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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 20/11/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 52/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine al 19.11.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 52/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
VA (PZ) e residente in [...], Vicolo del Porto n. 11, rappresentata e difesa dall'avv.
ZI RA ed elettivamente domiciliata in Novara, B.do La Marmora n. 15 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Gravellona CE in Corso
Marconi n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut, in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio Persona_1 in Roma
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, quale Giudice del Lavoro, accertare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento del diritto dell'esponente alla pensione di invalidità civile e del diritto all'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e 508/88 a decorrere dal 1/11/2023, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, o da data meglio vista e condannare l' alla corresponsione degli importi dovuti CP_2 con interessi e rivalutazione. Spese rifuse da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte Resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito accertare e dichiarare che non Parte_1 versa nelle condizioni di salute per le invocate prestazioni e, per l'effetto, rigettare il ricorso avverso e mandare l' resistente assolto dalle domande tutte proposte nei propri CP_1 confronti. In ogni caso per lo svolgimento delle operazioni peritali l' si richiama al paragrafo n. CP_2
6 della presente memoria difensiva. Con vittoria di spese come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 1.2.2025 ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 cpc, Parte_1
contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico a seguito
[...] dell'espletato accertamento tecnico preventivo (n. 314/2024 R.G.), chiedeva l'accertamento della sussistenza di un grado di invalidità pari al 100% per beneficiare della pensione di invalidità civile e dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento del diritto dell'esponente all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dal 1.11.2023, (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) o da successiva data da accertarsi mediante CTU.
Si costituiva in giudizio l' per contestare la fondatezza del ricorso, invocandone il CP_2 rigetto.
La causa, disposta la rinnovazione della CTU, viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale, scaduto il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note sostitutive scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, dato atto che le parti hanno provveduto al deposito delle note entro il termine concesso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il ricorso non è fondato. Con l'originario ricorso per ATP, aveva domandato l'accertamento Parte_1
dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.
Il CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, dott.ssa , Persona_2 concludeva nel senso che la ricorrente “la sig.ra è da considerarsi Parte_1
invalida civile con una percentuale dell'85%. La valutazione effettuata dalla Commissione per l'Accertamento dell'Invalidità Civile sopra riportata è da considerarsi, pertanto, corretta.
La Perizianda, pertanto, per quanto sopra esposto e per le infermità fisiche e psichiche dalla quali è affetta, non risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge n.
18/80 relativa all'indennità di accompagnamento.”.
Ritualmente contestato il giudizio medico legale formulato in sede di ATP, è stata espletata nuova consulenza nel presente giudizio di opposizione.
Il CTU medico-legale nominato, dott.ssa , esprimeva conclusioni Persona_3 pienamente conformi a quelle già formulate dal CTU nominato in sede di ATP osservando:
“la signora di anni 58, è affetta da Psicosi Depressiva Ricorrente in Parte_1 trattamento farmacologico. Nel corso delle operazioni peritali si è poi ritenuto opportuno acquisire un aggiornamento delle condizioni cliniche, e dalla relazione specialistica emerge una discreta stabilità del quadro timico, pur orientato verso i toni depressi, non si sono verificate fasi di scompenso e vi è buona aderenza alla terapia farmacologica.
La perizianda riferisce che la deflessione del tono dell'umore e le fasi di ansia sono responsabili di vissuti di insicurezza e fragilità, per cui il suo funzionamento sociale è deficitario: non esce di casa, la progettualità e l'iniziativa sono scarse, si affida costantemente al supporto del marito.
Non vi sono tuttavia alterazioni percettive o dell'ideazione, il comportamento è adeguato, e la cura della persona conservata”.
Ha quindi formulato il suo giudizio conclusivo nei seguenti termini: “Passando ora al giudizio valutativo, che deve poggiarsi sui valori tabellari proposti dal DM del 5/02/1992, la menomazione psichica descritta si colloca alla voce 2210 “Sindrome depressiva endogena grave” che propone un range percentuale dal 71 all'80%. Applicando il valore massimo della forbice, e maggiorandolo del 5% tenuto conto dell'incidenza dei sintomi sulle occupazioni confacenti alle attitudini della ricorrente, si conferma che la riduzione permanente della capacità lavorativa della Sig.ra è pari al 85%. Pt_1
Non sussistono pertanto nella fattispecie le condizioni previste dall'art. 1 della legge n° 18/80
(indennità di accompagnamento) e dall'articolo 12 della legge 118/71 (pensione di inabilità)”.
Le risultanze della CTU medico legale svolta nella presente fase di opposizione appaiono pienamente condivisibili, essendo l'espletata indagine completa, correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, a maggior ragione in assenza di osservazioni di segno contrario da parte dei CTP.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Vista la dichiarazione resa dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione per motivi di reddito dal pagamento delle spese in caso di soccombenza, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
Le spese delle CTU espletate sia in sede di ATP che nella presente fase di merito sono definitivamente poste a carico dell' , come già liquidate con separati provvedimenti. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 52/2025 R.G., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Pone a definitivo carico dell' le spese di CTU svolta nella presente fase di opposizione CP_2
e le spese di CTU svolta nella fase di ATP.
Verbania, 20.11.2025 Il Giudice Claudio Michelucci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine al 19.11.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 52/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
VA (PZ) e residente in [...], Vicolo del Porto n. 11, rappresentata e difesa dall'avv.
ZI RA ed elettivamente domiciliata in Novara, B.do La Marmora n. 15 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Gravellona CE in Corso
Marconi n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut, in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio Persona_1 in Roma
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, quale Giudice del Lavoro, accertare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento del diritto dell'esponente alla pensione di invalidità civile e del diritto all'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e 508/88 a decorrere dal 1/11/2023, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, o da data meglio vista e condannare l' alla corresponsione degli importi dovuti CP_2 con interessi e rivalutazione. Spese rifuse da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte Resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito accertare e dichiarare che non Parte_1 versa nelle condizioni di salute per le invocate prestazioni e, per l'effetto, rigettare il ricorso avverso e mandare l' resistente assolto dalle domande tutte proposte nei propri CP_1 confronti. In ogni caso per lo svolgimento delle operazioni peritali l' si richiama al paragrafo n. CP_2
6 della presente memoria difensiva. Con vittoria di spese come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 1.2.2025 ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 cpc, Parte_1
contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico a seguito
[...] dell'espletato accertamento tecnico preventivo (n. 314/2024 R.G.), chiedeva l'accertamento della sussistenza di un grado di invalidità pari al 100% per beneficiare della pensione di invalidità civile e dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento del diritto dell'esponente all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 a decorrere dal 1.11.2023, (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) o da successiva data da accertarsi mediante CTU.
Si costituiva in giudizio l' per contestare la fondatezza del ricorso, invocandone il CP_2 rigetto.
La causa, disposta la rinnovazione della CTU, viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale, scaduto il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note sostitutive scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, dato atto che le parti hanno provveduto al deposito delle note entro il termine concesso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il ricorso non è fondato. Con l'originario ricorso per ATP, aveva domandato l'accertamento Parte_1
dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.
Il CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, dott.ssa , Persona_2 concludeva nel senso che la ricorrente “la sig.ra è da considerarsi Parte_1
invalida civile con una percentuale dell'85%. La valutazione effettuata dalla Commissione per l'Accertamento dell'Invalidità Civile sopra riportata è da considerarsi, pertanto, corretta.
La Perizianda, pertanto, per quanto sopra esposto e per le infermità fisiche e psichiche dalla quali è affetta, non risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1 della legge n.
18/80 relativa all'indennità di accompagnamento.”.
Ritualmente contestato il giudizio medico legale formulato in sede di ATP, è stata espletata nuova consulenza nel presente giudizio di opposizione.
Il CTU medico-legale nominato, dott.ssa , esprimeva conclusioni Persona_3 pienamente conformi a quelle già formulate dal CTU nominato in sede di ATP osservando:
“la signora di anni 58, è affetta da Psicosi Depressiva Ricorrente in Parte_1 trattamento farmacologico. Nel corso delle operazioni peritali si è poi ritenuto opportuno acquisire un aggiornamento delle condizioni cliniche, e dalla relazione specialistica emerge una discreta stabilità del quadro timico, pur orientato verso i toni depressi, non si sono verificate fasi di scompenso e vi è buona aderenza alla terapia farmacologica.
La perizianda riferisce che la deflessione del tono dell'umore e le fasi di ansia sono responsabili di vissuti di insicurezza e fragilità, per cui il suo funzionamento sociale è deficitario: non esce di casa, la progettualità e l'iniziativa sono scarse, si affida costantemente al supporto del marito.
Non vi sono tuttavia alterazioni percettive o dell'ideazione, il comportamento è adeguato, e la cura della persona conservata”.
Ha quindi formulato il suo giudizio conclusivo nei seguenti termini: “Passando ora al giudizio valutativo, che deve poggiarsi sui valori tabellari proposti dal DM del 5/02/1992, la menomazione psichica descritta si colloca alla voce 2210 “Sindrome depressiva endogena grave” che propone un range percentuale dal 71 all'80%. Applicando il valore massimo della forbice, e maggiorandolo del 5% tenuto conto dell'incidenza dei sintomi sulle occupazioni confacenti alle attitudini della ricorrente, si conferma che la riduzione permanente della capacità lavorativa della Sig.ra è pari al 85%. Pt_1
Non sussistono pertanto nella fattispecie le condizioni previste dall'art. 1 della legge n° 18/80
(indennità di accompagnamento) e dall'articolo 12 della legge 118/71 (pensione di inabilità)”.
Le risultanze della CTU medico legale svolta nella presente fase di opposizione appaiono pienamente condivisibili, essendo l'espletata indagine completa, correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, a maggior ragione in assenza di osservazioni di segno contrario da parte dei CTP.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Vista la dichiarazione resa dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione per motivi di reddito dal pagamento delle spese in caso di soccombenza, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
Le spese delle CTU espletate sia in sede di ATP che nella presente fase di merito sono definitivamente poste a carico dell' , come già liquidate con separati provvedimenti. CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 52/2025 R.G., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Pone a definitivo carico dell' le spese di CTU svolta nella presente fase di opposizione CP_2
e le spese di CTU svolta nella fase di ATP.
Verbania, 20.11.2025 Il Giudice Claudio Michelucci