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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4453 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 9464/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
AD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9464/2022, avente ad oggetto: lesione personale, rinviata per la precisazione delle cocnlusioni all'udienza ex art. 127 ter cpc. del 4.7.2025, assegnata a sentenza con ordinanza del 5.7.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Gennaro Tecame (CF: , elettivamente C.F._2
domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Marcello CP_1 P.IVA_1
TT (CF: ), elettivamente domiciliata in Via Aniello C.F._3
Falcone 332 Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
[...] pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio e la dinanzi a questo
[...] Controparte_2 CP_1
Tribunale deducendo che in data 2 dicembre 2021, alle ore 18.30, concluse le commissioni in un negozio di camiceria in Villa Literno, alla Via S. Maria a
Cubito, altezza civico n. 75, mentre si avvicinava alla sua auto, veniva investito dall'auto Sssangyong tg. CS232KF di dallo stesso condotto. Controparte_2
Deduceva ancora che il sinistro si verificava poiché il eseguiva una CP_2
manovra di retromarcia per uscire da un varco privato, ma non si avvedeva della presenza del pedone in transito, investendolo. Deduceva, infine, che a causa dell'impatto, cadeva rovinosamente al suolo e che, non riuscendo a rialzarsi per pagina 2 di 8 il forte dolore all'arto inferiore destro, veniva soccorso dal titolare del negozio e dal conducente del veicolo investitore nonché da altre persone presenti in loco, venendo poi accompagnato presso il presidio ospedaliero di Aversa dal proprio figlio accorso presso il luogo del sinistro, poichè chiamato dagli astanti.
Chiedeva, pertanto, dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore nella produzione del sinistro e, quindi, condannare i convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza delle lesioni riportate.
Si costituiva la che contestava in fatto ed in diritto l'avversa CP_1
domanda; in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda, deducendo nel merito che l'apparato satellitare montato sul veicolo assicurato, al momento dei fatti, lo aveva localizzato ad oltre un km di distanza dal luogo del sinistro, per cui quest'ultimo non si era mai verificato secondo la dinamica descritta. Chiedeva,
quindi il rigetto della domanda.
Questioni preliminari
In via preliminare, va detto circa la proponibilità della domanda;
risulta allegata agli atti la richiesta di risarcimento inviata alla società assicuratrice,
recapitata a mezzo pec il 13.4.2022; per converso, non risulta documentata alcuna contestazione recapitata dalla in via pregiudiziale al danneggiato, tal CP_1
che il decorso del periodo di comporto, nel caso di specie gg. 90 trattandosi di lesioni, posto a favore della società assicuratrice per poter utilmente istruire la vicenda risarcitoria, risulta vanamente spirato non essendovi prova documentale pagina 3 di 8 e/o di altra natura della richiamata attività, per cui la formulata eccezione preliminare si palesa decisamente infondata.
An debeatur
Dal riscontro degli atti istruttori, e cioè dalle risultanze della prova orale attorea, articolata ed espletata con l'unico teste escusso, riscontrata dagli atti che la spa depositava in corso di giudizio, non è emersa la piena prova del CP_1
verificarsi del sinistro de quo, per cui la domanda va rigettata con le conseguenze di legge.
Ingenerano dubbi sul suo accadimento, su tutti, la dichiarazione resa dal teste indicato dall'attore, , in ordine all'ora ed alle condizioni di Testimone_1
tempo del verificarsi del sinistro da lui descritte in raffronto con quelle che si desumono dal contenuto dell'atto di citazione, e le risultanze del report del dispositivo satellitare montato sul veicolo assicurato.
In ordine alla prima, va evidenziata la netta discordanza tra quanto descritto in citazione in relazione all'ora dell'accadimento dei fatti, indicata nelle 18,30 del
2.12.2021, e la dichiarazione resa del teste che colloca invece l'ora del Tes_1
sinistro alle 17,30/18,00 circa, sostenendo “…non ricordo esattamente il periodo
ma posso dire che c'era luce solare…”. In ordine alle seconde, va evidenziato il contenuto del report del dispositivo satellitare che indica nel periodo che va dalle ore 12,15 del 2.12.2021 alle ore 15,15 del 3.12.2021 il fermo del veicolo, in cui viene fissato anche il luogo del sinistro nella Via Aversa Trav. 15 n. 18, cioè a pagina 4 di 8 oltre un km di distanza dal negozio di camice da cui l'attore afferma di essere uscito prima di essere investito.
Orbene, è del tutto evidente che la deposizione del teste in ordine all'ora del sinistro, non appare affatto credibile stante la circostanza che, in inverno inoltrato,
tra le 17,30 e le 18,00, non vi è più luce solare;
tra l'altro, il teste non confermava nemmeno l'ora indicata in citazione, quale momento di verificazione del sinistro,
fatto per cui, la deposizione resa dal non produce alcuna efficacia ai fini Tes_1
di prova piena del verificarsi delle circostanze dedotte dall'attore in citazione. Ciò,
soprattutto se si pensi che la circostanza della diversa ora di accadimento dei fatti,
così come indicata dal teste, viene posta, come detto, in correlazione al contenuto del report del dispositivo satellitare montato sull'auto assicurata, di cui l'attore non ha mai contestato in modo particolare le sue risultanze, dimostrando un anomalo funzionamento del dispositivo che ne annullasse la efficacia probatoria.
A tal proposito è, però, opportuno ricordare che l'art. 145 bis cod. ass. non ha introdotto alcun regime di prova legale. Nel processo civile l'opinione del giudice si forma ex art. 116 cpc. con il limite delle prove cd. legali, che sono le prove documentali o quelle di natura processuale. Si tratta, fermi i limiti dell'attendibilità
del testimone, di prove la cui efficacia è predeterminata dalla legge e di fronte alle quali al giudice è impedita ogni valutazione sul contenuto della stessa, dovendosi semplicemente attenere alle risultanze della prova offerta, così come legalmente stabilito. Dunque, l'art. 116 cpc. non consente valutazioni arbitrarie o illogiche pagina 5 di 8 delle prove. Il Giudice deve infatti operare mettendo al centro del giudizio di fatto la clausola generale del “prudente apprezzamento” delle prove contenuta nell'art. 116, comma 1 c.p.c., per cui il ragionamento del Giudice, nella valutazione delle prove deve portare a risultati logici, cioè che non siano contro le regole del senso comune, contro le regole d'esperienza.
La clausola generale del “prudente apprezzamento” detta un vero e proprio metodo giuridico che il giudice deve osservare nella ricostruzione del fatto. Da
esso scaturiscono, infatti, due canoni fondamentali che il giudice deve osservare nel ragionamento in fatto: 1) la “validità logica”, nel senso che la valutazione delle prove deve essere compiuta mediante una deduzione finalizzata alla prova di una conseguenza logica che, per un verso, osservi le regole della logica, per l'altro, sia coerente rispetto al thema probandum e al contenuto degli elementi di prova acquisiti;
2) la “ragionevolezza” secondo il comune senso e le conoscenze umane generalmente riconosciute, e cioè che la valutazione delle prove non può essere arbitraria, ma deve osservare le c.d. “regole d'esperienza” generalmente accettate nell'ambito della cultura della collettività sociale. In altri termini, il metodo del
“prudente apprezzamento” implica che il giudice, nel valutare le prove, osservi le
“regole della logica” e le “regole della comune esperienza”, con la conseguenza che l'apprezzamento delle prove può dirsi “prudente” solo quando il ragionamento del giudice osservi le regole della logica, quindi sia “logicamente valido” e le regole tratte dal senso comune, quindi sia “ragionevole”. Al contrario, il metodo pagina 6 di 8 del “prudente apprezzamento” non è rispettato, quando si è in presenza di errori di metodo, quando il ragionamento del giudice è illogico, nel senso che viola il principio di non contraddizione e le altre regole della logica;
oppure quando esso è
irragionevole, nel senso che si pone contro le regole del senso comune, contro le regole d'esperienza.
Nel caso di specie, il rispetto delle regole che disciplinano i descritti metodi giuridici si ritiene perfettamente osservato, atteso che il ragionamento che induce a ritenere del tutto infondata la domanda passa attraverso una valutazione comparata in modo logico con le emergenze istruttorie (deposizione del teste e contenuto del report del satellitare).
Per tutti i motivi esposti, quindi, la domanda va rigettata con tutte le conseguenze, restando travolto anche l'esame in ordine alle restanti acquisizioni istruttorie (CTU svolta).
Gravano, quindi, sul anche le spese di giudizio in virtù Parte_1
della dichiarata soccombenza ex art. 91 c.1 c.p.c., che vengono liquidate come da dispositivo in considerazione del disputatum, individuato ai sensi degli artt. 5 D.
M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, indicato nel medio tabellare ridotto ai sensi dell'art. 4
comma 4, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla
Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. pagina 7 di 8 A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n.
19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2
comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ.
sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dell'attore, con il vincolo della solidarietà tra le parti nei confronti dell'Ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
della così provvede: CP_1
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rimborsare alla le spese Parte_1 CP_1
di lite, che si liquidano in € 5.331,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU, con il vincolo della solidarietà tra le parti nei confronti dell'Ausiliario.
