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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 359/2022
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 359 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Parte_1 C.F._1
Marchetti, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Controparte_1 C.F._2
Gallinari, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del
matrimonio tra i coniugi e alle seguenti CONDIZIONI 1. dichiarare la Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 4 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i e in Latina il Parte_1 Controparte_1
27.10.1984, trascritto allo Stato Civile del suddetto Comune, Atto n. 386, Parte 2, Serie A, anno 1984;
2. La casa coniugale di proprietà esclusiva del coniuge rimane assegnata allo stesso, come Parte_1
già deciso nella sentenza di separazione;
3. nulla è dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento
essendo i coniugi titolari di autonomo reddito sufficiente per il proprio sostentamento;
4. parimenti,
essendo i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti ed autosufficienti, nulla verrà corrisposto
dal in favore degli stessi a titolo di mantenimento;
Vittoria di spese e competenze di Parte_1
giudizio. Chiede che la causa venga assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per parte resistente: precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria di
costituzione. In ragione del comportamento del ricorrente, improntato ad un atteggiamento ostile e bellicoso sin
dall'inizio, non consono al raggiungimento di un accordo bonario per un divorzio congiunto, il sottoscritto
procuratore chiede che lo stesso venga condannato al pagamento delle spese di lite in favore della Sig.ra CP_1
.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 25.1.2022, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e di assegnare la casa coniugale di proprietà del coniuge al ricorrente, come già previsto in sede di separazione, senza nulla prevedere a Parte_1
titolo di mantenimento né in favore della moglie né in favore dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente assumeva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Latina il 27.10.1984; dal matrimonio erano nati due figli
Per_
(22.5.1985) e (2.6.1996); con sentenza n. n. 48/2005 del 20.12.2004, depositata Per_1
in Cancelleria il 13.1.2005 (R.G. 3782/1998), il Tribunale di Latina aveva dichiarato la separazione personale tra le parti disciplinando l'affidamento, il collocamento, il diritto di
Per_ visita paterno ed il mantenimento per il figlio minorenne (400,00 euro mensili a carico del padre) ed assegnato la ex casa coniugale al , convivente con il figlio primogenito Pt_1
pagina 2 di 4 ; la separazione tra i coniugi e durava ininterrottamente Per_1 Pt_1 CP_1
dall'udienza Presidenziale e non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza tra le parti.
non si opponeva alla domanda di divorzio e deduceva che: il sin dal 2005, Controparte_1 Pt_1
Per_ nonostante l'assegno mensile di € 400,00 previsto a suo carico per il mantenimento del figlio , non aveva mai versato nulla alla e, pertanto, la resistente aveva dovuto provvedere alle esigenze CP_1
dei figli unicamente i propri redditi, pari a circa 1.500,00 euro mensili.
Con ordinanza del 30.9.2022, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione,
rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore
La causa proseguiva per la comparizione delle parti e per la trattazione.
Quindi, all'esito del deposito delle memorie istruttorie e dopo vari rinvii richiesti per tentare un bonario componimento delle lite, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- il merito della lite
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Latina il 27.10.1984, va accolta.
Può, infatti, ritenersi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898 e ss.mm.,
essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina (R.G. 3782/1998), nel procedimento di separazione, terminato con la sentenza n.
48/2005 del 20.12.2004, depositata in cancelleria il 13.1.2005; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Assegnazione della casa coniugale
pagina 3 di 4 La domanda di assegnazione della casa coniugale svolta da parte ricorrente va rigettata, in assenza di collocamento di figli minori e/o di convivenza con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Infatti, come noto, l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare (v. S.U. 2002 n. 11096, in motiv.;
n. 11696 del 2011; n. 11630 del 2001;n. 6706 del 2000).
Tale ratio protettiva, non è configurabile in assenza di collocamento della prole minorenne o di convivenza con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Conseguentemente, nel caso di specie, deve trovare attuazione l'ordinario regime privatistico della proprietà.
Spese di lite
Le spese di lite tra le parti vanno compensate, in ragione della natura del procedimento e della pronuncia unicamente sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in
Latina in data 27.10.1984 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 386,
Parte 2, Serie A, dell'anno 1984);
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale spiegata da;
Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
DISPONE l'annotazione come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 12.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 359 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Parte_1 C.F._1
Marchetti, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Controparte_1 C.F._2
Gallinari, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del
matrimonio tra i coniugi e alle seguenti CONDIZIONI 1. dichiarare la Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 4 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i e in Latina il Parte_1 Controparte_1
27.10.1984, trascritto allo Stato Civile del suddetto Comune, Atto n. 386, Parte 2, Serie A, anno 1984;
2. La casa coniugale di proprietà esclusiva del coniuge rimane assegnata allo stesso, come Parte_1
già deciso nella sentenza di separazione;
3. nulla è dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento
essendo i coniugi titolari di autonomo reddito sufficiente per il proprio sostentamento;
4. parimenti,
essendo i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti ed autosufficienti, nulla verrà corrisposto
dal in favore degli stessi a titolo di mantenimento;
Vittoria di spese e competenze di Parte_1
giudizio. Chiede che la causa venga assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per parte resistente: precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria di
costituzione. In ragione del comportamento del ricorrente, improntato ad un atteggiamento ostile e bellicoso sin
dall'inizio, non consono al raggiungimento di un accordo bonario per un divorzio congiunto, il sottoscritto
procuratore chiede che lo stesso venga condannato al pagamento delle spese di lite in favore della Sig.ra CP_1
.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 25.1.2022, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e di assegnare la casa coniugale di proprietà del coniuge al ricorrente, come già previsto in sede di separazione, senza nulla prevedere a Parte_1
titolo di mantenimento né in favore della moglie né in favore dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente assumeva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Latina il 27.10.1984; dal matrimonio erano nati due figli
Per_
(22.5.1985) e (2.6.1996); con sentenza n. n. 48/2005 del 20.12.2004, depositata Per_1
in Cancelleria il 13.1.2005 (R.G. 3782/1998), il Tribunale di Latina aveva dichiarato la separazione personale tra le parti disciplinando l'affidamento, il collocamento, il diritto di
Per_ visita paterno ed il mantenimento per il figlio minorenne (400,00 euro mensili a carico del padre) ed assegnato la ex casa coniugale al , convivente con il figlio primogenito Pt_1
pagina 2 di 4 ; la separazione tra i coniugi e durava ininterrottamente Per_1 Pt_1 CP_1
dall'udienza Presidenziale e non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza tra le parti.
non si opponeva alla domanda di divorzio e deduceva che: il sin dal 2005, Controparte_1 Pt_1
Per_ nonostante l'assegno mensile di € 400,00 previsto a suo carico per il mantenimento del figlio , non aveva mai versato nulla alla e, pertanto, la resistente aveva dovuto provvedere alle esigenze CP_1
dei figli unicamente i propri redditi, pari a circa 1.500,00 euro mensili.
Con ordinanza del 30.9.2022, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione,
rimetteva le parti innanzi al Giudice Istruttore
La causa proseguiva per la comparizione delle parti e per la trattazione.
Quindi, all'esito del deposito delle memorie istruttorie e dopo vari rinvii richiesti per tentare un bonario componimento delle lite, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- il merito della lite
Cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Latina il 27.10.1984, va accolta.
Può, infatti, ritenersi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898 e ss.mm.,
essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Latina (R.G. 3782/1998), nel procedimento di separazione, terminato con la sentenza n.
48/2005 del 20.12.2004, depositata in cancelleria il 13.1.2005; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Assegnazione della casa coniugale
pagina 3 di 4 La domanda di assegnazione della casa coniugale svolta da parte ricorrente va rigettata, in assenza di collocamento di figli minori e/o di convivenza con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Infatti, come noto, l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare (v. S.U. 2002 n. 11096, in motiv.;
n. 11696 del 2011; n. 11630 del 2001;n. 6706 del 2000).
Tale ratio protettiva, non è configurabile in assenza di collocamento della prole minorenne o di convivenza con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Conseguentemente, nel caso di specie, deve trovare attuazione l'ordinario regime privatistico della proprietà.
Spese di lite
Le spese di lite tra le parti vanno compensate, in ragione della natura del procedimento e della pronuncia unicamente sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in
Latina in data 27.10.1984 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 386,
Parte 2, Serie A, dell'anno 1984);
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale spiegata da;
Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
DISPONE l'annotazione come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 12.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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