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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6560 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott.ssa NE ZZ, presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7737/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Malavasi giusta procura a rogito del Notaio dott. di Milano del 12 novembre 2020, Rep. n. 190008, Racc. n. Persona_1
20234, atto registrato a Milano 1 il 13 novembre 2020, n. 80362 Serie 1T appellante e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia Di Vicino per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma R.G. n.35367/2021, rep.n.22668/2021, pubblicata in data 30.11.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - L'ordinanza impugnata, accogliendo la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito proposta da nei confronti di (da ora Controparte_1 Parte_1 in poi: Enel), ha condannato a pagare a la complessiva somma Pt_1 Controparte_1 di € 44.031,22, oltre agli interessi legali dal 19/5/2021 fino al saldo effettivo, in restituzione di quanto pagato dalla società attrice all'ente rivenditore di energia elettrica a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo aprile 2010 - dicembre 2011, ponendo, altresì, il pagamento delle spese processuali integralmente a carico di Pt_1 La decisione è motivata dal Tribunale sulla scorta del collegamento esistente tra il rapporto tributario tra e l'Erario e il rapporto contrattuale tra e i suoi clienti, Pt_1 Pt_1 nonché del contrasto della norma istitutiva della suddetta imposta, ossia l'art.6, comma 1 lett.c) D.L. n. 511/1988, con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16/12/2008, sul regime generale delle accise, secondo l'interpretazione della norma europea resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) e recepita dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce. Il Tribunale ha ritenuto di disapplicare l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, convertito con modificazioni dalla L.27.1.1989 n. 20, per contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE,
“rilevato che numerose sentenze della Corte di Cassazione, alla quale questo Giudice si uniforma, hanno affermato che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 nella sua versione applicabile ratione temporis va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 5.3.2015 in causa C-553/13, e 25.7.2018 in causa V-103/17 (vedi in tal senso Cass. n. 22323/2020; Cass. n.16142/2020; Cass. n. 10691/2020; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 15198/2019)”. Di conseguenza, ha dichiarato illegittimo l'addebito in rivalsa del costo dell'addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica e condannato ai Pt_1 sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione degli importi indebitamente versati dalla società attrice a titolo di rivalsa.
L'atto di appello di articolato in quattro motivi. Resiste all'appello Pt_1 CP_1
[...]
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 7.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (secondo motivo e terzo motivo) - riformare l'ordinanza del Tribunale di Roma del 30 novembre 2021 (Rep. 22668/2021 R.G. 35367/2021), comunicata dalla cancelleria via pec in data 30 novembre 2021, e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di , con condanna alla Parte_1 restituzione di quanto versato in ottemperanza all'ordinanza impugnata. In via meramente gradata, in accoglimento del quarto motivo di gravame, compensare le spese del primo grado e per l'effetto condannare alla restituzione di Controparte_1 quanto ricevuto a tale titolo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”. Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare l'ordinanza pronunciata Parte_1 dal Tribunale Civile di Roma in data 30/11/2021 a definizione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. RG n. 35367/2021. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
§ 2. - L'appello è articolato in quattro motivi. Primo motivo “violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. Illogicità della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra Cliente e Fornitore”; Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia). Omissione di pronuncia” Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione. Contraddittorietà della decisione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)”. Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.”.
§ 2.1. - Con il primo motivo l'appellante critica la decisione perché, nell'accertare l'indebito, avrebbe trascurato la distinzione tra il rapporto tributario tra e l'Erario Pt_1
e il rapporto contrattuale tra e i suoi clienti. Nell'ambito di quest'ultimo rapporto Pt_1 la somma pagata dal cliente a in corrispondenza di quanto pagato da Pt_1 Pt_1 all'Erario a titolo di addizionale provinciale sulle accise non sarebbe altro che una componente del prezzo pagato per l'acquisto dell'energia elettrica, quindi dovuta in forza del contratto di fornitura. Inoltre, osserva l'appellante, la norma impositiva è rimasta in vigore per le Regioni a statuto ordinario - qual è quella ove hanno sede alcuni stabilimenti del cliente - fino al 31.12.2011, per cui i venditori che non avessero versato l'addizionale sarebbero stati sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 59, T.U.A. e avevano comunque “diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56, c. 1, ult. periodo, T.U.A.), da esercitare indicando nella bolletta di pagamento/fattura “la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate” (art. 56, c. 3, T.U.A.).
