Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3285/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Anna Ferrari Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3285/2022 promoSS in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA BAROZZI, 6 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
BUONGIORNO DANILO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in PIAZZA VITTORIA, 17 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv.
GHIGINI MONICA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TERRASI GIUSEPPE ( ) C.F._3
pagina 1 di 13
Conclusioni
Per Parte_1
Nel merito In via principale
- Accertare e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza della motivazione e del dispositivo dell'impugnata sentenza n. 7099/2022 del 13 settembre
2022 del Tribunale di Milano, Sezione Spec. Impresa, RG 10350/2021 e, per l'effetto -
Riformare totalmente la sentenza n. 7099/2022 del 13 settembre 2022 del Tribunale di
Milano, Sezione Spec. Impresa, RG 10350/2021;
- Accertare e dichiarare le condotte illecite poste in essere dalla Sig.ra Controparte_1
come descritte in narrativa ed in atti;
[...]
- Condannare la Sig.ra al risarcimento per i danni subiti dalla Controparte_1
Sig.ra per la complessiva somma di € 1.630.000,00 e/o la Parte_1
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre ulteriori canoni, interessi e rivalutazione monetaria;
- tenere indenne la Sig.ra da qualsivoglia domanda ex adverso Parte_1
formulata.
In via istruttoria
- Disporsi CTU al fine di valutare il valore commerciale reale di vendita dell'immobile di spettanza della Sig.ra sito in Milano, via Francesco Parte_1
d'Assisi, 11 di cui alla compravendita del 30 marzo 2016 e del box;
- Disporsi CTU al fine di valutare il valore commerciale reale di locazione ed il canone locatizio relativo all'immobile di spettanza della Sig.ra sito in Parte_1
Milano, via Francesco d'Assisi, 11 di cui alla compravendita del 30 marzo 2016 e del box;
pagina 2 di 13 - Ordinare alla Sig.ra la produzione in giudizio degli estratti Controparte_1
conto bancari italiani e svizzeri relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 della Sig.ra della LE S.a.s. e della ER AG;
Controparte_1
- Ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che sin dalla morte del padre delle Sig.re si era convenuto che CP_1
l'appartamento sito al 7° piano ed il box in Milano, via Francesco d'Assisi, 11 sarebbero stati destinati alla Sig.ra e che tale destinazione Parte_1
veniva siglata da apposita convenzione che si rammostra al teste, sub Doc.1;
2) Vero che tutti i titoli al portatore della società AG ER erano stati custoditi presso l'Avv. Plinio Bernardoni fino all'anno 2013;
3) Vero che la Sig.ra chiedeva nell'anno 2013 all'Avv. Plinio Controparte_1
Bernardoni la consegna dei titoli al portatore di propria spettanza (pari al 41,85% del capitale sociale della BERBES AG);
4) Vero che dall'anno 2013 l'Avv. Plinio Bernardoni rimaneva in possesso, fino alla sua morte nell'anno 2020, dei titoli al portatore della società ER AG di spettanza della
Sig.ra (pari al 58,15% del capitale sociale); Parte_1
5) Vero che entrambe le sorelle erano a conoscenza che l'Avv. Plinio Bernardoni CP_1
possedeva, fino al 2013, tutti i titoli al portatore della ER AG a titolo fiduciario e successivamente continuava a possedere quelli relativi alla Sig.ra Parte_1
[...]
