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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 128/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 18/2022
emessa dal Tribunale di Salerno in data 1/1/2022 e depositata il 4/1/2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Gaeta, elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio del predetto difensore in Napoli via Rossini n. 22 - Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Guglielmi, elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio del predetto difensore in Napoli Viale Antonio Gramsci n. 20 – Appellata
Ragioni in fatto e diritto
1. Il Tribunale di Salerno con decreto n. 73/2016 emesso in data 12/12/2015 ha ingiunto alla
[...]
di pagare a la somma di euro 13.506,90 in forza della fideiussione CP_1 Parte_1 rilasciata in data 23/11/2011 a garanzia delle obbligazioni assunte da titolare della Controparte_2
ditta Babey, in qualità di conduttrice, mediante la stipula del contratto di locazione con Pt_1
, in qualità di locatore. In particolare il ricorrente nell'atto introduttivo ha rappresentato che
[...]
tra le parti contrattuali era sorta una controversia in ordine al pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo aprile 2013/ febbraio 2014 per un importo complessivo di euro 13.506,90 ed il relativo giudizio ( R.G. n. 9728/2013) era ancora pendente dinanzi al Tribunale di Salerno e su tale presupposto – essendo rimasta inevasa la raccomandata a.r. del 14/4/2014 trasmessa alla CP_1
– ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo per il suindicato importo ( cfr.
[...]
ricorso per decreto ingiuntivo)
1.1. Proposta opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il suindicato provvedimento monitorio, il
Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 4/1/2022 ha accolto l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
In particolare il Giudice a quo in via preliminare ha richiamato il contenuto del contratto di fideiussione ed ha evidenziato che non si è in presenza di “una garanzia a prima richiesta”, come sostenuto da , ma di “ una garanzia ad adempiere per obblighi accertati in modo Parte_1
irrevocabile” in base alla quale - come risulta dalla “ legenda” contenuta nel documento di sintesi -
“ la banca provvede al pagamento solo successivamente alla prova dell'impegno fideiussorio
determinato in modo irrevocabile dall'autorità giudiziaria, a mezzo decreto ingiuntivo divenuto
definitivo, ovvero non opposto nei termini o a mezzo di sentenza passata in giudicato”. Di poi il
Tribunale ha argomentato che non ricorrono le condizioni per l'escussione della garanzia in quanto
“il presunto obbligo della ditta Babyes di D'Alessio Cinzia di corrispondere i canoni di locazione al
Sig. non è stato in alcun modo oggetto di un accertamento in sede giurisdizionale mediante Pt_1
l'adozione di un provvedimento idoneo ad assumere il crisma della definitività – cioè il decreto
ingiuntivo (definitivo o non opposto) o la sentenza passata in giudicato - non avendo alcuna rilevanza
la difesa processuale della predetta ditta nel procedimento di convalida di sfratto per morosità” con la conseguenza che “non è sorta alcuna obbligazione di garanzia a carico della banca opponente”. 1.1. Con atto di citazione notificato in data 8/2/2022 ha impugnato la suindicata Parte_1
sentenza; ha criticato le ragioni della decisione di primo grado ed ha concluso per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.2. La costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto dell'interposto Controparte_1
gravame con vittoria delle spese processuali.
1.3. La Corte con ordinanza depositata in data 20/6/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
3. ha censurato la sentenza impugnata, deducendo che la fideiussione prestata dalla Parte_1
– a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale - va intesa come garanzia a prima Controparte_1
richiesta, fondata sull'unico presupposto dell'inadempimento contrattuale della conduttrice,
rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di locazione stipulato con Controparte_2
in qualità di locatore. In particolare l'appellante ha sostenuto che dalla Parte_1
documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado – segnatamente l'atto introduttivo del procedimento di sfratto per morosità instaurato da e la memoria difensiva Parte_1
depositata da nel predetto giudizio da cui si evince che la conduttrice non ha Controparte_2
contestato la morosità, ma ha eccepito l'inidoneità dei locali oggetto del contratto di locazione,
eccezione “ emersa come del tutto infondata” - risulta il credito di per il mancato Parte_1
pagamento dei canoni di locazione da parte della conduttrice e, dunque, l'operatività della fideiussione prestata dalla L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata e Controparte_1
cioè che << il documento di sintesi della fideiussione chiarirebbe che “ la banca provvede al
pagamento solo successivamente alla prova dell'impegno fideiussorio determinato in modo
irrevocabile dall'autorità giudiziaria” non solo non corrisponde al vero, ma se anche vi
corrispondesse non potrebbe essere opposto al soggetto garantito che unicamente è stato destinatario
della lettera di rilascio della fideiussione dalla quale si evince l'operatività della stessa a seguito di richiesta del soggetto garantito nulla avendo mai ricevuto in ordine all'interpretazione di parte
fornita dalla banca;
difatti il riferimento operato dal Tribunale alla cosiddetta legenda è del tutto
ignoto al che ha, invece, ricevuto esclusivamente il testo della fideiussione da intendersi a Pt_1
prima richiesta >>
La critica è priva di pregio.
Dalla disamina della documentazione in atti emerge che la con atto del 23/11/2011, Controparte_1
denominato fideiussione bancaria, trasmesso a mezzo posta a - premesso “ che Parte_1
deve essere costituita a vostro favore ( riferito a ) una fideiussione bancaria di euro Parte_1
21.600,00 a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di
locazione” dalla conduttrice, ditta Babyes di D'Alessio Cinzia – si è costituita fideiussore fino alla somma complessiva di euro 21.600,00 a garanzia di quanto indicato in premessa, impegnandosi a versare a quanto da lui richiesto, in forza della fideiussione, a mezzo lettera Parte_1
raccomandata a.r. e “ per obblighi accertati in modo irrevocabile”.
Orbene dall'univoco tenore della fideiussione emerge che non si è presenza di una “garanzia a prima
richiesta” ma di “una garanzia ad adempiere per obblighi accertati in modo irrevocabile.
In particolare – pur a volere accedere alla tesi dell'appellante e sostenere che la “legenda” presente nel documento di sintesi in cui espressamente si legge che la “garanzia ad adempiere per obblighi
accertati in modo irrevocabile” si caratterizza per il fatto che “la banca provvede al pagamento solo
successivamente alla prova dell'impegno fideiussorio determinato in modo irrevocabile dall'autorità
giudiziaria, a mezzo decreto ingiuntivo divenuto definitivo, ovvero non opposto nei termini o a mezzo
di sentenza passata in giudicato” non è opponibile a non essendogli stata trasmessa Parte_1
unitamente all'atto del 23/11/2011 con cui la si è costituita fideiussore – resta il Controparte_1
fatto che nel suindicato atto del 23/11/2011, denominato “fideiussione bancaria”, la Controparte_1
ha garantito “ gli obblighi (della conduttrice) accertati in modo irrevocabile”, espressione questa che lascia chiaramente intendere come la garanzia potrà operare soltanto per gli obblighi della conduttrice accertati mediante provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, essendo gli unici atti idonei ad assicurare un accertamento irrevocabile.
E allora – in assenza di un accertamento irrevocabile dell'inadempimento della conduttrice, come desumibile dal tenore della censura in esame incentrata sull'instaurazione del procedimento di sfratto per morosità da parte di e dalla linea difensiva articolata da e non Parte_1 Controparte_2
già su di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, che, peraltro non si rinviene tra i documenti prodotti – deve concludersi che non ricorrono le condizioni per l'escussione della garanzia dedotta in giudizio.
4. , inoltre, ha prospettato la nullità della clausola negoziale valorizzata dal Parte_1
Tribunale e di conseguenza l'inapplicabilità della stessa e la qualificazione della garanzia prestata dalla come garanzia a prima richiesta. “Pretendere che la garanzia operi solo a Controparte_1
fronte di un accertamento irrevocabile da parte dell'autorità giudiziaria” – osserva l'appellante –
“considerando che la fideiussione reca come limite di validità il termine del contratto di locazione,
determina l'ipotesi più che probabile che tale accertamento intervenga ben oltre il termine finale del
contratto specie se si considerino i tempi processuali sempre più lunghi tra I, II e III grado di
giudizio”.
Ciò posto – al di là del dato pur degno di nota che , tenuto conto della sua posizione Parte_1
processuale di attore in senso sostanziale e delle conclusioni rassegnate nell'atto di gravame (“ voglia
la Corte di Appello adita, anche previa declaratoria di nullità della clausola che subordina
l'operatività della fideiussione all'accertamento irrevocabile dell'obbligo garantito, 1) accogliere
l'appello…”), ha introdotto una domanda nuova e, pertanto, inammissibile ex art. 345 c.p.c. (cfr.
Cass. S.U. n. 26243/2014 ) – il Collegio osserva che non vi è spazio per la prospettata nullità.
L'appellante, focalizzando l'attenzione sul limite di durata della fideiussione, ha ipotizzato che l'accertamento irrevocabile dell'autorità giudiziaria possa intervenire oltre il termine di durata della garanzia prestata dalla banca e per tale ragione ha dedotto la nullità della clausola negoziale. Orbene è agevole evidenziare che non ha allegato né in fatto né in diritto alcuna Parte_1
delle ipotesi di nullità contrattuale previste dall'art. 1418 c.c. di talchè, non emergendo neppure ex
actis la nullità della clausola negoziale, deve concludersi che la tesi dell'appellante non è
condivisibile.
5. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto del gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 91 c.p.c., segue la soccombenza;
l'appellante, pertanto, va condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata; tali spese vanno liquidate come in dispositivo secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività
professionale espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Salerno Parte_1 Controparte_1
n. 18/2022 depositata il 4/1/2022 così provvede:
1.rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, spese che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' impugnazione proposta. Salerno, 28/5/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 128/2022 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 18/2022
emessa dal Tribunale di Salerno in data 1/1/2022 e depositata il 4/1/2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Gaeta, elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio del predetto difensore in Napoli via Rossini n. 22 - Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Guglielmi, elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio del predetto difensore in Napoli Viale Antonio Gramsci n. 20 – Appellata
Ragioni in fatto e diritto
1. Il Tribunale di Salerno con decreto n. 73/2016 emesso in data 12/12/2015 ha ingiunto alla
[...]
di pagare a la somma di euro 13.506,90 in forza della fideiussione CP_1 Parte_1 rilasciata in data 23/11/2011 a garanzia delle obbligazioni assunte da titolare della Controparte_2
ditta Babey, in qualità di conduttrice, mediante la stipula del contratto di locazione con Pt_1
, in qualità di locatore. In particolare il ricorrente nell'atto introduttivo ha rappresentato che
[...]
tra le parti contrattuali era sorta una controversia in ordine al pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo aprile 2013/ febbraio 2014 per un importo complessivo di euro 13.506,90 ed il relativo giudizio ( R.G. n. 9728/2013) era ancora pendente dinanzi al Tribunale di Salerno e su tale presupposto – essendo rimasta inevasa la raccomandata a.r. del 14/4/2014 trasmessa alla CP_1
– ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo per il suindicato importo ( cfr.
[...]
