Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 27/04/2026, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02651/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03993/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3993 del 2025, proposto da
Alta RE AS di AN NO & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Capolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 111 del 3.7.2025, notificata in pari data, del Comune di Bacoli, con la quale si ingiunge alla ricorrente la demolizione delle opere abusive realizzate presso il fondo sito in via Lido Miliscola n. 40, individuato catastalmente al Foglio n. 16, P.lla 516, in Bacoli, di proprietà del Centro Ittico Campano SpA ed, in particolare, “… allestimento di un'area adibita a parcheggio per veicoli, con la realizzazione e posa in opera di un manto di asfalto bituminoso per circa la metà dell'area, e di materiale stabilizzante per l'altra metà dell'area di parcheggio, che in totale è di mq.1796. Inoltre sull'intera area erano stati installate strutture in ferro costituite da pali stabilmente infissi nel terreno, e soprastanti elementi orizzontali a sostegno di copertura in incannucciato, attualmente presente sull'area asfaltata, in assenza del permesso di costruire per la modifica del carico urbanistico apportato all'area anche sottoposta al vincolo paesaggistico - ambientale (Parco/SIC), in quanto le attività sono realizzate in totale assenza di permesso edilizio per cambio di destinazione d'uso ed in assenza della procedura di Valutazione D' incidenza Ambientale…” con l’avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire, sarà irrogata a carico della parte il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad € 20.000,00 prevista dal comma 4/bis dell’art. 31 del D.P.R. 380/01 nonché le opere realizzate e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti disposizioni urbanistiche, saranno di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune di Bacoli con l’adozione di ulteriori provvedimenti previsti dall’art. 31 DPR 380/01;
2) ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. OC AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
La società ricorrente, con il gravame oggetto dell’odierno scrutinio, esponeva:
- di essere titolare di una concessione demaniale marittima relativa allo stabilimento balneare “Lido Saturday” esercitata in via Lido Miliscola n. 40, in area di proprietà del Centro Ittico Campano s.p.a. (IC);
- di avere, in data 1.10.2012, stipulato un contratto di locazione con IC un fondo, di circa 2.200 mq; in particolare, l’oggetto di tale contratto di locazione risultava essere una struttura adibita a bar-ristorante di mq 202, abitazione per mq 169 nonché area parcheggio di mq 1796, pertinenziale allo stabilimento balneare;
- che l’area in questione sarebbe stata da tempo immemore in detenzione della famiglia della sig.ra NO AN, tramite contratti di locazione, ivi esplicandosi, “ almeno dagli inizi degli anni ’70 ” attività di parcheggio auto, di natura temporanea;
- che per talune opere ivi realizzate, “ asfalto e pali con pagliarelle a copertura delle auto in sosta ”, sarebbe stata prodotta istanza di condono ex lege 47/85, ancora in attesa di riscontro;
- che l’attività di area di sosta temporanea sarebbe stata autorizzata dal Comune di Bacoli in data 03.06.1992, con il rilascio della “ Licenza per apertura ed esercizio di rimessa autoveicoli, vetture locali di stallaggio e simili ”, con la correlata trasformazione dell’area da agricola ad area parcheggio;
- di avere, indi, in data 16/07/2020 presentato SCIA per l’apertura di un’attività autonoma di parcheggi e, poi, comunicato, con nota acquisita al protocollo del Comune con il n. 11042 del 21.05.2021, che l’area di sosta temporanea, in questione, risultava essere asservita e pertinenziale alla struttura turistico ricettiva Lido Saturday;
- che in data 27/7/2021 la sig.ra NO AN presentava SCIA per l’apertura in Via Lido Miliscola di una nuova attività di esercizio di parcheggio; da quel momento “ ad oggi, lo stato dei luoghi è immutato ”; invero, dal luglio 2021 ad oggi, la ricorrente non avrebbe eseguito alcun tipo di opera e/o lavoro presso l’area di sosta in questione;
- che la nuova pianificazione urbanistica del Comune di Bacoli, determinata con il Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato nell’aprile del 2024, declina l’area in questione come UT 2/A ove è consentito, presso il litorale di Miliscola, la possibilità di esercitare l’attività di parcheggio, solo ad uso pertinenziale;
- che, nell’ambito di una più vasta azione di controllo su tutte le attività di parcheggio sul litorale di Bacoli -quale area di particolare interesse per la tutela dell’ambiente, in quanto area SIC- in data 22 giugno 2025 gli agenti di Polizia Municipale del Comune di Bacoli eseguivano un sopralluogo presso l’area condotta a titolo di locazione dalla società Alta RE s.r.l.;
- dopo il rapporto del 23 giugno 2025 compendiante gli esiti del sopralluogo, il Comune emanava la ingiunzione a demolire n. 111 del 03.07.2025 nei confronti della ricorrente (conduttrice dell’area) e di IC, nella qualità di proprietario del fondo, relative alle opere effettuate sull’area, destinata a parcheggio, e che non garantivano una idonea permeabilità del suolo ed alteravano in modo irreversibile l’andamento naturale del terreno.
Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva la ricorrente, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. 6 agosto 1967, n. 765 che ha modificato l’art. 31 della l. 17 agosto 1942 n. 1150 – violazione del giusto procedimento amministrativo e della l. 7.8.1990 n. 241, ed in particolare dell’art. 3 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e per omessa ponderazione della situazione contemplata – violazione e falsa applicazione del PTP dei Campi Flegrei – violazione e falsa applicazione della normativa del parco dei Campi Flegrei – violazione e falsa applicazione della normativa attinente le zone di protezione speciale e siti di importanza comunitaria, stante la risalente “preesistenza” delle opere, “ da tempo immemore ” e, comunque, da “ almeno prima dell’approvazione del PRG del Comune di Bacoli avvenuto in data 1976 ”, allorquando veniva approvato il PRG del Comune di Bacoli; attività di autorimessa, di poi, nel 1992 espressamente autorizzata dal Comune, in data ben antecedente alla entrata in vigore di tutti gli altri strumenti invocati dal Comune (PTP, SIC comunitario, istituzione dell’Area Riserva Generale e della Perimetrazione del Parco Regionale dei Campi Flegrei); da ciò anche la inapplicabilità dell’obbligo di redazione di Valutazione di Incidenza Appropriata; la destinazione a parcheggio, peraltro, sarebbe conforme alle previsioni del nuovo PUC del Comune di Bacoli, che ben ammette tale destinazione in funzione pertinenziali agli usi consentiti da esso PUC, ivi compresi quelli relativi alle attività “ turistico-ricettive e per il tempo libero ”;
- violazione di legge - violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 38 della l. 28.02.1985 n. 47 – eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della legge 47/85 - violazione del giusto procedimento amministrativo - violazione della legge 241/90 - eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata - eccesso di potere per difetto di istruttoria e per falso presupposto; la pendenza delle domanda di condono in relazione alle opere per cui è causa (asfalto e pali in ferro) avrebbe precluso la adozione della gravata ingiunzione a demolire;
- violazione e falsa applicazione della l. 241/90 - eccesso di potere per omessa e/o carente istruttoria - eccesso di potere per contraddittorietà tra atti – illogicità – sviamento di potere - omessa ponderazione della situazione contemplata – violazione del principio di buona fede, correttezza e legittimo affidamento - violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis DPR 380/01; contraddittoria e illogica, di poi, sarebbe la azione del Comune che, già nel 1992, aveva ben autorizzato l’esercizio della attività di rimessa autoveicoli sull’area in questione, rilasciando apposita licenza al dante causa della legale rappresentante della società ricorrente; lo stesso contratto di locazione stipulato da IC nel 2012 darebbe conto della esistenza di tale attività di parcheggio, presupponendola, al pari della scia presentata dalla ricorrente nel 2021.
Si costituiva la intimata Amministrazione comunale, instando per la reiezione del gravame e la causa, alfine, illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti defensionali e di replica, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 18 marzo 2026.
Il ricorso non è fondato, siccome già adombrato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per discostarsi.
Quanto al primo e al terzo mezzo, ben suscettibili di congiunto scrutinio, valga il rilevare quanto appresso.
L’area per cui è causa, ricade:
- in zona UT2a-Valorizzazione Ambientale- del Piano Urbanistico Comunale (PUC) che «comprende ulteriori aree di particolare pregio ambientale intorno ai laghi di Miseno e del Fusaro ed i relativi arenili» (art. 11 NdA PUC);
- ZONA P.I. – Protezione Integrale (art.11) – del P.T.P. dei Campi Flegrei;
- ZONA B – Area Riserva generale della Perimetrazione del Parco Regionale dei campi Flegrei;
- nella perimetrazione dell’”Area Natura 2000” (tutela UE per la biodiversità) ambito del sito di interesse comunitario “ZSC IT 8030017”- Lago Miseno”.
Orbene, nulla quaestio sulla incompatibilità delle opere contestate con le stringenti prescrizioni urbanistiche e con quelle volte alla tutela paesaggistica ed ambientale, anche di matrice sovranazionale.
Il diuturno vulnus che opere della specie di quelle che ne occupa arreca agli interessi protetti dalle ridette prescrizioni vale a giustificare l’esercizio della potestà repressiva quivi vanamente censurata.
Né possono residuare dubbi circa la cogenza di tali prescrizioni e sulla loro applicabilità in subiecta materia , anche ratione temporis .
Del resto, l’impianto defensionale della società ricorrente - preesistenza longissimo tempore , sin dal 1966, della destinazione a parcheggio e aderenza dello stato dei luoghi, siccome trasformata “ fin dagli anni ‘70 ” e poi nel 1992 (epoca di adozione della licenza per l’esercizio dell’attività di rimessa autoveicoli in loco ) a quello constatato dai Carabinieri nel 2025 – è risultato privo di un adeguato conforto probatorio, oltre che in parte qua non rilevante (risalendo il vincolo sull’area ad epoca senz’altro antecedente agli anni ’70).
Costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in forza del quale l'onere della prova circa la effettiva natura ed entità dei lavori, ovvero circa la preesistenza e consistenza del manufatto su cui insistono i lavori rispetto ad una determinata data, grava in capo al soggetto che ha realizzato essi lavori ovvero che è successivamente entrato nella disponibilità dell’immobile, nella cui sfera di signoria, quale responsabile dell’abuso, proprietario, possessore o detentore, ricadono la condotta ovvero i suoi effetti (TAR Campania, VI, 26 giugno 2020, n. 2680; CdS, II, 30 aprile 2020, n. 276; CdS, VI, 24 gennaio 2020, n. 588).
Nella fattispecie de qua agitur non è desumibile ex actis la “preesistente” natura e conformazione dell’area in questione, id est lo stato dei luoghi siccome esistente ex ante (nell’assunto di parte ricorrente sin dal 1966, ovvero dagli anni ‘70) e, poi, nel momento della presentazione della domanda di condono ovvero del rilascio della autorizzazione del 1992.
E ciò anche a tenere in non cale, in ogni caso, il di per sé dirimente rilievo per cui il vincolo paesaggistico-ambientale che conforma l’intero territorio del Comune di Bacoli è ancor più risalente, rimontando al DM del 15 dicembre 1959: ciò ex se basterebbe alla reiezione della doglianza.
Le allegazioni afferenti alla preesistenza delle opere e della destinazione a parcheggio impressa all’area manufatto sono rimaste prive, come detto, di un idoneo supporto probatorio.
Costituisce, all’uopo, dato ricevuto quello in forza del quale l’onere della prova circa la ultimazione dei lavori in un momento antecedente ad una certa data (nella fattispecie, in epoca antecedente al 1967) grava in capo all’istante, nella cui sfera di signoria, quale responsabile dell’abuso o proprietario, ricade la condotta (tra le tante, CdS, II, 30 aprile 2020, n. 276; CdS, VI, 24 gennaio 2020, n. 588).
Tale allocazione dell’onere probatorio non può non riguardare anche il fondamentale profilo -che viene in rilievo nel caso che ne occupa- relativo alla dimostrazione della effettiva preesistenza delle opere realizzate rispetto all’epoca, 1967, di entrata in vigore dell’obbligo di munirsi del titolo abilitante e, ancor prima, rispetto all’epoca (1959) di apposizione sul territorio del Comune del vincolo paesaggistico.
E ciò anche in ossequio al cd. “ principio di vicinanza della prova ”, in forza del quale è ragionevolmente esigibile dal richiedente il condono la produzione di evidenze documentali atte a comprovare che la condotta abusiva si sia “consumata” entro la data predetta (TAR Lombardia, I, 26 settembre 2018, n. 2143) ed abbia giustappunto le caratteristiche morfologiche e planivolumetriche rappresentate nella domanda. Si è all’uopo rimarcato che “ ai fini della concessione del condono edilizio, l'Amministrazione, pur dovendo sempre espletare un'istruttoria adeguata anche relativamente all'epoca della edificazione (onde individuare il regime giuridico di riferimento), non deve fornire, quale condizione di legittimità per l'irrogazione della sanzione, (anche) prova certa dell'epoca di realizzazione dell'abuso. Ricade, infatti, in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) l'onere di provare la data di ultimazione (con difforme destinazione d'uso) delle opere edilizie, dal momento che solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto. In difetto di tali prove, resta integro il potere dell'Amministrazione di negare la sanatoria dell'abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. IV, 03/02/2017, n. 463; Consiglio di Stato, sez. IV, 15/06/2016, n. 2626; Consiglio di Stato, sez. VI, 27/07/2015, n. 3666) ” (TAR Lombardia, II, 4 aprile 2025, n. 1176; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1927).
All’uopo, non possono rilevare i rapporti di natura privatistica con l’ente locatore, né tampoco la documentazione contrattuale versata in atti, dalle quali non mai può evincersi la effettiva, precisa, conformazione in allora dello stato dei luoghi, ciò che impedisce, indi, di percepire la concreta natura delle opere medio tempore e successivamente effettuate sul terreno; all’istesso modo non rilevanti ai fini che ne occupano sono la Scia del 2020 e del 2021, comechè impingenti in materia relativa all’ordinato esercizio delle attività produttive e commerciali (e per questo presentata al Suap del Comune) non mai, e non già, assumendo veruna significanza a latere edilizio né, tampoco, paesaggistico .
La “alterità”, e, valga il rimarcarlo, la pregnanza, di tali ultimi interessi -rispetto a quelli di natura commerciale- preclude qualsivoglia forma di commistione e/o sovrapposizione tra i due profili, così che nessuna rilevanza possono assumere ai fini che ne occupano gli atti incidenti sulla sfera “economico/imprenditoriale” della ricorrente.
La legittimazione alla trasformazione del territorio, massime in area di inestimabile valore paesaggistico-ambientale e culturale, non può che rivenire dalla acquisizione dei relativi titoli abilitanti, da adottarsi ad opra delle competenti Autorità una volta scrutinati - tota re perspecta ac plena causae cognitio - la compatibilità dei richiesti interventi con il cogente ordito prescrittivo posto a presidio e a salvaguardia di aree e beni di interesse paesaggistico e ambientale , oltre che al retto governo del territorio .
Nella fattispecie per cui è causa, invero, è stata operata una trasformazione durevole del territorio, con la mutazione della destinazione dell’area, da agricola a parcheggio, pel tramite di interventi per certo impattanti anche sotto il profilo ambientale e paesaggistico, come la posa di asfalto bituminoso e di materiale stabilizzante, per un’area estesa circa 1796 mq: interventi ictu oculi necessitanti del preventivo vaglio di compatibilità edilizia-urbanistica e paesaggistica.
Orbene, nella fattispecie in esame:
- non solo la ricorrente non ha assolto all’ onus probandi posto a suo carico, non rivestendo all’uopo soverchia rilevanza la consulenza tecnica e la allegata documentazione, anche fotografica, quivi prodotta, nel mentre nessuna significanza, in punto di epoca di realizzazione dell’opera edilizia, possono assumere la pur allegata corrispondenza dell’attuale stato dei luoghi a quello risalente all’epoca di presentazione della scia del 2021;
- ma, di più e in via risolutiva, sono le chiare emergenze documentali a fondare l’assunto della Amministrazione e a smentire le, generiche, allegazioni di parte ricorrente.
E, invero, significato rilevante assumono gli elementi forniti dalla Amministrazione resistente, compendiati:
- nella relazione degli uffici tecnici comunali del 19 agosto 2025, nonché nella documentazione fotografica -risalente al 1987- oltre che dalle cartoline con veduta aerea del Lido Miliscola, compresa l’area occupata dalla reclamante, del 1957, del 1959, degli anni ’60, del 1966, da cui giammai è dato evincere la esistenza delle opere di che trattasi (asfalto, pali, incannucciate e, più in generale, la esistenza di parcheggi siccome chiaramente risultante dalla documentazione fotografica attestante la attuale situazione).
Anche il secondo mezzo non è fondato.