6) Vero che alcuna comunicazione veniva fatta all'Avv. Plinio Bernardoni, né alla
Sig.ra circa la convocazione delle assemblee dei soci della Parte_1
BERBES AG dopo l'anno 2013;
7) Vero che la Sig.ra stipulava la compravendita degli Controparte_1
appartamenti e del box di cui alla convenzione con la sorella, di proprietà della LE
S.a.s. senza di nulla preavvisare la sorella, Sig.ra o l'Avv. Parte_1
Plinio Bernardoni;
pagina 3 di 13 8) Vero che il giorno della stipulazione della compravendita, in data 30 marzo 2016, che si rammostra al teste, sub Doc. 5 erano presenti il notaio rogante, TT.SS Per_1
, le parti acquirenti e la sola sig.ra per parte venditrice;
[...] CP_1
9) Vero che durante le trattative per la compravendita dell'immobile di Milano, via
Francesco d'Assisi, 11, 7° piano, ogni negoziazione veniva svolta dalla sola Sig.ra per parte venditrice;
CP_1
10) Vero che il giorno della stipulazione della compravendita, in data 31 gennaio 2017, che si rammostra al teste, sub Doc. 7, erano presenti il notaio rogante, TT.SS Per_1
, le parti acquirenti e la sola sig.ra per parte venditrice;
[...] CP_1
11) Vero che durante le trattative per la compravendita dell'immobile di Milano, via
Francesco d'Assisi, 11, 8° piano e box, ogni negoziazione veniva svolta dalla sola Sig.ra per parte venditrice;
CP_1
12) Vero che la Sig.ra si faceva trasferire su conti a lei riferibili Controparte_1
siti in Italia ed in Svizzera il provento integrale derivante dalla vendita dei due appartamenti e del box di Milano, via Francesco d'Assisi, 11 che erano di proprietà della LE S.a.s.;
13) Vero che veniva esperita procedura di ammortamento dei titoli azionari della
ER AG da parte del suo amministratore TT. insieme al Notaio Avv. CP_2
, senza di nulla avvisare né la Sig.ra né l'Avv. Per_2 Parte_1
Plinio Bernardoni;
14) Vero che la Sig.ra si è resa egli ultimi anni del tutto Controparte_1
irreperibile a qualsivoglia chiarimento sulla vicenda, omettendo di restituire alcuna somma alla Sig.ra Pt_1 Parte_1
15) Vero che all'esito della compravendita degli immobili di Milano, via Francesco
d'Assisi, 11, la Sig.ra trasferiva da conti in Italia ed in Svizzera Controparte_1
riferibili alla LE ed alla ER su conti correnti a lei riferibili in Italia ed in
Svizzera il ricavato. pagina 4 di 13 Si indicano in qualità di testimoni:
- TT.SS ; Persona_1
- Sig. ; Testimone_1
- Sig.ra Testimone_2
- Sig. Testimone_3
- Avv. Email_1
- Sig.ra Testimone_4
Si chiede il rigetto delle avverse domande istruttorie, ed in caso di loro accoglimento di essere ammessi a prova contraria con i testimoni indicati.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Danilo Buongiorno antistatario ex art. 93 c.p.c.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza rigettata,
u in via preliminare, accertata e dichiarata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. del proposto appello, emettere ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.;
u nel merito, rigettare l'avversario appello siccome infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
spese rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10350/21, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione su una domanda di risarcimento da inadempimento contrattuale proposta da (da qui anche solo
contro
Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(da qui anche solo ed ha respinto, ritenendola infondata, una
[...] CP_3
domanda di risarcimento del danno da fatto illecito proposta dalla steSS C. Pt_1
pagina 5 di 13 contro relativa alla vendita di un immobile di proprietà di una società CP_3
italiana, controllata da una società svizzera di cui le parti del giudizio erano state socie.
Nella sentenza sono state così sintetizzate le ragioni della domanda svolta da Parte_2
[...]
“- le sorelle ed erano socie, rispettivamente, al 58,15% e al 41,85% Pt_1 CP_1
(doc. 1 att.) della società di diritto svizzero A.G. ER (“ER”), controllante la società di diritto italiano S.a.s. LE, (“LE”);
- LE era proprietaria degli appartamenti siti al 7° e all'8° piano dell'immobile sito in Milano, via Francesco d'Assisi n. 11; detti appartamenti, in realtà, erano stati lasciati in eredità alle parti dai genitori;
- con convenzione sottoscritta da ed in data 8.05.2002 e mai Pt_1 CP_1
modificatasi nel tempo (l'“Accordo”), veniva pattuito che, previa meSS in liquidazione della società, la LE avrebbe attribuito l'appartamento sito al 7° piano dell'immobile ad unitamente al box auto, e quello sito all'8° piano ad Pt_1
(docc. 1 e 2 att.); a tale disposizione, tuttavia, non veniva mai data concreta CP_1
attuazione, essendo la proprietà degli immobili rimasta in capo alla LE sino all'anno 2016;
- dall'accesso ai registri notarili e catastali, parte attrice veniva a conoscenza del fatto che , contrariamente all' Accordo e senza di nulla preavvisare la sorella, con CP_1
atto pubblico del 30.03.2016 (doc. 5 att.), in qualità di amministratore della LE, alienava a terzi l'appartamento sito al 7° piano dell'immobile, come detto, spettante ad verso il pagamento di un prezzo pari ad Euro 505.000,00, di molto inferiore Pt_1
al valore di mercato, come da perizia prodotta in atti e indicante un valore effettivo dell'appartamento di circa Euro 1.300.000,00 (doc. 6 att.);
- mediante il medesimo atto di cessione, avrebbe altresì alienato a terzi CP_1
l'appartamento sito all'8 piano dell'immobile, unitamente al box spettante ad Pt_1
pagina 6 di 13 (doc. 7 att.); si sarebbe fatta liquidare in proprio favore il prezzo di entrambe CP_1
le predette alienazioni, ed avrebbe altresì incaSSto i canoni di locazione relativi ai due appartamenti fino alla intervenuta vendita;
- da ulteriori accertamenti, risultava che svolgeva procedura di CP_1
ammortamento dei titoli azionari della ER (doc. 10 att.): attraverso detta procedura, prevista dal diritto svizzero e che prevede la pubblicazione di un annuncio sul “Foglio
Ufficiale Svizzero di Commercio” cantonale (a cui parte attrice non aveva accesso, non essendo residente in [...]), parte convenuta denunciava lo smarrimento dei titoli al portatore – in realtà detenuti presso il precedente amministratore della ER, l'Avv.
Plinio Bernardoni – domandando l'emissione di nuovi titoli a suo favore, in tal modo ottenendo il pieno controllo della ER e, dunque, anche della LE;
- preso così il controllo delle società, la convenuta estrometteva la sorella da ogni possibile controllo sia della società di diritto svizzero, sia della controllata di diritto italiano, proprietaria degli appartamenti;
- dopo aver intimato, senza successo, a parte convenuta di restituire l'ingiusto guadagno, presentava denuncia querela sia in Italia che in Svizzera;
Pt_1
- dette condotte delittuose appropriative avrebbero danneggiato parte attrice rispetto ai beni alla steSS destinati, integrando altresì violazione dell'Accordo stipulato dalle parti;
in specie, il comportamento tenuto da parte convenuta avrebbe ingenerato sia la perdita dell'appartamento e del box, sia del corrispettivo della vendita, sia dei proventi immobiliari che erano stati percepiti e/o avrebbero dovuto essere percepiti;
- in punto di quantificazione del danno, esso dovrebbe essere commisurato al valore dell'immobile spettante all'attrice, già oggetto di perizia ad opera del tecnico di parte.
All'esito di detta perizia, il danno emergente subito da parte attrice risulterebbe pari ad
Euro 1.330.000,00, corrispondente al valore commerciale dei cespiti al momento della vendita. A tale ammontare dovrebbe altresì sommarsi, a titolo di lucro ceSSnte, quanto parte attrice avrebbe percepito dalla suddivisione dei proventi derivanti dai canoni di pagina 7 di 13 locazione incaSSti dalla LE, proprietaria degli immobili: in specie, il canone di locazione viene quantificato da parte attrice in Euro 2.500,00 mensili, sulla scorta di una stima meramente prudenziale, in considerazione della zona e della metratura dell'immobile. Moltiplicando tale somma per il numero di mesi annuali e nuovamente per 10 anni, parte attrice avrebbe diritto ad una somma complessiva di Euro
300.000,00, a cui dovranno ulteriormente aggiungersi gli interessi dovuti ex lege;
- sussisterebbe sia la giurisdizione italiana che la competenza del Tribunale di Milano, in quanto ivi si trovavano gli immobili venduti”.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che l'attrice avesse formulato due domande, così qualificate:
-azione di inadempimento dell'Accordo e risarcimento del danno da inadempimento
(sulla quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione per la clausola di deroga in favore dell'autorità giudiziaria elvetica, contenuta nella Convenzione stipulata fra le parti l'8.5.2002)
-azione di risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 per avere commesso fatti CP_1
di appropriazione indebita e truffa, che è stata respinta con la seguente testuale motivazione “…è evidente la sua infondatezza, non potendo l'attrice vantare alcun diritto sul patrimonio di LE, non essendo mai stata socia della steSS. Quanto alle ipotesi delittuose fatte valere dall'attrice in sede penale è sufficiente richiamare il provvedimento di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano il 2-3 novembre 2021 a seguito di opposizione proposta dalla steSS attrice (doc. 13 conv.). Tale provvedimento, ampiamente motivato, è qui pienamente condiviso”.
Il suddetto doc. 13, richiamato nella motivazione della sentenza del Tribunale, è un'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Milano che, nonostante l'opposizione di pagina 8 di 13 ha accolto la richiesta di archiviazione del PM nel procedimento a carico Parte_2
di per i reati di truffa e appropriazione indebita, scaturito dalla denuncia- CP_3
querela di Parte_2
Il Gip, in sintesi, ha ritenuto esclusa la giurisdizione italiana per il reato di truffa, che sarebbe stato consumato con condotte (procedura di ammortamento) poste in essere interamente in territorio elvetico, e per il quale pendeva già procedimento davanti all'autorità giudiziaria elvetica.
Il Gip ha, invece, ritenuto sussistente la giurisdizione italiana per il reato di appropriazione indebita, ma ha escluso la sussistenza del reato, rilevando che i beni immobili venduti da erano di proprietà della società LE e non di CP_3
e che in quanto accomandataria di LE, aveva il potere di Parte_2 CP_3
venderli e non aveva agito con il dolo dell'appropriazione, tenuto conto delle condizioni di dissesto della società alle quali l'indagata aveva fatto fronte anche con il proprio patrimonio.
La sentenza del Tribunale è stata appellata davanti a questa Corte da sulla Parte_2
base di motivi così rubricati:
I
Sulla assenza di motivazione circa il rigetto della domanda per fatto illecito
Sul fuorviamento della questione da parte del Giudice di prime cure
Sulla totalità del disegno illecito, del tutto ignorato dal Tribunale
Sulla competenza del Tribunale di Milano
Sullo svolgimento di parte delle condotte e sulla manifestazione del danno in Italia
Sulla neceSSria riforma della sentenza impugnata
II
Sulla mancata critica disamina degli atti penali nella loro interezza pagina 9 di 13 Sulla immotivata adesione ad un provvedimento di archiviazione del GIP oggetto di impugnazione
Sul mancato esame della documentazione penale svizzera
Sui differenti presupposti fra la responsabilità penale e quella ex art. 2043 c.c.
Sulla neceSSria riforma della sentenza impugnata
III
Erroneità della decisione anche in ordine alla sussistenza dei presupposti oggetti e soggettivi del reato di appropriazione indebita
Ulteriori neceSSri elementi da accertare ad opera della Procura della Repubblica
Irrilevanza delle circostanze riportate dall'indagata circa un dissesto della società
LE
Si è costituita anche in appello ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_3
La causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, alla luce della eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., reiterata dalla parte appellata in sede di precisazione delle conclusioni, va ricordato che l'inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. (nella formulazione previgente, applicabile nel presente giudizio) deve essere delibata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione: ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza (fiSSndo l'udienza di precisazione delle conclusioni), l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (v. Cass. 14696/16).
Nel merito ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
pagina 10 di 13 Le ragioni dell'impugnazione possono essere brevemente come di seguito sintetizzate.
L'appellante, dopo aver dichiarato espreSSmente che non intende impugnare la declaratoria di difetto di giurisdizione sull'azione contrattuale, lamenta la mancanza di motivazione del diniego del risarcimento per l'illecito extracontrattuale, in relazione al quale il Tribunale, secondo la difesa, non avrebbe, erroneamente, valutato i fatti nella loro interezza e non avrebbe considerato che parte delle condotte e il danno si sarebbero prodotti in Italia;
con il terzo motivo l'appellante poi censura anche le motivazioni del provvedimento del Gip, richiamato nella motivazione della sentenza appellata.
Ritiene la Corte, invece, che la valutazione del Tribunale sia corretta e condivisibile.
L'illecito extracontrattuale lamentato dall'appellante sarebbe consistito Parte_2
nella condotta dell'appellata volta ad estromettere la sorella (mediante CP_3
l'ammortamento di titoli azionari spettanti all'appellante, ottenuto con artifici), dalla società svizzera ER AG, che era socia totalitaria della società italiana LE S.a.s. che l'appellata ha poi venduto, appropriandosi Parte_3 CP_3
del ricavato, senza riconoscere all'appellante la propria parte di Parte_2
corrispettivo.
La considerazione unitaria, che l'appellante invoca, delle condotte di ammortamento dei titoli azionari, di vendita degli immobili e di appropriazione del ricavato non è, tuttavia, idonea a far ritenere accoglibile la domanda risarcitoria svolta.
Il danno derivante dalla suddetta operazione complessiva posta in essere dall'appellata riguarderebbe, infatti, la società italiana proprietaria dell'immobile e, in via CP_3
mediata, la controllante società svizzera.
Il corrispettivo della vendita degli immobili (di cui l'appellata si sarebbe CP_3
indebitamente appropriata) spetterebbe alla società italiana in quanto proprietaria degli immobili (società nella quale l'appellante non aveva quote) e costituirebbe Parte_2
un elemento positivo di bilancio per la società svizzera, in quanto socia unica della società italiana proprietaria. pagina 11 di 13 Nessun danno diretto (e quindi risarcibile) potrebbe, pertanto, vantare l'odierna appellante per l'appropriazione del corrispettivo da parte della sorella.
L'odierna appellante, infatti, continua a richiamare nei propri scritti difensivi, a sostegno della propria allegazione di aver subito un danno per la perdita del ricavato della vendita dell'immobile e dei proventi derivanti dalla locazione, la Convenzione stipulata con la sorella nel 2002, che prevedeva l'attribuzione ad eSS appellante di uno dei due appartamenti venduti.
Sull'azione risarcitoria fondata sull'inadempimento a tale Convenzione il Tribunale, però, come si è detto, ha declinato la giurisdizione per la clausola di deroga in favore dell'autorità giudiziaria elvetica, con statuizione che l'appellante ha dichiarato espreSSmente di non voler impugnare e che non può, quindi, essere rimeSS in discussione in questa sede.
L'appellante vorrebbe poi che si tenesse conto dell'accertamento, intervenuto nelle more, della responsabilità penale dell'appellata da parte dei giudici elvetici per le condotte riguardanti l'ammortamento dei titoli azionari, ammortamento con il quale eSS appellante è stata illegittimamente estromeSS dalla società ER.
Si può, però, osservare che proprio da tale accertamento (v. sentenza prodotta dall'appellante con le note di trattazione scritta, che può essere utilizzata poiché di formazione successiva) emerge che per le condotte di (interamente CP_3
realizzate in Svizzera, per estromettere, attraverso l'ammortamento ottenuto con artifici, la sorella dalla società ER), il giudice penale svizzero, all'esito di un Parte_2
procedimento al quale l'appellante ha partecipato formulando richieste Parte_2
risarcitorie, ha già liquidato in favore di quest'ultima un risarcimento per il danno patito per l'illecita estromissione dalla società ER AG, risarcimento che, anche per questa ragione, non sarebbe corretto duplicare in questa sede.
L'appello, pertanto, deve essere respinto. pagina 12 di 13 Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro
12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva
e Cpa
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 12.9.2024
Il Presidente est.
Rossella Milone
pagina 13 di 13