§ 2.2. – La censura riguardante la pretesa omessa distinzione del rapporto tributario tra ed dal rapporto contrattuale tra e il cliente è inammissibile ex art.342 Pt_1 CP_2 Pt_1
c.p.c. per difetto di specificità, in quanto la stessa è formulata in modo generico e apodittico e non si confronta con la ratio decidendi posta alla base dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza impugnata, infatti, si fonda sull'assunto secondo cui il rapporto tributario tra d e il rapporto privatistico tra il cliente, sia pur distinti, sono tra Pt_1 CP_2 Pt_1 loro collegati e interdipendenti. Afferma il primo giudice: “La distinzione tra i due rapporti rileva sotto il profilo che il carattere indebito della prestazione eseguita che nel rapporto tributario tra fornitore del servizio ed Amministrazione Finanziaria discende direttamente dall'illegittimità dell'addizionale provinciale applicata, nel caso del rapporto privatistico tra il consumatore finale ed il prestatore del servizio discende dall'illegittimità del riversamento sul consumatore finale del costo sostenuto dal fornitore per il pagamento dell'addizionale provinciale, a sua volta derivante dal fatto che esse non fossero dovute dal fornitore di energia all'Amministrazione Finanziaria in quanto illegittime”. Ne consegue che “il rapporto privatistico che qui viene in rilievo ed il rapporto tributario hanno quindi quale comune presupposto dell'azione, rispettivamente di ripetizione di indebito e di rimborso, l'illegittimità dell'addizionale provinciale, ed il fatto che per il consumatore finale l'addebito avvenga sotto forma di costo contrattuale corrispondente alle suddette imposte indirette pagate all'Amministrazione Finanziaria dal fornitore non significa che tale costo sia liberamente determinato dalle parti del contratto di fornitura di energia elettrica, in quanto la rivalsa del fornitore sul consumatore finale per gli importi versati per l'addizionale provinciale e l'IVA relativa avviene in via automatica secondo la disciplina legale dell'art. 56 ultimo periodo del TUA, senza alcun margine di autonomia, o discrezionalità, sicché il carattere indebito della prestazione non presuppone la caducazione dell'intero contratto di fornitura di energia elettrica, ma l'illegittimità dell'esercizio del diritto di rivalsa del fornitore nell'addebitare al consumatore finale come costi del servizio degli importi per addizionale provinciale che benché effettivamente versati all'Amministrazione finanziaria non erano dovuti”. L'appellante non sottopone a critica specifica i rilievi del primo giudice riguardanti il collegamento tra rapporto tributario e diritto di rivalsa del soggetto passivo d'imposta su cui si basa l'accertamento dell'indebito pagamento delle somme ribaltate da Pt_1 sul cliente in conseguenza dell'insussistenza dell'obbligo tributario.
§ 2.3. - Sul rilievo dell'appellante che la norma impositiva è rimasta in vigore fino al 31.12.2011, si deve dare atto che, con la recente sentenza n.43 del 15.4.2025 (G.U. n.16 del 16.4.2025), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. La Corte costituzionale, nel ritenere la rilevanza della questione sollevata dal tribunale di Udine, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Occorre sottolineare che nella motivazione della sentenza si legge che: “La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 34)». 10.- La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica”. Pertanto, al fine di individuare il limite temporale alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità in relazione alla data di entrata in vigore delle norme europee prese a parametro, occorre fare riferimento anche alla direttiva 1992/12/CEE, il cui art.3 paragrafo 2 - come affermato dalla stessa Corte costituzionale nel motivare la pronuncia di accoglimento - ha un contenuto corrispondente a quello dell'art.1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE indicata dal giudice a quo, e che costituisce quindi anch'esso parametro del giudizio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt.11 e 117 I comma Cost.. Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc - risalente fino alla data di entrata in vigore della direttiva 1992/12/CE - assorbe e supera le argomentazioni poste a base dell'appello. In particolare, sono assorbiti il secondo e terzo motivo dell'appello, che presuppongono la vigenza della norma impositiva fino al 31.12.2011 e criticano la disapplicazione operata dal Tribunale in ragione del contrasto con disposizioni della Direttiva n. 2008/118/CE. Ne consegue che tutti gli importi pagati negli anni 2010 e 2011 dalla società oggi appellata a a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia Pt_1 elettrica ex art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, devono essere considerati, in ragione della retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva, come pagamenti non dovuti, dato che l'imposta è stata indebitamente pagata dal fornitore all'Erario.
§ 2.4. – Con il quarto motivo di appello, l'appellante critica la decisione di primo grado nella parte in cui ha condannato al pagamento delle spese processuali, ritenendo Pt_1
“che per le spese processuali debba trovare applicazione il principio della soccombenza, in quanto ha contestato pretestuosamente la Parte_1 mancata prova del pagamento delle addizionali, poi documentato dalla controparte, ed in contrasto con numerosi precedenti della Suprema Corte sulla necessaria disapplicazione dell'addizionale e con diverse pronunce di merito sfavorevoli proprio di questa sezione del Tribunale di Roma, ha contestato l'an debeatur”. Osserva l'appellante che, alla luce del disposto dell'art. 14 d.lgs. 504/1995 (T.U.A.), il fornitore di energia elettrica può ottenere la ripetizione delle accise versate indebitamente all'Ente impositore solo a seguito della condanna ex art. 2033 c.c. al pagamento dei corrispondenti importi in favore dell'utente finale, con sentenza passata in giudicato. Per questo motivo, lo stesso appellante sarebbe stato obbligato a difendersi giudizialmente nel merito dalle domande dell'odierna appellata. Inoltre, gli esborsi sostenuti da per stare in giudizio, tra cui le somme che è condannata a Pt_1 corrispondere alle controparti a titolo di spese processuali, non sono rimborsati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che è tenuta a restituire soltanto le addizionali versate all'utente finale.
§2.5. - Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c. per difetto di specificità, in quanto non confuta le ragioni addotte dal primo giudice, introducendo argomentazioni del tutto eccentriche risetto a dette ragioni. Il criterio della soccombenza che sorregge la decisione impugnata non può essere criticato introducendo considerazioni sulla necessarietà della difesa giudiziale a prescindere dalla fondatezza della difesa stessa, smentita dall'esito della lite.
§3. - In punto di regolamento delle spese processuali nel giudizio di appello, occorre rilevare che l' orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi prima del pronunciamento della Corte costituzionale ha riguardato il contrasto della norma impositiva con le citate disposizioni delle direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE, non gli effetti di tale contrasto nel rapporto tra rivenditore e acquirente finale dell'energia ai fini dell'accertamento dell'indebito oggetto di questo giudizio. La materia è quindi certamente nuova nella giurisprudenza nazionale e il fatto che sia stata affrontata con esiti diversi dai vari giudici di merito lo conferma. Inoltre, pur ammettendo che i contrasti interni alla giurisprudenza su questione del tutto nuova non siano sufficienti ai fini della compensazione delle spese processuali, non può essere trascurato che sulla questione centrale e decisiva - dei limiti di efficacia nei rapporti tra privati delle disposizioni contenute in direttive, sia pure dotate di immediata esecutività in quanto chiara, precisa e incondizionata – è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia UE 11 aprile 2024, causa C-316/22, che, per quanto qui interessa, ha così statuito:
“1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati….”. A seguito di tale pronuncia questa Corte ha accolto diversi appelli dei rivenditori di energia contro le pronunce che li avevano condannati a restituire ai clienti gli importi incassati a titolo di rivalsa dell'addizionale sulle accise, ripensando il proprio orientamento già fondato sulla disapplicazione incidentale della norma interna, istitutiva dell'imposizione contraria alla direttiva, nel rapporto orizzontale di rivalsa. Il rigetto di questo appello è stato determinato dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale, che ha determinato un mutamento della normativa di riferimento e così superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di Giustizia, sicché la conferma della sentenza di primo grado avviene sulla base di una motivazione del tutto nuova. Tanto basta a disporre la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma R.G. n.35367/2021, rep.n.22668/2021, pubblicata in data 30.11.2021, così decide:
- rigetta l'appello e compensa interamente le spese;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 07/11/2025
Il presidente est.
NE ZZ
Sentenza redatta con l'ausilio del m.o.t. dott.ssa Fausta Fanizzi.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott.ssa NE ZZ, presidente rel. dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7737/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Malavasi giusta procura a rogito del Notaio dott. di Milano del 12 novembre 2020, Rep. n. 190008, Racc. n. Persona_1
20234, atto registrato a Milano 1 il 13 novembre 2020, n. 80362 Serie 1T appellante e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia Di Vicino per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma R.G. n.35367/2021, rep.n.22668/2021, pubblicata in data 30.11.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - L'ordinanza impugnata, accogliendo la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito proposta da nei confronti di (da ora Controparte_1 Parte_1 in poi: Enel), ha condannato a pagare a la complessiva somma Pt_1 Controparte_1 di € 44.031,22, oltre agli interessi legali dal 19/5/2021 fino al saldo effettivo, in restituzione di quanto pagato dalla società attrice all'ente rivenditore di energia elettrica a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo aprile 2010 - dicembre 2011, ponendo, altresì, il pagamento delle spese processuali integralmente a carico di Pt_1 La decisione è motivata dal Tribunale sulla scorta del collegamento esistente tra il rapporto tributario tra e l'Erario e il rapporto contrattuale tra e i suoi clienti, Pt_1 Pt_1 nonché del contrasto della norma istitutiva della suddetta imposta, ossia l'art.6, comma 1 lett.c) D.L. n. 511/1988, con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16/12/2008, sul regime generale delle accise, secondo l'interpretazione della norma europea resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) e recepita dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce. Il Tribunale ha ritenuto di disapplicare l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, convertito con modificazioni dalla L.27.1.1989 n. 20, per contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE,
“rilevato che numerose sentenze della Corte di Cassazione, alla quale questo Giudice si uniforma, hanno affermato che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988 nella sua versione applicabile ratione temporis va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 5.3.2015 in causa C-553/13, e 25.7.2018 in causa V-103/17 (vedi in tal senso Cass. n. 22323/2020; Cass. n.16142/2020; Cass. n. 10691/2020; Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 15198/2019)”. Di conseguenza, ha dichiarato illegittimo l'addebito in rivalsa del costo dell'addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica e condannato ai Pt_1 sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione degli importi indebitamente versati dalla società attrice a titolo di rivalsa.
L'atto di appello di articolato in quattro motivi. Resiste all'appello Pt_1 CP_1
[...]
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 7.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (secondo motivo e terzo motivo) - riformare l'ordinanza del Tribunale di Roma del 30 novembre 2021 (Rep. 22668/2021 R.G. 35367/2021), comunicata dalla cancelleria via pec in data 30 novembre 2021, e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di , con condanna alla Parte_1 restituzione di quanto versato in ottemperanza all'ordinanza impugnata. In via meramente gradata, in accoglimento del quarto motivo di gravame, compensare le spese del primo grado e per l'effetto condannare alla restituzione di Controparte_1 quanto ricevuto a tale titolo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”. Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare l'ordinanza pronunciata Parte_1 dal Tribunale Civile di Roma in data 30/11/2021 a definizione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. RG n. 35367/2021. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
§ 2. - L'appello è articolato in quattro motivi. Primo motivo “violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. Illogicità della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra Cliente e Fornitore”; Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia). Omissione di pronuncia” Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione. Contraddittorietà della decisione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)”. Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.”.
§ 2.1. - Con il primo motivo l'appellante critica la decisione perché, nell'accertare l'indebito, avrebbe trascurato la distinzione tra il rapporto tributario tra e l'Erario Pt_1
e il rapporto contrattuale tra e i suoi clienti. Nell'ambito di quest'ultimo rapporto Pt_1 la somma pagata dal cliente a in corrispondenza di quanto pagato da Pt_1 Pt_1 all'Erario a titolo di addizionale provinciale sulle accise non sarebbe altro che una componente del prezzo pagato per l'acquisto dell'energia elettrica, quindi dovuta in forza del contratto di fornitura. Inoltre, osserva l'appellante, la norma impositiva è rimasta in vigore per le Regioni a statuto ordinario - qual è quella ove hanno sede alcuni stabilimenti del cliente - fino al 31.12.2011, per cui i venditori che non avessero versato l'addizionale sarebbero stati sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 59, T.U.A. e avevano comunque “diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56, c. 1, ult. periodo, T.U.A.), da esercitare indicando nella bolletta di pagamento/fattura “la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate” (art. 56, c. 3, T.U.A.).
§ 2.2. – La censura riguardante la pretesa omessa distinzione del rapporto tributario tra ed dal rapporto contrattuale tra e il cliente è inammissibile ex art.342 Pt_1 CP_2 Pt_1
c.p.c. per difetto di specificità, in quanto la stessa è formulata in modo generico e apodittico e non si confronta con la ratio decidendi posta alla base dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza impugnata, infatti, si fonda sull'assunto secondo cui il rapporto tributario tra d e il rapporto privatistico tra il cliente, sia pur distinti, sono tra Pt_1 CP_2 Pt_1 loro collegati e interdipendenti. Afferma il primo giudice: “La distinzione tra i due rapporti rileva sotto il profilo che il carattere indebito della prestazione eseguita che nel rapporto tributario tra fornitore del servizio ed Amministrazione Finanziaria discende direttamente dall'illegittimità dell'addizionale provinciale applicata, nel caso del rapporto privatistico tra il consumatore finale ed il prestatore del servizio discende dall'illegittimità del riversamento sul consumatore finale del costo sostenuto dal fornitore per il pagamento dell'addizionale provinciale, a sua volta derivante dal fatto che esse non fossero dovute dal fornitore di energia all'Amministrazione Finanziaria in quanto illegittime”. Ne consegue che “il rapporto privatistico che qui viene in rilievo ed il rapporto tributario hanno quindi quale comune presupposto dell'azione, rispettivamente di ripetizione di indebito e di rimborso, l'illegittimità dell'addizionale provinciale, ed il fatto che per il consumatore finale l'addebito avvenga sotto forma di costo contrattuale corrispondente alle suddette imposte indirette pagate all'Amministrazione Finanziaria dal fornitore non significa che tale costo sia liberamente determinato dalle parti del contratto di fornitura di energia elettrica, in quanto la rivalsa del fornitore sul consumatore finale per gli importi versati per l'addizionale provinciale e l'IVA relativa avviene in via automatica secondo la disciplina legale dell'art. 56 ultimo periodo del TUA, senza alcun margine di autonomia, o discrezionalità, sicché il carattere indebito della prestazione non presuppone la caducazione dell'intero contratto di fornitura di energia elettrica, ma l'illegittimità dell'esercizio del diritto di rivalsa del fornitore nell'addebitare al consumatore finale come costi del servizio degli importi per addizionale provinciale che benché effettivamente versati all'Amministrazione finanziaria non erano dovuti”. L'appellante non sottopone a critica specifica i rilievi del primo giudice riguardanti il collegamento tra rapporto tributario e diritto di rivalsa del soggetto passivo d'imposta su cui si basa l'accertamento dell'indebito pagamento delle somme ribaltate da Pt_1 sul cliente in conseguenza dell'insussistenza dell'obbligo tributario.
§ 2.3. - Sul rilievo dell'appellante che la norma impositiva è rimasta in vigore fino al 31.12.2011, si deve dare atto che, con la recente sentenza n.43 del 15.4.2025 (G.U. n.16 del 16.4.2025), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. La Corte costituzionale, nel ritenere la rilevanza della questione sollevata dal tribunale di Udine, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Occorre sottolineare che nella motivazione della sentenza si legge che: “La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 34)». 10.- La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica”. Pertanto, al fine di individuare il limite temporale alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità in relazione alla data di entrata in vigore delle norme europee prese a parametro, occorre fare riferimento anche alla direttiva 1992/12/CEE, il cui art.3 paragrafo 2 - come affermato dalla stessa Corte costituzionale nel motivare la pronuncia di accoglimento - ha un contenuto corrispondente a quello dell'art.1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE indicata dal giudice a quo, e che costituisce quindi anch'esso parametro del giudizio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt.11 e 117 I comma Cost.. Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc - risalente fino alla data di entrata in vigore della direttiva 1992/12/CE - assorbe e supera le argomentazioni poste a base dell'appello. In particolare, sono assorbiti il secondo e terzo motivo dell'appello, che presuppongono la vigenza della norma impositiva fino al 31.12.2011 e criticano la disapplicazione operata dal Tribunale in ragione del contrasto con disposizioni della Direttiva n. 2008/118/CE. Ne consegue che tutti gli importi pagati negli anni 2010 e 2011 dalla società oggi appellata a a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia Pt_1 elettrica ex art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, devono essere considerati, in ragione della retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva, come pagamenti non dovuti, dato che l'imposta è stata indebitamente pagata dal fornitore all'Erario.
§ 2.4. – Con il quarto motivo di appello, l'appellante critica la decisione di primo grado nella parte in cui ha condannato al pagamento delle spese processuali, ritenendo Pt_1
“che per le spese processuali debba trovare applicazione il principio della soccombenza, in quanto ha contestato pretestuosamente la Parte_1 mancata prova del pagamento delle addizionali, poi documentato dalla controparte, ed in contrasto con numerosi precedenti della Suprema Corte sulla necessaria disapplicazione dell'addizionale e con diverse pronunce di merito sfavorevoli proprio di questa sezione del Tribunale di Roma, ha contestato l'an debeatur”. Osserva l'appellante che, alla luce del disposto dell'art. 14 d.lgs. 504/1995 (T.U.A.), il fornitore di energia elettrica può ottenere la ripetizione delle accise versate indebitamente all'Ente impositore solo a seguito della condanna ex art. 2033 c.c. al pagamento dei corrispondenti importi in favore dell'utente finale, con sentenza passata in giudicato. Per questo motivo, lo stesso appellante sarebbe stato obbligato a difendersi giudizialmente nel merito dalle domande dell'odierna appellata. Inoltre, gli esborsi sostenuti da per stare in giudizio, tra cui le somme che è condannata a Pt_1 corrispondere alle controparti a titolo di spese processuali, non sono rimborsati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che è tenuta a restituire soltanto le addizionali versate all'utente finale.
§2.5. - Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c. per difetto di specificità, in quanto non confuta le ragioni addotte dal primo giudice, introducendo argomentazioni del tutto eccentriche risetto a dette ragioni. Il criterio della soccombenza che sorregge la decisione impugnata non può essere criticato introducendo considerazioni sulla necessarietà della difesa giudiziale a prescindere dalla fondatezza della difesa stessa, smentita dall'esito della lite.
§3. - In punto di regolamento delle spese processuali nel giudizio di appello, occorre rilevare che l' orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi prima del pronunciamento della Corte costituzionale ha riguardato il contrasto della norma impositiva con le citate disposizioni delle direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE, non gli effetti di tale contrasto nel rapporto tra rivenditore e acquirente finale dell'energia ai fini dell'accertamento dell'indebito oggetto di questo giudizio. La materia è quindi certamente nuova nella giurisprudenza nazionale e il fatto che sia stata affrontata con esiti diversi dai vari giudici di merito lo conferma. Inoltre, pur ammettendo che i contrasti interni alla giurisprudenza su questione del tutto nuova non siano sufficienti ai fini della compensazione delle spese processuali, non può essere trascurato che sulla questione centrale e decisiva - dei limiti di efficacia nei rapporti tra privati delle disposizioni contenute in direttive, sia pure dotate di immediata esecutività in quanto chiara, precisa e incondizionata – è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia UE 11 aprile 2024, causa C-316/22, che, per quanto qui interessa, ha così statuito:
“1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati….”. A seguito di tale pronuncia questa Corte ha accolto diversi appelli dei rivenditori di energia contro le pronunce che li avevano condannati a restituire ai clienti gli importi incassati a titolo di rivalsa dell'addizionale sulle accise, ripensando il proprio orientamento già fondato sulla disapplicazione incidentale della norma interna, istitutiva dell'imposizione contraria alla direttiva, nel rapporto orizzontale di rivalsa. Il rigetto di questo appello è stato determinato dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale, che ha determinato un mutamento della normativa di riferimento e così superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di Giustizia, sicché la conferma della sentenza di primo grado avviene sulla base di una motivazione del tutto nuova. Tanto basta a disporre la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma R.G. n.35367/2021, rep.n.22668/2021, pubblicata in data 30.11.2021, così decide:
- rigetta l'appello e compensa interamente le spese;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 07/11/2025
Il presidente est.
NE ZZ
Sentenza redatta con l'ausilio del m.o.t. dott.ssa Fausta Fanizzi.