E, invero, siccome già reputato in sede interinale, le allegazioni di parte ricorrente circa la riconducibilità delle opere contestate nell’alveo di quelle oggetto della domanda di condono, non valgono a scalfire la correttezza dell’azione della Amministrazione, tenuto conto della effettiva natura e latitudine dell’ordito degli interventi abusivi stigmatizzati nella ingiunzione a demolire che:
i) da un canto, si appalesano ictu oculi “altri” rispetto a quelli descritte nella domanda di condono, pure presentata ai sensi della legge 47/85, e interessanti interventi non determinati incrementi di volumi e superfici; nella fattispecie, di contro, si verte in tema di strutture in ferro stabilmente ancorate al terreno, con elementi soprastanti orizzontali a sostegno di copertura in incannucciato, determinati senz’altro incrementi di superficie e di volume, oltre che un sicuro impatto sulla morfologia e sull’andamento naturale del terreno, mettendo altresì a repentaglio interessi di flora e fauna e ambientali, lato sensu intesi;
ii) dall’altro, concretano una radicale trasformazione dell’area, tutt’affatto priva di qualsivoglia titolo abilitativo di matrice edilizia ovvero paesaggistica.
Siccome sopra esposto, non solo non può dirsi assolto , per vero, l’onere della prova irremissibilmente gravante in capo alla ricorrente, relativo in questo caso alla asserita aderenza delle opere contestate a quelle oggetto della domanda di condono; e, invero, anche in tal caso in ossequio al principio per cui la prova spetta al soggetto nella cui sfera di signoria accadono o sono accaduti anche perché connessi al bene di cui si ha la proprietà e/o la disponibilità, è ragionevolmente esigibile da chi ha posto in essere le opere, ovvero dal proprietario, possessore o detentore dell’immobile, la produzione di evidenze documentali atte a comprovare la natura delle stesse - anche attraverso riferimenti alla effettiva consistenza dell’immobile, sia ex ante che ex post (TAR Campania, VI, 28 maggio 2020, n. 2043) – e le caratteristiche morfologiche e planivolumetriche rappresentate nella domanda di sanatoria.
Di tale rigorosa prova -afferente alla invocata aderenza degli interventi oggetto della domanda di sanatoria rispetto a quelli oggetto della ingiunzione gravata- non è a parlarsi nella fattispecie, atteso che:
- dal tenore testuale della domanda di condono -ove si riferisce di opere ultimate nel 1982, e non anche negli anni ’70 come allegato dalla ricorrente- non mai emerga la descrizione degli interventi da “sanare” tale da consentire una loro riconducibilità a quelli poscia sanzionati;
- il Comune di Bacoli allega che alla domanda di condono invocata della ricorrente (presentata in data 29 settembre 1986, ed acquisita al protocollo del Comune con il n. 20307) è stato fornito riscontro positivo con la concessione edilizia in sanatoria n. 19/1994 non relativa agli abusi contestati, comechè riferita a 2 chioschi installati sulla spiaggia in via Lido Miliscola.
In ogni caso, anche a tenere in non cale tale ultima allegazione del Comune -espressamente contestata dalla ricorrente nella memoria di replica, e peraltro non documentalmente supportata dalla civica Amministrazione- ciò che viene quivi in rilievo è la circostanza, ex professo dichiarata nella più volte citata domanda di condono, che essa domanda afferisce ad “ opere e modalità di esecuzione non valutabili in termini di superfice o di volume ”, ciò che collide apertamente con la natura degli interventi stigmatizzati e, indi, rende ictu oculi irriducibile la ridetta domanda agli interventi -implicanti una pregnante trasformazione del territorio- per cui è causa.
Del resto, la natura affatto laconica della domanda di condono quivi versata in atti giammai -espressamente riferita ad interventi “minimali”, non mai rilevanti in termini di superficie e volume – è ontologicamente incompatibile con la congerie di opere stigmatizzate e, indi, con l’assunto di parte ricorrente che dette opere in quella domanda pretenderebbe rinvenire.
La domanda di condono quivi invocata dalla ricorrente, di contro, non può che riferirsi ad interventi altri rispetto a quelli successivamente intervenuti in loco .
Chè, in ogni caso, la presentazione della domanda di condono non autorizzava “ l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3943) ” (TAR Campania, VI, 22 gennaio 2021, n. 493).
D’altra parte, la congerie di abusi che ne occupa -non contestabili, che non sembrano neanche disconosciuti dal ricorrente nella loro oggettiva consistenza- è sintomatica della esistenza di un più ampio ed unitario ordito illecito che, insuscettibile di valutazioni atomistiche o parcellizzate, legittimamente è stato represso dalla Amministrazione, mercè il gravato provvedimento ingiuntivo, tenuto conto dell’eccezionale valenza culturale, paesaggistica ed ambientale del territorio de quo agitur , per ciò stesso giustificante la attribuzione della qualitas di sito di interesse comunitario.
In definitiva, siccome sopra esposto, la trasformazione dell’area e della sua destinazione, indubbiamente realizzata nel tempo, vale ex se a giustificare le repressive determinazioni adottate dalla intimata Amministrazione in quanto determinante, al fine, la realizzazione di uno scenario completamente diverso da quello preesistente.
E’ giustappunto la valutazione del complesso ordito edilizio che ne occupa e della sua oggettiva destinazione, concretatosi attraverso un complesso di interventi - connotati dalla mancanza di titoli abilitativi e posti in essere altresì in dispregio dei vincoli paesaggistici - a vieppiù persuadere della fondatezza della pretesa repressiva azionata dalla Amministrazione comunale di Bacoli.
D’altra parte, il regime vincolistico cui soggiace l’area che ne occupa avrebbe senz’altro imposto una valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici ivi insistenti (che deve compiersi da parte della Autorità preposta alla tutela del vincolo), necessariamente preventiva ed ex ante , essendo in via generale precluse autorizzazioni postume di opere abusive incidenti sugli interessi ed i valori paesaggistici (TAR Lazio, II, 4 ottobre 2024, n. 17200; TAR Campania, VI, 4286/19; Id., VIII, 27 marzo 2017, n. 1645).
Invero, la ratio della introduzione di vincoli paesaggistici generalizzati risiede nella valutazione che l’integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso da interventi edilizi e che va, pertanto, salvaguardato nella sua interezza (Corte costituzionale, sentenze n. 56 del 2016, n. 247 del 1997, n. 67 del 1992 e n. 151 del 1986; ordinanze n. 68 del 1998 e n. 431 del 1991).
Di qui (TAR Campania, VI, 31 maggio 2023, n. 3329):
- la regola generale (art. 146 d.lgs. 42/04) che vieta il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico;
- la previsione eccettuativa (art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/04), che tale autorizzazione postuma consente unicamente per interventi che “ non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati ”, id est per abusi di minima entità, tali da determinare già in astratto, per le loro stesse caratteristiche tipologiche, un rischio estremamente contenuto di causare un effettivo pregiudizio al bene tutelato. In passato, per ogni intervento edilizio soggetto a previa autorizzazione paesaggistica, l’autorizzazione costituiva condizione di efficacia, non di validità del permesso di costruire, non potendo ritenersi precluso il rilascio del titolo edilizio pur in assenza di un nulla-osta efficace. Ma, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004, non possono essere più rilasciate né autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, né condoni, né certificazioni di assenza di danno ambientale per opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, per le quali dunque dovranno essere irrogate le sanzioni amministrative previste dall’art. 167 menzionato. Tenuto conto del testo e della ratio dell'art. 167 citato, nella prospettiva della tutela del paesaggio, il legislatore ha inteso escludere la possibilità generalizzata di rilascio ex post dell'autorizzazione paesaggistica al fine di sanare interventi già realizzati e ha, invece, stabilito che tale valutazione sia consentita soltanto per abusi di minima entità, ferma restando la necessità, in caso di accesso alla procedura, di valutare in concreto l'effettiva compatibilità paesaggistica dell'opera realizzata, con la irrogazione in ogni caso della sanzione normativamente contemplata (TAR Campania, VI, 22 maggio 2020, n. 1939).
Dalle suesposte considerazioni -e, in particolare, da quelle afferenti alla alterità degli interessi governati dalla potestas di autorizzazione di attività di matrice economica e produttiva (nella specie, autorimessa), relativi all’ordinato esercizio di esse attività produttive e commerciali (e per questo demandata allo scrutinio del Suap del Comune), e quelli di matrice edilizia e paesaggistica- discende anche la reiezione del terzo motivo.
Le spese della fase di merito seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
AN LL, Presidente
OC AM, Primo Referendario, Estensore
Mara ZI, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| OC AM | AN LL |
IL SEGRETARIO