Aversa, 17/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio AD
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
AD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9464/2022, avente ad oggetto: lesione personale, rinviata per la precisazione delle cocnlusioni all'udienza ex art. 127 ter cpc. del 4.7.2025, assegnata a sentenza con ordinanza del 5.7.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Gennaro Tecame (CF: , elettivamente C.F._2
domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Marcello CP_1 P.IVA_1
TT (CF: ), elettivamente domiciliata in Via Aniello C.F._3
Falcone 332 Napoli, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
[...] pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio e la dinanzi a questo
[...] Controparte_2 CP_1
Tribunale deducendo che in data 2 dicembre 2021, alle ore 18.30, concluse le commissioni in un negozio di camiceria in Villa Literno, alla Via S. Maria a
Cubito, altezza civico n. 75, mentre si avvicinava alla sua auto, veniva investito dall'auto Sssangyong tg. CS232KF di dallo stesso condotto. Controparte_2
Deduceva ancora che il sinistro si verificava poiché il eseguiva una CP_2
manovra di retromarcia per uscire da un varco privato, ma non si avvedeva della presenza del pedone in transito, investendolo. Deduceva, infine, che a causa dell'impatto, cadeva rovinosamente al suolo e che, non riuscendo a rialzarsi per pagina 2 di 8 il forte dolore all'arto inferiore destro, veniva soccorso dal titolare del negozio e dal conducente del veicolo investitore nonché da altre persone presenti in loco, venendo poi accompagnato presso il presidio ospedaliero di Aversa dal proprio figlio accorso presso il luogo del sinistro, poichè chiamato dagli astanti.
Chiedeva, pertanto, dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore nella produzione del sinistro e, quindi, condannare i convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza delle lesioni riportate.
Si costituiva la che contestava in fatto ed in diritto l'avversa CP_1
domanda; in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda, deducendo nel merito che l'apparato satellitare montato sul veicolo assicurato, al momento dei fatti, lo aveva localizzato ad oltre un km di distanza dal luogo del sinistro, per cui quest'ultimo non si era mai verificato secondo la dinamica descritta. Chiedeva,
quindi il rigetto della domanda.
Questioni preliminari
In via preliminare, va detto circa la proponibilità della domanda;
risulta allegata agli atti la richiesta di risarcimento inviata alla società assicuratrice,
recapitata a mezzo pec il 13.4.2022; per converso, non risulta documentata alcuna contestazione recapitata dalla in via pregiudiziale al danneggiato, tal CP_1
che il decorso del periodo di comporto, nel caso di specie gg. 90 trattandosi di lesioni, posto a favore della società assicuratrice per poter utilmente istruire la vicenda risarcitoria, risulta vanamente spirato non essendovi prova documentale pagina 3 di 8 e/o di altra natura della richiamata attività, per cui la formulata eccezione preliminare si palesa decisamente infondata.
An debeatur
Dal riscontro degli atti istruttori, e cioè dalle risultanze della prova orale attorea, articolata ed espletata con l'unico teste escusso, riscontrata dagli atti che la spa depositava in corso di giudizio, non è emersa la piena prova del CP_1
verificarsi del sinistro de quo, per cui la domanda va rigettata con le conseguenze di legge.
Ingenerano dubbi sul suo accadimento, su tutti, la dichiarazione resa dal teste indicato dall'attore, , in ordine all'ora ed alle condizioni di Testimone_1
tempo del verificarsi del sinistro da lui descritte in raffronto con quelle che si desumono dal contenuto dell'atto di citazione, e le risultanze del report del dispositivo satellitare montato sul veicolo assicurato.
In ordine alla prima, va evidenziata la netta discordanza tra quanto descritto in citazione in relazione all'ora dell'accadimento dei fatti, indicata nelle 18,30 del
2.12.2021, e la dichiarazione resa del teste che colloca invece l'ora del Tes_1
sinistro alle 17,30/18,00 circa, sostenendo “…non ricordo esattamente il periodo
ma posso dire che c'era luce solare…”. In ordine alle seconde, va evidenziato il contenuto del report del dispositivo satellitare che indica nel periodo che va dalle ore 12,15 del 2.12.2021 alle ore 15,15 del 3.12.2021 il fermo del veicolo, in cui viene fissato anche il luogo del sinistro nella Via Aversa Trav. 15 n. 18, cioè a pagina 4 di 8 oltre un km di distanza dal negozio di camice da cui l'attore afferma di essere uscito prima di essere investito.
Orbene, è del tutto evidente che la deposizione del teste in ordine all'ora del sinistro, non appare affatto credibile stante la circostanza che, in inverno inoltrato,
tra le 17,30 e le 18,00, non vi è più luce solare;
tra l'altro, il teste non confermava nemmeno l'ora indicata in citazione, quale momento di verificazione del sinistro,
fatto per cui, la deposizione resa dal non produce alcuna efficacia ai fini Tes_1
di prova piena del verificarsi delle circostanze dedotte dall'attore in citazione. Ciò,
soprattutto se si pensi che la circostanza della diversa ora di accadimento dei fatti,
così come indicata dal teste, viene posta, come detto, in correlazione al contenuto del report del dispositivo satellitare montato sull'auto assicurata, di cui l'attore non ha mai contestato in modo particolare le sue risultanze, dimostrando un anomalo funzionamento del dispositivo che ne annullasse la efficacia probatoria.
A tal proposito è, però, opportuno ricordare che l'art. 145 bis cod. ass. non ha introdotto alcun regime di prova legale. Nel processo civile l'opinione del giudice si forma ex art. 116 cpc. con il limite delle prove cd. legali, che sono le prove documentali o quelle di natura processuale. Si tratta, fermi i limiti dell'attendibilità
del testimone, di prove la cui efficacia è predeterminata dalla legge e di fronte alle quali al giudice è impedita ogni valutazione sul contenuto della stessa, dovendosi semplicemente attenere alle risultanze della prova offerta, così come legalmente stabilito. Dunque, l'art. 116 cpc. non consente valutazioni arbitrarie o illogiche pagina 5 di 8 delle prove. Il Giudice deve infatti operare mettendo al centro del giudizio di fatto la clausola generale del “prudente apprezzamento” delle prove contenuta nell'art. 116, comma 1 c.p.c., per cui il ragionamento del Giudice, nella valutazione delle prove deve portare a risultati logici, cioè che non siano contro le regole del senso comune, contro le regole d'esperienza.
La clausola generale del “prudente apprezzamento” detta un vero e proprio metodo giuridico che il giudice deve osservare nella ricostruzione del fatto. Da
esso scaturiscono, infatti, due canoni fondamentali che il giudice deve osservare nel ragionamento in fatto: 1) la “validità logica”, nel senso che la valutazione delle prove deve essere compiuta mediante una deduzione finalizzata alla prova di una conseguenza logica che, per un verso, osservi le regole della logica, per l'altro, sia coerente rispetto al thema probandum e al contenuto degli elementi di prova acquisiti;
2) la “ragionevolezza” secondo il comune senso e le conoscenze umane generalmente riconosciute, e cioè che la valutazione delle prove non può essere arbitraria, ma deve osservare le c.d. “regole d'esperienza” generalmente accettate nell'ambito della cultura della collettività sociale. In altri termini, il metodo del
“prudente apprezzamento” implica che il giudice, nel valutare le prove, osservi le
“regole della logica” e le “regole della comune esperienza”, con la conseguenza che l'apprezzamento delle prove può dirsi “prudente” solo quando il ragionamento del giudice osservi le regole della logica, quindi sia “logicamente valido” e le regole tratte dal senso comune, quindi sia “ragionevole”. Al contrario, il metodo pagina 6 di 8 del “prudente apprezzamento” non è rispettato, quando si è in presenza di errori di metodo, quando il ragionamento del giudice è illogico, nel senso che viola il principio di non contraddizione e le altre regole della logica;
oppure quando esso è
irragionevole, nel senso che si pone contro le regole del senso comune, contro le regole d'esperienza.
Nel caso di specie, il rispetto delle regole che disciplinano i descritti metodi giuridici si ritiene perfettamente osservato, atteso che il ragionamento che induce a ritenere del tutto infondata la domanda passa attraverso una valutazione comparata in modo logico con le emergenze istruttorie (deposizione del teste e contenuto del report del satellitare).
Per tutti i motivi esposti, quindi, la domanda va rigettata con tutte le conseguenze, restando travolto anche l'esame in ordine alle restanti acquisizioni istruttorie (CTU svolta).
Gravano, quindi, sul anche le spese di giudizio in virtù Parte_1
della dichiarata soccombenza ex art. 91 c.1 c.p.c., che vengono liquidate come da dispositivo in considerazione del disputatum, individuato ai sensi degli artt. 5 D.
M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, indicato nel medio tabellare ridotto ai sensi dell'art. 4
comma 4, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla
Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. pagina 7 di 8 A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n.
19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2
comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ.
sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dell'attore, con il vincolo della solidarietà tra le parti nei confronti dell'Ausiliario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
della così provvede: CP_1
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rimborsare alla le spese Parte_1 CP_1
di lite, che si liquidano in € 5.331,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU, con il vincolo della solidarietà tra le parti nei confronti dell'Ausiliario.
Aversa, 17/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio AD
pagina 8 di 8