TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/09/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN, in composizione monocratica -GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n.2481-2022 RG,
tra
Avv. Gianfranco, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Brescia – parte attrice;
Parte_1
e
in proprio e quale curatrice speciale di , rappresentata e Parte_2 Parte_3
difesa dall'Avv. Maurizio Massatani –parte convenuta;
avente ad oggetto “ pagamento compensi professionali”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 21.05.2025) è stata riservata la decisione
con termini ordinari ex art.190 cpc vigente ratione temporis per deposito memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
L'Avv. Gianfranco Chiarelli ha proposto un'unica domanda giudiziale per ottenere la liquidazione e la condanna della , “ex se” e quale curatrice speciale del fratello (ancora minore), al Parte_2 Pt_3
pagamento dei compensi professionali maturati per le attività difensive svolte in procedimenti civili ed in procedimenti penali, conseguenti al sinistro stradale del 31 agosto 2011 che aveva cagionato il decesso di , madre di e di . Persona_1 Parte_2 Parte_3
Con ordinanza del 26 aprile 2022, il Tribunale di AN, in composizione collegiale, ha liquidato i compensi per le difese svolte in ambito civile (art.28 Legge 794-1942-art.14 Decreto Legislativo
150-2011) ed ha disposto la separazione della domanda per la liquidazione e la pronuncia di condanna al pagamento per gli onorari riguardanti le difese in ambito penale.
1 Nel giudizio n.2481-2022, derivante dalla predetta separazione, l'istante, descrivendo diffusamente le attività difensive svolte nell'interesse dei dinanzi al GUP del Tribunale di AN Parte_2
(procedim.n.7643-2011 RG PM- procedim.n.1596-2012 RG GIP), dinanzi alla Corte d'Appello di
LE-Sezione distaccata di AN (procedim.n.583-2014), dinanzi alla Corte di Cassazione
(giudizio n.16456-2017), dinanzi alla Corte d'Appello di LE (giudizio di rinvio n.69-2018) ed allegando il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di AN, ha chiesto la condanna della convenuta (nella duplice qualità) al pagamento dell'importo di €28.198,80 oltre rimborso spese generali, cap, iva.
La convenuta, già costituita nel procedimento n.7612-2021, aveva sollevato eccezioni in rito, per le quali vi è stata valutazione da parte del Collegio.
Per il profilo di rilievo nel “giudizio separato”, il difensore della convenuta ha contestato il diritto dell'Avv. al pagamento dell'onorario come richiesto, sia per la permanenza della Parte_1
costituzione di parte civile nel procedimento penale a fronte della introduzione della causa civile risarcitoria, sia per la difesa di più parti da cui discende la ripartizione dell'unico onorario tra i 6
soggetti assistiti.
Sono stati concessi differimenti d'udienza per consentire alle parti il vaglio di una soluzione transattiva, ma non si è giunti a tale esito.
*** ** ***
Il Tribunale deve, preliminarmente, rilevare che le attività difensive in ambito penale,
specificamente indicate dal professionista istante nell'atto introduttivo del giudizio, non sono state contestate dalla convenuta, con gli effetti processuali previsti dall'art.115 primo comma cpc.
La prima eccezione formulata dalla convenuta non è fondata perché il doppio binario processuale,
dato dalla costituzione di parte civile dinanzi al GUP e dalla costituzione nel giudizio civile risarcitorio, è stato determinato dalla necessità di difesa nei confronti degli imputati e nei confronti delle società di assicurazioni e di altri soggetti, non coinvolti nel procedimento penale.
2 E' noto che l'azione per il risarcimento del danno da reato può essere esercitata nel processo penale o nel processo civile, nei limiti delle previsioni codicistiche e del divieto di duplicazione dei giudizi.
Quest'ultima ipotesi può verificarsi solo nel caso in cui sussista coincidenza fra le due domande
(causa petendi, petitum, personae).
I rapporti tra l'azione civile e l'azione penale sono disciplinati dall'art. 75 c.p.p. il quale statuisce che «l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato» e che «l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio».
Il trasferimento dell'azione in sede civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, impedendo al giudice penale di ulteriormente decidere sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processuale ormai estinto.
L'azione civile, invece, prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
Nell'ipotesi in cui la domanda risarcitoria venga proposta con la costituzione di parte civile nel processo penale, i rapporti tra azione civile e poteri cognitivi del giudice penale sono informati al principio dell'"accessorietà" dell'azione civile rispetto a quella penale;
principio che trova fondamento "nelle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi", e che ha quale naturale implicazione quella per cui l'azione civile, ove esercitata all'interno del processo penale, "è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura" di questo processo (Corte cost. sentenze n. 12 del 2016, n. 176 del 2019, n. 182 del 2021, n. 173 del
2022).
E' allora evidente che, nel caso di specie, mancando il presupposto della coincidenza oggettiva e soggettiva dei giudizi, la difesa dell'Avv. per conto della , in entrambi gli Parte_1 Parte_2 ambiti processuali, è stata funzionalizzata alla tutela dei diritti risarcitori, sia nei confronti degli imputati, sia verso parti (come le Compagnie di Assicurazione) estranee al processo penale;
per i
3 primi, con connotazione accessoria rispetto all'accertamento dei fatti-reato, per i secondi, con connotazione autonoma rispetto all'accertamento dei fatti e delle responsabilità civili, proiettate alle garanzie assicurative.
Per l'altra eccezione deve osservarsi quanto segue.
La determinazione di un onorario unico da aumentare percentualmente, secondo il disposto dell'art.4 comma 2 del DM 55-2014 e dell'art.12 comma 2 del DM 55-2014 nell'ipotesi di difesa svolta nell'interesse di più parti, è subordinata a due elementi:
-la facoltà del professionista di scegliere tale modalità (infatti, la norma contiene la locuzione
“può”);
-la stessa posizione processuale per i soggetti difesi.
Nel caso in esame, il difensore ha svolto la sua attività per diverse persone della famiglia
, titolari di diritti distinti e, nell'ambito delle sue facoltà professionali, ha scelto Parte_4
e poteva scegliere le modalità di determinazione del compenso e le modalità solutorie;
sicchè
quanto dedotto dal difensore Massatani, a sostegno del compenso unico e della richiesta di pagamento frazionato rivolta a (madre della vittima e nonna di e Parte_5 Parte_2 [...]
), non può rilevare per gli altri rapporti difensivi. Parte_3
Nondimeno, per la difesa dei fratelli e , le competenze spettanti all'Avv. Parte_2 Parte_3
non possono prescindere sia dalla valutazione della posizione comune di “figli della Parte_1
vittima”, sia dai parametri tariffari vigenti nel tempo, per i valori tra minimi e medi.
Pertanto, la liquidazione del compenso deve avvenire per l'importo di € 18.000,00 oltre rimborso spese generali, cap, iva, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
La riduzione del credito professionale rispetto a quello richiesto implica la compensazione delle spese processuali per 1/3 e la condanna di parte convenuta al pagamento dei 2/3, come liquidati in dispositivo (la liquidazione avviene sulla scorta dei parametri tariffari forensi, scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000,00, e delle attività concretamente svolte dopo la separazione delle domande).
P.Q.M.
4 Il Tribunale di AN, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.2481-2022 fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-in accoglimento della domanda, nei limiti di fondatezza, condanna in proprio Parte_2
e in qualità di curatrice speciale di (all'epoca dei fatti minorenne), al pagamento Parte_3
della somma di €18.000,00 oltre rimborso spese generali, cap, iva, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, in favore dell'Avv. Gianfranco Chiarelli per l'attività
difensiva svolta in ambito penale;
-dispone la compensazione delle spese processuali per 1/3 e condanna in Parte_2
proprio e in qualità di curatrice speciale di (all'epoca dei fatti minorenne), al Parte_3
pagamento di quelle non compensate (2/3) liquidate, all'esito della compensazione), nell'importo di
€ 3.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva.
Così deciso in data 18 settembre 2025
Il Giudice annagrazia lenti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN, in composizione monocratica -GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n.2481-2022 RG,
tra
Avv. Gianfranco, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Brescia – parte attrice;
Parte_1
e
in proprio e quale curatrice speciale di , rappresentata e Parte_2 Parte_3
difesa dall'Avv. Maurizio Massatani –parte convenuta;
avente ad oggetto “ pagamento compensi professionali”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 21.05.2025) è stata riservata la decisione
con termini ordinari ex art.190 cpc vigente ratione temporis per deposito memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
L'Avv. Gianfranco Chiarelli ha proposto un'unica domanda giudiziale per ottenere la liquidazione e la condanna della , “ex se” e quale curatrice speciale del fratello (ancora minore), al Parte_2 Pt_3
pagamento dei compensi professionali maturati per le attività difensive svolte in procedimenti civili ed in procedimenti penali, conseguenti al sinistro stradale del 31 agosto 2011 che aveva cagionato il decesso di , madre di e di . Persona_1 Parte_2 Parte_3
Con ordinanza del 26 aprile 2022, il Tribunale di AN, in composizione collegiale, ha liquidato i compensi per le difese svolte in ambito civile (art.28 Legge 794-1942-art.14 Decreto Legislativo
150-2011) ed ha disposto la separazione della domanda per la liquidazione e la pronuncia di condanna al pagamento per gli onorari riguardanti le difese in ambito penale.
1 Nel giudizio n.2481-2022, derivante dalla predetta separazione, l'istante, descrivendo diffusamente le attività difensive svolte nell'interesse dei dinanzi al GUP del Tribunale di AN Parte_2
(procedim.n.7643-2011 RG PM- procedim.n.1596-2012 RG GIP), dinanzi alla Corte d'Appello di
LE-Sezione distaccata di AN (procedim.n.583-2014), dinanzi alla Corte di Cassazione
(giudizio n.16456-2017), dinanzi alla Corte d'Appello di LE (giudizio di rinvio n.69-2018) ed allegando il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di AN, ha chiesto la condanna della convenuta (nella duplice qualità) al pagamento dell'importo di €28.198,80 oltre rimborso spese generali, cap, iva.
La convenuta, già costituita nel procedimento n.7612-2021, aveva sollevato eccezioni in rito, per le quali vi è stata valutazione da parte del Collegio.
Per il profilo di rilievo nel “giudizio separato”, il difensore della convenuta ha contestato il diritto dell'Avv. al pagamento dell'onorario come richiesto, sia per la permanenza della Parte_1
costituzione di parte civile nel procedimento penale a fronte della introduzione della causa civile risarcitoria, sia per la difesa di più parti da cui discende la ripartizione dell'unico onorario tra i 6
soggetti assistiti.
Sono stati concessi differimenti d'udienza per consentire alle parti il vaglio di una soluzione transattiva, ma non si è giunti a tale esito.
*** ** ***
Il Tribunale deve, preliminarmente, rilevare che le attività difensive in ambito penale,
specificamente indicate dal professionista istante nell'atto introduttivo del giudizio, non sono state contestate dalla convenuta, con gli effetti processuali previsti dall'art.115 primo comma cpc.
La prima eccezione formulata dalla convenuta non è fondata perché il doppio binario processuale,
dato dalla costituzione di parte civile dinanzi al GUP e dalla costituzione nel giudizio civile risarcitorio, è stato determinato dalla necessità di difesa nei confronti degli imputati e nei confronti delle società di assicurazioni e di altri soggetti, non coinvolti nel procedimento penale.
2 E' noto che l'azione per il risarcimento del danno da reato può essere esercitata nel processo penale o nel processo civile, nei limiti delle previsioni codicistiche e del divieto di duplicazione dei giudizi.
Quest'ultima ipotesi può verificarsi solo nel caso in cui sussista coincidenza fra le due domande
(causa petendi, petitum, personae).
I rapporti tra l'azione civile e l'azione penale sono disciplinati dall'art. 75 c.p.p. il quale statuisce che «l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato» e che «l'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio».
Il trasferimento dell'azione in sede civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, impedendo al giudice penale di ulteriormente decidere sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processuale ormai estinto.
L'azione civile, invece, prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
Nell'ipotesi in cui la domanda risarcitoria venga proposta con la costituzione di parte civile nel processo penale, i rapporti tra azione civile e poteri cognitivi del giudice penale sono informati al principio dell'"accessorietà" dell'azione civile rispetto a quella penale;
principio che trova fondamento "nelle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi", e che ha quale naturale implicazione quella per cui l'azione civile, ove esercitata all'interno del processo penale, "è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura" di questo processo (Corte cost. sentenze n. 12 del 2016, n. 176 del 2019, n. 182 del 2021, n. 173 del
2022).
E' allora evidente che, nel caso di specie, mancando il presupposto della coincidenza oggettiva e soggettiva dei giudizi, la difesa dell'Avv. per conto della , in entrambi gli Parte_1 Parte_2 ambiti processuali, è stata funzionalizzata alla tutela dei diritti risarcitori, sia nei confronti degli imputati, sia verso parti (come le Compagnie di Assicurazione) estranee al processo penale;
per i
3 primi, con connotazione accessoria rispetto all'accertamento dei fatti-reato, per i secondi, con connotazione autonoma rispetto all'accertamento dei fatti e delle responsabilità civili, proiettate alle garanzie assicurative.
Per l'altra eccezione deve osservarsi quanto segue.
La determinazione di un onorario unico da aumentare percentualmente, secondo il disposto dell'art.4 comma 2 del DM 55-2014 e dell'art.12 comma 2 del DM 55-2014 nell'ipotesi di difesa svolta nell'interesse di più parti, è subordinata a due elementi:
-la facoltà del professionista di scegliere tale modalità (infatti, la norma contiene la locuzione
“può”);
-la stessa posizione processuale per i soggetti difesi.
Nel caso in esame, il difensore ha svolto la sua attività per diverse persone della famiglia
, titolari di diritti distinti e, nell'ambito delle sue facoltà professionali, ha scelto Parte_4
e poteva scegliere le modalità di determinazione del compenso e le modalità solutorie;
sicchè
quanto dedotto dal difensore Massatani, a sostegno del compenso unico e della richiesta di pagamento frazionato rivolta a (madre della vittima e nonna di e Parte_5 Parte_2 [...]
), non può rilevare per gli altri rapporti difensivi. Parte_3
Nondimeno, per la difesa dei fratelli e , le competenze spettanti all'Avv. Parte_2 Parte_3
non possono prescindere sia dalla valutazione della posizione comune di “figli della Parte_1
vittima”, sia dai parametri tariffari vigenti nel tempo, per i valori tra minimi e medi.
Pertanto, la liquidazione del compenso deve avvenire per l'importo di € 18.000,00 oltre rimborso spese generali, cap, iva, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
La riduzione del credito professionale rispetto a quello richiesto implica la compensazione delle spese processuali per 1/3 e la condanna di parte convenuta al pagamento dei 2/3, come liquidati in dispositivo (la liquidazione avviene sulla scorta dei parametri tariffari forensi, scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000,00, e delle attività concretamente svolte dopo la separazione delle domande).
P.Q.M.
4 Il Tribunale di AN, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.2481-2022 fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-in accoglimento della domanda, nei limiti di fondatezza, condanna in proprio Parte_2
e in qualità di curatrice speciale di (all'epoca dei fatti minorenne), al pagamento Parte_3
della somma di €18.000,00 oltre rimborso spese generali, cap, iva, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, in favore dell'Avv. Gianfranco Chiarelli per l'attività
difensiva svolta in ambito penale;
-dispone la compensazione delle spese processuali per 1/3 e condanna in Parte_2
proprio e in qualità di curatrice speciale di (all'epoca dei fatti minorenne), al Parte_3
pagamento di quelle non compensate (2/3) liquidate, all'esito della compensazione), nell'importo di
€ 3.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva.
Così deciso in data 18 settembre 2025
Il Giudice annagrazia lenti
5