Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5125 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito del deposito delle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.6.2025 nella causa lavoro di I grado iscritta al N 15312/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso da se medesimo, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio come in atti;
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Lipiani (C.F. ), ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio;
RESISTENTE
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.Donatella Rapuano ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso iscrizione a ruolo crediti previdenziali
Conclusioni : conformi a quelle versate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante propone opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n.
07120239029029560/000, notificata in data 26.7.2023, con riferimento alla cartella di pagamento n. 07120180000085837000
[...]
, afferente a sanzioni per inesatta dichiarazione anni 2012 Controparte_3
e 2013, dell'importo complessivo di € 995,76.
A sostegno della proposta opposizione ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti essendo stata la cartella asseritamente notificata in data 22.1.2018; la mancata notifica della cartella suddetta;
l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancata contestazione delle dedotte violazioni da effettuarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla momento in cui le stesse si presumono commesse;
l'illegittimità della richiesta di interessi di mora e carenza di motivazione in ordine al tasso applicato ed alle modalità di calcolo.
Tanto dedotto in fatto e sostenuta in diritto l'illegittimità della pretesa avanzata concludeva chiedendo al Giudice adito di : “- dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 07120239029029560/000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione;
- dichiarare nulla ed inefficace, ovvero annullarsi dell'intimazione di pagamento n.
07120239029029560/000, stante l'omessa notifica delle cartelle di pagamento ivi indicate;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui alla cartella di pagamento nn.
07120180000085837000 sono estinti per prescrizione e/o decadenza;
- con la vittoria delle spese di giudizio”.
Disposta la richiesta sospensione, si è ritualmente costituita l' Controparte_4
eccependo la inammissibilità della opposizione avverso intimazione di
[...]
pagamento, l'intempestività dell'opposizione per essere stata regolarmente notificata la cartella esattoriale presupposta;
la carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative alla pretesa impositiva e concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
A seguito di concessione di termine per la rinotifica, si costituiva anche la la CP_2
quale chiedeva il rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni riguardanti la regolarità del procedimento escussivo, nonché l'infondatezza nel merito del ricorso;
proponeva domanda riconvenzionale per l'ipotesi in cui venga annullata la cartella per vizi inerenti la procedura di riscossione chiedendo la condanna della professionista al pagamento, vinte le spese di lite.
La causa istruita solo documentalmente e lette le note di trattazione depositate dalle parti è stata decisa all'udienza del 22.5.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ******
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da avendo la parte ricorrente eccepito in via preliminare la prescrizione CP_5
del credito per decorso di cinque anni dalla presunta notifica della cartella esattoriale
(22.1.2018) rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata
(26.7.2023).
Deve essere qui richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione in ordine al termine di prescrizione applicabile alle ipotesi in cui alla cartella di pagamento segua poi un successivo atto della riscossione, come nel caso che occupa.
Ritiene questo Giudice di aderire alla ricostruzione secondo la quale, l'art. 2953 c.c. è applicabile solo laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo in seguito ad una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato;
diversamente, dovrà applicarsi la prescrizione breve (cfr. Cass.Civ. n. 16354/2014; Corte Cass. SU 10.12.2009 n. 25790 cfr.
Cass. civ. Sez. V, Sent., 19 luglio 2013, n. 17669).
Tale orientamento ha oggi trovato definitivo avallo nella decisione assunta dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite che ha sanato il contrasto insorto (vedi Cass.Civ. ssuu
Sentenza 17 novembre 2016, n. 23397) chiarendo che : “in primo luogo, va ricordato che, nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte nella quale viene da sempre sottolineato che la disciplina della prescrizione è "di stretta osservanza ed è insuscettibile d'interpretazione analogica" (vedi, per tutte: Cass. 15 luglio 1966, n. 1917 e Cass. 18 maggio 1971, n. 1482) è pacifico che:
a) se in base all'art. 2946 cod. civ. la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge disponga diversamente, nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge che dispone diversamente (art. 3, comma 9, legge 335 del 1995 cit.);
b) la norma dell'art. 2953 cod. civ. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti (ex nnultis: Cass. 29 gennaio 1968, n. 285; Cass. 10 giugno 1999, n. 5710);
c) la prescrizione decennale da "actio judicati", prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato (tra le tante: Cass. 10 luglio
2014, n. 15765; Cass. 14 luglio 2004, n 13081);
d) la conversione della prescrizione breve in quella decennale per effetto della formazione del titolo giudiziale ex art. 2953 cod. civ. ha il proprio fondamento esclusivo nel titolo medesimo, sicché non incide sui diritti non riconducibili a questo e, dunque, non opera per i diritti maturati in periodi successivi a quelli oggetto del giudicato di condanna (Cass. 20 marzo 2013, n. 6967; Cass. 10 giugno 1999, n. 5710 cit.);
e) il generico riferimento al "diritto" per il quale sia stabilita un termine di prescrizione breve contenuto nell'art. 2953 cod. civ., consente di ritenere che laddove intervenga un giudicato di condanna (anche generica), la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende pure ai coobbligati solidali anche se rimasti estranei al relativo giudizio (vedi, per tutte: Cass. 13 gennaio 2015, n. 286; Cass. 11 giugno
1999, n. 5762; Cass. 10 marzo 1976, n. 839; Cass. 14 aprile 1972, n. 1173; Cass. 17 giugno
1965, n. 1961; Cass. 17 agosto 1965, n. 1961; Cass. 20 ottobre 1964, n. 2633).
Quest'ultimo effetto, all'evidenza, si attaglia solo ad un titolo esecutivo giudiziale. È notorio che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e, che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" ovvero della "causa petendi" della originaria domanda (vedi, per tutte: Cass. 12 maggio 2003, n. 7272; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628)”.
Ebbene per i contributi dovuti alla la prescrizione era inizialmente CP_2 quinquennale, per effetto dell'applicazione alla stessa dell'art.3, 9° comma della legge
335/95; di seguito è divenuta decennale, per effetto dell'art. 66 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), il quale ha disposto che l'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
. Parte_2
Pertanto, i termini di prescrizione dei contributi, non soggiacendo più alla legge 335/1995, risultano nuovamente disciplinati interamente dall'art. 19 della legge 576/1980 che recita:
“La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con CP_2 il decorso di dieci anni…”. Sulla base dell'art. 19 sopra riportato - i contributi previdenziali si prescrivono con il decorso di 10 anni e l'istituto della prescrizione torna ad essere nella disponibilità delle parti con la conseguenza che dovrà essere eccepita. Quindi, a partire dal
2 febbraio 2013 non è più possibile invocare il principio dell'irricevibilità dei contributi prescritti, salvo il caso in cui la prescrizione sia stata accertata in via definitiva prima di tale data, né è possibile invocare la prescrizione quinquennale. Occorre quindi verificare il dies a quo avendo il ricorrente eccepito la mancata notifica della cartella esattoriale n. . 07120180000085837000.
Ebbene , tempestivamente costituitosi, ha prodotto documentazione attestante la CP_5
notifica della suddetta cartella via PEC in data 22.1.2018 ( vedi allegato 9 della memoria di costituzione).
Nessun rilievo può essere attribuito alla difesa di parte ricorrente che nelle note di trattazione del 4.4.2025 ha sostenuto che suddetta notifica, così come documentata da controparte, risulta essere stata effettuata da un indirizzo PEC
( t) all'epoca dei fatti non presente nei Email_1
pubblici registri.
La Corte di Cassazione con sentenza resa a sezioni unite -con orientamento che deve essere condiviso- ha però sostenuto che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3- bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.” (Corte Cass. sezioni unite n.15979/22).
Pertanto nessuna prescrizione era maturata al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata applicandosi il termine decennale decorrente dal 22.1.2018.
In ordine poi alla pretesa oggetto della cartella esattoriale prodromica essa è relativa a sanzioni emesse dalla per omessa comunicazione del MOD 5 per gli anni 2012 e CP_2
2013.
A tale ultimo riguardo, la Corte di Cassazione ha anche chiarito che il termine di prescrizione decennale previsto dalla nuova normativa si applica alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente alla data di entrata in vigore della L.
247/2012 avvenuta il 2 febbraio 2013 (Cass. 6729/2013) e successivamente che “L'art.19 della legge 20 settembre 1980 n.576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della individua un distinto regime della prescrizione medesima a Controparte_3 seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine di prescrizione decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”. (Cass sentenza 22.11.2021 n. 35873)
Pertanto anche per tale parte l'eccezione di prescrizione è del tutto infondato dovendo applicarsi il termine decennale per avere il ricorrete del tutto omessa la comunicazione dei redditi per gli anni 2012 e 2013.
Quanto poi alla tempestività della iscrizione a ruolo si rappresenta che anche questa risulta tempestivamente effettuata trattandosi di iscrizione a ruolo effettuata nel 2017 relativamente agli anni 2012 e 2013, per omesso invio del MOD 5.
La Cassa forense ha poi depositato la prova documentale della avvenuta comunicazione della contestazione dell'addebito al ricorrente che risulta averla ricevuta in data
15.12.2016, documentazione non contestata dal ricorrente.
La domanda dell'istante va pertanto rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza del ricorrente, e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa in relazione al credito oggetto di opposizione.
P.Q.M.
Ogni altra domanda ed istanza disattesa
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovute le sanzioni pretese dalla CP_2
per gli anni 2012 e 2013 contenute nell'intimazione di pagamento opposta;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno dei convenuti nella misura di €340,00 ciascuno, comprensivi di spese generali, oltre IVA e
CPA.
Napoli 25.6.2025
Il Giudice dott. Laura Liguori