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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14936 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24826/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 24826/2019 promossa da:
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato parte attrice contro in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe CP_1
Altieri e dall'Avv. Michele Pannia parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato il
[...]
propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 26584/2018 Parte_1
emanato dall'intestato Tribunale su ricorso di con il quale veniva CP_1
ingiunto all'odierno attore il pagamento dell'importo di € 68.459,84 a titolo di maggiore somma, pari alla differenza fra quanto ottenuto con il decreto prefettizio n. 34/08/ROTT del 13 novembre 2008 di cessione per la rottamazione di n. 82 veicoli giacenti e quanto dovuto con i parametri più
Pag. 1 di 6 favorevoli fissati dal d.P.R. n. 571/1982, all'art. 12.
1.1.In particolare, il opponente eccepiva che il rapporto doveva Parte_1
considerarsi esaurito e che, pertanto, la pronuncia della Corte Costituzionale n.
92/2013, non poteva spiegare alcun effetto su di esso.
2.1.Si costituiva parte opposta che rilevava che, in punto di pagamento delle spese di custodia, non potesse sostenersi che, al momento della pronuncia di incostituzionalità, si fosse esaurito il rapporto giuridico per effetto del presunto consolidamento del provvedimento amministrativo di alienazione non impugnato nel termine di decadenza di sessanta giorni davanti al giudice amministrativo, posto che avverso il provvedimento di alienazione straordinaria per la parte che ha quantificato le spese di custodia non era esperibile il ricorso nel termine decadenziale davanti al giudice amministrativo, trattandosi di controversia appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario.
2.2.Ciò premesso, sosteneva l'opposta che, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 38 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, si doveva procedere alla corresponsione delle ulteriori somme richieste pari alla differenza tra le tariffe applicate e dichiarate incostituzionali e quelle prefettizie, sulla scorta dello stato dei veicoli, della data di sequestro, di confisca e di quantificazione dei giorni di custodia effettuata dalla commissione, come incontestato.
2.3.Infine, così concludeva: “Voglia l'Ill.mo giudice adito , contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto , confermare il decreto ingiuntivo opposto
e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento delle somme liquidate con il decreto ingiuntivo o a quelle maggiori o minori ritenute di giustizia oltre interessi maturati e maturandi nonché spese e competenze del giudizio di opposizione con distrazione a favore del procuratore costituito”.
3.L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
3.1.L'art. 12 del D.P.R. n. 571/1982 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), che disciplina i compensi previsti per
Pag. 2 di 6 i custodi degli autoveicoli sequestrati, per violazione delle norme del codice della strada, prevede al primo comma, che “Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero del primo comma dell'art. 8, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate” e, al secondo comma, che “il custode può anche essere autorizzato dall'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge ad avvalersi di ausiliari, quando ciò sia necessario per le operazioni connesse all'incarico affidatogli”, precisando al terzo comma che “la liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, è effettuata dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con la provvedimento in duplice originale uno dei quali è consegnato all'interessato”.
3.2.Da tali disposizioni emerge che il termine prescrizionale decennale (Cass. sez. I, n. 27202/2024) per il pagamento delle somme dovute al custode decorre,
a mente dell'art. 2935 c.c., dalla data in cui diviene inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca o quello con cui viene disposta la restituzione dei beni sequestrati, essendo solo da tale momento che sorge il diritto al pagamento.
3.3.In tale contesto normativo è intervenuto l'art. 38 del decreto legge n.
269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003 che, da un lato, ha previsto l'alienazione “straordinaria” in favore del custode e, dall'altro, ha introdotto un diverso sistema di quantificazione dei compensi spettanti ai custodi in qualche misura forfettizzato e non più ancorato all'art. 12 del D.P.R. n. 571/1982.
3.4.Ed è proprio su tale articolo che è intervenuta la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 92/2013.
3.5.La declaratoria di illegittimità costituzionale ha riguardato, in particolare, i commi 2,4,6 e 10 dell'art. 38 appena richiamato, evidenziando che il legislatore
Pag. 3 di 6 prevedendo con la nuova normativa un meccanismo di alienazione coattivo del mezzo, in favore del soggetto terzo (depositario), al quale lo stesso deve essere affidato in custodia per ovviare alle conseguenze derivanti dalla lunga permanenza dei veicoli in giacenza presso le depositerie, aveva “stravolto in alcuni dei suoi elementi essenziali” il rapporto tra depositario e amministrazione, al di fuori, peraltro, della previsione di qualsiasi meccanismo di concertazione o di accordo, al contempo, rilevandone la portata discriminatoria “nel quadro dei rapporti non definiti, posto che restano assoggettate al previgente sistema (anche tariffario) situazioni di custodia di veicoli immatricolati in tempi più recenti custoditi da meno tempo, mentre vengono, invece, sottoposti al nuovo regime rapporti di custodia già esauriti ma non ancora liquidati”.
3.6.Come osservato di recente dalla giurisprudenza di legittimità “Era assente, insomma, la causa normativa adeguata che consente, in ordine agli effetti pregiudizievoli rispetto a diritti soggettivi perfetti che trovino la loro base in rapporti di durata di natura contrattuale convenzionale, e rende accettabile la posizione del titolare del diritto compromesso, attraverso contropartite intrinseche allo stesso disegno normativo. (…) È evidente, infatti, che gli effetti ex tunc della pronuncia della Corte costituzionale riguardano esclusivamente i rapporti non ancora esauriti.(…)” (Cass. sez. I, n. 10057/2025).
3.7.Il rapporto creditorio, dunque, non può ritenersi esaurito con il decorrere del termine decadenziale di 60 giorni previsto per l'impugnazione del provvedimento, pur tenendo conto che “la Consulta, nella sentenza n. 92/2013, ha posto in risalto che, avendo la normativa dichiarata incostituzionale dato luogo alla sostituzione dell'originaria liquidazione delle somme dovute al custode secondo le tariffe previste dall'art. 12 DPR 571 del 1982 con il riconoscimento di un importo complessivo forfettario determinato in deroga dei vecchi criteri, era evidente che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità con effetto ex tunc, le situazioni giuridiche disciplinate dalla norma incostituzionale non potevano che essere regolate dalle norme previgenti all'entrata in vigore di tale normativa, e nel vigore delle quali i rapporti di custodia di cui è causa erano, peraltro, sorti”(Cass. sez. I, n. 27202/2024).
Pag. 4 di 6 3.8.È necessario distinguere, infatti, tra il rapporto creditorio relativo al diritto soggettivo del custode-depositario al proprio compenso da ricondursi alla cognizione del Giudice ordinario (Cass., 12/7/2000, n. 15602) e il rapporto relativo al provvedimento di alienazione dei beni in favore del custode. Solo quest'ultimo, una volta decorso il termine decadenziale per l'impugnazione, può considerarsi esaurito, mentre la pretesa creditoria è soggetta solo al termine prescrizionale.
3.10.Si può allora concludere, nella specie, non rilevando il termine decadenziale di impugnazione del provvedimento, che il rapporto negoziale, considerata peraltro la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione (cfr. lettera di messa in mora allegata al ricorso monitorio), non fosse esaurito alla data della domanda, permanendo il diritto del depositario a ricevere la differenza tra quanto liquidato in suo favore dalla p.a., in modo forfettario, e quanto invece a lui spettante in base alla disciplina ordinaria, non essendo decorso il termine di prescrizionale.
3.11.
Considerato che
non sono state svolte contestazioni sufficientemente specifiche rispetto al calcolo di quanto dovuto e non ancora corrisposto, non essendo stato proposto alcun conteggio alternativo, e che la sussistenza di un accordo di ripartizione degli oneri con altre amministrazioni, peraltro indimostrata, avrebbe solo efficacia nei rapporti interni, la cui regolazione non
è preclusa dal presente giudizio, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto dichiarato definitivamente esecutivo.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto
Pag. 5 di 6 ingiuntivo opposto n. 24826/2019;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite che liquida in € 22.457 per compensi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
Così è deciso in data 27.10.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 24826/2019 promossa da:
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avvocatura dello Stato parte attrice contro in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe CP_1
Altieri e dall'Avv. Michele Pannia parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato il
[...]
propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 26584/2018 Parte_1
emanato dall'intestato Tribunale su ricorso di con il quale veniva CP_1
ingiunto all'odierno attore il pagamento dell'importo di € 68.459,84 a titolo di maggiore somma, pari alla differenza fra quanto ottenuto con il decreto prefettizio n. 34/08/ROTT del 13 novembre 2008 di cessione per la rottamazione di n. 82 veicoli giacenti e quanto dovuto con i parametri più
Pag. 1 di 6 favorevoli fissati dal d.P.R. n. 571/1982, all'art. 12.
1.1.In particolare, il opponente eccepiva che il rapporto doveva Parte_1
considerarsi esaurito e che, pertanto, la pronuncia della Corte Costituzionale n.
92/2013, non poteva spiegare alcun effetto su di esso.
2.1.Si costituiva parte opposta che rilevava che, in punto di pagamento delle spese di custodia, non potesse sostenersi che, al momento della pronuncia di incostituzionalità, si fosse esaurito il rapporto giuridico per effetto del presunto consolidamento del provvedimento amministrativo di alienazione non impugnato nel termine di decadenza di sessanta giorni davanti al giudice amministrativo, posto che avverso il provvedimento di alienazione straordinaria per la parte che ha quantificato le spese di custodia non era esperibile il ricorso nel termine decadenziale davanti al giudice amministrativo, trattandosi di controversia appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario.
2.2.Ciò premesso, sosteneva l'opposta che, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 38 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, si doveva procedere alla corresponsione delle ulteriori somme richieste pari alla differenza tra le tariffe applicate e dichiarate incostituzionali e quelle prefettizie, sulla scorta dello stato dei veicoli, della data di sequestro, di confisca e di quantificazione dei giorni di custodia effettuata dalla commissione, come incontestato.
2.3.Infine, così concludeva: “Voglia l'Ill.mo giudice adito , contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto , confermare il decreto ingiuntivo opposto
e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento delle somme liquidate con il decreto ingiuntivo o a quelle maggiori o minori ritenute di giustizia oltre interessi maturati e maturandi nonché spese e competenze del giudizio di opposizione con distrazione a favore del procuratore costituito”.
3.L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
3.1.L'art. 12 del D.P.R. n. 571/1982 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), che disciplina i compensi previsti per
Pag. 2 di 6 i custodi degli autoveicoli sequestrati, per violazione delle norme del codice della strada, prevede al primo comma, che “Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero del primo comma dell'art. 8, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate” e, al secondo comma, che “il custode può anche essere autorizzato dall'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge ad avvalersi di ausiliari, quando ciò sia necessario per le operazioni connesse all'incarico affidatogli”, precisando al terzo comma che “la liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, è effettuata dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con la provvedimento in duplice originale uno dei quali è consegnato all'interessato”.
3.2.Da tali disposizioni emerge che il termine prescrizionale decennale (Cass. sez. I, n. 27202/2024) per il pagamento delle somme dovute al custode decorre,
a mente dell'art. 2935 c.c., dalla data in cui diviene inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca o quello con cui viene disposta la restituzione dei beni sequestrati, essendo solo da tale momento che sorge il diritto al pagamento.
3.3.In tale contesto normativo è intervenuto l'art. 38 del decreto legge n.
269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003 che, da un lato, ha previsto l'alienazione “straordinaria” in favore del custode e, dall'altro, ha introdotto un diverso sistema di quantificazione dei compensi spettanti ai custodi in qualche misura forfettizzato e non più ancorato all'art. 12 del D.P.R. n. 571/1982.
3.4.Ed è proprio su tale articolo che è intervenuta la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 92/2013.
3.5.La declaratoria di illegittimità costituzionale ha riguardato, in particolare, i commi 2,4,6 e 10 dell'art. 38 appena richiamato, evidenziando che il legislatore
Pag. 3 di 6 prevedendo con la nuova normativa un meccanismo di alienazione coattivo del mezzo, in favore del soggetto terzo (depositario), al quale lo stesso deve essere affidato in custodia per ovviare alle conseguenze derivanti dalla lunga permanenza dei veicoli in giacenza presso le depositerie, aveva “stravolto in alcuni dei suoi elementi essenziali” il rapporto tra depositario e amministrazione, al di fuori, peraltro, della previsione di qualsiasi meccanismo di concertazione o di accordo, al contempo, rilevandone la portata discriminatoria “nel quadro dei rapporti non definiti, posto che restano assoggettate al previgente sistema (anche tariffario) situazioni di custodia di veicoli immatricolati in tempi più recenti custoditi da meno tempo, mentre vengono, invece, sottoposti al nuovo regime rapporti di custodia già esauriti ma non ancora liquidati”.
3.6.Come osservato di recente dalla giurisprudenza di legittimità “Era assente, insomma, la causa normativa adeguata che consente, in ordine agli effetti pregiudizievoli rispetto a diritti soggettivi perfetti che trovino la loro base in rapporti di durata di natura contrattuale convenzionale, e rende accettabile la posizione del titolare del diritto compromesso, attraverso contropartite intrinseche allo stesso disegno normativo. (…) È evidente, infatti, che gli effetti ex tunc della pronuncia della Corte costituzionale riguardano esclusivamente i rapporti non ancora esauriti.(…)” (Cass. sez. I, n. 10057/2025).
3.7.Il rapporto creditorio, dunque, non può ritenersi esaurito con il decorrere del termine decadenziale di 60 giorni previsto per l'impugnazione del provvedimento, pur tenendo conto che “la Consulta, nella sentenza n. 92/2013, ha posto in risalto che, avendo la normativa dichiarata incostituzionale dato luogo alla sostituzione dell'originaria liquidazione delle somme dovute al custode secondo le tariffe previste dall'art. 12 DPR 571 del 1982 con il riconoscimento di un importo complessivo forfettario determinato in deroga dei vecchi criteri, era evidente che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità con effetto ex tunc, le situazioni giuridiche disciplinate dalla norma incostituzionale non potevano che essere regolate dalle norme previgenti all'entrata in vigore di tale normativa, e nel vigore delle quali i rapporti di custodia di cui è causa erano, peraltro, sorti”(Cass. sez. I, n. 27202/2024).
Pag. 4 di 6 3.8.È necessario distinguere, infatti, tra il rapporto creditorio relativo al diritto soggettivo del custode-depositario al proprio compenso da ricondursi alla cognizione del Giudice ordinario (Cass., 12/7/2000, n. 15602) e il rapporto relativo al provvedimento di alienazione dei beni in favore del custode. Solo quest'ultimo, una volta decorso il termine decadenziale per l'impugnazione, può considerarsi esaurito, mentre la pretesa creditoria è soggetta solo al termine prescrizionale.
3.10.Si può allora concludere, nella specie, non rilevando il termine decadenziale di impugnazione del provvedimento, che il rapporto negoziale, considerata peraltro la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione (cfr. lettera di messa in mora allegata al ricorso monitorio), non fosse esaurito alla data della domanda, permanendo il diritto del depositario a ricevere la differenza tra quanto liquidato in suo favore dalla p.a., in modo forfettario, e quanto invece a lui spettante in base alla disciplina ordinaria, non essendo decorso il termine di prescrizionale.
3.11.
Considerato che
non sono state svolte contestazioni sufficientemente specifiche rispetto al calcolo di quanto dovuto e non ancora corrisposto, non essendo stato proposto alcun conteggio alternativo, e che la sussistenza di un accordo di ripartizione degli oneri con altre amministrazioni, peraltro indimostrata, avrebbe solo efficacia nei rapporti interni, la cui regolazione non
è preclusa dal presente giudizio, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto dichiarato definitivamente esecutivo.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto
Pag. 5 di 6 ingiuntivo opposto n. 24826/2019;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite che liquida in € 22.457 per compensi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
Così è deciso in data 27.10.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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