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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN SOLLAZZO Presidente dott.ssa Biancamaria BIONDO Giudice dott.ssa FR GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
RC IA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. DE RC
IA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LI LI elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice: come da verbale d'udienza del 4/12/2025 in relazione al vincolo.
Conclusioni di parte convenuta: come da verbale d'udienza del 4/12/2025 in relazione al vincolo.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2/1/2025, adiva l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di chiedere la separazione personale dal coniuge con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio in data 17/11/2021 in Playa Avana (Cuba) per procura;
dall'unione non erano nati figli. La separazione veniva chiesta con addebito a fronte delle asserite condotte tenute dalla convenuta in violazione dei doveri coniugali, con riferimento all'abbandono del tetto coniugale e all'obbligo di fedeltà.
L'attore esponeva che le parti si erano conosciute a Cuba in occasione di un suo viaggio nel lontano
2014, all'epoca la convenuta era studentessa in medicina presso l'Università di Nuevitas a Cuba.
Rientrato in Italia, l'attore manteneva i contatti con la convenuta e così tra i due, intensificatasi la reciproca conoscenza, nasceva una relazione sentimentale che nonostante la distanza geografica si consolidava stabilmente nel tempo. Dopo una breve convivenza in Italia, le parti convolarono a nozze nel 2021. Nel febbraio 2022, la convenuta si trasferiva definitivamente presso la casa dell'attore in Italia, il quale si attivava sin da subito per ricercare alla prima un lavoro, atteso il completamento degli studi in medicina presso il paese d'origine. La convenuta, per mezzo dell'intermediazione del marito, riusciva così a reperire una buona proposta contrattuale, ben remunerata, con al fine di prestare servizio medico presso il pronto soccorso di Controparte_2 varie unità ospedaliere della provincia di Vicenza. La convenuta riusciva altresì ad ottenere l'equipollenza del proprio titolo di studio in Italia. L'attore successivamente prestava il proprio sostegno affinché la famiglia della moglie si riunisse alla figlia in Italia. Parte_1 evidenziava tuttavia che nell'ottobre 2024 l'atteggiamento della moglie in casa iniziava ad essere differente, scostante, ostile, finanche aggressivo nei suoi confronti. Infine, ella decideva di abbandonare il tetto coniugale in corrispondenza di un temporaneo momento di assenza del coniuge per motivi di lavoro. Lamentava altresì che la moglie era stata vista allontanarsi dalla casa coniugale in compagnia di un uomo ( ) a tarda notte. Successivamente, ella Persona_1 andava a convivere con quest'ultimo in via SS. Trinità n. 18 Valdagno. La relazione sentimentale extraconiugale della convenuta con il nuovo compagno veniva ritenuta unico motivo determinante della separazione, ragione per la quale essa veniva richiesta con addebito.
Con riferimento agli aspetti economici, l'attore evidenziava di essere dipendente della società
Vicentina Trasmissioni s.r.l. con mansioni di tecnico commerciale e così di percepire euro 2.100,00 mensili, evidenziava di esser proprietario della casa coniugale sita in via Pascal di Valdagno n.22 per cui aveva contratto un mutuo di euro 481,61 mensili. Al contrario, la convenuta prestava attività per e per percependo così Controparte_2 Controparte_3 una cospicua somma comunque superiore ad euro 10.000,00 al mese per le prestazioni professionali rese in sede di pronto soccorso.
A fonte della disparità reddituale delle parti, l'attore chiedeva a titolo di mantenimento dal coniuge la somma di euro 1.500,00 mensili.
Con comparsa di risposta depositata in data 21/11/2025 si costituiva in giudizio
[...] chiedendo al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione delle parti, respinte la CP_1
Pag. 2 di 4 domanda di addebito e quella di assegno di mantenimento in favore del coniuge.
La convenuta esponeva che dopo il trasferimento della stessa in Italia presso la residenza del marito nel 2022 egli si disinteressava totalmente della sua persona, facendole mancare attenzioni e premure. Dal punto di vista economico, l'attrice subiva le imposizioni del marito, ragione per la quale aveva sempre contribuito in pari misura alle spese relative al ménage familiare.
A seguito del raffreddarsi del rapporto di coniugio, a causa del comportamento dell'attore anche in punto di spese domestiche e dopo che l'attore aveva preteso che la moglie pagasse metà del mutuo di casa e gli rimborsasse metà delle spese universitarie sostenute, si vedeva Controparte_1 costretta ad ottobre 2024 ad abbandonare il tetto coniugale. Nessuna violazione dei doveri coniugali doveva comunque ritenersi commessa, tenuto conto che l'allontanamento era stato causato dal comportamento dell'attore, che di fatto era stato comunque accettato da tempo nella coppia. Nessun riflesso sulla crisi coniugale poteva attribuirsi all'amicizia confidenziale nata tra la convenuta ed un suo connazionale nel novembre 2024. Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento,
[...] evidenziava la totale indipendenza ed autosufficienza economica dell'attore, che mai CP_1 avrebbe comunque allegato in atti di esser stato mantenuto e di aver così goduto di uno stile di vita agiato grazie al contributo economico della convenuta, motivo per il quale la domanda di addebito doveva ritenersi infondata.
Alla udienza di comparizione delle parti dell'11 settembre 2025 esse rilasciavano le dichiarazioni di cui a verbale, insistendo per le rispettive istanze istruttorie. La convenuta chiedeva che venisse pronunciata anzitutto sentenza non definitiva sullo status ed il Tribunale riservava la decisione.
Con ordinanza del 15/9/2025 il Tribunale riteneva non sussistenti i presupposti per provvedere in via provvisoria ed urgente in ordine all'assegno di mantenimento richiesto e decideva sulle prove, fissando udienza per la discussione della sentenza non definitiva di separazione.
Alla udienza del 4 dicembre 2025 le parti insistevano affinché il Tribunale pronunciasse la separazione delle parti in via non definitiva e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM per conclusioni.
* * *
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie, inclusa la domanda di addebito.
Pag. 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa e domanda respinta, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio civile in Playa Avana (Cuba) in data 17/11/2021, con atto
[...] trascritto al n. 11, parte 2, serie C, anno 2022 del Comune di Valdagno.
2. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valdagno perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente.
3. DISPONE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
4. SPESE al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 9/12/2025.
IL GIUDICE EST.
FR AS
IL PRESIDENTE
EN SO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN SOLLAZZO Presidente dott.ssa Biancamaria BIONDO Giudice dott.ssa FR GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
RC IA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. DE RC
IA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LI LI elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice: come da verbale d'udienza del 4/12/2025 in relazione al vincolo.
Conclusioni di parte convenuta: come da verbale d'udienza del 4/12/2025 in relazione al vincolo.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2/1/2025, adiva l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di chiedere la separazione personale dal coniuge con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio in data 17/11/2021 in Playa Avana (Cuba) per procura;
dall'unione non erano nati figli. La separazione veniva chiesta con addebito a fronte delle asserite condotte tenute dalla convenuta in violazione dei doveri coniugali, con riferimento all'abbandono del tetto coniugale e all'obbligo di fedeltà.
L'attore esponeva che le parti si erano conosciute a Cuba in occasione di un suo viaggio nel lontano
2014, all'epoca la convenuta era studentessa in medicina presso l'Università di Nuevitas a Cuba.
Rientrato in Italia, l'attore manteneva i contatti con la convenuta e così tra i due, intensificatasi la reciproca conoscenza, nasceva una relazione sentimentale che nonostante la distanza geografica si consolidava stabilmente nel tempo. Dopo una breve convivenza in Italia, le parti convolarono a nozze nel 2021. Nel febbraio 2022, la convenuta si trasferiva definitivamente presso la casa dell'attore in Italia, il quale si attivava sin da subito per ricercare alla prima un lavoro, atteso il completamento degli studi in medicina presso il paese d'origine. La convenuta, per mezzo dell'intermediazione del marito, riusciva così a reperire una buona proposta contrattuale, ben remunerata, con al fine di prestare servizio medico presso il pronto soccorso di Controparte_2 varie unità ospedaliere della provincia di Vicenza. La convenuta riusciva altresì ad ottenere l'equipollenza del proprio titolo di studio in Italia. L'attore successivamente prestava il proprio sostegno affinché la famiglia della moglie si riunisse alla figlia in Italia. Parte_1 evidenziava tuttavia che nell'ottobre 2024 l'atteggiamento della moglie in casa iniziava ad essere differente, scostante, ostile, finanche aggressivo nei suoi confronti. Infine, ella decideva di abbandonare il tetto coniugale in corrispondenza di un temporaneo momento di assenza del coniuge per motivi di lavoro. Lamentava altresì che la moglie era stata vista allontanarsi dalla casa coniugale in compagnia di un uomo ( ) a tarda notte. Successivamente, ella Persona_1 andava a convivere con quest'ultimo in via SS. Trinità n. 18 Valdagno. La relazione sentimentale extraconiugale della convenuta con il nuovo compagno veniva ritenuta unico motivo determinante della separazione, ragione per la quale essa veniva richiesta con addebito.
Con riferimento agli aspetti economici, l'attore evidenziava di essere dipendente della società
Vicentina Trasmissioni s.r.l. con mansioni di tecnico commerciale e così di percepire euro 2.100,00 mensili, evidenziava di esser proprietario della casa coniugale sita in via Pascal di Valdagno n.22 per cui aveva contratto un mutuo di euro 481,61 mensili. Al contrario, la convenuta prestava attività per e per percependo così Controparte_2 Controparte_3 una cospicua somma comunque superiore ad euro 10.000,00 al mese per le prestazioni professionali rese in sede di pronto soccorso.
A fonte della disparità reddituale delle parti, l'attore chiedeva a titolo di mantenimento dal coniuge la somma di euro 1.500,00 mensili.
Con comparsa di risposta depositata in data 21/11/2025 si costituiva in giudizio
[...] chiedendo al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione delle parti, respinte la CP_1
Pag. 2 di 4 domanda di addebito e quella di assegno di mantenimento in favore del coniuge.
La convenuta esponeva che dopo il trasferimento della stessa in Italia presso la residenza del marito nel 2022 egli si disinteressava totalmente della sua persona, facendole mancare attenzioni e premure. Dal punto di vista economico, l'attrice subiva le imposizioni del marito, ragione per la quale aveva sempre contribuito in pari misura alle spese relative al ménage familiare.
A seguito del raffreddarsi del rapporto di coniugio, a causa del comportamento dell'attore anche in punto di spese domestiche e dopo che l'attore aveva preteso che la moglie pagasse metà del mutuo di casa e gli rimborsasse metà delle spese universitarie sostenute, si vedeva Controparte_1 costretta ad ottobre 2024 ad abbandonare il tetto coniugale. Nessuna violazione dei doveri coniugali doveva comunque ritenersi commessa, tenuto conto che l'allontanamento era stato causato dal comportamento dell'attore, che di fatto era stato comunque accettato da tempo nella coppia. Nessun riflesso sulla crisi coniugale poteva attribuirsi all'amicizia confidenziale nata tra la convenuta ed un suo connazionale nel novembre 2024. Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento,
[...] evidenziava la totale indipendenza ed autosufficienza economica dell'attore, che mai CP_1 avrebbe comunque allegato in atti di esser stato mantenuto e di aver così goduto di uno stile di vita agiato grazie al contributo economico della convenuta, motivo per il quale la domanda di addebito doveva ritenersi infondata.
Alla udienza di comparizione delle parti dell'11 settembre 2025 esse rilasciavano le dichiarazioni di cui a verbale, insistendo per le rispettive istanze istruttorie. La convenuta chiedeva che venisse pronunciata anzitutto sentenza non definitiva sullo status ed il Tribunale riservava la decisione.
Con ordinanza del 15/9/2025 il Tribunale riteneva non sussistenti i presupposti per provvedere in via provvisoria ed urgente in ordine all'assegno di mantenimento richiesto e decideva sulle prove, fissando udienza per la discussione della sentenza non definitiva di separazione.
Alla udienza del 4 dicembre 2025 le parti insistevano affinché il Tribunale pronunciasse la separazione delle parti in via non definitiva e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al PM per conclusioni.
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È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie, inclusa la domanda di addebito.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa e domanda respinta, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio civile in Playa Avana (Cuba) in data 17/11/2021, con atto
[...] trascritto al n. 11, parte 2, serie C, anno 2022 del Comune di Valdagno.
2. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valdagno perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente.
3. DISPONE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
4. SPESE al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 9/12/2025.
IL GIUDICE EST.
FR AS
IL PRESIDENTE
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