ricorso per decreto ingiuntivo)
1.1. Proposta opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il suindicato provvedimento monitorio, il
Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 4/1/2022 ha accolto l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
In particolare il Giudice a quo in via preliminare ha richiamato il contenuto del contratto di fideiussione ed ha evidenziato che non si è in presenza di “una garanzia a prima richiesta”, come sostenuto da , ma di “ una garanzia ad adempiere per obblighi accertati in modo Parte_1
irrevocabile” in base alla quale - come risulta dalla “ legenda” contenuta nel documento di sintesi -
“ la banca provvede al pagamento solo successivamente alla prova dell'impegno fideiussorio
determinato in modo irrevocabile dall'autorità giudiziaria, a mezzo decreto ingiuntivo divenuto
definitivo, ovvero non opposto nei termini o a mezzo di sentenza passata in giudicato”. Di poi il
Tribunale ha argomentato che non ricorrono le condizioni per l'escussione della garanzia in quanto
“il presunto obbligo della ditta Babyes di D'Alessio Cinzia di corrispondere i canoni di locazione al
Sig. non è stato in alcun modo oggetto di un accertamento in sede giurisdizionale mediante Pt_1
l'adozione di un provvedimento idoneo ad assumere il crisma della definitività – cioè il decreto
ingiuntivo (definitivo o non opposto) o la sentenza passata in giudicato - non avendo alcuna rilevanza
la difesa processuale della predetta ditta nel procedimento di convalida di sfratto per morosità” con la conseguenza che “non è sorta alcuna obbligazione di garanzia a carico della banca opponente”. 1.1. Con atto di citazione notificato in data 8/2/2022 ha impugnato la suindicata Parte_1
sentenza; ha criticato le ragioni della decisione di primo grado ed ha concluso per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.2. La costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto dell'interposto Controparte_1
gravame con vittoria delle spese processuali.
1.3. La Corte con ordinanza depositata in data 20/6/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
3. ha censurato la sentenza impugnata, deducendo che la fideiussione prestata dalla Parte_1
– a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale - va intesa come garanzia a prima Controparte_1
richiesta, fondata sull'unico presupposto dell'inadempimento contrattuale della conduttrice,
rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di locazione stipulato con Controparte_2
in qualità di locatore. In particolare l'appellante ha sostenuto che dalla Parte_1
documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado – segnatamente l'atto introduttivo del procedimento di sfratto per morosità instaurato da e la memoria difensiva Parte_1
depositata da nel predetto giudizio da cui si evince che la conduttrice non ha Controparte_2
contestato la morosità, ma ha eccepito l'inidoneità dei locali oggetto del contratto di locazione,
eccezione “ emersa come del tutto infondata” - risulta il credito di per il mancato Parte_1
pagamento dei canoni di locazione da parte della conduttrice e, dunque, l'operatività della fideiussione prestata dalla L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata e Controparte_1
cioè che << il documento di sintesi della fideiussione chiarirebbe che “ la banca provvede al
pagamento solo successivamente alla prova dell'impegno fideiussorio determinato in modo
irrevocabile dall'autorità giudiziaria” non solo non corrisponde al vero, ma se anche vi
corrispondesse non potrebbe essere opposto al soggetto garantito che unicamente è stato destinatario
della lettera di rilascio della fideiussione dalla quale si evince l'operatività della stessa a seguito di richiesta del soggetto garantito nulla avendo mai ricevuto in ordine all'interpretazione di parte
fornita dalla banca;
difatti il riferimento operato dal Tribunale alla cosiddetta legenda è del tutto
ignoto al che ha, invece, ricevuto esclusivamente il testo della fideiussione da intendersi a Pt_1
prima richiesta >>
La critica è priva di pregio.
Dalla disamina della documentazione in atti emerge che la con atto del 23/11/2011, Controparte_1
denominato fideiussione bancaria, trasmesso a mezzo posta a - premesso “ che Parte_1
deve essere costituita a vostro favore ( riferito a ) una fideiussione bancaria di euro Parte_1
21.600,00 a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di
locazione” dalla conduttrice, ditta Babyes di D'Alessio Cinzia – si è costituita fideiussore fino alla somma complessiva di euro 21.600,00 a garanzia di quanto indicato in premessa, impegnandosi a versare a quanto da lui richiesto, in forza della fideiussione, a mezzo lettera Parte_1
raccomandata a.r. e “ per obblighi accertati in modo irrevocabile”.
Orbene dall'univoco tenore della fideiussione emerge che non si è presenza di una “garanzia a prima
richiesta” ma di “una garanzia ad adempiere per obblighi accertati in modo irrevocabile.
