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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 875/2025 promossa da:
- ass. avv. MORRONE (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1 contro
- ass. avv. BORLA e PARISI (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 25/11/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che:
-con ricorso depositato il 31.1.2025 il sig. ha chiesto al tribunale di Parte_1 accertare e dichiarare il suo diritti di “percepire le quote di pensione di reversibilità al medesimo spettante e conseguentemente condannare l' (…) a corrispondere al CP_1
Sig. le quote di pensione di reversibilità al medesimo spettanti, così come Parte_1 previsto dalla legge, a far tempo dal primo giorno del mese successivo al decesso del padre, Sig. , ovvero dal 01.11.2022, oltre gli interessi legali”; Persona_1
- l si è costituito in giudizio contestando – come chiarito all'odierna udienza - CP_1 solamente la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario necessario per ottenere la pensione di reversibilità (v. verbale udienza);
2. rilevato che
- secondo l'art. 2, comma 1, l. 222/1984, “si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'
[...]
, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con Controparte_2 decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. - l'art. 8 l. n. 222/1984 (rubricato “Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali”) ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e alla pensione di reversibilità, stabilendo che il diritto sorge quando in capo al soggetto si verifichi una infermità, fisica o mentale, tale da provocare un'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro;
- tenuto conto delle difese dell è stata svolta una c.t.u. al fine di accertare se, al CP_1 momento del decesso del padre (avvenuto in data 9.10.2022), il ricorrente fosse assolutamente e permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa”;
- che il C.t.u. ha accertato che il ricorrente alla data del decesso nelle Parte_2 condizioni di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa
a causa di infermità”;
3. considerato che sulla base delle risultanze dell'accertamento peritale, da ritenersi corrette in quanto ben argomentate e non oggetto di rilievi critici ad opera delle parti, la domanda debba essere accolta, non essendovi contestazione ad opera dell in CP_1 merito alla sussistenza degli altri requisiti necessari per ottenere la prestazione;
4. ritenuto, pertanto, che la domanda debba essere accolta e che le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 55/2014, data la semplicità delle questioni trattate, debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire la pensione di reversibilità e condanna l a corrispondergli le quote spettanti, con decorrenza 1.11.2022, oltre CP_1 agli interessi legali;
pone le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, a carico dell CP_1 dichiara tenuto e condanna l a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1 in complessivi € 4638,00, oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del 15% e contributo se versato, da distrarsi in favore dell'avv. MORRONE. la giudice
RT PA