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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/10/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 996/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa CO NO Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 996/2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR NO e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
LE BA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo il matrimonio celebrato in Tunisia in data 20.8.2007, il trasferimento in Italia, la nascita del figlio il 27.9.2015 e la separazione Per_1 personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Livorno all'esito degli accordi raggiunti in data 23.5.2022, ritenendo la giurisdizione del giudice italiano alla luce delle norme del d.i.p., con ricorso depositato in data 18.4.2024 il signor evocava in causa la signora per chiedere Parte_1 CP_1 lo scioglimento del matrimonio con modifica parziale delle condizioni di separazione, in particolare in relazione al figlio minore, chiedendo, nel confermare per il resto l'accordo sull'affidamento condiviso come stabilito in separazione personale, di aggiungere al calendario di visita 2 pernotti infrasettimanali (il martedì e giovedì), di anticipare il rientro della domenica sera alle ore 20,00, oltre che di calendarizzare le festività mussulmane e
1 natalizie, e di ridurre l'assegno di mantenimento per lo stesso già previsto consensualmente oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore.
Si costituiva in causa la signora nulla opponendo allo CP_1 scioglimento del vincolo e chiedendo, in via principale in applicazione della legge di nazionalità comune dei coniugi e subordinatamente secondo la legge italiana, la condanna del resistente al versamento di un assegno mensile di indennizzo e/o di mantenimento alla moglie pari ad € 250,00 mensili o nella diversa somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con decorrenza dalla domanda, con conferma dell'affidamento condiviso del figlio e della collocazione prevalente del bambino presso la madre con assegnazione della casa condotta in locazione dalla famiglia e con conferma altresì del calendario di visita del padre secondo le condizioni concordate dai coniugi in separazione consensuale, prevedendo in caso di conduzione all'estero del figlio l'obbligo per il padre di rilasciare tutte le autorizzazioni utili e necessario al rientro in Italia del minore. La signora instava altresì per la condanna del padre a versare entro CP_1 il giorno 10 di ogni mese alla madre un assegno di mantenimento per il figlio minore di € 350,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con decorrenza dalla domanda, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore secondo le Linee guida del Tribunale intestato o in assenza secondo le Linee Guida dettate dal CNF;
il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario.
Disposti numerosi rinvii al fine di tentare un componimento bonario della controversia, all'udienza del 16/10/2025 le parti dichiaravano di conciliare la controversia come da verbale di causa.
I procuratori concludevano dunque in conformità e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse e del figlio minore, così come emersi negli atti depositati. Le condizioni stesse sono formulate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
2 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Jendouba (Tunisia) in data 20.8.2007, tra e atto n. 541; Parte_1 CP_1
2) il figlio minore è affidato in modo condiviso ai due genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione familiare, che si assegna alla signora abitazione che trovasi in Via Aurelia Sud 54 Vada - CP_1
Rosignano Marittimo;
3) starà col padre durante la settimana tre pomeriggi, dall'uscita da Per_1 scuola (e dalle ore 14:00 nei periodi di vacanza scolastica) fino alle 21:30, cenando il bambino con il padre, che lo riaccompagnerà poi dalla madre;
questi giorni vengono individuati dalle parti con riguardo a quelli di frequentazione dell'attività sportiva da parte del bimbo, attività alla quale il signor accompagnerà Parte_1 Per_1
trascorrerà con i genitori fine settimana alternati, dal venerdì
[...] dall'uscita da scuola (e dalle ore 14:00 nei periodi di vacanza scolastica) fino alla domenica sera alle ore 21:30; durante le vacanze estive il bambino trascorrerà con ciascuno dei genitori 15 giorni anche non consecutivi, in periodi che saranno concordati tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze scolastiche invernali trascorrerà con ciascuno dei Per_1 genitori un periodo di sette giorni anche non consecutivi, periodo da concordare tra le parti entro il 15 novembre di ogni anno;
ogni altra principale festività civile e religiosa sarà trascorsa di anno in anno dal bambino in modo alternato con i genitori;
4) il signor contribuirà al mantenimento del figlio Parte_1 corrispondendo alla signora l'importo mensile di euro 250,00, da CP_1 pagarsi entro il giorno 20 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT;
5) l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora CP_1
6) le spese straordinarie necessarie per il bambino saranno pagate dai genitori nella rispettiva misura del 50% e dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate;
le stesse saranno individuate come da protocollo CNF in vigore;
le parti in ogni caso stabiliscono che il signor pagherà le spese Parte_1 sportive mentre la signora si farà integralmente carico delle spese CP_1 scolastiche con eccezione dei libri di testo, il cui importo sarò diviso tra le parti al 50%.
3 7) Le parti concordano che, quando sarà col padre, il bambino avrà con sé la carta di identità, la tessera sanitaria e il permesso di soggiorno in originale.
8) Le parti si rilasciano il consenso per i viaggi all'estero con il figlio, impegnandosi a comunicarsi previamente (con preavviso di almeno 3 settimane) durata e periodo del soggiorno, così come il luogo previsto per il viaggio.
9) Secondo interesse e diligenza, le parti provvederanno a sollecitamente richiedere la delibazione della sentenza di divorzio.
10) Spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 17.10.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa CO NO)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa CO NO Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 996/2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR NO e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
LE BA e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo il matrimonio celebrato in Tunisia in data 20.8.2007, il trasferimento in Italia, la nascita del figlio il 27.9.2015 e la separazione Per_1 personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Livorno all'esito degli accordi raggiunti in data 23.5.2022, ritenendo la giurisdizione del giudice italiano alla luce delle norme del d.i.p., con ricorso depositato in data 18.4.2024 il signor evocava in causa la signora per chiedere Parte_1 CP_1 lo scioglimento del matrimonio con modifica parziale delle condizioni di separazione, in particolare in relazione al figlio minore, chiedendo, nel confermare per il resto l'accordo sull'affidamento condiviso come stabilito in separazione personale, di aggiungere al calendario di visita 2 pernotti infrasettimanali (il martedì e giovedì), di anticipare il rientro della domenica sera alle ore 20,00, oltre che di calendarizzare le festività mussulmane e
1 natalizie, e di ridurre l'assegno di mantenimento per lo stesso già previsto consensualmente oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore.
Si costituiva in causa la signora nulla opponendo allo CP_1 scioglimento del vincolo e chiedendo, in via principale in applicazione della legge di nazionalità comune dei coniugi e subordinatamente secondo la legge italiana, la condanna del resistente al versamento di un assegno mensile di indennizzo e/o di mantenimento alla moglie pari ad € 250,00 mensili o nella diversa somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con decorrenza dalla domanda, con conferma dell'affidamento condiviso del figlio e della collocazione prevalente del bambino presso la madre con assegnazione della casa condotta in locazione dalla famiglia e con conferma altresì del calendario di visita del padre secondo le condizioni concordate dai coniugi in separazione consensuale, prevedendo in caso di conduzione all'estero del figlio l'obbligo per il padre di rilasciare tutte le autorizzazioni utili e necessario al rientro in Italia del minore. La signora instava altresì per la condanna del padre a versare entro CP_1 il giorno 10 di ogni mese alla madre un assegno di mantenimento per il figlio minore di € 350,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con decorrenza dalla domanda, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore secondo le Linee guida del Tribunale intestato o in assenza secondo le Linee Guida dettate dal CNF;
il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario.
Disposti numerosi rinvii al fine di tentare un componimento bonario della controversia, all'udienza del 16/10/2025 le parti dichiaravano di conciliare la controversia come da verbale di causa.
I procuratori concludevano dunque in conformità e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse e del figlio minore, così come emersi negli atti depositati. Le condizioni stesse sono formulate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
2 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Jendouba (Tunisia) in data 20.8.2007, tra e atto n. 541; Parte_1 CP_1
2) il figlio minore è affidato in modo condiviso ai due genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione familiare, che si assegna alla signora abitazione che trovasi in Via Aurelia Sud 54 Vada - CP_1
Rosignano Marittimo;
3) starà col padre durante la settimana tre pomeriggi, dall'uscita da Per_1 scuola (e dalle ore 14:00 nei periodi di vacanza scolastica) fino alle 21:30, cenando il bambino con il padre, che lo riaccompagnerà poi dalla madre;
questi giorni vengono individuati dalle parti con riguardo a quelli di frequentazione dell'attività sportiva da parte del bimbo, attività alla quale il signor accompagnerà Parte_1 Per_1
trascorrerà con i genitori fine settimana alternati, dal venerdì
[...] dall'uscita da scuola (e dalle ore 14:00 nei periodi di vacanza scolastica) fino alla domenica sera alle ore 21:30; durante le vacanze estive il bambino trascorrerà con ciascuno dei genitori 15 giorni anche non consecutivi, in periodi che saranno concordati tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze scolastiche invernali trascorrerà con ciascuno dei Per_1 genitori un periodo di sette giorni anche non consecutivi, periodo da concordare tra le parti entro il 15 novembre di ogni anno;
ogni altra principale festività civile e religiosa sarà trascorsa di anno in anno dal bambino in modo alternato con i genitori;
4) il signor contribuirà al mantenimento del figlio Parte_1 corrispondendo alla signora l'importo mensile di euro 250,00, da CP_1 pagarsi entro il giorno 20 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT;
5) l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora CP_1
6) le spese straordinarie necessarie per il bambino saranno pagate dai genitori nella rispettiva misura del 50% e dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate;
le stesse saranno individuate come da protocollo CNF in vigore;
le parti in ogni caso stabiliscono che il signor pagherà le spese Parte_1 sportive mentre la signora si farà integralmente carico delle spese CP_1 scolastiche con eccezione dei libri di testo, il cui importo sarò diviso tra le parti al 50%.
3 7) Le parti concordano che, quando sarà col padre, il bambino avrà con sé la carta di identità, la tessera sanitaria e il permesso di soggiorno in originale.
8) Le parti si rilasciano il consenso per i viaggi all'estero con il figlio, impegnandosi a comunicarsi previamente (con preavviso di almeno 3 settimane) durata e periodo del soggiorno, così come il luogo previsto per il viaggio.
9) Secondo interesse e diligenza, le parti provvederanno a sollecitamente richiedere la delibazione della sentenza di divorzio.
10) Spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 17.10.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa CO NO)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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