In particolare – pur a volere accedere alla tesi dell'appellante e sostenere che la “legenda” presente nel documento di sintesi in cui espressamente si legge che la “garanzia ad adempiere per obblighi
accertati in modo irrevocabile” si caratterizza per il fatto che “la banca provvede al pagamento solo
successivamente alla prova dell'impegno fideiussorio determinato in modo irrevocabile dall'autorità
giudiziaria, a mezzo decreto ingiuntivo divenuto definitivo, ovvero non opposto nei termini o a mezzo
di sentenza passata in giudicato” non è opponibile a non essendogli stata trasmessa Parte_1
unitamente all'atto del 23/11/2011 con cui la si è costituita fideiussore – resta il Controparte_1
fatto che nel suindicato atto del 23/11/2011, denominato “fideiussione bancaria”, la Controparte_1
ha garantito “ gli obblighi (della conduttrice) accertati in modo irrevocabile”, espressione questa che lascia chiaramente intendere come la garanzia potrà operare soltanto per gli obblighi della conduttrice accertati mediante provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, essendo gli unici atti idonei ad assicurare un accertamento irrevocabile.
E allora – in assenza di un accertamento irrevocabile dell'inadempimento della conduttrice, come desumibile dal tenore della censura in esame incentrata sull'instaurazione del procedimento di sfratto per morosità da parte di e dalla linea difensiva articolata da e non Parte_1 Controparte_2
già su di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, che, peraltro non si rinviene tra i documenti prodotti – deve concludersi che non ricorrono le condizioni per l'escussione della garanzia dedotta in giudizio.
4. , inoltre, ha prospettato la nullità della clausola negoziale valorizzata dal Parte_1
Tribunale e di conseguenza l'inapplicabilità della stessa e la qualificazione della garanzia prestata dalla come garanzia a prima richiesta. “Pretendere che la garanzia operi solo a Controparte_1
fronte di un accertamento irrevocabile da parte dell'autorità giudiziaria” – osserva l'appellante –
“considerando che la fideiussione reca come limite di validità il termine del contratto di locazione,
determina l'ipotesi più che probabile che tale accertamento intervenga ben oltre il termine finale del
contratto specie se si considerino i tempi processuali sempre più lunghi tra I, II e III grado di
giudizio”.
Ciò posto – al di là del dato pur degno di nota che , tenuto conto della sua posizione Parte_1
processuale di attore in senso sostanziale e delle conclusioni rassegnate nell'atto di gravame (“ voglia
la Corte di Appello adita, anche previa declaratoria di nullità della clausola che subordina
l'operatività della fideiussione all'accertamento irrevocabile dell'obbligo garantito, 1) accogliere
l'appello…”), ha introdotto una domanda nuova e, pertanto, inammissibile ex art. 345 c.p.c. (cfr.
Cass. S.U. n. 26243/2014 ) – il Collegio osserva che non vi è spazio per la prospettata nullità.
L'appellante, focalizzando l'attenzione sul limite di durata della fideiussione, ha ipotizzato che l'accertamento irrevocabile dell'autorità giudiziaria possa intervenire oltre il termine di durata della garanzia prestata dalla banca e per tale ragione ha dedotto la nullità della clausola negoziale. Orbene è agevole evidenziare che non ha allegato né in fatto né in diritto alcuna Parte_1
delle ipotesi di nullità contrattuale previste dall'art. 1418 c.c. di talchè, non emergendo neppure ex
actis la nullità della clausola negoziale, deve concludersi che la tesi dell'appellante non è
condivisibile.
5. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto del gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 91 c.p.c., segue la soccombenza;
l'appellante, pertanto, va condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata; tali spese vanno liquidate come in dispositivo secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività
professionale espletata.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Salerno Parte_1 Controparte_1
n. 18/2022 depositata il 4/1/2022 così provvede:
1.rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, spese che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' impugnazione proposta. Salerno, 28/5/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli