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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'esito dell'udienza del
04.03.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2890/2021
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al Parte_1 ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Crocetta, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla
Piazza Garibaldi n. 73
RICORRENTE
E
, C.F. e P.I. , in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Mondragone al Corso Umberto I n. 173
NONCHE'
C.F. e P.I. in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Mondragone alla Via Nazario Sauro n. 37
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. – responsabilità solidale ex art. 1292 c.c. - accertamento rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 13.05.2021 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di essere stato assunto in data 27.03.2017 dalla ditta con mansioni di CP_1 barista ed assegnato presso l'unità locale denominata “La Belle Epoque Cafè” sita in Mondragone al viale Regina Margherita n. 90; che detto esercizio commerciale con atto di compravendita del
19.02.2020 veniva ceduto dalla ditta alla ditta Controparte_1 [...] di essere stato dal 05.05.2020 assunto dalla predetta cessionaria Controparte_2 che il rapporto di lavoro si svolgeva dal Controparte_2
27.03.2017 al 08.02.2021 senza soluzione di continuità, rimanendo immutate le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa di esso ricorrente;
di essere stato sempre l'unico addetto al bar preposto alla conduzione di tale attività con lo svolgimento delle seguenti attività: preparazione e mescita di prodotti di caffetteria, preparazione e mescita di bevande alcoliche ed analcoliche, piccola manutenzione di tutte le attrezzature e predisposizione settimanale dei prodotti in riassortimento;
di aver dal 27.03.2017 sino al giorno di chiusura dell'attività per l'emergenza Covid – 19 (02.03.2020),
e successivamente dal mese di giugno fino al mese di ottobre 2020, sempre rispettato un orario di lavoro dal lunedì alla domenica, senza alcun giorno di riposo settimanale, con due turnazioni alternate: turno mattutino dalle ore 06,00 alle ore 14,00 e turno serale dalle ore 16,00 alle ore 24,00, per un totale di 56 ore settimanali;
di essere stato sempre assoggettato al potere direttivo, di controllo e disciplinare dei fratelli e , cui aveva l'obbligo di comunicare le eventuali Pt_2 Controparte_2 richieste di permessi e giustificazioni per assenze dal servizio;
che il rapporto di lavoro terminava in data 08.02.2021 per dimissioni volontarie. Tanto esposto, rivendicava il proprio diritto a ricevere le differenze retributive come risultanti nel conteggio allegato al ricorso. Lamentava che le buste paga allegate indicavano dati contabili errati in quanto riportavano un monte ore inferiore rispetto alla effettiva quantità dell'opera da egli svolta e che anche la copertura assicurativa e previdenziale era parametrata esclusivamente al numero di ore formalmente indicato in busta paga in misura part-time, riservandosi di agire con separato giudizio per ottenere la regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale. Deduceva, altresì, di aver per tutta la durata dell'intercorso rapporto di lavoro erogato in modo costante e continuativo, prestazioni lavorative eccedenti l'orario ordinario di lavoro, senza ricevere alcunché a titolo di straordinario;
di aver goduto di una sola settimana di ferie all'anno nel mese di settembre;
di aver percepito la retribuzione mensile con pagamenti in contanti e di non aver percepito alcunché a titolo di 13ma e 14ma mensilità, benché indicate in busta paga, e di non aver percepito alcunché a titolo di assegni familiari e TFR. Deduceva che tra le società
[...]
e era intervenuta una Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 successione di azienda ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2112 c.c., in quanto, a suo dire, al di là di una esclusiva e formale differenziazione limitata alla sola denominazione societaria, tra le due società succedutesi nella gestione aziendale, vi era una sostanziale identità oggettiva e soggettiva.
Invocava, pertanto, la responsabilità solidale ed illimitata della subentrata cessionaria. Invocava, altresì, l'applicazione al caso di specie del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi con conseguente diritto ad essere inquadrato, alla luce delle mansioni effettivamente esplicitate, al V livello del predetto
CCNL. Concludeva, pertanto, chiedendo, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, nonché previo accertamento dell'intervenuta successione ex art. 2112
c.c. tra le società convenute con conseguente responsabilità solidale tra le stesse, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto all'inquadramento al livello 5 del vigente C.C.N.L. Turismo e Pubblici
Esercizi e per l'effetto, condannarsi: in via principale, ex art. 2112 c.c., la responsabile in CP_2 solido alla per il periodo di lavoro dal 27.03.2017 al 30.04.2020 e responsabile in via CP_1 esclusiva per il periodo dal 05.05.2020 al 08.02.2021; in via subordinata, ciascuna società convenuta responsabile per il proprio periodo di lavoro con esso lavoratore, al pagamento, in favore dello stesso, delle somme analiticamente indicate nei conteggi allegati, o nella diversa misura quantificata dal giudice, a titolo di: 1) differenze retributive 2) straordinario;
3) ferie non godute;
4) assegni familiari;
5) 13ma e 14ma mensilità riparametrata;
6) TFR riparametrato, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito ed interessi successivi;
in subordine, emettere la medesima pronunzia di condanna, nella ipotesi di inapplicabilità della invocata fonte contrattuale, in applicazione ed alla stregua del precetto costituzionale di cui all'art. 36 e dell'art. 2099 c.c. Vinte le spese con attribuzione.
Non si costituivano le resistenti società, pur regolarmente evocate in giudizio, per cui va dichiarata la loro contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'udienza del 04.03.2025, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle società e Controparte_1 [...]
non costituitesi nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo Controparte_2 avvenuta a mezzo pec in data 11.06.2021.
Il ricorrente afferma di avere prestato attività lavorativa, senza soluzione di continuità, dal 27.03.2017 al 08.02.2021 presso il medesimo locale denominato “La Belle Epoque Cafè” sito in Mondragone, svolgendo le medesime mansioni di barista con rispetto dello stesso orario di lavoro e seguendo gli ordini e le direttive impartite dai fratelli e , figli dell'attuale liquidatore Pt_2 Controparte_2 della nonché il legale rappresentante della CP_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
Nella specie, è pacifico e documentato lo svolgimento del rapporto nel periodo indicato in ricorso, con l'inquadramento parimenti ivi indicato (desumibile dalle buste paga versate in atti che riconoscono un inquadramento nel V livello), oggetto di contestazione è lo svolgimento di una prestazione oraria eccedente quella di formale inquadramento, per ben 56 ore settimanali, e la corresponsione di una retribuzione inferiore alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Quanto all'orario di lavoro eccedentario, come è noto, grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n. 12434 del
25/05/2006; Cass.sez.lav. n. 1389 del 29/01/2003). Parte ricorrente deduce di aver lavorato per tutta la durata del rapporto di lavoro, senza osservare riposo settimanale, su turni e, segnatamente, dalle 6 alle 14 e dalle 16 alle 24,00 e di aver ricevuto, come risulta dalle buste paga versate in atti, una retribuzione del tutto inferiore rispetto alla quantità del lavoro prestato.
Orbene espletata sul punto la prova orale, ad avviso del giudicante non può dirsi raggiunta la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati (nei termini dedotti in ricorso) né della prestazione lavorativa domenicale che comunque risulta essere stata retribuita come si evince dai prospetti paga versati in atti dalla stessa parte ricorrente, la quale non ha mai contestato la percezione di somme inferiori con riguardo a tale voce rispetto a quelle ivi riportate.
In particolare, il teste , conoscitore diretto dei fatti di causa perché cliente dell'esercizio Testimone_1 commerciale nel periodo per cui è causa, per quanto qui rileva dichiarava: “Sono pizzaiolo, lavoro presso la pizzeria denominata Margherì dal 2018. Il ricorrente è mio amico. Non ho mai lavorato per le resistenti. Conosco le resistenti perché il bar denominato La Bella Epoque è vicino alla pizzeria
e lo frequentavo prima del lavoro, generalmente di mattina o comunque intorno alle 13. I miei turni di lavoro sono dalle 10 alle 13 e dalle 16 sino alle 00. Lavoro tutti i giorni della settimana fatta eccezione che per un giorno di riposo che è a rotazione. Preciso che passavo tutti i giorni della settimana davanti al bar e mi fermavo per prendere il caffè circa 4-5 giorni e mi trattenevo circa 10 minuti. Ricordo di aver visto il ricorrente lì sino agli inizi del 2021. L'ho sempre visto ogni volta in cui mi sono recato lì. Si occupava del bancone e serviva anche ai tavoli. Nel bar c'era solo il ricorrente. Non so come si chiamasse il titolare e non l'ho mai visto nel bar. So che il ricorrente lavorava presso il bar già prima che iniziassi a lavorare per la pizzeria. Preciso che quando finivo il turno di lavoro passavo al bar perché lo riaccompagnavo con suo fratello. Il bar chiudeva alle 00 circa. Il bar lo chiudeva il ricorrente e vedevo sempre solo lui. Il bar aveva una sala interna grande più o meno come quest'aula e dei tavolini all'esterno. Per quanto ne sappia il bar era aperto anche nell'ora di pranzo, tanto so in quanto capitava che ci passassi. Personalmente lavoro anche nel periodo estivo mentre ricordo che il ricorrente è andato in ferie una settimana all'anno. Non so quanto guadagnasse. Il bar è ancora aperto ed ha sempre lo stesso nome. Non so adesso quante persone vi siano perché non lo frequento più. So che il rapporto è cessato a seguito di disaccordo e di dimissioni di . Non ho mai visto corrispondergli la retribuzione. Nulla so in ordine anche Pt_1 alle modalità di pagamento”.
L'altro teste di parte ricorrente, il signor per quanto qui rileva dichiarava: “Lavoro Testimone_2 presso la pizzeria CinCin sita sul lungomare di Mondragone da circa 4 anni. In precedenza lavoravo sempre sul lungomare presso il lido Lavoro tutti i giorni della settimana con un unico giorno Per_1 libero variabile, dalle 9 alle 12/13 e talvolta 14 e dalle 17 sino alle 00/01. Il ricorrente è mio fratello.
Non ho mai lavorato per i resistenti. Preciso che di mattina accompagnavo quasi sempre mio fratello prima di recarmi in pizzeria perché il bar dove lavorava è abbastanza vicino. Preciso che lo ripassavo a prendere quando finivo per poi riaccompagnarlo. Quando lo accompagnavo mi trattenevo per un caffè. Preciso che era solo all'interno del bar e si occupava di tutto. Non mi ricordo il nome del suo titolare. Non so quanto guadagnasse mio fratello. Non mi ricordo come veniva pagato. Il bar era un poco più grande di questa stanza ed aveva dei tavolini sia interni che esterni.
Il bar si chiama Belle Epoque. Non mi sono più recato lì dopo la fine del rapporto di lavoro. Non so come sia cessato il rapporto di lavoro. Vedo che il bar è ancora aperto ma non mi fermo più all'interno. Ricordo che d'estate il bar era chiuso una settimana. Ho visto solo mio fratello aprire e chiudere il bar. Anche prima che iniziassi a lavorare per la pizzeria IN accompagnavo mio fratello a lavoro e, se non erro, ha iniziato a lavorare nel 2017 e ricordo che ha lavorato fino al 2021. Ricordo che mio fratello doveva riaprire il bar alle 16, io mi trattenevo lì. Qualche volta viaggiava con noi un mio collega , qualche altra il teste che prima ha deposto che fa sempre Tes_3 il pizzaiolo ma in un'altra pizzeria più avanti del bar.”
La piattaforma probatoria è, ad avviso della giudicante labile ed eccessivamente generica in ordine agli orari in cui il ricorrente disimpegnò la prestazione, per poter ritenere assolto l'onere probatorio gravante a suo carico. Nessuno dei due testimoni è in grado di riferire con precisione sui turni di lavoro del ricorrente e, in particolare, sull'inizio della prestazione lavorativa onere che grava in capo alla parte richiedente in presenza, peraltro, di buste paga e documentazione attestante una diversa articolazione oraria della prestazione. Così come del tutto sfornita di prova è l'espletamento della prestazione lavorativa senza la fruizione delle ferie. La circostanza che i testimoni fossero accompagnatori per un certo lasso temporale e che osservassero giorni di riposo settimanali non consente alla giudicante di ritenere sufficienti le deposizioni ai fini della prova dell'espletamento della prestazione lavorativa senza la fruizione delle ferie.
Dovute, invece, sono le somme relative agli istituti della retribuzione di natura legale: 13^, 14^, TFR di cui il ricorrente deduce l'omissione atteso che parte resistente, non costituendosi, non ha offerto la prova liberatoria sulla stessa gravante. Peraltro il ricorrente deduce di non aver ricevuto alcun importo a tale titolo sebbene gli stessi siano stati indicati all'interno dei prospetti paga e del CUD, così come alcuna prova è stata offerta dalle convenute in ordine alla corresponsione della retribuzione ordinaria relativa al periodo da giugno ad ottobre 2020 in cui l'istante allega di aver prestato la propria opera ma non aver ricevuto alcunchè eccetto la cassa Covid mentre nel periodo antecedente ovvero da marzo a maggio 2020 e da novembre a febbraio 2021 deduce di non aver lavorato.
Orbene, prima di procedere alla quantificazione delle somme, è necessario verificare se tra le resistenti vi sia un trasferimento d'azienda, ex art. 2112 c.c., così come dedotto da parte ricorrente.
L'istante deduce che, a seguito di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro ntercorrente con la
è proseguito alle dipendenze della Controparte_1 Controparte_2 empre presso il locale denominato “La Belle Epoque Cafè” sito in Mondragone.
[...]
L' art. 2112 c.c. che disciplina il trasferimento d'azienda recita: “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economicamente organizzata identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
Secondo massime dei giudici di legittimità sufficientemente consolidate sul punto, l'art. 2112 c.c. postula che sia ceduta una entità economica che oggettivamente si presenti dotata di un'autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (da ultimo, Cass. lav. n. 8017 del 2006).
Si è aggiunto che non basta una mera ed occasionale aggregazione di persone dipendenti all'interno di diverse e variegate strutture aziendali, ma occorre l'esistenza di un collegamento stabile e funzionale delle loro attività, costituito appunto dall'organizzazione la quale perciò costituisce il legante, ovvero il valore aggiunto, al punto che piuttosto che parlare di trasferimento di azienda sembrerebbe più appropriato parlare di trasferimento di impresa (Cass. lav. n. 19842 del 2003).
L'orientamento prevalente postula come necessario il trapasso di un insieme di beni strumentali organizzati e capaci di risultato produttivo, in cui il grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione è solo una delle circostanze che, unitamente alla cessione di elementi patrimoniali, all'assorbimento della maggior parte del personale, al trasferimento della clientela, al luogo di esercizio, all'assenza di sospensione dell'attività, etc., concorre nella valutazione complessiva dell'operazione.
La particolare tutela approntata dal legislatore a favore dei lavoratori di aziende oggetto di trasferimento opera, infatti, in favore di quei dipendenti dell'azienda alienante ancora alle dipendenze della stessa al momento della cessione di azienda. La lettera della legge, sul punto, appare chiara;
recita il primo comma dell'art.2112 c.c. : “in caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”.
La disposizione appena richiamata trova applicazione, pertanto, nella ipotesi di sostituzione nella titolarità della azienda a condizione che i dipendenti continuino a lavorare – senza soluzione di continuità - presso l'azienda o parte di essa, alle dipendenze del cessionario ( in questo senso cfr.
Cass. 21.5.1992 n.6103).
Tale interpretazione appare confortata dalla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art.2112, da leggersi congiuntamente alla disposizione precedente, il quale prevede la responsabilità solidale del cessionario per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che l'obbligazione solidale gravante su entrambi i soggetti della cessione, per i diritti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, presuppone “la vigenza del rapporto di lavoro a tale momento e non riguarda i crediti di rapporti che siano legittimamente cessati prima del trasferimento stesso” (in tal senso Cass. 19.12.1997 n.12899; Cass.
6.03.2015 n. 4598).
Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze della prova orale espletata è emersa, senza alcun dubbio, la continuità giuridica tra le resistenti. Entrambi i testimoni riferiscono che il ricorrente ha lavorato sempre nello stesso bar e con le stesse modalità e anche la documentazione versata in atti dall'istante depone in tal senso. In particolare sia i CUD, che le visure e l'estratto contributivo fondano il trasferimento dedotto da parte ricorrente.
Il riconoscimento della continuità giuridica aziendale implica, consequenzialmente, l'affermazione della natura solidale della responsabilità gravante sulle parti resistenti.
Venendo alla quantificazione delle differenze retributive, liquidate anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. dalla giudicante, al fine di non dilatare ulteriormente i tempi di durata del giudizio, devono calcolarsi considerando il CCNL di riferimento versato in atti, quanto percepito così come indicato nei conteggi allegati e dedotto in ricorso, nonché i CUD in atti e le stesse buste paga.
Orbene alla luce delle differenze retributive riconosciute all'esito dell'istruttoria orale espletata, atteso che non vi è stata la prova della maggiore articolazione oraria dedotta deve riconoscersi a titolo di retribuzione ordinaria limitatamente ai mesi da giugno ad ottobre 2020, atteso che nei periodi successivi è la stessa parte che allega di non aver lavorato – cfr. pag. 6 del ricorso (anche se poi nei conteggi richiede le somme), la somma di euro 3800,00 (considerando 5 mesi lavorati e una retribuzione ordinaria part-time di euro 760,00 mensili circa). Quanto alla 13^ e 14^ mensilità nonché al TFR in presenza di allegazioni di mancata corresponsione tali voci devono essere corrisposte integralmente per tutto il lasso temporale dedotto e, quindi, in ordine alla 13^ e 14^ saranno dovute, considerata la retribuzione ordinaria part-time mediamente dedotta pari ad euro 750,00 mensili e i criteri di calcolo previsti dal CCNL applicato, le somme rispettivamente di euro 3400,00 ed euro
2650,00. In ordine al TFR, invece, l'ammontare risulta, in assenza di specifiche contestazioni o deduzioni alla documentazione versata in atti da parte ricorrente stessa (CUD 2019- ultimo relativo al rapporto con la cedente e CUD 2021- ultimo relativo al rapporto con la cessionaria), pari a complessivi euro 1450,00 (essendo indicate in euro 1319,71 ed euro 128,49 le somme non corrisposte a tale titolo e rimaste in azienda). Parte ricorrente, tuttavia, nei verbali di causa precisava che gli importi di cui ai cud erano stati già erogati mediante decreto ingiuntivo n. 569/2021 e chiedeva procedersi, quindi, alla liquidazione della maggior somma che, alla luce di quanto sopraesposto, in assenza di riconoscimento di lavoro straordinario non deve essere corrisposta a tale titolo.
Stante quanto innanzi esposto in ordine alla sussistenza del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. le resistenti sono tenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di complessivi euro 4550,00 sino al 30.04.2020 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo e, la resistente in persona del legale responsabile p.t., in via esclusiva per l'importo di euro CP_4
5300,00 per il periodo dal 05.05.2020 al 08.02.2021 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debeneza sino al soddisfo.
Alla luce del parziale accoglimento della domanda le spese di lite sono compensate per la metà. La residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento parziale del ricorso, previo riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dal
27.3.2017 al 8.2.2021, con inquadramento nel V livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, condanna le resistenti in solido tra loro, previo riconoscimento del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c., al pagamento, in favore di parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, per le causali di cui in motivazione, dell'importo complessivo di € 4550,00 sino al 30.04.2020 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo e, la resistente in persona del CP_4 legale responsabile p.t., in via esclusiva per l'importo di euro 5300,00 per il periodo dal 05.05.2020 al 08.02.2021 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debeneza sino al soddisfo;
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) compensa per la metà le spese di lite;
d) condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente della metà delle spese di lite che liquida in complessivi € 1600,00 di cui € 1.500,00 per compensi oltre IVA e
CPA come per legge con attribuzione
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 05.03.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'esito dell'udienza del
04.03.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2890/2021
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al Parte_1 ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Crocetta, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla
Piazza Garibaldi n. 73
RICORRENTE
E
, C.F. e P.I. , in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Mondragone al Corso Umberto I n. 173
NONCHE'
C.F. e P.I. in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Mondragone alla Via Nazario Sauro n. 37
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. – responsabilità solidale ex art. 1292 c.c. - accertamento rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 13.05.2021 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di essere stato assunto in data 27.03.2017 dalla ditta con mansioni di CP_1 barista ed assegnato presso l'unità locale denominata “La Belle Epoque Cafè” sita in Mondragone al viale Regina Margherita n. 90; che detto esercizio commerciale con atto di compravendita del
19.02.2020 veniva ceduto dalla ditta alla ditta Controparte_1 [...] di essere stato dal 05.05.2020 assunto dalla predetta cessionaria Controparte_2 che il rapporto di lavoro si svolgeva dal Controparte_2
27.03.2017 al 08.02.2021 senza soluzione di continuità, rimanendo immutate le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa di esso ricorrente;
di essere stato sempre l'unico addetto al bar preposto alla conduzione di tale attività con lo svolgimento delle seguenti attività: preparazione e mescita di prodotti di caffetteria, preparazione e mescita di bevande alcoliche ed analcoliche, piccola manutenzione di tutte le attrezzature e predisposizione settimanale dei prodotti in riassortimento;
di aver dal 27.03.2017 sino al giorno di chiusura dell'attività per l'emergenza Covid – 19 (02.03.2020),
e successivamente dal mese di giugno fino al mese di ottobre 2020, sempre rispettato un orario di lavoro dal lunedì alla domenica, senza alcun giorno di riposo settimanale, con due turnazioni alternate: turno mattutino dalle ore 06,00 alle ore 14,00 e turno serale dalle ore 16,00 alle ore 24,00, per un totale di 56 ore settimanali;
di essere stato sempre assoggettato al potere direttivo, di controllo e disciplinare dei fratelli e , cui aveva l'obbligo di comunicare le eventuali Pt_2 Controparte_2 richieste di permessi e giustificazioni per assenze dal servizio;
che il rapporto di lavoro terminava in data 08.02.2021 per dimissioni volontarie. Tanto esposto, rivendicava il proprio diritto a ricevere le differenze retributive come risultanti nel conteggio allegato al ricorso. Lamentava che le buste paga allegate indicavano dati contabili errati in quanto riportavano un monte ore inferiore rispetto alla effettiva quantità dell'opera da egli svolta e che anche la copertura assicurativa e previdenziale era parametrata esclusivamente al numero di ore formalmente indicato in busta paga in misura part-time, riservandosi di agire con separato giudizio per ottenere la regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale. Deduceva, altresì, di aver per tutta la durata dell'intercorso rapporto di lavoro erogato in modo costante e continuativo, prestazioni lavorative eccedenti l'orario ordinario di lavoro, senza ricevere alcunché a titolo di straordinario;
di aver goduto di una sola settimana di ferie all'anno nel mese di settembre;
di aver percepito la retribuzione mensile con pagamenti in contanti e di non aver percepito alcunché a titolo di 13ma e 14ma mensilità, benché indicate in busta paga, e di non aver percepito alcunché a titolo di assegni familiari e TFR. Deduceva che tra le società
[...]
e era intervenuta una Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 successione di azienda ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2112 c.c., in quanto, a suo dire, al di là di una esclusiva e formale differenziazione limitata alla sola denominazione societaria, tra le due società succedutesi nella gestione aziendale, vi era una sostanziale identità oggettiva e soggettiva.
Invocava, pertanto, la responsabilità solidale ed illimitata della subentrata cessionaria. Invocava, altresì, l'applicazione al caso di specie del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi con conseguente diritto ad essere inquadrato, alla luce delle mansioni effettivamente esplicitate, al V livello del predetto
CCNL. Concludeva, pertanto, chiedendo, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, nonché previo accertamento dell'intervenuta successione ex art. 2112
c.c. tra le società convenute con conseguente responsabilità solidale tra le stesse, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto all'inquadramento al livello 5 del vigente C.C.N.L. Turismo e Pubblici
Esercizi e per l'effetto, condannarsi: in via principale, ex art. 2112 c.c., la responsabile in CP_2 solido alla per il periodo di lavoro dal 27.03.2017 al 30.04.2020 e responsabile in via CP_1 esclusiva per il periodo dal 05.05.2020 al 08.02.2021; in via subordinata, ciascuna società convenuta responsabile per il proprio periodo di lavoro con esso lavoratore, al pagamento, in favore dello stesso, delle somme analiticamente indicate nei conteggi allegati, o nella diversa misura quantificata dal giudice, a titolo di: 1) differenze retributive 2) straordinario;
3) ferie non godute;
4) assegni familiari;
5) 13ma e 14ma mensilità riparametrata;
6) TFR riparametrato, oltre rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito ed interessi successivi;
in subordine, emettere la medesima pronunzia di condanna, nella ipotesi di inapplicabilità della invocata fonte contrattuale, in applicazione ed alla stregua del precetto costituzionale di cui all'art. 36 e dell'art. 2099 c.c. Vinte le spese con attribuzione.
Non si costituivano le resistenti società, pur regolarmente evocate in giudizio, per cui va dichiarata la loro contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'udienza del 04.03.2025, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle società e Controparte_1 [...]
non costituitesi nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo Controparte_2 avvenuta a mezzo pec in data 11.06.2021.
Il ricorrente afferma di avere prestato attività lavorativa, senza soluzione di continuità, dal 27.03.2017 al 08.02.2021 presso il medesimo locale denominato “La Belle Epoque Cafè” sito in Mondragone, svolgendo le medesime mansioni di barista con rispetto dello stesso orario di lavoro e seguendo gli ordini e le direttive impartite dai fratelli e , figli dell'attuale liquidatore Pt_2 Controparte_2 della nonché il legale rappresentante della CP_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
Nella specie, è pacifico e documentato lo svolgimento del rapporto nel periodo indicato in ricorso, con l'inquadramento parimenti ivi indicato (desumibile dalle buste paga versate in atti che riconoscono un inquadramento nel V livello), oggetto di contestazione è lo svolgimento di una prestazione oraria eccedente quella di formale inquadramento, per ben 56 ore settimanali, e la corresponsione di una retribuzione inferiore alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Quanto all'orario di lavoro eccedentario, come è noto, grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n. 12434 del
25/05/2006; Cass.sez.lav. n. 1389 del 29/01/2003). Parte ricorrente deduce di aver lavorato per tutta la durata del rapporto di lavoro, senza osservare riposo settimanale, su turni e, segnatamente, dalle 6 alle 14 e dalle 16 alle 24,00 e di aver ricevuto, come risulta dalle buste paga versate in atti, una retribuzione del tutto inferiore rispetto alla quantità del lavoro prestato.
Orbene espletata sul punto la prova orale, ad avviso del giudicante non può dirsi raggiunta la prova della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati (nei termini dedotti in ricorso) né della prestazione lavorativa domenicale che comunque risulta essere stata retribuita come si evince dai prospetti paga versati in atti dalla stessa parte ricorrente, la quale non ha mai contestato la percezione di somme inferiori con riguardo a tale voce rispetto a quelle ivi riportate.
In particolare, il teste , conoscitore diretto dei fatti di causa perché cliente dell'esercizio Testimone_1 commerciale nel periodo per cui è causa, per quanto qui rileva dichiarava: “Sono pizzaiolo, lavoro presso la pizzeria denominata Margherì dal 2018. Il ricorrente è mio amico. Non ho mai lavorato per le resistenti. Conosco le resistenti perché il bar denominato La Bella Epoque è vicino alla pizzeria
e lo frequentavo prima del lavoro, generalmente di mattina o comunque intorno alle 13. I miei turni di lavoro sono dalle 10 alle 13 e dalle 16 sino alle 00. Lavoro tutti i giorni della settimana fatta eccezione che per un giorno di riposo che è a rotazione. Preciso che passavo tutti i giorni della settimana davanti al bar e mi fermavo per prendere il caffè circa 4-5 giorni e mi trattenevo circa 10 minuti. Ricordo di aver visto il ricorrente lì sino agli inizi del 2021. L'ho sempre visto ogni volta in cui mi sono recato lì. Si occupava del bancone e serviva anche ai tavoli. Nel bar c'era solo il ricorrente. Non so come si chiamasse il titolare e non l'ho mai visto nel bar. So che il ricorrente lavorava presso il bar già prima che iniziassi a lavorare per la pizzeria. Preciso che quando finivo il turno di lavoro passavo al bar perché lo riaccompagnavo con suo fratello. Il bar chiudeva alle 00 circa. Il bar lo chiudeva il ricorrente e vedevo sempre solo lui. Il bar aveva una sala interna grande più o meno come quest'aula e dei tavolini all'esterno. Per quanto ne sappia il bar era aperto anche nell'ora di pranzo, tanto so in quanto capitava che ci passassi. Personalmente lavoro anche nel periodo estivo mentre ricordo che il ricorrente è andato in ferie una settimana all'anno. Non so quanto guadagnasse. Il bar è ancora aperto ed ha sempre lo stesso nome. Non so adesso quante persone vi siano perché non lo frequento più. So che il rapporto è cessato a seguito di disaccordo e di dimissioni di . Non ho mai visto corrispondergli la retribuzione. Nulla so in ordine anche Pt_1 alle modalità di pagamento”.
L'altro teste di parte ricorrente, il signor per quanto qui rileva dichiarava: “Lavoro Testimone_2 presso la pizzeria CinCin sita sul lungomare di Mondragone da circa 4 anni. In precedenza lavoravo sempre sul lungomare presso il lido Lavoro tutti i giorni della settimana con un unico giorno Per_1 libero variabile, dalle 9 alle 12/13 e talvolta 14 e dalle 17 sino alle 00/01. Il ricorrente è mio fratello.
Non ho mai lavorato per i resistenti. Preciso che di mattina accompagnavo quasi sempre mio fratello prima di recarmi in pizzeria perché il bar dove lavorava è abbastanza vicino. Preciso che lo ripassavo a prendere quando finivo per poi riaccompagnarlo. Quando lo accompagnavo mi trattenevo per un caffè. Preciso che era solo all'interno del bar e si occupava di tutto. Non mi ricordo il nome del suo titolare. Non so quanto guadagnasse mio fratello. Non mi ricordo come veniva pagato. Il bar era un poco più grande di questa stanza ed aveva dei tavolini sia interni che esterni.
Il bar si chiama Belle Epoque. Non mi sono più recato lì dopo la fine del rapporto di lavoro. Non so come sia cessato il rapporto di lavoro. Vedo che il bar è ancora aperto ma non mi fermo più all'interno. Ricordo che d'estate il bar era chiuso una settimana. Ho visto solo mio fratello aprire e chiudere il bar. Anche prima che iniziassi a lavorare per la pizzeria IN accompagnavo mio fratello a lavoro e, se non erro, ha iniziato a lavorare nel 2017 e ricordo che ha lavorato fino al 2021. Ricordo che mio fratello doveva riaprire il bar alle 16, io mi trattenevo lì. Qualche volta viaggiava con noi un mio collega , qualche altra il teste che prima ha deposto che fa sempre Tes_3 il pizzaiolo ma in un'altra pizzeria più avanti del bar.”
La piattaforma probatoria è, ad avviso della giudicante labile ed eccessivamente generica in ordine agli orari in cui il ricorrente disimpegnò la prestazione, per poter ritenere assolto l'onere probatorio gravante a suo carico. Nessuno dei due testimoni è in grado di riferire con precisione sui turni di lavoro del ricorrente e, in particolare, sull'inizio della prestazione lavorativa onere che grava in capo alla parte richiedente in presenza, peraltro, di buste paga e documentazione attestante una diversa articolazione oraria della prestazione. Così come del tutto sfornita di prova è l'espletamento della prestazione lavorativa senza la fruizione delle ferie. La circostanza che i testimoni fossero accompagnatori per un certo lasso temporale e che osservassero giorni di riposo settimanali non consente alla giudicante di ritenere sufficienti le deposizioni ai fini della prova dell'espletamento della prestazione lavorativa senza la fruizione delle ferie.
Dovute, invece, sono le somme relative agli istituti della retribuzione di natura legale: 13^, 14^, TFR di cui il ricorrente deduce l'omissione atteso che parte resistente, non costituendosi, non ha offerto la prova liberatoria sulla stessa gravante. Peraltro il ricorrente deduce di non aver ricevuto alcun importo a tale titolo sebbene gli stessi siano stati indicati all'interno dei prospetti paga e del CUD, così come alcuna prova è stata offerta dalle convenute in ordine alla corresponsione della retribuzione ordinaria relativa al periodo da giugno ad ottobre 2020 in cui l'istante allega di aver prestato la propria opera ma non aver ricevuto alcunchè eccetto la cassa Covid mentre nel periodo antecedente ovvero da marzo a maggio 2020 e da novembre a febbraio 2021 deduce di non aver lavorato.
Orbene, prima di procedere alla quantificazione delle somme, è necessario verificare se tra le resistenti vi sia un trasferimento d'azienda, ex art. 2112 c.c., così come dedotto da parte ricorrente.
L'istante deduce che, a seguito di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro ntercorrente con la
è proseguito alle dipendenze della Controparte_1 Controparte_2 empre presso il locale denominato “La Belle Epoque Cafè” sito in Mondragone.
[...]
L' art. 2112 c.c. che disciplina il trasferimento d'azienda recita: “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economicamente organizzata identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
Secondo massime dei giudici di legittimità sufficientemente consolidate sul punto, l'art. 2112 c.c. postula che sia ceduta una entità economica che oggettivamente si presenti dotata di un'autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (da ultimo, Cass. lav. n. 8017 del 2006).
Si è aggiunto che non basta una mera ed occasionale aggregazione di persone dipendenti all'interno di diverse e variegate strutture aziendali, ma occorre l'esistenza di un collegamento stabile e funzionale delle loro attività, costituito appunto dall'organizzazione la quale perciò costituisce il legante, ovvero il valore aggiunto, al punto che piuttosto che parlare di trasferimento di azienda sembrerebbe più appropriato parlare di trasferimento di impresa (Cass. lav. n. 19842 del 2003).
L'orientamento prevalente postula come necessario il trapasso di un insieme di beni strumentali organizzati e capaci di risultato produttivo, in cui il grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione è solo una delle circostanze che, unitamente alla cessione di elementi patrimoniali, all'assorbimento della maggior parte del personale, al trasferimento della clientela, al luogo di esercizio, all'assenza di sospensione dell'attività, etc., concorre nella valutazione complessiva dell'operazione.
La particolare tutela approntata dal legislatore a favore dei lavoratori di aziende oggetto di trasferimento opera, infatti, in favore di quei dipendenti dell'azienda alienante ancora alle dipendenze della stessa al momento della cessione di azienda. La lettera della legge, sul punto, appare chiara;
recita il primo comma dell'art.2112 c.c. : “in caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”.
La disposizione appena richiamata trova applicazione, pertanto, nella ipotesi di sostituzione nella titolarità della azienda a condizione che i dipendenti continuino a lavorare – senza soluzione di continuità - presso l'azienda o parte di essa, alle dipendenze del cessionario ( in questo senso cfr.
Cass. 21.5.1992 n.6103).
Tale interpretazione appare confortata dalla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art.2112, da leggersi congiuntamente alla disposizione precedente, il quale prevede la responsabilità solidale del cessionario per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che l'obbligazione solidale gravante su entrambi i soggetti della cessione, per i diritti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, presuppone “la vigenza del rapporto di lavoro a tale momento e non riguarda i crediti di rapporti che siano legittimamente cessati prima del trasferimento stesso” (in tal senso Cass. 19.12.1997 n.12899; Cass.
6.03.2015 n. 4598).
Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze della prova orale espletata è emersa, senza alcun dubbio, la continuità giuridica tra le resistenti. Entrambi i testimoni riferiscono che il ricorrente ha lavorato sempre nello stesso bar e con le stesse modalità e anche la documentazione versata in atti dall'istante depone in tal senso. In particolare sia i CUD, che le visure e l'estratto contributivo fondano il trasferimento dedotto da parte ricorrente.
Il riconoscimento della continuità giuridica aziendale implica, consequenzialmente, l'affermazione della natura solidale della responsabilità gravante sulle parti resistenti.
Venendo alla quantificazione delle differenze retributive, liquidate anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. dalla giudicante, al fine di non dilatare ulteriormente i tempi di durata del giudizio, devono calcolarsi considerando il CCNL di riferimento versato in atti, quanto percepito così come indicato nei conteggi allegati e dedotto in ricorso, nonché i CUD in atti e le stesse buste paga.
Orbene alla luce delle differenze retributive riconosciute all'esito dell'istruttoria orale espletata, atteso che non vi è stata la prova della maggiore articolazione oraria dedotta deve riconoscersi a titolo di retribuzione ordinaria limitatamente ai mesi da giugno ad ottobre 2020, atteso che nei periodi successivi è la stessa parte che allega di non aver lavorato – cfr. pag. 6 del ricorso (anche se poi nei conteggi richiede le somme), la somma di euro 3800,00 (considerando 5 mesi lavorati e una retribuzione ordinaria part-time di euro 760,00 mensili circa). Quanto alla 13^ e 14^ mensilità nonché al TFR in presenza di allegazioni di mancata corresponsione tali voci devono essere corrisposte integralmente per tutto il lasso temporale dedotto e, quindi, in ordine alla 13^ e 14^ saranno dovute, considerata la retribuzione ordinaria part-time mediamente dedotta pari ad euro 750,00 mensili e i criteri di calcolo previsti dal CCNL applicato, le somme rispettivamente di euro 3400,00 ed euro
2650,00. In ordine al TFR, invece, l'ammontare risulta, in assenza di specifiche contestazioni o deduzioni alla documentazione versata in atti da parte ricorrente stessa (CUD 2019- ultimo relativo al rapporto con la cedente e CUD 2021- ultimo relativo al rapporto con la cessionaria), pari a complessivi euro 1450,00 (essendo indicate in euro 1319,71 ed euro 128,49 le somme non corrisposte a tale titolo e rimaste in azienda). Parte ricorrente, tuttavia, nei verbali di causa precisava che gli importi di cui ai cud erano stati già erogati mediante decreto ingiuntivo n. 569/2021 e chiedeva procedersi, quindi, alla liquidazione della maggior somma che, alla luce di quanto sopraesposto, in assenza di riconoscimento di lavoro straordinario non deve essere corrisposta a tale titolo.
Stante quanto innanzi esposto in ordine alla sussistenza del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. le resistenti sono tenute, in solido tra loro, al pagamento della somma di complessivi euro 4550,00 sino al 30.04.2020 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo e, la resistente in persona del legale responsabile p.t., in via esclusiva per l'importo di euro CP_4
5300,00 per il periodo dal 05.05.2020 al 08.02.2021 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debeneza sino al soddisfo.
Alla luce del parziale accoglimento della domanda le spese di lite sono compensate per la metà. La residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento parziale del ricorso, previo riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dal
27.3.2017 al 8.2.2021, con inquadramento nel V livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, condanna le resistenti in solido tra loro, previo riconoscimento del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c., al pagamento, in favore di parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, per le causali di cui in motivazione, dell'importo complessivo di € 4550,00 sino al 30.04.2020 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo e, la resistente in persona del CP_4 legale responsabile p.t., in via esclusiva per l'importo di euro 5300,00 per il periodo dal 05.05.2020 al 08.02.2021 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debeneza sino al soddisfo;
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) compensa per la metà le spese di lite;
d) condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente della metà delle spese di lite che liquida in complessivi € 1600,00 di cui € 1.500,00 per compensi oltre IVA e
CPA come per legge con attribuzione
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 05.03.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza