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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/10/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Lorenza Recano ha pronunziato all'udienza dell'8.10.2025, nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 4076/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Ciccone Vincenzo Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.06.2024, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla L. 508/1988 e della condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP e affermando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni anzidette. Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
In data 05.10.2025 veniva depositata la consulenza medico-legale del CTU, Dott. Persona_1
, e con note depositate all'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente si
[...] riportava integralmente al ricorso, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 08.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza nei termini di cui all'art. 127-ter, c. 3, c.p.c., le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento per le ragioni di cui si darà conto. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…). Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente ha contestato le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. ritenendole contraddittorie. Persona_2
Orbene, in virtù del deposito di nuova documentazione medico-sanitaria, nonché dell'asserito aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, si è ritenuto necessario procedersi alla rinnovazione della consulenza medico-legale, nominando all'uopo il CTU, Dott. Persona_1
.
[...]
Invero, il CTU sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione sanitaria, allegata all'atto introduttivo e prodotta nel corso del giudizio, è addivenuto alla seguente diagnosi: ''Artrosi polidistrettuale con esiti di remota frattura post-traumatica della caviglia destra e marcati deficit funzionali in paziente obesa di anni 91, affetta da vasculopatia cerebrale cronica con deficit mnesici, cardiopatia ipertensiva in terapia farmacologica, insufficienza renale cronica in trattamento conservativo, incontinenza urinaria, flebectomie non complicate agli arti inferiori ed ipoacusia bilaterale con discreto interessa-mento dell'udito sociale'' (sul punto cfr. pg. 11 della CTU). Specificatamente, il CTU ha precisato come le infermità accertate in capo alla ricorrente, seppur sussistenti dalla domanda esperita in via amministrativa, abbiano rivestito una connotazione di gravità solo successivamente alla presentazione della domanda stessa, tanto più con precipuo riferimento all'artrosi polidistrettuale (80%) ed alla vasculopatia cerebrale cronica con deficit mnesici (41%) (cfr. pgg. 11 e 12 della CTU), in grado di incidere in via diretta sulla capacità di deambulazione autonoma, nonché sul compimento degli atti quotidiani della vita ritenendo, in definitiva, la ricorrente soggetto non in grado di ''deambulare autonomamente, espletare, autonomamente, gli atti quotidiani della vita ed abbia, pertanto, bisogno di assistenza continua'' (cfr. pg. 15 della CTU). Quanto alla decorrenza del beneficio in oggetto, il CTU ha ritenuto che la condizione di disautonomia della parte ricorrente sia retrodatabile, in termini di elevata probabilità, a sei mesi prima della visita peritale espletata e precisamente a marzo 2025. Dalla medesima data, il CTU ha riconosciuto l'istante, attesa l'entità delle minorazioni di cui è affetta, nonché sulla scorta dei presupposti legislativi prescritti dall'art. 3, c. 3, L. 104/92, quale persona nei confronti della quale si rende necessario ''un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione'' (cfr. pg. 16 della CTU). Le conclusioni del CTU non oggetto di ulteriore specifica contestazione delle parti trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante. L'opposizione va dunque parzialmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, nonché per la condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92 a far data da marzo 2025. Quanto al regime delle spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio con riconoscimento di ambedui i requisiti sanitari solo con decorrenza successiva al deposito del ricorso in opposizione. CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e la condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92 con decorrenza dal giorno 01.03.2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Così deciso in Nola, il 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lorenza Recano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Lorenza Recano ha pronunziato all'udienza dell'8.10.2025, nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 4076/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Ciccone Vincenzo Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.06.2024, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla L. 508/1988 e della condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP e affermando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni anzidette. Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
In data 05.10.2025 veniva depositata la consulenza medico-legale del CTU, Dott. Persona_1
, e con note depositate all'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente si
[...] riportava integralmente al ricorso, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 08.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza nei termini di cui all'art. 127-ter, c. 3, c.p.c., le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento per le ragioni di cui si darà conto. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…). Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente ha contestato le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. ritenendole contraddittorie. Persona_2
Orbene, in virtù del deposito di nuova documentazione medico-sanitaria, nonché dell'asserito aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, si è ritenuto necessario procedersi alla rinnovazione della consulenza medico-legale, nominando all'uopo il CTU, Dott. Persona_1
.
[...]
Invero, il CTU sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione sanitaria, allegata all'atto introduttivo e prodotta nel corso del giudizio, è addivenuto alla seguente diagnosi: ''Artrosi polidistrettuale con esiti di remota frattura post-traumatica della caviglia destra e marcati deficit funzionali in paziente obesa di anni 91, affetta da vasculopatia cerebrale cronica con deficit mnesici, cardiopatia ipertensiva in terapia farmacologica, insufficienza renale cronica in trattamento conservativo, incontinenza urinaria, flebectomie non complicate agli arti inferiori ed ipoacusia bilaterale con discreto interessa-mento dell'udito sociale'' (sul punto cfr. pg. 11 della CTU). Specificatamente, il CTU ha precisato come le infermità accertate in capo alla ricorrente, seppur sussistenti dalla domanda esperita in via amministrativa, abbiano rivestito una connotazione di gravità solo successivamente alla presentazione della domanda stessa, tanto più con precipuo riferimento all'artrosi polidistrettuale (80%) ed alla vasculopatia cerebrale cronica con deficit mnesici (41%) (cfr. pgg. 11 e 12 della CTU), in grado di incidere in via diretta sulla capacità di deambulazione autonoma, nonché sul compimento degli atti quotidiani della vita ritenendo, in definitiva, la ricorrente soggetto non in grado di ''deambulare autonomamente, espletare, autonomamente, gli atti quotidiani della vita ed abbia, pertanto, bisogno di assistenza continua'' (cfr. pg. 15 della CTU). Quanto alla decorrenza del beneficio in oggetto, il CTU ha ritenuto che la condizione di disautonomia della parte ricorrente sia retrodatabile, in termini di elevata probabilità, a sei mesi prima della visita peritale espletata e precisamente a marzo 2025. Dalla medesima data, il CTU ha riconosciuto l'istante, attesa l'entità delle minorazioni di cui è affetta, nonché sulla scorta dei presupposti legislativi prescritti dall'art. 3, c. 3, L. 104/92, quale persona nei confronti della quale si rende necessario ''un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione'' (cfr. pg. 16 della CTU). Le conclusioni del CTU non oggetto di ulteriore specifica contestazione delle parti trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante. L'opposizione va dunque parzialmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, nonché per la condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92 a far data da marzo 2025. Quanto al regime delle spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio con riconoscimento di ambedui i requisiti sanitari solo con decorrenza successiva al deposito del ricorso in opposizione. CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e la condizione di cui all'art. 3, c.3, L. 104/92 con decorrenza dal giorno 01.03.2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Così deciso in Nola, il 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Lorenza Recano