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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/10/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 266 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro- mossa da in persona del legale rappresentante elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Francesco Angioni, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di appello
appellante contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1
legalmente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge appellato
e contro
, in persona del legale rappresentante, con sede Controparte_2
legale in Roma ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maria Elisabetta
Porcu, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti appellata
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse della voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis: Parte_1
in accoglimento della presente impugnazione, riformare l'impugnata sentenza, accertando e dichiarando la sussistenza in capo alla della legittimazione a riassumere la causa Parte_1
e nel merito nei confronti del ( già Controparte_1 Controparte_3
accertare e dichiarare - previa occorrendo la disapplicazione del provvedimento di
[...]
revoca numero 2090 adottato in data 16/06/2014 dal - Controparte_3
l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto dello stesso alla restituzione del contributo CP_3
concesso, per insussistenza dei presupposti per procedere alla revoca in tutto o in parte in quest'ultimo caso nella misura che risulterà di giustizia in corso di causa e comunque perlomeno per una somma pari ad euro 5.368.000 ovvero la somma che è stata compensata dal in sede di CP_4
riacquisizione quale soggetto delegato ai sensi dell'articolo 63 della legge 488/1998;
In via subordinata e pregiudiziale, nel merito in accoglimento delle eccezioni di prescrizione proposta nei confronti del e di (ora ) accertare CP_3 CP_5 Controparte_2
e dichiarare - previa occorrendo la disapplicazione del provvedimento di revoca intervenuto con DG numero 2090 del 16 giugno 2014 - l'inesistenza del diritto dello stesso e dei soggetti CP_3
incaricati della riscossione alla restituzione del contributo concesso per intervenuta prescrizione del diritto e dell'azione in tutto o in parte, perlomeno con riferimento alla differenza tra la somma richiesta e la somma di euro 5.368.000 ovvero la somma che è stata compensata dal in CP_4
sede di riacquisizione quale soggetto delegato ai sensi dell'articolo 63 della legge 488/1998; previa disapplicazione in via incidentale del decreto del numero Controparte_6
2090 del 16 giugno 2014, che revoca il contributo complessivo di € 9.336.306,39 concesso con d.d.
n 88/CP/924706 del 20.11.1996 a favore della e che contestualmente dispone il Parte_1
recupero della somma di € 9.336.306,39, corrispondente alle somme rese disponibili presso la banca concessionaria e non più spettanti a) per l'importo di € 9.333.630,63 con interessi, non erogate all'impresa b) per l'importo di € 8.402.675,76 con rivalutazione ed interessi - maggiorata degli interessi - della somma di € 195.943,75 erogata a titolo di anticipazione;
nonché della nota del Dirigente della Divisione Grandi Progetti della Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo
Economico prot. 1032 del 10/09/2014, di comunicazione della revoca del contributo, nonché per quanto possa occorrere di ogni altro presupposto inerente e/o conseguente, ivi compresa la nota di avviso dell'avviso del procedimento di revoca. Voglia avverso gli odierni convenuti:
a) dichiarare totalmente o parzialmente l'infondatezza della pretesa del al recupero della CP_3
somma richiesta e quindi dichiarare l'inesistenza del diritto di parte convenuta di procedere all'esecuzione forzata in danno della società attrice in base alla cartella esattoriale opposta, nonché la nullità dell'iscrizione dei ruoli esattoriali delle somme per cui è causa. Anche in questa ipotesi previa disapplicazione del decreto di revoca n. VII/RC/9/160871 datato 12/07/2011 e/o disapplicazione dello stesso decreto perlomeno con riferimento alla somma pari ad euro 5.368.000 ovvero la somma che è stata compensata dal in sede di riacquisizione quale soggetto CP_4
delegato ai sensi dell'articolo 63 della legge 488/1998; b) dichiarare la nullità o comunque la non debenza della cartella esattoriale, oltre i compensi di riscossione, nonché del ruolo formato dal
, sia nella integrale misura in essa portata comunque nei modi Controparte_3
e nella misura che il Giudice riterrà di giustizia anche parzialmente tenendo conto in quest'ultimo caso che una parte della somma pari ad € del conseguente diritto 5.368.000,00 è stata incamerata in esecuzione del disposto dell'articolo 63 della legge 488/1998; c) dichiarare la nullità o comunque la non debenza della cartella esattoriale e dei compensi di riscossione, nonché del ruolo formato e del conseguente diritto a procedere coattivamente, per la somma comunque eccessiva ed ingiustificata con riferimento alla cartella esattoriale emessa da è pari ad euro 15.262.672,71 per CP_7
totale assenza dei suoi presupposti giustificativi.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio e distrazione a favore del difensore.
Nell'interesse del : la Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione CP_3
disattesa, voglia respingere l'avverso appello siccome inammissibile ed infondato ovvero, comunque, accogliere le conclusioni formulate dal in primo grado e quindi: 1) in via CP_3
pregiudiziale dichiarare l'estinzione del giudizio;
2) in subordine e con riserva, dichiarare inammissibile la riassunzione e le domande proposte dal in quanto proposte da soggetto Pt_2
privo di legittimazione processuale;
3) dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità di tutte le domande proposte dalla anche sotto il profilo del difetto di giurisdizione del giudice Parte_1
adito, ovvero comunque respingerle nel merito perché infondate;
4) con vittoria di spese dei due gradi del giudizio.
