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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 998/2023 promossa in grado di appello d a
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elia Zucchetto.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Turturici. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 23 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza n. 122/2023 del 7.04.2023 il Tribunale di Sciacca ha accolto la domanda proposta con ricorso notificato il 25/10/2021 da (già LSU Controparte_1 presso l' , dalla quale era stato poi assunto a tempo indeterminato con la Parte_1 qualifica di Assistente Amministrativo in virtù di deliberazione del Direttore Generale n. 1098 del 9.07.2020), ed ha per l'effetto dichiarato il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo dall'1.07.2016 al 31.10.2017, le indennità previste dall'art. 86 commi 3, 4, 12 e 13 del CCNL comparto sanità 2016/18, essendo stato assegnato al servizio centralino e portineria del P.O. “Giovanni Paolo II°” di Sciacca per 36 ore settimanali (in luogo delle 24 di regola riservate ai “contrattisti”) ed inserito nella turnazione h24 (comprensiva di turni notturni e festivi); ha dunque condannato l' alla Parte_1 corresponsione di tali importi in favore del ricorrente, oltre alle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto che nonostante la matrice assistenziale del rapporto instaurato dal ricorrente con l' , lo stesso aveva in concreto assunto, per le sue specifiche Parte_1 modalità di attuazione, i caratteri propri del rapporto di lavoro subordinato;
nella specie, ciò era accaduto per la pacifica adibizione del ai servizi di centralino, CP_1 portineria, accoglienza con un profilo orario di 36 ore settimanali nell'ambito della turnazione del personale h24 con turni notturni e nei giorni festivi, così discostandosi la sua prestazione lavorativa, per ore e contenuto, da quella che era stata originariamente prevista nell'ambito del rapporto assistenziale;
la subordinazione, inoltre, era parsa rivelata dall'esercizio del potere direttivo dell'Azienda, ricavabile dagli ordini di servizio diramati anche nei suoi confronti, dal sistematico inserimento dello stesso nell'organizzazione aziendale e dalla sovrapponibilità delle sue mansioni a quelle dei dipendenti di ruolo dell'azienda. Ne conseguiva il diritto, ex art. 2126 c.c., alla percezione dei compensi per l'attività svolta in via di fatto a favore della Pubblica Amministrazione, che il Tribunale ragguagliava alle indennità previste dall'art. 86 del CCNL di comparto per lo svolgimento di prestazioni secondo turni (notturni, diurni, festivi). Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il Parte_1
29.09.2023, chiedendone la riforma. Il ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza sopra indicata sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
******* L'odierna controversia riprende pedissequamente questioni già affrontate e decise da questa Corte con la sentenza n. 617/2025 del 16.05.2025 dalla quale non vi è ragione di discostarsi. Ha osservato in quel caso la Corte che con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale, senza pronunciarsi in ordine alla chiesta disapplicazione del provvedimento dell'Assessorato Regionale alla Sanità n. 82326 del 30.10.2013, con cui si faceva espresso divieto alle AA.SS.PP. regionali di corrispondere al personale “contrattista” emolumenti per prestazioni accessorie, riservati al personale di ruolo, ne abbia nondimeno sostanzialmente eluso il disposto. L'appello non merita accoglimento. Deve anzitutto osservarsi che la disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario non esige formule sacramentali né necessita di una pronuncia espressa, giacchè la relativa statuizione può essere contenuta nella sentenza che, sul presupposto implicito della violazione, ad opera di esso, di diritti soggettivi, consideri l'atto amministrativo tamquam non esset (v. Cass. n. 24178/2004). Nel caso di specie, avendo il Tribunale affermato la sussistenza di un diritto soggettivo pieno del ricorrente alla percezione degli emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva in relazione alle particolari modalità esplicative della prestazione lavorativa dedotte in ricorso, ha certamente disapplicato le contrarie disposizioni impartite dall'Assessorato Regionale alla Sanità con nota n. 82326 del 30.10.2013 che, secondo la prospettazione dell avrebbero impedito siffatto riconoscimento. Pt_1
Tale disapplicazione, poi, appare corretta in relazione ai principi giurisprudenziali richiamati dal primo giudice che devono nella fattispecie trovare applicazione. Non è, infatti, affatto contestato che il sia stato adibito alle mansioni indicate in CP_1 Parte ricorso e con le modalità ivi specificate;
nessuna contestazione, inoltre, l ha sollevato in appello circa il carattere subordinato che la prestazione lavorativa del ha in CP_1 concreto assunto nel periodo di cui in domanda. A tale situazione si attaglia il principio per cui “in tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 2126 cod. civ. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione», non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni”. (v. Cass. n. 25672/17, cui sono seguite le nn. 25673, 25674 e 25675 del 2017: v. anche Cass. n. 17101/2017, ivi citata) . L'applicazione dell'art. 2126 c.c. esige che ogni prestazione resa in via di fatto trovi una sua remunerazione, venendo a tal riguardo in considerazione non solo la prestazione resa in eccedenza rispetto all'orario pattuito (nel caso di specie l'estensione oraria a 36 ore settimanali), ma anche la maggior gravosità della prestazione (in quanto inserita in turni e, in special modo, la sua esplicazione in turni notturni o festivi); se, dunque, va condiviso il principio secondo cui al personale LSU non si applica in via diretta il contratto collettivo di comparto, tuttavia le disposizioni in esso contenute possono certamente offrire parametri utili a determinare la misura di un'equa remunerazione delle predette prestazioni lavorative svolte in via di fatto. Di qui la necessaria disapplicazione di ogni atto amministrativo di contenuto contrario al suddetto principio, cui non osta la circostanza che le indennità di cui all'art. 86 c.c.n.l. (qui riconosciute al ) siano “finanziate con il fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di CP_1 lavoro e incarichi)”, dovendo, piuttosto, l'utilizzo dei lavoratori secondo le predette modalità comportare la previsione di specifici e mirati incrementi delle risorse a ciò destinate. Né rileva la circostanza, dedotta in chiave impeditiva dall'appellante, che giusta determinazione del Direttore Ammnistrativo prot. n. 127574 del 29.06.2017, l' ebbe a Pt_1 sospendere il servizio notturno svolto dal contrattista con effetti dall'1.07.2017, atteso che, come espongono i tabulati riepilogativi delle presenze versati in causa, il computo delle ore eccedentarie espletate dal nella fascia notturna si ferma alla data del CP_1
30.6.2017 Pertanto l'appello va respinto. La sentenza di primo grado va confermata anche con riguardo al carattere generico della statuizione di condanna, coerente con la domanda proposta con il ricorso di primo grado e non impugnata in via incidentale dal . CP_2
Va, infine, disattesa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellato, non ravvisandosi alcun elemento da cui si possa desumere che l' abbia agito con dolo Pt_1
o colpa grave, anzi da escludersi in considerazione della sussistenza delle disposizioni assessoriali richiamate in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 122/2023 emessa dal
Tribunale di Sciacca in data 7 aprile 2023. Condanna l' al pagamento in favore dell'appellato delle spese del Parte_1 presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.458,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute . Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 23 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco