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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2832/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17879/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale, Isola C 5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250120300136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2837/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 24.9.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla
Regione Campania, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 07120250120300136000, ricevuta in data 28.7.2025, avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica, anno d'imposta
2020, per € 237,51. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della gravata cartella, per omessa notifica degli atti presupposti, giammai avendo ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento, nonché la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine triennale.
In data 23.1.2026, la Regione Campania depositava proprie controdeduzioni, chiedendo la cessazione della materia del co tendere, avendo provveduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 064169159021.
In data 28.10.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, depositava proprie controdeduzioni, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla eccepita omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
All'udienza del 13.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata cartella esattoriale in data 28.7.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 24.9.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per effetto dell'intervenuto annullamento, in autotutela, dell'avviso di accertamento n. 064169159021, come dichiarato dalla Regione Campania con la memoria di costituzione in giudizio.
Come noto, il Giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, può dare atto, anche d'ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una eventuale situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo egli provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale. Si è, infatti, affermato al riguardo che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. civ.
8.6.2005 n. 11962; conf., ex multis, Cass. civ.
2.8.2004 n. 14775; 17.8.2005 n. 17334; Trib. Roma 17.7.2019; Trib. Perugia 2.8.2019)
Nel caso di specie, non avendo trovato riscontro in atti la regolare notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'ente impositore- peraltro annullato in sede di autotutela, ma dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio - non può che derivarne la condanna della sola Regione Campania al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 270,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 250,00 di cui € 80,00 per la fase di studio, € 60,00 per la fase introduttiva, € 80,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Campania, con ricorso ritualmente notificato in data 24.9.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere;
b) condanna la resistente Regione
Campania al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 250,00 di cui
€ 80,00 per la fase di studio, € 60,00 per la fase introduttiva, € 80,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93
c.p.c.. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 13.2.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17879/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale, Isola C 5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250120300136000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2837/2026 depositato il 13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 24.9.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla
Regione Campania, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 07120250120300136000, ricevuta in data 28.7.2025, avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica, anno d'imposta
2020, per € 237,51. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della gravata cartella, per omessa notifica degli atti presupposti, giammai avendo ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento, nonché la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine triennale.
In data 23.1.2026, la Regione Campania depositava proprie controdeduzioni, chiedendo la cessazione della materia del co tendere, avendo provveduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 064169159021.
In data 28.10.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, depositava proprie controdeduzioni, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla eccepita omessa notifica del prodromico avviso di accertamento.
All'udienza del 13.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata cartella esattoriale in data 28.7.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 24.9.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per effetto dell'intervenuto annullamento, in autotutela, dell'avviso di accertamento n. 064169159021, come dichiarato dalla Regione Campania con la memoria di costituzione in giudizio.
Come noto, il Giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, può dare atto, anche d'ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una eventuale situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo egli provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale. Si è, infatti, affermato al riguardo che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. civ.
8.6.2005 n. 11962; conf., ex multis, Cass. civ.
2.8.2004 n. 14775; 17.8.2005 n. 17334; Trib. Roma 17.7.2019; Trib. Perugia 2.8.2019)
Nel caso di specie, non avendo trovato riscontro in atti la regolare notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'ente impositore- peraltro annullato in sede di autotutela, ma dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio - non può che derivarne la condanna della sola Regione Campania al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 270,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 250,00 di cui € 80,00 per la fase di studio, € 60,00 per la fase introduttiva, € 80,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Campania, con ricorso ritualmente notificato in data 24.9.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara l'estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere;
b) condanna la resistente Regione
Campania al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 250,00 di cui
€ 80,00 per la fase di studio, € 60,00 per la fase introduttiva, € 80,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93
c.p.c.. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 13.2.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete