CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 303/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
CH RG, RE
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13757/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Prefettura Di Roma - 80197350582
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043502475000 AMMENDE TRIB.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043502475000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043502475000 RADIODIFFUSIONI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043502475000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043502475000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043502475000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043502475000 TARSU/TIA
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Roma - 01057861005
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110023993144000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AM S.p.a - 05445891004
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110186963516000 TARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - 02128631005
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120027116614000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120204811613000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130136620554000 TARI
contro
Prefettura Di Roma - 80197350582
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130227575059000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130257313732000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130277899884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130336058145000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150202545687000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160204130819000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180086385202000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180117851344000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12108/2025 depositato il
02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso intimazione di pagamento n. 097 2024 9043502475000 e sottese cartelle per un importo complessivo pari a € 31.923,52.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei tributi ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e per l'annullamento degli stessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione controdeducendo il difetto di giurisdizione della
Corte adita per le cartelle inerenti le contravvenzioni del codice della strada di competenza del Giudice di
Pace; la regolare e tempestiva notifica delle cartelle, mai impugnate, con conseguente definitività delle pretese tributarie ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma controdeducendo la regolarità del proprio operato con conseguente debenza delle imposte ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio AM PA controdeducendo la regolarità del proprio operato;
il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti alla notifica delle cartelle ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava alle controdeduzioni insistendo nelle eccezioni sollevate nel ricorso e per l'accoglimento dello stesso. La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara preliminarmente il proprio difetto di giurisdizione per le cartelle inerenti le contravvenzioni del codice della strada di competenza del Giudice di Pace.
Nel merito osserva che l'Ufficio ha depositato copia della notifica della:
- Cartella n. 09720110186963516000, relativa alla Tari 2008, notificata in data 5.01.2012 alla moglie senza successivo invio della raccomandata informativa al reale destinatario;
- Cartella n. 09720120027116614000, relativa alla Tassa auto 2006 e 2007, notificata ex artt. 139-140 c.p.
c. in data 31.01.2013 e successiva raccomandata informativa consegnata ad un familiare convivente senza successivo invio della raccomandata al reale destinatario;
- Cartella n. 09720120204811613000, relativa alla Tassa auto 2009, notificata in data 10.10.2012 con consegna alla moglie senza successivo invio della raccomandata informativa al reale destinatario;
- Cartella n. 09720130136620554000, relativa alla Tari 2010 e 2011 e ICI 2008 e 2009, notificata in data
05.04.2013 per compiuta giacenza al mittente;
- Cartella n. 09720130336058145000, relativa all'IVA 2010, notificata ex artt. 139-140 c.p.c. e successiva raccomandata informativa in data 16.10.2015.
Rispetto ai seguenti documenti, l'Ufficio:
- Avviso di accertamento Ente n. 268, relativo all'IMU 2015 e 2016, l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica della cartella con conseguente prescrizione dell'imposta
- Cartella n. 09720220161322102000, relativa all'imposta di registro 2020, l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica della cartella con conseguente prescrizione dell'imposta
- Cartella n. 09720220161322001000, relativa all'Imposta di registro 2020, l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica della cartella con conseguente prescrizione dell'imposta
- Cartella n. 09720160153093631000, relativa all'imposta di registro 2005, l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica della cartella con conseguente prescrizione dell'imposta
- Cartella n. 09720160109108974000, relativa al Registro canoni radioaudizioni 2015, l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica della cartella con conseguente prescrizione dell'imposta
- Cartella n. 09720140030401904000, relativa all'ICI 2010 e 2011, l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica della cartella con conseguente prescrizione dell'imposta
- Cartella n. 09720130227575059000, relativa alla Tassa auto 2010 l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica della cartella con conseguente prescrizione dell'imposta.
Conseguentemente, la Corte osserva che per le cartelle imposta di registro 2020, 2005 – registro canoni radioaudizioni 2015 – ICI 2010 e 2011 – Tassa auto 2010, l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica delle cartelle con conseguente non debenza delle imposte.
Per le cartelle Tari 2008 – Tassa auto 2006,2007,2009 non ha effettuato il regolare procedimento di notifica non avendo notificato la raccomandata informativa al reale destinatario con conseguente prescrizione dei crediti e non debenza delle imposte.
Per le cartelle Tari 2010 e 2011 e ICI 2008 e 2009 la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza al mittente e per la cartella IVA 2010 la notifica si è perfezionata ex artt. 139 – 140 c.p.c. con conseguente debenza delle imposte.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso e lo rigetta per le cartelle Tari
2010 e 2011 e ICI 2008 e 2009 e Iva 2010. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Roma, 26.11.2025 Il RE Il Presidente Giorgio Torchia Alessandro
ME
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
CH RG, RE
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13757/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Prefettura Di Roma - 80197350582
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043502475000 AMMENDE TRIB.
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043502475000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043502475000 RADIODIFFUSIONI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043502475000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043502475000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043502475000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043502475000 TARSU/TIA
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Roma - 01057861005
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110023993144000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AM S.p.a - 05445891004
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110186963516000 TARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - 02128631005
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120027116614000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120204811613000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130136620554000 TARI
contro
Prefettura Di Roma - 80197350582
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130227575059000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130257313732000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130277899884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130336058145000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150202545687000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160204130819000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180086385202000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180117851344000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12108/2025 depositato il
02/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso intimazione di pagamento n. 097 2024 9043502475000 e sottese cartelle per un importo complessivo pari a € 31.923,52.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei tributi ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e per l'annullamento degli stessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione controdeducendo il difetto di giurisdizione della
Corte adita per le cartelle inerenti le contravvenzioni del codice della strada di competenza del Giudice di
Pace; la regolare e tempestiva notifica delle cartelle, mai impugnate, con conseguente definitività delle pretese tributarie ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma controdeducendo la regolarità del proprio operato con conseguente debenza delle imposte ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio AM PA controdeducendo la regolarità del proprio operato;
il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti alla notifica delle cartelle ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente replicava alle controdeduzioni insistendo nelle eccezioni sollevate nel ricorso e per l'accoglimento dello stesso. La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara preliminarmente il proprio difetto di giurisdizione per le cartelle inerenti le contravvenzioni del codice della strada di competenza del Giudice di Pace.
Nel merito osserva che l'Ufficio ha depositato copia della notifica della:
- Cartella n. 09720110186963516000, relativa alla Tari 2008, notificata in data 5.01.2012 alla moglie senza successivo invio della raccomandata informativa al reale destinatario;
- Cartella n. 09720120027116614000, relativa alla Tassa auto 2006 e 2007, notificata ex artt. 139-140 c.p.
c. in data 31.01.2013 e successiva raccomandata informativa consegnata ad un familiare convivente senza successivo invio della raccomandata al reale destinatario;
- Cartella n. 09720120204811613000, relativa alla Tassa auto 2009, notificata in data 10.10.2012 con consegna alla moglie senza successivo invio della raccomandata informativa al reale destinatario;
- Cartella n. 09720130136620554000, relativa alla Tari 2010 e 2011 e ICI 2008 e 2009, notificata in data
05.04.2013 per compiuta giacenza al mittente;
- Cartella n. 09720130336058145000, relativa all'IVA 2010, notificata ex artt. 139-140 c.p.c. e successiva raccomandata informativa in data 16.10.2015.
Rispetto ai seguenti documenti, l'Ufficio:
- Avviso di accertamento Ente n. 268, relativo all'IMU 2015 e 2016, l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica della cartella con conseguente prescrizione dell'imposta
- Cartella n. 09720220161322102000, relativa all'imposta di registro 2020, l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica della cartella con conseguente prescrizione dell'imposta
- Cartella n. 09720220161322001000, relativa all'Imposta di registro 2020, l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica della cartella con conseguente prescrizione dell'imposta
- Cartella n. 09720160153093631000, relativa all'imposta di registro 2005, l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica della cartella con conseguente prescrizione dell'imposta
- Cartella n. 09720160109108974000, relativa al Registro canoni radioaudizioni 2015, l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica della cartella con conseguente prescrizione dell'imposta
- Cartella n. 09720140030401904000, relativa all'ICI 2010 e 2011, l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica della cartella con conseguente prescrizione dell'imposta
- Cartella n. 09720130227575059000, relativa alla Tassa auto 2010 l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica della cartella con conseguente prescrizione dell'imposta.
Conseguentemente, la Corte osserva che per le cartelle imposta di registro 2020, 2005 – registro canoni radioaudizioni 2015 – ICI 2010 e 2011 – Tassa auto 2010, l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica delle cartelle con conseguente non debenza delle imposte.
Per le cartelle Tari 2008 – Tassa auto 2006,2007,2009 non ha effettuato il regolare procedimento di notifica non avendo notificato la raccomandata informativa al reale destinatario con conseguente prescrizione dei crediti e non debenza delle imposte.
Per le cartelle Tari 2010 e 2011 e ICI 2008 e 2009 la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza al mittente e per la cartella IVA 2010 la notifica si è perfezionata ex artt. 139 – 140 c.p.c. con conseguente debenza delle imposte.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso e lo rigetta per le cartelle Tari
2010 e 2011 e ICI 2008 e 2009 e Iva 2010. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Roma, 26.11.2025 Il RE Il Presidente Giorgio Torchia Alessandro
ME