Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 2832
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dato l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento da parte della Regione Campania. Nonostante l'annullamento, la Regione Campania viene condannata al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.

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    Decadenza e prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dato l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento da parte della Regione Campania. Nonostante l'annullamento, la Regione Campania viene condannata al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 2832
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2832
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo