
01/09/2025 al 30/06/2026 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado
“Caduti di piazza Loggia” DEl'Istituto comprensivo “Emiliano Rinaldini” di ED (BS) (doc.
3.3 memoria);
d) il ricorrente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_4
09/11/2025 al 08/02/2026 a copertura di un posto di insegnamento di disegno e storia DEl'arte ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti di piazza Loggia” DEl'Istituto comprensivo “Emiliano Rinaldini” di ED (BS) (doc. 14 depositato il 14.11.2025), ed in ogni caso risulta ancora iscritto nelle GPS - Graduatorie provinciali per le supplenze attualmente vigenti nella provincia di;
CP_4
e) la ricorrente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_8
01/09/2025 al 30/06/2026 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento comune per diciassette ore settimanali, presso il Controparte_14 di (doc.
3.5 memoria);
[...] CP_4
f) la ricorrente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di Controparte_11 supplenza dal 01/09/2025 al 30/06/2026 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola DEl'infanzia DEl'Istituto comprensivo “Oscar Di Prata” di TR (BS) (doc.
3.6 memoria).
Pertanto, correttamente tutte le sopra elencate parti ricorrenti hanno esercitato l'azione di adempimento in principalità, che deve essere accolta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e tenendo conto, nella valutazione DEl'attività difensiva DEle parti, anche DEla serialità DE contenzioso;
con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Pag. 19 di 20
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 – in accoglimento DE ricorso, accerta il diritto DEle parti ricorrenti all'assegnazione DEla
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente” di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015 per i seguenti anni scolastici:
- quanto a , per gli aa.ss. 2022/2023, 2024/2025, Parte_1
- quanto a per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, Pt_2 Parte_2
- quanto a per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, Parte_3
- quanto a per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Parte_4
2024/2025,
- quanto a per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Parte_8
2024/2025,
- quanto a per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Controparte_11
2023/2024, 2024/2025.
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi di Controparte_1 cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore DEle sopra elencate parti ricorrenti;
3 – condanna il a rimborsare alle parti ricorrenti le spese Controparte_1 di lite, che si liquidano complessivamente in € 800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 21.11.2025
Il Giudice DE Lavoro
Chiara DE
Pag. 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con la precisazione, quanto ai servizi prestati da nell'anno scolastico Parte_2
2024/2025, che dallo stato matricolare versato in atti (doc.
3.2 memoria), differentemente da quanto sostenuto in ricorso, si evince come la stessa ha espletato due supplenze consecutive: la prima presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Migliavacca” di OB (BS) dal 02/10/2024 al 12/01/2025 a copertura di un posto per lo svolgimento di attività alternative all'insegnamento DEla religione cattolica per dodici ore settimanali, la seconda presso la scuola secondaria di primo grado “28 maggio 1974” di ER DE Garda (BS) dal 13/01/2025 al 30/06/2025 a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice DE Lavoro, in persona DEla dott.ssa Chiara
DE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Parte_4
[...] Parte_5
[...] Parte_6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. BARBONI DOMENICO e dall'avv. Parte_7
- RICORRENTI contro
in persona DE Ministro pro tempore Controparte_1
in persona DE Controparte_2 CP_3
Generale pro tempore
in persona DE Dirigente pro tempore Controparte_4 tutti costituiti con la dott.ssa , il dott. , la CP_5 Controparte_6 dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa Controparte_7 CP_8 CP_9
ex art. 417-bis c.p.c. CP_10
- RESISTENTI Oggetto: Carta docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
hanno adito l'intestato Tribunale
[...] Parte_8 Controparte_11 rappresentando di essere tutti, al momento DEl'instaurazione DE presente giudizio, docenti a tempo determinato alle dipendenze DE – in servizio presso vari istituti Controparte_1 scolastici DEla provincia di – e di avere stipulato con il convenuto contratti a tempo CP_4 determinato così dettagliati:
a) (doc. 1): Parte_1
- nell'a.s. 2022/2023 dal 10/10/2022 al 08/06/2023 in virtù di sette incarichi di supplenza consecutivi, tutti a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra e tutti espletati presso l'IIS “Vincenzo Capirola” di EN (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso l'IIS
“Vincenzo Capirola” di EN (BS);
b) (doc. 2): Parte_2
- nell'a.s. 2021/2022 dal 30/09/2021 al 30/06/2022 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto per lo svolgimento di attività alternative all'insegnamento DEla religione cattolica, per nove ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Migliavacca” di OB (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 04/11/2022 al 08/06/2023 in virtù di sei incarichi di supplenza consecutivi, tutti a copertura di un posto di insegnamento di matematica e scienze per dodici ore settimanali e tutti espletati presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Migliavacca” di OB (BS);
- nell'a.s. 2023/2024 dal 20/11/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto per lo svolgimento di attività alternative all'insegnamento DEla religione cattolica, per sei ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Migliavacca” di
OB (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 02/10/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto per lo svolgimento di attività alternative all'insegnamento DEla religione cattolica, per dodici ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Migliavacca” di OB (BS);
Pag. 2 di 20 c) (doc. 3): Parte_3
- nell'a.s. 2020/2021 dal 29/10/2020 al 30/06/2021 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti di piazza Loggia” DEl'IC “Emiliano Rinaldini” di ED (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 30/06/2022 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti di piazza Loggia” DEl'IC “Emiliano Rinaldini” di ED (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 09/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine DEl'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti di piazza Loggia” DEl'IC “Emiliano Rinaldini” di ED (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti di piazza Loggia” DEl'IC “Emiliano Rinaldini” di ED (BS);
d) (doc. 4): Parte_4
- nell'a.s. 2020/2021 dal 30/10/2020 al 30/06/2021 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno per sei ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado di BA LL (BS); CP_12
- nell'a.s. 2021/2022 dal 04/10/2021 al 30/06/2022 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di arte e immagine per sei ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Publio Virgilio Marone” di Calvisano (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 27/09/2023 al 30/06/2023 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di arte e immagine per sei ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Publio Virgilio Marone” di Calvisano (BS);
- nell'a.s. 2023/2024 dal 02/10/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno per sei ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Bertazzoli” di NE (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 15/10/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di arte e immagine per sei ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Ercole De Gaspari” di Verolanuova (BS);
e) (doc. 5): Parte_8
- nell'a.s. 2020/2021 dal 25/09/2020 al 30/06/2021 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di discipline letterarie e latino per sedici ore settimanali, presso l'IIS “Astolfo Lunardi” di;
CP_4
Pag. 3 di 20 - nell'a.s. 2021/2022 dal 08/09/2021 al 30/06/2022 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di discipline letterarie e latino ad orario completo di cattedra, presso il Liceo scientifico “Niccolò Copernico” di;
CP_4
- nell'a.s. 2022/2023 dal 09/09/2022 al 30/06/2023 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di discipline letterarie e latino ad orario completo di cattedra, presso il Liceo scientifico “Niccolò Copernico” di;
CP_4
- nell'a.s. 2023/2024 dal 04/09/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di discipline letterarie e latino ad orario completo di cattedra, presso il Liceo scientifico “Niccolò Copernico” di;
CP_4
- nell'a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di discipline letterarie e latino ad orario completo di cattedra, presso l'IIS “don Lorenzo Milani” di NT (BS);
f) (doc. 6): Controparte_11
- nell'a.s. 2020/2021 dal 05/11/2020 al 30/06/2021 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento comune per dieci ore settimanali, presso la scuola DEl'infanzia di Pralboino (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 16/09/2021 al 30/06/2022 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) in virtù di molteplici incarichi di supplenza, tutti a copertura di un posto di insegnamento comune e tutti espletati presso la scuola DEl'infanzia di Ospitaletto (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 08/09/2022 al 30/06/2023 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno per venticinque ore settimanali, presso la scuola DEl'infanzia DEl'IC “Città di Chiari” di Chiari (BS);
- nell'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno per venticinque ore settimanali, presso la scuola DEl'infanzia di Coccaglio (BS);
- nell'a.s. 2024/2025 dal 05/09/2024 al 30/06/2025 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento comune per diciassette ore e trenta minuti settimanali, presso la scuola DEl'infanzia di Ospitaletto (BS).
Hanno lamentato il mancato riconoscimento da parte DEl'amministrazione, durante i citati periodi, DEla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, DEl'importo nominale di euro 500,00
(infra “Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 esclusivamente a favore DE personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Pag. 4 di 20 Hanno censurato l'irragionevolezza di tale discriminazione, essendo stati adibiti a mansioni e sottoposti ad obblighi DE tutto assimilabili a quelli dei docenti di ruolo.
Hanno affermato che sono qualificabili come “annuali” sia le supplenze conferite sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico (supplenze su posti vacanti e disponibili) sia le supplenze conferite sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico (supplenze su posti di fatto disponibili fino al termine DEle attività didattiche) sia, infine, le supplenze conferite in ciascun anno scolastico, ai sensi DEl'art. 11, co. 14, legge n. 124/1999, per almeno centoottanta giorni, anche non consecutivi, oppure conferite dal 1° febbraio sino alla conclusione DEle operazioni di scrutinio, in quanto tutte egualmente destinate a sopperire ad esigenze DEl'amministrazione scolastica non brevi né saltuarie.
Hanno precisato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni attuative DEla normativa di rango primario – d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313, nota ministeriale 15 ottobre 2015 n. 15219 e d.p.c.m.
28 novembre 2016 – il beneficio in contesa veniva riconosciuto anche agli insegnanti di ruolo: assunti a tempo parziale;
in periodo di formazione e prova;
in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati.
Hanno sostenuto l'illegittimità DEla condotta avversaria, per violazione DEla clausola 4 DEl'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva europea n. 1999/70/CE, la quale impone il divieto di discriminazione DE personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza di ragioni oggettive.
Hanno dedotto, altresì, la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e dei connessi principi costituzionali a garanzia DEl'imparzialità e DE buon andamento DEla pubblica amministrazione.
Hanno evidenziato in particolare, per quanto di interesse in questa sede, come il diritto/dovere di formazione – strettamente collegato alla Carta docente – sia previsto ed imposto, senza distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, dall'art. 395, co. 2, lett. a), d.lgs. n.
297/1994 e dagli artt. 29, 63 e 64 CCNL Comparto Scuola DE 29.11.2007.
Hanno citato, a sostegno DEla propria tesi, gli interventi sul tema DEla Suprema Corte di Cassazione
(sent. 29961/2023), DE Consiglio di Stato (sent. 1842/2022) e DEla Corte di Giustizia DEl'Unione
Europea (ord. 18.05.2022, causa C-450/21), menzionando altresì ulteriori pronunce, più risalenti nel tempo, dei medesimi giudici di legittimità (Cass. ordinanze nn. 27950/2017, 7112/2018, 3473/2019,
Cass. Sez. Lav. sent. 32104/2022) e DEla stessa CGUE (sent. 13.09.2007 causa C-307/05, sent.
15.04.2008 causa C-268/06, sent. 08.09.2011 causa C-177/10, sent. 18.10.2012 cause riunite C-302/11,
C-303/11, C-304/11 e C-305/11, ord. 07.03.2013 causa C-393/11).
Pag. 5 di 20 Hanno ricordato come l'obbligo di applicazione conforme DE diritto DEl'Unione incomba su tutti gli organi DElo Stato, con conseguente necessità di disapplicazione DEle norme interne incompatibili con disposizioni europee – come la richiamata clausola 4 DEl'Accordo Quadro – dotate di efficacia diretta.
Hanno aggiunto che l'intervento normativo in materia – art. 15 decreto-legge n. 69/2023 – non aveva risolto il problema avendo riconosciuto il beneficio solo in relazione all'anno 2023 ed ai soli destinatari di incarichi di supplenza su posto vacante e disponibile.
Hanno invocato, in punto di prescrizione, l'applicabilità DEl'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28.11.2016, ai sensi DE quale il termine prescrizionale decorre dal 30 ottobre di ciascun anno, ossia dal momento in cui è consentito anche ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica sul portale dedicato.
A tal proposito hanno inoltre precisato di aver inutilmente notificato al convenuto le CP_1 seguenti diffide ad adempiere, rimaste tutte prive di riscontro:
a) , a mezzo di missiva di posta elettronica certificata, regolarmente recapitata a Parte_1 controparte in data 28.11.2024 (doc. 7);
b) a mezzo di missiva di posta elettronica certificata, regolarmente recapitata a Parte_2 controparte in data 22.11.2024 (doc. 8);
c) a mezzo di missiva di posta elettronica certificata, regolarmente recapitata a Parte_3 controparte in data 22.11.2024 e in data 23.11.2024, oltreché protocollata al n. 14256 dall'
[...]
(doc. 9); Controparte_13
d) , a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, inviate a controparte in Parte_4 data 15.11.2024 (doc. 10);
e) a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, inviate a Parte_8 controparte in data 08.11.2024 (doc. 11);
f) a mezzo di missiva di posta elettronica certificata, regolarmente Controparte_11 recapitata a controparte in data 20.11.2024 (doc. 12).
Hanno concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna DE CP_1 alla concessione DEla Carta docente ed all'accreditamento su di essa di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici rivendicati da ognuna DEle parti ricorrenti, secondo quanto qui di seguito dettagliato:
a) per gli aa.ss. 2022/2023, 2024/2025, per un importo totale pari ad euro 1.000,00; Parte_1
b) per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, per un importo Parte_2 totale pari ad euro 2.000,00;
c) per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, per un importo totale Parte_3 pari ad euro 2.000,00;
Pag. 6 di 20 d) per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, per un Parte_4 importo totale pari ad euro 2.500,00;
e) per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, per un Parte_8 importo totale pari ad euro 2.500,00;
f) per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, Controparte_11 per un importo totale pari ad euro 2.500,00.
2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha Controparte_1 preliminarmente eccepito la natura breve e saltuaria DEle supplenze effettuate dalla ricorrente Pt_1 nell'a.s. 2022/2023, dalla ricorrente nell'a.s. 2022/2023, dalla ricorrente nell'a.s. Pt_2 CP_11
2021/2022, chiedendone l'esclusione.
Nel merito ha chiesto il rigetto DE ricorso in quanto illegittimo o comunque infondato ed il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale nelle more DEineatosi.
Ha sostanzialmente confermato lo svolgimento dei servizi esposti dai ricorrenti, precisando che, al momento DE deposito DEla memoria difensiva:
a) la docente risultava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata Parte_1 al 30/06/2026 ed espletato presso l'Istituto d'istruzione superiore “Vincenzo Capirola” di EN (BS);
b) la docente risultava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza Parte_2 fissata al 30/06/2026 ed espletato presso l'Istituto comprensivo di ER DE Garda (BS);
c) il docente risultava assegnatario di un incarico di supplenza avente scadenza fissata Parte_3 al 30/06/2026 ed espletato presso l'Istituto comprensivo di ED (BS);
d) il docente sebbene non destinatario di alcun incarico di supplenza, risultava Parte_4 comunque iscritto nelle vigenti graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) DEla provincia di
; CP_4
e) la docente risultava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza Parte_8 fissata al 30/06/2026 ed espletato presso il di;
Controparte_14 CP_4
f) la docente risultava assegnataria di un incarico di supplenza avente Controparte_11 scadenza fissata al 30/06/2026 ed espletato presso l'Istituto comprensivo di TR (BS).
Ha rilevato come la propria condotta fosse conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015 e dai successivi provvedimenti attuativi, sulla base dei quali il beneficio in esame poteva essere riconosciuto esclusivamente ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato.
Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con decreto-legge n. 69/2023, il quale ha previsto l'attribuzione DE beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e la recente novella legislativa prevista dai commi 572 ss. DEl'art. 1 DEla
Pag. 7 di 20 legge n. 207/2024 che, parimenti, ha attribuito a decorrere dal 2025 il diritto a percepire la Carta sia ai docenti di ruolo sia ai supplenti, limitatamente, quanto a questi ultimi, ai titolari di incarichi annuali su posto vacante e disponibile aventi quindi durata sino al 31 agosto di ogni anno scolastico ed ha altresì affidato ad appositi decreti ministeriali, da emanarsi di anno in anno, l'individuazione dei criteri e DEle modalità di assegnazione DE beneficio come pure la determinazione DE suo ammontare.
Ha ampiamente menzionato i principi di diritto affermati, anche in materia di prescrizione DE diritto, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 DE 27.10.2023 emessa nell'ambito DE procedimento ex art. 363-bis c.p.c. instaurato da altro Tribunale.
Ha evidenziato che la formazione viene disciplinata dalla clausola numero 6 DEl'Accordo Quadro, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato
“nella misura DE possibile”; quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto DEla compatibilità finanziaria DEla relativa spesa, oltreché DEle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti cd. precari.
Ha osservato che, in via generale, l'esclusione legislativa dei docenti assegnatari di incarichi di supplenza aventi scadenza diversa dal 31 agosto dal godimento DE bonus non sarebbe motivata da intenti discriminatori, ma troverebbe il proprio fondamento nella necessità di assicurare la formazione e l'aggiornamento al personale docente il cui rapporto di lavoro sia caratterizzato da una maggiore stabilità.
Ha segnalato, in ogni caso, la necessità di sottoporre l'eventuale riconoscimento DE beneficio ai medesimi vincoli previsti per il personale di ruolo – onde evitare una discriminazione cd. alla rovescia
– e di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi DE combinato disposto DEl'art. 1277 c.c. e DEl'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 ed art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Ha rimarcato che l'eventuale ammissibilità di una domanda risarcitoria, pur se formulata in via subordinata, è condizionata sia dal requisito DEla fuoriuscita DEla parte istante dal sistema scolastico sia dall'allegazione di circostanziati elementi di prova attestanti l'effettiva sussistenza e l'entità DEle spese sostenute o, comunque, dei danni patiti dalla parte ricorrente appunto in conseguenza DE mancato riconoscimento DEla Carta.
3. In data 14.11.2025 le parti ricorrenti hanno depositato sia note scritte, per mezzo DEle quali si sono riportate alle conclusioni esposte nell'atto introduttivo, sia il contratto di lavoro stipulato dal ricorrente per il corrente anno scolastico 2025/2026. Con note di trattazione scritta il Pt_4 CP_1 convenuto ha ribadito le eccezioni già sollevate in memoria e, per il resto, si è integralmente riportato a quest'ultima.
Pag. 8 di 20 4. L'udienza di discussione è stata celebrata ai sensi DEl'art. 127-ter c.p.c., all'esito DEla quale la causa è stata posta in decisione.
4.1. Pacifici i servizi svolti dalle parti ricorrenti1, il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Come puntualmente osservato dalle parti ricorrenti, la Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015, il quale prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto DE limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente di ruolo DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, DEl'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione DEle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_15
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito DE piano triennale DEl'offerta formativa DEle scuole e DE Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Dunque, il beneficio in parola, DEl'importo nominale di euro 500,00 all'anno, viene sostanzialmente riconosciuto al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito DEla medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc.).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte – interessatasi DEla vicenda a seguito di ordinanza di remissione ex art. 363 c.p.c. – “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e
Pag. 9 di 20 di aggiornamento e non a quello DEle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cassazione civile Sez. Lav. DE 27/10/2023, n. 29961).
Mediante la medesima pronuncia i Giudici di legittimità hanno sancito inoltre i seguenti principi:
a) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi DEl'art. 4, comma 1, L. n. 124 DE 1999 o incarichi per docenza fino al termine DEle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi DEl'art. 4, comma secondo, DEla L. n. 124 DE 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
b) ai docenti di cui alla lettera precedente, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento DEla pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema DEle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione DEla Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi DEl'art. 22, comma 36, DEla L.
n. 724 DE 1994, dalla data DE diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) ai docenti di cui alla lett. a), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento DEla pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema DEle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte DE giudice DE merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto DEle circostanze DE caso concreto
(tra cui ad esempio la durata DEla permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore DEla Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
d) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione DEla Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data DE conferimento DEl'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione DEle azioni risarcitorie per mancata attribuzione DEla Carta Docente, stante la natura contrattuale DEla responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal
Pag. 10 di 20 servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data DEla loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto premesso, deve osservarsi come l'art. 282 DE d.lgs. n. 297/1994 preveda che l'aggiornamento – inteso come “adeguamento DEle conoscenze allo sviluppo DEle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento DEla preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” – sia un diritto-dovere fondamentale DE personale docente, senza distinzioni connesse alla natura DE contratto stipulato.
Analogamente gli artt. 63 e 64 CCNL DE 29.11.2007 – nel frattempo abrogati e sostituiti dall'art. 36
CCNL comparto Istruzione e Ricerca DE 18.01.2024 – prevedevano, senza differenze tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisse
“una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale DE personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo DEle risorse umane”; che
“la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo DEle proprie professionalità”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione DE beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento DE personale che rappresenta … la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può dunque negarsi il potenziale contrasto DEla normativa nazionale con la clausola n. 4 DEl'Accordo Quadro, posto che, secondo la giurisprudenza DEla
Suprema Corte di Cassazione, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura … Essi infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa CGUE, in effetti – le cui interpretazioni DEle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes
(ex multis Cassazione civile Sez. Lav., 15/10/2020, n. 22401) – con ordinanza DE 18.05.2022 richiamata in ricorso ha affermato che la clausola 4 più volte citata osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato DE il beneficio Controparte_1 di un vantaggio finanziario DEl'importo di euro 500,00 all'anno, concesso ai fini di accrescimento
Pag. 11 di 20 formativo;
fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso DE medesimo periodo (punto 42).
4.2. Riconosciuto, per i motivi esposti, che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 si presti a una possibile disapplicazione per contrarietà ad una disposizione europea self executing – come evidentemente è la clausola 4, laddove introduce un divieto di discriminazione che non necessita di ulteriori attuazioni di carattere nazionale – è necessario verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere che le parti ricorrenti abbiano subito un trattamento deteriore esclusivamente a causa DEla propria assunzione a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive.
Giova a questo proposito richiamare i principi recentemente espressi sul punto dalla Suprema Corte – il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico DEla pronuncia – con la sentenza n. 29961 più volte richiamata.
Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi:
a) che non appaiono criteri idonei “quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative DE tutto particolari” (docenti di ruolo a tempo parziale verticale o orizzontale, inidonei per motivi di salute, comandati, distaccati, etc.) perché così la “connessione DEl'attribuzione DEla Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento DE beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi … il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso … Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema DEicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali”;
b) che analogamente non sia idoneo il dato normativo dei centottanta giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni … che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso DEl'annualità di una didattica”;
c) che possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 DEl'art. 4, legge n. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura DEle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data DE 31 dicembre e fino al termine DEl'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
Pag. 12 di 20 d) che, nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata DEl'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione DE docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”;
e) che rispetto alle citate tipologie di incarico “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Risulta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare una assimilazione – ai fini DEl'attività formativa alla quale è connessa la Carta docenti – deve avere una taratura annuale. In altri termini, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano DEla 'didattica annua' non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Al riguardo occorre sottolineare, in replica alle difese DE , che non costituisce adeguamento CP_1 alla normativa europea l'introduzione DEl'art. 15 decreto-legge n. 69/2023, il quale prevede l'attribuzione DEla Carta soltanto ai docenti con “contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, escludendo quindi i docenti che abbiano comunque prestato la loro attività con una taratura annuale. Viene infatti in tal modo introdotta un'ingiustificata discriminazione ai danni di coloro che hanno espletato la loro supplenza per tutta la durata DEle attività didattiche cessando la prestazione al 30 giugno e dunque ai danni dei docenti “che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale … risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili”.
Pertanto, anche tale disposizione, contrastante con il diritto DEl'Unione, va disapplicata con conseguente riconoscimento DE beneficio in parola in favore DEle parti ricorrenti e Pt_4 Pt_8 anche per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 e DEla parte ricorrente anche per l'a.s. CP_11 Pt_2
2023/2024, avendo i citati docenti svolto nel corso dei sopra elencati anni scolastici supplenze fino al termine DEle attività didattiche (docc. 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 DEla memoria).
Si precisa, quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla Corte – non pronunciatasi specificamente sul punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta – laddove focalizzano l'attenzione sulla taratura annuale DEla didattica, inducono a ritenere irrilevante una eventuale incompletezza oraria DEla cattedra, rispetto alle diciotto ore standard. D'altro canto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione perché comunque “si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica 'annua' … che non
Pag. 13 di 20 necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza sia calibrata sull'intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe risultare irrilevante il minor impegno orario, ai fini DE riconoscimento DE beneficio DEla Carta docente.
4.3. Quanto all'eccezione sollevata dall'amministrazione resistente con riferimento alla brevità e saltuarietà DEle supplenze espletate dalle ricorrenti e nell'a.s. 2022/2023 e dalla ricorrente Pt_1 Pt_2 nell'a.s. 2021/2022, si osserva quanto segue. CP_11
La prevalente giurisprudenza di merito ha in passato ritenuto che anche nel caso in cui le supplenze brevi e saltuarie si fossero susseguite senza soluzione di continuità con il medesimo orario, presso lo stesso istituto, per la sostituzione DElo stesso docente o comunque sulla medesima cattedra di insegnamento sino al termine DEle attività didattiche o sino al termine DEle lezioni o comunque per un periodo pari ad almeno centoottanta giorni (equiparato ad anno scolastico dall'art. 11, comma 14,
d.lgs. n. 124/1999), sussistesse una piena comparabilità con i docenti di ruolo che imponeva la partecipazione alla programmazione DEla didattica annua, legittimando, dunque, il riconoscimento DE beneficio preteso.
In tali pronunce è stato valorizzato quanto si legge nella sentenza DEla Suprema Corte n. 29961/2023 laddove afferma che, come già citato sopra, “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura
“annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima” e che
“la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi DEla programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi DE Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10,
d. lgs. 297/1994), anche in ragione DEl'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co.
1 e co. 3, lett. A, DE CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate”.
Pertanto, secondo la Corte, nel momento in cui si fosse presentato nei rapporti a tempo determinato il medesimo dato temporale che impone lo svolgimento di una didattica annua, sarebbe sussistita una prestazione lavorativa pienamente comparabile, con conseguente necessità di riconoscere il beneficio in esame.
La citata pronuncia, con specifico riferimento alle supplenze previste dall'art. 4, commi 1 e 2, L.
124/1999, ha puntualizzato che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata DEl'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione DE docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la
Pag. 14 di 20 necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
In tale contesto giurisprudenziale è intervenuta la CGUE con la recente sentenza DE 3 luglio 2025 resa nella causa C-268/2024, in cui ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire DE beneficio in esame. In particolare, la pronuncia ha affermato che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata DEl'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la Carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario DEla supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura DE loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica la quale, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata DEla loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce DEl'obiettivo DE beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi
(punto 71), che i docenti potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio DEla loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto
73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento DEle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata DEle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74).
La CGUE ha, quindi, concluso, che “la clausola 4, punto 1, DEl'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio DEla carta elettronica DEl'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata DEl'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che
l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine DEl'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (punto 77).
Applicando tali principi al caso di specie, occorre rilevare che:
Pag. 15 di 20 a) la ricorrente ha espletato nel corso DEl'anno scolastico 2022/2023 incarichi di Parte_1 insegnamento per periodi consistenti pari nel complesso a centoottantaquattro giorni lavorativi (sabati compresi), essendo stata impegnata costantemente presso il medesimo istituto scolastico (IIS
“Vincenzo Capirola” di EN) dal 10/10/2022 al 08/06/2023 con una serie di sette supplenze susseguitesi quasi senza soluzione di continuità (sostanzialmente, con due sole interruzioni in corrispondenza DEle pause DEl'attività didattica per le festività natalizie e pasquali), sempre a copertura di un posto di insegnamento di sostegno e sempre ad orario completo di cattedra: in particolare dal 10/10/2022 al 30/11/2022, dal 01/12/2022 al 22/12/2022, dal 09/01/2023 al 16/01/2023, dal 17/01/2023 al 04/03/2023, dal 05/03/2023 al 05/04/2023, dal 12/04/2023 al 29/04/2023, dal
30/04/2023 al 08/06/2023;
b) la ricorrente ha espletato nel corso DEl'anno scolastico 2022/2023 incarichi di Parte_2 insegnamento per periodi consistenti pari nel complesso a centosessantasette giorni lavorativi (sabati compresi), essendo stata impegnata costantemente presso il medesimo istituto scolastico (scuola secondaria di primo grado “Angelo Migliavacca” di OB) dal 04/11/2022 al 08/06/2023 con una serie di sei supplenze susseguitesi quasi senza soluzione di continuità (sostanzialmente, con una sola interruzione in corrispondenza DEla pausa DEl'attività didattica per le festività natalizie), sempre a copertura di un posto di insegnamento di matematica e scienze e sempre per dodici ore settimanali: in particolare dal 04/11/2022 al 30/11/2022, il 01/12/2022, dal 02/12/2022 al 22/12/2022, dal 09/01/2023 al 11/01/2023, dal 12/01/2023 al 31/01/2023, dal 01/02/2023 al 08/06/2023;
c) la ricorrente ha espletato nel corso DEl'anno scolastico 2021/2022 Controparte_11 incarichi di insegnamento per periodi consistenti pari nel complesso a duecentoquarantuno giorni lavorativi (sabati compresi), essendo stata impegnata costantemente presso il medesimo istituto scolastico (scuola DEl'infanzia di Ospitaletto) dal 16/09/2021 al 30/06/2022 con una serie di diciotto supplenze sia consecutive sia contemporanee, sempre a copertura di un posto di insegnamento comune: in particolare dal 16/09/2021 al 05/11/2021 per quindici ore settimanali, dal 04/11/2021 al
30/12/2021 per dieci ore settimanali, il 08/11/2021 per quindici ore settimanali, il 09/11/2021 per quindici ore settimanali, il 10/11/21 per quindici ore settimanali, dal 11/11/2021 al 25/11/2021 per quindici ore settimanali, dal 26/11/2021 al 10/12/2021 per quindici ore settimanali, dal 11/12/2021 al
22/12/2021 per quindici ore settimanali, dal 23/12/2021 al 06/01/2022 per quindici ore settimanali, dal
31/12/2021 al 31/03/2022 per dieci ore settimanali, dal 07/01/2022 al 21/01/2022 per quindici ore settimanali, dal 22/01/2022 al 05/02/2022 per quindici ore settimanali, dal 06/02/2022 al 20/02/2022 per quindici ore settimanali, dal 21/02/2022 al 07/03/2022 per quindici ore settimanali, dal 08/03/2022 al 22/03/2022 per quindici ore settimanali, dal 23/03/2022 al 06/04/2022 per quindici ore settimanali,
Pag. 16 di 20 dal 01/04/2022 al 30/06/2022 per dieci ore settimanali, dal 07/04/2022 al 30/06/2022 per quindici ore settimanali.
Si ritiene, pertanto, che le docenti appena menzionate abbiano contribuito alla didattica annua degli istituti dove hanno prestato servizio, necessariamente prendendo parte anche alle attività collegiali, sicché non vi sono ragioni oggettive che permettano di ritenere ragionevole l'esclusione DEl'attribuzione in loro favore DEla Carta docenti, rispettivamente, per l'anno scolastico 2021/2022 alla ricorrente e per l'anno scolastico 2022/2023 alle ricorrenti e . CP_11 Pt_1 Pt_2
4.4. In definitiva, l'adozione nella fattispecie in esame DEle indicazioni di principio dettate dalla
CGUE comporta il riconoscimento DEla violazione DE diritto europeo da parte DE
[...]
, consistente nell'omessa disapplicazione DEla normativa nazionale e nella mancata Controparte_1 corresponsione DEla Carta docente, considerato che le parti ricorrenti hanno effettivamente svolto supplenze ai sensi DEl'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999, negli anni scolastici qui di seguito specificati per ciascuna di esse:
a) negli anni scolastici 2022/2023, 2024/2025, Parte_1
b) negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, Parte_2
c) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, Parte_3
d) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, Parte_4
e) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, Parte_8
f) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Controparte_11
2024/2025.
5. In ordine alle conseguenze di quanto accertato al precedente paragrafo, la Corte, con l'arresto citato, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis” in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, DE d.p.c.m. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione DE diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la Corte di accogliere le domande di adempimento, mediante attribuzione DEla
Carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse DEle parti.
In ordine a tali due ultimi aspetti, ha innanzitutto evidenziato che, vista l'esistenza attuale DEl'istituto nell'ordinamento, “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche
Pag. 17 di 20 rispetto a periodi pregressi” mediante la semplice concessione di un accesso “ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”. Né rilevano in senso ostativo i termini e le modalità procedurali imposte dai d.p.c.m. citati (registrazione sulla piattaforma web, sulla base di un'autenticazione attraverso il sistema “Spid”) anche perché “i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega CP_1
l'esistenza di un loro diritto in proposito”. Analogamente irrilevante è il tema DEla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti, non potendo la stessa operare per fatto DE creditore;
dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale DEla Carta docente per il solo fatto DE trascorrere DE biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, la stessa Corte ha sottolineato: come la natura “continua DE diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento” e l'inserirsi di esso “nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo … ma anche DE periodo pre-ruolo in sé considerato” portino a ritenere “che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte supplenze, non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione DEla persistenza DE diritto-dovere formativo”; e come analogamente non venga meno neanche l'interesse datoriale, proprio perché “l'inserimento DEl'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva DE beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
È stato infine specificato che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione DE diritto a fruire DE beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento DEla fine DEla supplenza. In altri termini
“se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio DE diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria, ma tale situazione non ricorre nell'ipotesi in esame, nella quale, come dichiarato dal convenuto e come si evince dalla documentazione CP_1 versata in atti:
Pag. 18 di 20 a) la ricorrente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_1
01/09/2025 al 30/06/2026 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso l'Istituto d'istruzione superiore
“Vincenzo Capirola” di EN (BS) (doc.
3.1 memoria);
b) la ricorrente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_2
01/09/2025 al 30/06/2026 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado
“28 maggio 1974” di ER DE Garda (BS) (doc.
3.2 memoria);
c) il ricorrente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_3
01/09/2025 al 30/06/2026 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado
“Caduti di piazza Loggia” DEl'Istituto comprensivo “Emiliano Rinaldini” di ED (BS) (doc.
3.3 memoria);
d) il ricorrente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_4
09/11/2025 al 08/02/2026 a copertura di un posto di insegnamento di disegno e storia DEl'arte ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti di piazza Loggia” DEl'Istituto comprensivo “Emiliano Rinaldini” di ED (BS) (doc. 14 depositato il 14.11.2025), ed in ogni caso risulta ancora iscritto nelle GPS - Graduatorie provinciali per le supplenze attualmente vigenti nella provincia di;
CP_4
e) la ricorrente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_8
01/09/2025 al 30/06/2026 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento comune per diciassette ore settimanali, presso il Controparte_14 di (doc.
3.5 memoria);
[...] CP_4
f) la ricorrente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di Controparte_11 supplenza dal 01/09/2025 al 30/06/2026 (ossia fino al termine DEle attività didattiche) a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra, presso la scuola DEl'infanzia DEl'Istituto comprensivo “Oscar Di Prata” di TR (BS) (doc.
3.6 memoria).
Pertanto, correttamente tutte le sopra elencate parti ricorrenti hanno esercitato l'azione di adempimento in principalità, che deve essere accolta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e tenendo conto, nella valutazione DEl'attività difensiva DEle parti, anche DEla serialità DE contenzioso;
con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 – in accoglimento DE ricorso, accerta il diritto DEle parti ricorrenti all'assegnazione DEla
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente” di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015 per i seguenti anni scolastici:
- quanto a , per gli aa.ss. 2022/2023, 2024/2025, Parte_1
- quanto a per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, Pt_2 Parte_2
- quanto a per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, Parte_3
- quanto a per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Parte_4
2024/2025,
- quanto a per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, Parte_8
2024/2025,
- quanto a per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Controparte_11
2023/2024, 2024/2025.
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi di Controparte_1 cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore DEle sopra elencate parti ricorrenti;
3 – condanna il a rimborsare alle parti ricorrenti le spese Controparte_1 di lite, che si liquidano complessivamente in € 800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 21.11.2025
Il Giudice DE Lavoro
Chiara DE
Pag. 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con la precisazione, quanto ai servizi prestati da nell'anno scolastico Parte_2
2024/2025, che dallo stato matricolare versato in atti (doc.
3.2 memoria), differentemente da quanto sostenuto in ricorso, si evince come la stessa ha espletato due supplenze consecutive: la prima presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Migliavacca” di OB (BS) dal 02/10/2024 al 12/01/2025 a copertura di un posto per lo svolgimento di attività alternative all'insegnamento DEla religione cattolica per dodici ore settimanali, la seconda presso la scuola secondaria di primo grado “28 maggio 1974” di ER DE Garda (BS) dal 13/01/2025 al 30/06/2025 a copertura di un posto di insegnamento di sostegno ad orario completo di cattedra.