Nell'interesse della : l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa Controparte_2
istanza, eccezione, deduzione disattesa, voglia
- rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della stante la perdita di Parte_1
capacità di stare in giudizio personalmente in relazione al presente appello ed a quello di primo grado con conseguente inammissibilità dell'azione;
- accertare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in relazione ai motivi di opposizione.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27.3.2016 la convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Parte_1
Cagliari, il e esponendo quanto segue. Controparte_3 Controparte_8
- con d.d. n. 88/CP/9/24706 del 20 novembre 1996 le era stato concesso in via provvisoria, ai sensi della legge 488/1992, un contributo in conto capitale di € 9.336.306,39, a fronte di investimenti ammessi per € 14.834.811,26 erogabili in tre quote annuali pari a € 3.112.102,13 ciascuna;
la banca concessionaria Europrogetti Finanza S.p.A. aveva provveduto quindi ad erogare la somma di €
3.112.102,13 in data 9 giugno 1999; € 3.112.102,13 in data 24.12.1999 ed € 2.178.471,50 in data 20.06.2001 in acconto, per un totale complessivo pari a € 8.402.675,76;
- in data 8 marzo 2004 era stato redatto il verbale di accertamento di spesa riferito alla visita effettuata dalla commissione in data 14 e 15 gennaio 2004; in quella sede, la commissione aveva riscontrato lo stato di inattività dell'impianto, in pretesa violazione della data di entrata in funzione dello stesso, originariamente fissata per il 31 ottobre 2000;
- con nota del 17.5.2004 il aveva comunicato l'avvio del procedimento di revoca CP_3
dell'agevolazione, a fronte del quale essa con nota del 5 ottobre 2004, aveva chiesto al Pt_1 di soprassedere dal procedimento di revoca, lamentando gravi ingiustificati motivi CP_3
consistenti nel mancato adempimento, da parte degli Enti firmatari di un accordo di programma, in ordine alla costruzione di una banchina portuale indispensabile per l'operatività della iniziativa agevolata;
- in data 10 settembre 2014 le era stato comunicato il decreto del
[...]
n. 2090 del 16 giugno 2014, con il quale erano state revocate le Controparte_6
agevolazioni a suo tempo concesse, sul rilievo e presupposto che, nelle more del procedimento di revoca a suo tempo avviato, non erano intervenuti elementi di novità; con il medesimo atto era stato altresì disposto il recupero delle agevolazioni, per un importo pari a € 9.336.306,39;
- non avendo essa provveduto alla restituzione del predetto importo, in data 9.2.2015 le era stata notificata da la cartella di pagamento n. 02520150003060072000 per € Controparte_8
15.262.672,71.
Tanto premesso, la società attrice espose che, nell'ambito di un accordo di programma del settembre 1997, il di Oristano doveva provvedere alla Controparte_9
costruzione di una banchina a servizio dell'area industriale e prospiciente lo stabilimento, da essa realizzato, indispensabile per consentire l'attracco delle navi dedite al trasporto della materia Pt_1
prima; per tale ragione, la stessa pur rilevando che non era stata ancora iniziata CP_10
l'attività programmata, aveva rinviato alla valutazione propria degli uffici ministeriali competenti sulla attivazione della procedura di revoca del contributo. Con nota del 26.1.2006, il , al CP_3
quale il Prefetto di Oristano aveva rappresentato la situazione di “empasse” e l'esigenza di salvaguardare ogni iniziativa suscettibile di ricadute sulla realtà socio-economica della provincia, aveva comunicato che, al momento, si sarebbe astenuto dalla adozione del provvedimento di revoca, pur segnalando l'impossibilità di mantenere impegnata indefinitamente a favore dell'impresa la somma pari al contributo concesso.
L'attrice, quindi, espose che il , con deliberazione n. 24 del 2009, attivato la procedura di CP_4
riacquisizione dell'immobile, a suo tempo venduto alla in base all'art. 63 L. 448/1998, Pt_1
valutando il valore dello stabilimento in € 5.368.000,00 e detraendo il contributo pubblico attualizzato e pari ad € 9.780.000,00. Lamentò, quindi, l'assunzione del provvedimento di revoca del contributo senza nemmeno provvedere ad effettuare un supplemento di accertamento, disponendo altresì il recupero dell'intera somma senza valutare che, ai sensi dell'art. 63 della legge 448/1998, la finanza pubblica aveva già recuperato la suddetta somma attraverso la mancata corresponsione alla del prezzo del Pt_1
riacquisto.
Sostenne, quindi, l'insussistenza dei presupposti per procedere alla revoca disposta e per il recupero della somma ivi portata, in tutto o in parte, eccependo la prescrizione del diritto di revoca e di quello per l'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito; la non imputabilità a sé, per quanto dedotto, del mancato avvio dell'attività, e, comunque, l'erroneità della cartella esattoriale, con la quale era stato chiesto il rimborso dell'importo di € 15.262.672,71, senza tenere conto che la somma effettivamente erogata era pari a € 8.402.675,76, e senza considerare l'importo di €
5.368.000,00 compensata dal in sede di riacquisizione ai sensi dell'art. 63 L 448/98. CP_4
Chiese, pertanto, previa disapplicazione del decreto del n. 2090 del 16.6.2014, venisse CP_3
dichiarata l'infondatezza della pretesa del , l'insussistenza del diritto dello stesso di CP_3
procedere ad esecuzione forzata in base alla cartella esattoriale e la nullità dell'iscrizione a ruolo.
Il , costituitosi, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_3
ordinario, dovendo la controversia essere devoluta al giudice amministrativo ex art. 2, c. 203, L.
662/96; nel merito contestò il fondamento delle avverse deduzioni e domande, deducendo l'avvenuta interruzione della prescrizione del diritto di revoca, nonché la definitività dello stesso, in quanto non impugnato nei termini di legge.
costituitasi, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando Controparte_8
che tutte le censure riguardavano il merito della pretesa creditoria del . CP_3
Con ordinanza del 15.3.2019 venne disposta l'interruzione del processo a seguito del fallimento della dichiarato con sentenza del Tribunale di Cagliari del 21.12.2018. Parte_1
In data 12.6.2019 la depositò ricorso per la prosecuzione del processo, assumendo di Parte_1
avere legittimazione processuale suppletiva stante l'inerzia del curatore.
Si costituirono il e l' , Controparte_1 Controparte_2
eccependo il difetto di capacità processuale della società fallita e l'estinzione del giudizio. Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 224/2024 il Tribunale adito dichiarò
l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c.
Il primo giudice rilevò che, a seguito della dichiarazione di fallimento, il fallito subisce lo spossessamento del patrimonio, ad eccezione di alcuni specifici beni, e, conseguentemente, in relazione ai beni destinati al soddisfacimento dei creditori, perde anche il potere di agire, assunto invece dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 43 L.F.
Osservò, quindi, che da tempo la giurisprudenza attribuisce al fallito una legittimazione straordinaria o suppletiva nei casi di inerzia del curatore e che di recente la Suprema Corte, con la sentenza n. 11287/23, aveva stabilito che l'inerzia del curatore, per far sorgere in capo al fallito la legittimazione suppletiva, rileva anche quando essa sia "pura e semplice.., indipendentemente dalla consapevolezza e volontà", con la conseguenza che sopravvive o sorge in capo al fallito la legittimazione suppletiva quando il curatore ometta, per qualsiasi motivo, di proseguire o tutelare il rapporto giuridico in causa.
Ciò posto, il primo giudice evidenziò che, comunque, l'applicazione della predetta regola non comporta che ogni processo non proseguito dal curatore generi automaticamente una legittimazione straordinaria del fallito gestire il rapporto, in quanto il processo è governato, oltre che dalla capacità, anche dall'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., che deve essere "attuale e concreto e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti
l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice (tra le tante, Cass. 2057 del 2019)”.
Pertanto, una legittimazione ad agire per la tutela del diritto abbandonato dal curatore non può configurarsi senza un interesse attuale e concreto del fallito ad ottenere una pronuncia da parte del giudice.
In particolare, il giudice rilevò che la giurisprudenza sulla legittimazione suppletiva del curatore si è formata nei casi di beni e diritti non coltivati dal curatore o di accertamenti tributari;
nella prima ipotesi, si è ritenuto che l'interesse del fallito è insito nella tutela di una posta attiva del patrimonio, con la precisazione, peraltro, che, mentre una eventuale pronuncia sfavorevole non risulta opponibile alla massa, la eventuale pronuncia favorevole, invece, produce effetti in favore della massa, che quindi apprende il risultato patrimoniale favorevole che il fallito ha curato personalmente.
Quanto, invece, alle cause aventi ad oggetto i debiti, tutte le ipotesi esaminate in giurisprudenza hanno avuto ad oggetto esclusivamente rapporti tributari, nei quali l'interesse ad impugnare o a proseguire il giudizio da parte del fallito, in ipotesi di inerzia del curatore, è stato ricostruito in maniera articolata dalla giurisprudenza e compendiata proprio nella recente sentenza n. 11287/23.
Con detta pronuncia, infatti, la Suprema Corte ha preso atto della "specialità dell'obbligazione tributaria e della peculiarità del rapporto giuridico d'imposta in quanto modellato su uno statuto suo proprio, non riscontrabile nelle altre obbligazioni e negli altri rapporti di diritto privato attratti al concorso”, e, muovendo da detto presupposto, ha osservato che "non è possibile una piena equiparazione tra l'inadempimento delle obbligazioni di diritto privato e quello delle obbligazioni tributarie"; su queste basi, ha chiarito che la legittimazione straordinaria del curatore a contestare una pretesa creditoria si giustifica solo in forza dei possibili pregiudizi personali che il contribuente potrebbe subire a causa della inerzia del curatore. In altri termini, la pronuncia ha riconosciuto la divaricazione tra interessi della massa e interesse personale del fallito, attribuendo al fallito il potere di tutelare il proprio interesse nel caso di inerzia del curatore.
La Suprema Corte, quindi, ha circoscritto i motivi che fanno sorgere in capo al fallito un interesse particolare alla coltivazione della impugnazione dell'atto tributario.
Nel caso in esame, secondo il primo giudice, posto che la controversia ad oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dal e generato dalla revoca di un finanziamento, la società CP_3
fallita non aveva alcun interesse a coltivare il processo;
anzitutto, la mancata prosecuzione del giudizio da parte del curatore non era neppure ascrivibile ad una ipotesi di inerzia, più o meno giustificata, quanto invece alla “primaria considerazione che il curatore non ha alcun interesse a proseguire una causa avente ad oggetto un debito del fallito, atteso che spetta in tal caso al creditore presentare domanda di ammissione al passivo del fallimento ai sensi dell'art. 93 l.f.”.
Inoltre, a prescindere dal fatto che il credito fosse stato o meno insinuato, era decisivo il fatto che in capo al fallito non residuava alcun interesse a contrastare il diritto di credito del , neanche CP_3
nella successiva prospettiva della chiusura del fallimento. Ciò in quanto “a) la estinzione del processo non determinerebbe alcuna conseguenza pregiudizievole per la società fallita, non venendosi a determinare alcun fenomeno di definitività della pretesa del;
b) il attraverso la cartella esattoriale non potrebbe CP_3 CP_3
soddisfarsi sul patrimonio della società fallita ai sensi dell'art. 51 l.f., destinato a soddisfare i creditori concorsuali, non risultando beni rilasciati in favore dei creditori ai sensi dell'art. 104-ter comma 8 l.f.; c) alla chiusura del fallimento, se anche la società non venisse dichiarata estinta ai sensi dell'art. 118 l.f. (circostanza non verosimile) il fallito potrebbe sempre contestare il credito, non accertato giudizialmente”.
Nel caso in esame non era stato rappresentato dalla società fallita, né poteva ritenersi esistente, alcun interesse attuale e concreto che potesse giustificare la prosecuzione del processo, non ricorrendo alcuna delle situazioni che, in via eccezionale e sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 43 l.f., giustificassero l'attribuzione alla riassumente una legittimazione suppletiva.
Avverso la predetta decisione la ha proposto appello, cui hanno resistito gli appellati. Parte_1
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha, anzitutto, dedotto che i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte S.U. con la sentenza n. 11287/23, richiamata dal primo giudice, sono inconferenti nel caso in esame, nel quale non si controverte di un'obbligazione tributaria;
per il resto, detta pronuncia nulla dice sulle obbligazioni del fallito diverse da quelle di natura tributaria, né sull'interesse ad agire del fallito.
Ha, quindi, sostenuto che nella specie era pacifica l'inerzia oggettiva e rilevante del curatore, il quale avrebbe invece l'interesse in quanto una eventuale sentenza positiva, ossia di esclusione in tutto o in parte del credito portato nella cartella esattoriale, avrebbe l'effetto favorevole di limitare o escludere quella pretesa creditoria.
Inoltre, essa stessa società fallita ha un interesse ad agire, in quanto vi è l'interesse a rimuovere una situazione di incertezza;
ad ottenere una pronuncia favorevole da poter far valere subito dopo la chiusura del fallimento nei confronti dell'asserito creditore, nell'ipotesi in cui questi non si rimasto soddisfatto, in tutto o in parte, nella procedura concorsuale;
ad ottenere, anche in pendenza di fallimento, una sentenza favorevole che, in quanto opponibile, potrebbe consentire di contenere il passivo, nonché potrebbe rilevare anche per le vicende relative alla chiusura del fallimento.
L'appellante, quindi, ha osservato che la perdita della capacità giuridica del fallito, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo, può essere eccepita solo dal curatore e non è rilevabile d'ufficio.
La censura non è fondata.
Il primo giudice ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 11287/23 per evidenziare due principi, traibili da quanto esposto e rilevato dalla Suprema Corte;
da un lato, la legittimazione suppletiva del fallito sussiste, sia in caso di inerzia qualificata che di inerzia semplice del curatore;
per altro verso, è stato rilevato che la giurisprudenza in materia si è formata prevalentemente nei casi di diritti patrimoniali vantati dal fallito, non coltivati dal curatore, e, quanto ad una situazione debitoria, per evidenziare che, in siffatta specifica ipotesi, può ravvisarsi un interesse ad agire del fallito, proprio in ragione delle conseguenze, analiticamente indicate, che consentono di configurare l'interesse personale del fallito alla coltivazione dell'impugnazione dell'atto tributario.
Un analogo interesse ad agire, peraltro, non è automaticamente configurabile nei casi in cui il fallito si trovi in una posizione debitoria diversa dalle obbligazioni tributarie, come appunto nel caso in esame, in cui l'oggetto della controversia è una azione di accertamento negativo del credito vantato dal nei confronti della società fallita nelle more del giudizio. CP_3 Pt_1
In tale ipotesi, infatti, non è ravvisabile un interesse a proseguire il giudizio da parte della società fallita, per la dirimente ed evidente ragione che il non può più azionare il titolo esecutivo, CP_3
e per far valere il proprio credito deve presentare domanda di ammissione al passivo;
dunque, è nella sede endofallimentare che il curatore deve prendere posizione in merito alla sussistenza ed entità del credito vantato dal . CP_3
Il principio di esclusività del concorso formale, infatti, comporta il trasferimento nella sede dell'accertamento del passivo di tutte le azioni di accertamento dei crediti concorsuali, al fine di salvaguardare l'esigenza di sottoporre le pretese creditorie a una verifica endoconcorsuale che consenta, quanto meno in modo potenziale, un contraddittorio con gli altri creditori, titolari di un interesse a che non vengano ammessi al concorso crediti inesistenti o inopponibili. Pertanto, in mancanza di un giudicato formatosi in epoca antecedente all'avvio della procedura concorsuale,
l'accertamento del credito rimane devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato.
Per lo stesso ordine di argomentazioni, una sentenza favorevole non sarebbe utilizzabile dal curatore;
il principio cui verosimilmente si riferisce l'appellante è relativo alla diversa ipotesi in cui il fallito vanti un credito, e solo in questo caso la giurisprudenza ha osservato che una sentenza favorevole consentirebbe al curatore di acquisire un titolo giudiziale (vd. Cass. 33546/23).
Ben diversa, invece, è l'ipotesi in cui il soggetto poi fallito avesse agito per un accertamento negativo del credito da altri vantato nei suoi confronti;
in siffatta ipotesi, infatti, la legittimazione ad agire del fallito deve essere coniugata con un suo interesse, “concreto ed attuale”, ad ottenere una pronuncia giurisdizionale che costituisca un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
Situazione che, come esposto, non ricorre nelle ipotesi, come quella in esame, in cui la pretesa creditoria deve essere necessariamente fatta valere mediante la ammissione al passivo, ed è in quella sede che il curatore ed il giudice delegato debbono valutare la esistenza ed entità della stessa.
Da ultimo, non è configurabile una legittimazione ad agire del fallito in forza di un interesse eventuale e futuro, ossia successivo alla chiusura della procedura, posto che, ai sensi dell'art 100
c.p.c., l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, restando assorbite le ulteriori questioni di merito trattate.
Le spese del presente grado debbono essere poste a carico dell'appellante per effetto della soccombenza, e vengono liquidate secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, complessità media.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'appello proposto dalla società avverso la sentenza 224/2024 del Tribunale Parte_1 di Cagliari;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida per ciascuno in complessivi € 8.470,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, disponendo quanto all' la Controparte_2
distrazione in favore dell'avv. Maria Elisabetta Porcu dichiaratasi antistataria.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 266 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro- mossa da in persona del legale rappresentante elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Francesco Angioni, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di appello
appellante contro
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1
legalmente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge appellato
e contro
, in persona del legale rappresentante, con sede Controparte_2
legale in Roma ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maria Elisabetta
Porcu, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti appellata
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse della voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis: Parte_1
in accoglimento della presente impugnazione, riformare l'impugnata sentenza, accertando e dichiarando la sussistenza in capo alla della legittimazione a riassumere la causa Parte_1
e nel merito nei confronti del ( già Controparte_1 Controparte_3
accertare e dichiarare - previa occorrendo la disapplicazione del provvedimento di
[...]
revoca numero 2090 adottato in data 16/06/2014 dal - Controparte_3
l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto dello stesso alla restituzione del contributo CP_3
concesso, per insussistenza dei presupposti per procedere alla revoca in tutto o in parte in quest'ultimo caso nella misura che risulterà di giustizia in corso di causa e comunque perlomeno per una somma pari ad euro 5.368.000 ovvero la somma che è stata compensata dal in sede di CP_4
riacquisizione quale soggetto delegato ai sensi dell'articolo 63 della legge 488/1998;
In via subordinata e pregiudiziale, nel merito in accoglimento delle eccezioni di prescrizione proposta nei confronti del e di (ora ) accertare CP_3 CP_5 Controparte_2
e dichiarare - previa occorrendo la disapplicazione del provvedimento di revoca intervenuto con DG numero 2090 del 16 giugno 2014 - l'inesistenza del diritto dello stesso e dei soggetti CP_3
incaricati della riscossione alla restituzione del contributo concesso per intervenuta prescrizione del diritto e dell'azione in tutto o in parte, perlomeno con riferimento alla differenza tra la somma richiesta e la somma di euro 5.368.000 ovvero la somma che è stata compensata dal in CP_4
sede di riacquisizione quale soggetto delegato ai sensi dell'articolo 63 della legge 488/1998; previa disapplicazione in via incidentale del decreto del numero Controparte_6
2090 del 16 giugno 2014, che revoca il contributo complessivo di € 9.336.306,39 concesso con d.d.
n 88/CP/924706 del 20.11.1996 a favore della e che contestualmente dispone il Parte_1
recupero della somma di € 9.336.306,39, corrispondente alle somme rese disponibili presso la banca concessionaria e non più spettanti a) per l'importo di € 9.333.630,63 con interessi, non erogate all'impresa b) per l'importo di € 8.402.675,76 con rivalutazione ed interessi - maggiorata degli interessi - della somma di € 195.943,75 erogata a titolo di anticipazione;
nonché della nota del Dirigente della Divisione Grandi Progetti della Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo
Economico prot. 1032 del 10/09/2014, di comunicazione della revoca del contributo, nonché per quanto possa occorrere di ogni altro presupposto inerente e/o conseguente, ivi compresa la nota di avviso dell'avviso del procedimento di revoca. Voglia avverso gli odierni convenuti:
a) dichiarare totalmente o parzialmente l'infondatezza della pretesa del al recupero della CP_3
somma richiesta e quindi dichiarare l'inesistenza del diritto di parte convenuta di procedere all'esecuzione forzata in danno della società attrice in base alla cartella esattoriale opposta, nonché la nullità dell'iscrizione dei ruoli esattoriali delle somme per cui è causa. Anche in questa ipotesi previa disapplicazione del decreto di revoca n. VII/RC/9/160871 datato 12/07/2011 e/o disapplicazione dello stesso decreto perlomeno con riferimento alla somma pari ad euro 5.368.000 ovvero la somma che è stata compensata dal in sede di riacquisizione quale soggetto CP_4
delegato ai sensi dell'articolo 63 della legge 488/1998; b) dichiarare la nullità o comunque la non debenza della cartella esattoriale, oltre i compensi di riscossione, nonché del ruolo formato dal
, sia nella integrale misura in essa portata comunque nei modi Controparte_3
e nella misura che il Giudice riterrà di giustizia anche parzialmente tenendo conto in quest'ultimo caso che una parte della somma pari ad € del conseguente diritto 5.368.000,00 è stata incamerata in esecuzione del disposto dell'articolo 63 della legge 488/1998; c) dichiarare la nullità o comunque la non debenza della cartella esattoriale e dei compensi di riscossione, nonché del ruolo formato e del conseguente diritto a procedere coattivamente, per la somma comunque eccessiva ed ingiustificata con riferimento alla cartella esattoriale emessa da è pari ad euro 15.262.672,71 per CP_7
totale assenza dei suoi presupposti giustificativi.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio e distrazione a favore del difensore.
Nell'interesse del : la Corte d'Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione CP_3
disattesa, voglia respingere l'avverso appello siccome inammissibile ed infondato ovvero, comunque, accogliere le conclusioni formulate dal in primo grado e quindi: 1) in via CP_3
pregiudiziale dichiarare l'estinzione del giudizio;
2) in subordine e con riserva, dichiarare inammissibile la riassunzione e le domande proposte dal in quanto proposte da soggetto Pt_2
privo di legittimazione processuale;
3) dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità di tutte le domande proposte dalla anche sotto il profilo del difetto di giurisdizione del giudice Parte_1
adito, ovvero comunque respingerle nel merito perché infondate;
4) con vittoria di spese dei due gradi del giudizio.
Nell'interesse della : l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa Controparte_2
istanza, eccezione, deduzione disattesa, voglia
- rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della stante la perdita di Parte_1
capacità di stare in giudizio personalmente in relazione al presente appello ed a quello di primo grado con conseguente inammissibilità dell'azione;
- accertare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in relazione ai motivi di opposizione.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27.3.2016 la convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Parte_1
Cagliari, il e esponendo quanto segue. Controparte_3 Controparte_8
- con d.d. n. 88/CP/9/24706 del 20 novembre 1996 le era stato concesso in via provvisoria, ai sensi della legge 488/1992, un contributo in conto capitale di € 9.336.306,39, a fronte di investimenti ammessi per € 14.834.811,26 erogabili in tre quote annuali pari a € 3.112.102,13 ciascuna;
la banca concessionaria Europrogetti Finanza S.p.A. aveva provveduto quindi ad erogare la somma di €
3.112.102,13 in data 9 giugno 1999; € 3.112.102,13 in data 24.12.1999 ed € 2.178.471,50 in data 20.06.2001 in acconto, per un totale complessivo pari a € 8.402.675,76;
- in data 8 marzo 2004 era stato redatto il verbale di accertamento di spesa riferito alla visita effettuata dalla commissione in data 14 e 15 gennaio 2004; in quella sede, la commissione aveva riscontrato lo stato di inattività dell'impianto, in pretesa violazione della data di entrata in funzione dello stesso, originariamente fissata per il 31 ottobre 2000;
- con nota del 17.5.2004 il aveva comunicato l'avvio del procedimento di revoca CP_3
dell'agevolazione, a fronte del quale essa con nota del 5 ottobre 2004, aveva chiesto al Pt_1 di soprassedere dal procedimento di revoca, lamentando gravi ingiustificati motivi CP_3
consistenti nel mancato adempimento, da parte degli Enti firmatari di un accordo di programma, in ordine alla costruzione di una banchina portuale indispensabile per l'operatività della iniziativa agevolata;
- in data 10 settembre 2014 le era stato comunicato il decreto del
[...]
n. 2090 del 16 giugno 2014, con il quale erano state revocate le Controparte_6
agevolazioni a suo tempo concesse, sul rilievo e presupposto che, nelle more del procedimento di revoca a suo tempo avviato, non erano intervenuti elementi di novità; con il medesimo atto era stato altresì disposto il recupero delle agevolazioni, per un importo pari a € 9.336.306,39;
- non avendo essa provveduto alla restituzione del predetto importo, in data 9.2.2015 le era stata notificata da la cartella di pagamento n. 02520150003060072000 per € Controparte_8
15.262.672,71.
Tanto premesso, la società attrice espose che, nell'ambito di un accordo di programma del settembre 1997, il di Oristano doveva provvedere alla Controparte_9
costruzione di una banchina a servizio dell'area industriale e prospiciente lo stabilimento, da essa realizzato, indispensabile per consentire l'attracco delle navi dedite al trasporto della materia Pt_1
prima; per tale ragione, la stessa pur rilevando che non era stata ancora iniziata CP_10
l'attività programmata, aveva rinviato alla valutazione propria degli uffici ministeriali competenti sulla attivazione della procedura di revoca del contributo. Con nota del 26.1.2006, il , al CP_3
quale il Prefetto di Oristano aveva rappresentato la situazione di “empasse” e l'esigenza di salvaguardare ogni iniziativa suscettibile di ricadute sulla realtà socio-economica della provincia, aveva comunicato che, al momento, si sarebbe astenuto dalla adozione del provvedimento di revoca, pur segnalando l'impossibilità di mantenere impegnata indefinitamente a favore dell'impresa la somma pari al contributo concesso.
L'attrice, quindi, espose che il , con deliberazione n. 24 del 2009, attivato la procedura di CP_4
riacquisizione dell'immobile, a suo tempo venduto alla in base all'art. 63 L. 448/1998, Pt_1
valutando il valore dello stabilimento in € 5.368.000,00 e detraendo il contributo pubblico attualizzato e pari ad € 9.780.000,00. Lamentò, quindi, l'assunzione del provvedimento di revoca del contributo senza nemmeno provvedere ad effettuare un supplemento di accertamento, disponendo altresì il recupero dell'intera somma senza valutare che, ai sensi dell'art. 63 della legge 448/1998, la finanza pubblica aveva già recuperato la suddetta somma attraverso la mancata corresponsione alla del prezzo del Pt_1
riacquisto.
Sostenne, quindi, l'insussistenza dei presupposti per procedere alla revoca disposta e per il recupero della somma ivi portata, in tutto o in parte, eccependo la prescrizione del diritto di revoca e di quello per l'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito; la non imputabilità a sé, per quanto dedotto, del mancato avvio dell'attività, e, comunque, l'erroneità della cartella esattoriale, con la quale era stato chiesto il rimborso dell'importo di € 15.262.672,71, senza tenere conto che la somma effettivamente erogata era pari a € 8.402.675,76, e senza considerare l'importo di €
5.368.000,00 compensata dal in sede di riacquisizione ai sensi dell'art. 63 L 448/98. CP_4
Chiese, pertanto, previa disapplicazione del decreto del n. 2090 del 16.6.2014, venisse CP_3
dichiarata l'infondatezza della pretesa del , l'insussistenza del diritto dello stesso di CP_3
procedere ad esecuzione forzata in base alla cartella esattoriale e la nullità dell'iscrizione a ruolo.
Il , costituitosi, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_3
ordinario, dovendo la controversia essere devoluta al giudice amministrativo ex art. 2, c. 203, L.
662/96; nel merito contestò il fondamento delle avverse deduzioni e domande, deducendo l'avvenuta interruzione della prescrizione del diritto di revoca, nonché la definitività dello stesso, in quanto non impugnato nei termini di legge.
costituitasi, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando Controparte_8
che tutte le censure riguardavano il merito della pretesa creditoria del . CP_3
Con ordinanza del 15.3.2019 venne disposta l'interruzione del processo a seguito del fallimento della dichiarato con sentenza del Tribunale di Cagliari del 21.12.2018. Parte_1
In data 12.6.2019 la depositò ricorso per la prosecuzione del processo, assumendo di Parte_1
avere legittimazione processuale suppletiva stante l'inerzia del curatore.
Si costituirono il e l' , Controparte_1 Controparte_2
eccependo il difetto di capacità processuale della società fallita e l'estinzione del giudizio. Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 224/2024 il Tribunale adito dichiarò
l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c.
Il primo giudice rilevò che, a seguito della dichiarazione di fallimento, il fallito subisce lo spossessamento del patrimonio, ad eccezione di alcuni specifici beni, e, conseguentemente, in relazione ai beni destinati al soddisfacimento dei creditori, perde anche il potere di agire, assunto invece dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 43 L.F.
Osservò, quindi, che da tempo la giurisprudenza attribuisce al fallito una legittimazione straordinaria o suppletiva nei casi di inerzia del curatore e che di recente la Suprema Corte, con la sentenza n. 11287/23, aveva stabilito che l'inerzia del curatore, per far sorgere in capo al fallito la legittimazione suppletiva, rileva anche quando essa sia "pura e semplice.., indipendentemente dalla consapevolezza e volontà", con la conseguenza che sopravvive o sorge in capo al fallito la legittimazione suppletiva quando il curatore ometta, per qualsiasi motivo, di proseguire o tutelare il rapporto giuridico in causa.
Ciò posto, il primo giudice evidenziò che, comunque, l'applicazione della predetta regola non comporta che ogni processo non proseguito dal curatore generi automaticamente una legittimazione straordinaria del fallito gestire il rapporto, in quanto il processo è governato, oltre che dalla capacità, anche dall'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., che deve essere "attuale e concreto e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti
l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice (tra le tante, Cass. 2057 del 2019)”.
Pertanto, una legittimazione ad agire per la tutela del diritto abbandonato dal curatore non può configurarsi senza un interesse attuale e concreto del fallito ad ottenere una pronuncia da parte del giudice.
In particolare, il giudice rilevò che la giurisprudenza sulla legittimazione suppletiva del curatore si è formata nei casi di beni e diritti non coltivati dal curatore o di accertamenti tributari;
nella prima ipotesi, si è ritenuto che l'interesse del fallito è insito nella tutela di una posta attiva del patrimonio, con la precisazione, peraltro, che, mentre una eventuale pronuncia sfavorevole non risulta opponibile alla massa, la eventuale pronuncia favorevole, invece, produce effetti in favore della massa, che quindi apprende il risultato patrimoniale favorevole che il fallito ha curato personalmente.
Quanto, invece, alle cause aventi ad oggetto i debiti, tutte le ipotesi esaminate in giurisprudenza hanno avuto ad oggetto esclusivamente rapporti tributari, nei quali l'interesse ad impugnare o a proseguire il giudizio da parte del fallito, in ipotesi di inerzia del curatore, è stato ricostruito in maniera articolata dalla giurisprudenza e compendiata proprio nella recente sentenza n. 11287/23.
Con detta pronuncia, infatti, la Suprema Corte ha preso atto della "specialità dell'obbligazione tributaria e della peculiarità del rapporto giuridico d'imposta in quanto modellato su uno statuto suo proprio, non riscontrabile nelle altre obbligazioni e negli altri rapporti di diritto privato attratti al concorso”, e, muovendo da detto presupposto, ha osservato che "non è possibile una piena equiparazione tra l'inadempimento delle obbligazioni di diritto privato e quello delle obbligazioni tributarie"; su queste basi, ha chiarito che la legittimazione straordinaria del curatore a contestare una pretesa creditoria si giustifica solo in forza dei possibili pregiudizi personali che il contribuente potrebbe subire a causa della inerzia del curatore. In altri termini, la pronuncia ha riconosciuto la divaricazione tra interessi della massa e interesse personale del fallito, attribuendo al fallito il potere di tutelare il proprio interesse nel caso di inerzia del curatore.
La Suprema Corte, quindi, ha circoscritto i motivi che fanno sorgere in capo al fallito un interesse particolare alla coltivazione della impugnazione dell'atto tributario.
Nel caso in esame, secondo il primo giudice, posto che la controversia ad oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dal e generato dalla revoca di un finanziamento, la società CP_3
fallita non aveva alcun interesse a coltivare il processo;
anzitutto, la mancata prosecuzione del giudizio da parte del curatore non era neppure ascrivibile ad una ipotesi di inerzia, più o meno giustificata, quanto invece alla “primaria considerazione che il curatore non ha alcun interesse a proseguire una causa avente ad oggetto un debito del fallito, atteso che spetta in tal caso al creditore presentare domanda di ammissione al passivo del fallimento ai sensi dell'art. 93 l.f.”.
Inoltre, a prescindere dal fatto che il credito fosse stato o meno insinuato, era decisivo il fatto che in capo al fallito non residuava alcun interesse a contrastare il diritto di credito del , neanche CP_3
nella successiva prospettiva della chiusura del fallimento. Ciò in quanto “a) la estinzione del processo non determinerebbe alcuna conseguenza pregiudizievole per la società fallita, non venendosi a determinare alcun fenomeno di definitività della pretesa del;
b) il attraverso la cartella esattoriale non potrebbe CP_3 CP_3
soddisfarsi sul patrimonio della società fallita ai sensi dell'art. 51 l.f., destinato a soddisfare i creditori concorsuali, non risultando beni rilasciati in favore dei creditori ai sensi dell'art. 104-ter comma 8 l.f.; c) alla chiusura del fallimento, se anche la società non venisse dichiarata estinta ai sensi dell'art. 118 l.f. (circostanza non verosimile) il fallito potrebbe sempre contestare il credito, non accertato giudizialmente”.
Nel caso in esame non era stato rappresentato dalla società fallita, né poteva ritenersi esistente, alcun interesse attuale e concreto che potesse giustificare la prosecuzione del processo, non ricorrendo alcuna delle situazioni che, in via eccezionale e sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 43 l.f., giustificassero l'attribuzione alla riassumente una legittimazione suppletiva.
Avverso la predetta decisione la ha proposto appello, cui hanno resistito gli appellati. Parte_1
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha, anzitutto, dedotto che i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte S.U. con la sentenza n. 11287/23, richiamata dal primo giudice, sono inconferenti nel caso in esame, nel quale non si controverte di un'obbligazione tributaria;
per il resto, detta pronuncia nulla dice sulle obbligazioni del fallito diverse da quelle di natura tributaria, né sull'interesse ad agire del fallito.
Ha, quindi, sostenuto che nella specie era pacifica l'inerzia oggettiva e rilevante del curatore, il quale avrebbe invece l'interesse in quanto una eventuale sentenza positiva, ossia di esclusione in tutto o in parte del credito portato nella cartella esattoriale, avrebbe l'effetto favorevole di limitare o escludere quella pretesa creditoria.
Inoltre, essa stessa società fallita ha un interesse ad agire, in quanto vi è l'interesse a rimuovere una situazione di incertezza;
ad ottenere una pronuncia favorevole da poter far valere subito dopo la chiusura del fallimento nei confronti dell'asserito creditore, nell'ipotesi in cui questi non si rimasto soddisfatto, in tutto o in parte, nella procedura concorsuale;
ad ottenere, anche in pendenza di fallimento, una sentenza favorevole che, in quanto opponibile, potrebbe consentire di contenere il passivo, nonché potrebbe rilevare anche per le vicende relative alla chiusura del fallimento.
L'appellante, quindi, ha osservato che la perdita della capacità giuridica del fallito, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo, può essere eccepita solo dal curatore e non è rilevabile d'ufficio.
La censura non è fondata.
Il primo giudice ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 11287/23 per evidenziare due principi, traibili da quanto esposto e rilevato dalla Suprema Corte;
da un lato, la legittimazione suppletiva del fallito sussiste, sia in caso di inerzia qualificata che di inerzia semplice del curatore;
per altro verso, è stato rilevato che la giurisprudenza in materia si è formata prevalentemente nei casi di diritti patrimoniali vantati dal fallito, non coltivati dal curatore, e, quanto ad una situazione debitoria, per evidenziare che, in siffatta specifica ipotesi, può ravvisarsi un interesse ad agire del fallito, proprio in ragione delle conseguenze, analiticamente indicate, che consentono di configurare l'interesse personale del fallito alla coltivazione dell'impugnazione dell'atto tributario.
Un analogo interesse ad agire, peraltro, non è automaticamente configurabile nei casi in cui il fallito si trovi in una posizione debitoria diversa dalle obbligazioni tributarie, come appunto nel caso in esame, in cui l'oggetto della controversia è una azione di accertamento negativo del credito vantato dal nei confronti della società fallita nelle more del giudizio. CP_3 Pt_1
In tale ipotesi, infatti, non è ravvisabile un interesse a proseguire il giudizio da parte della società fallita, per la dirimente ed evidente ragione che il non può più azionare il titolo esecutivo, CP_3
e per far valere il proprio credito deve presentare domanda di ammissione al passivo;
dunque, è nella sede endofallimentare che il curatore deve prendere posizione in merito alla sussistenza ed entità del credito vantato dal . CP_3
Il principio di esclusività del concorso formale, infatti, comporta il trasferimento nella sede dell'accertamento del passivo di tutte le azioni di accertamento dei crediti concorsuali, al fine di salvaguardare l'esigenza di sottoporre le pretese creditorie a una verifica endoconcorsuale che consenta, quanto meno in modo potenziale, un contraddittorio con gli altri creditori, titolari di un interesse a che non vengano ammessi al concorso crediti inesistenti o inopponibili. Pertanto, in mancanza di un giudicato formatosi in epoca antecedente all'avvio della procedura concorsuale,
l'accertamento del credito rimane devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato.
Per lo stesso ordine di argomentazioni, una sentenza favorevole non sarebbe utilizzabile dal curatore;
il principio cui verosimilmente si riferisce l'appellante è relativo alla diversa ipotesi in cui il fallito vanti un credito, e solo in questo caso la giurisprudenza ha osservato che una sentenza favorevole consentirebbe al curatore di acquisire un titolo giudiziale (vd. Cass. 33546/23).
Ben diversa, invece, è l'ipotesi in cui il soggetto poi fallito avesse agito per un accertamento negativo del credito da altri vantato nei suoi confronti;
in siffatta ipotesi, infatti, la legittimazione ad agire del fallito deve essere coniugata con un suo interesse, “concreto ed attuale”, ad ottenere una pronuncia giurisdizionale che costituisca un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
Situazione che, come esposto, non ricorre nelle ipotesi, come quella in esame, in cui la pretesa creditoria deve essere necessariamente fatta valere mediante la ammissione al passivo, ed è in quella sede che il curatore ed il giudice delegato debbono valutare la esistenza ed entità della stessa.
Da ultimo, non è configurabile una legittimazione ad agire del fallito in forza di un interesse eventuale e futuro, ossia successivo alla chiusura della procedura, posto che, ai sensi dell'art 100
c.p.c., l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, restando assorbite le ulteriori questioni di merito trattate.
Le spese del presente grado debbono essere poste a carico dell'appellante per effetto della soccombenza, e vengono liquidate secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, complessità media.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo dell'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'appello proposto dalla società avverso la sentenza 224/2024 del Tribunale Parte_1 di Cagliari;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida per ciascuno in complessivi € 8.470,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, disponendo quanto all' la Controparte_2
distrazione in favore dell'avv. Maria Elisabetta Porcu dichiaratasi antistataria.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu