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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 1763/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 11/04/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 10/07/2024 da Parte_1
( ) e da ( , rappresentati e difesi C.F._1 Parte_2 C.F._2 dall'avv. CLEMENTE CRISCI, tendente ad ottenere la separazione consensuale e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Maddaloni (CE) in data 16/09/2004; R_ rilevato che dal matrimonio sono nate due figlie: il 18/01/2005 e il 18/02/2008; R_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 13/09/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
1 2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Maddaloni resta nella disponibilità del Parte_2
R_
, nel mentre la sig.ra unitamente alle due figlie e
[...] Parte_1
, si è già trasferita in uno con gli arredi presso l'abitazione dei propri genitori in San Felice a R_2
Cancello (Ce) alla via Cantariello 2;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. le due figlie: (maggiorenne) e (ancora minorenne) quest'ultima resta Persona_3 R_2 affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta, per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. la figlia minore , resta collocata prevalentemente presso la dimora materna, il padre potrà R_2 esercitare il diritto di visita quando vorrà salvo impegni scolastici della minore e impegni lavorativi del , anche nel rispetto della volontà della minore;
Pt_2
4/a) in ogni caso la minore starà con il padre dalle ore 14,00 del sabato, dopo la scuola e fino alla domenica sera alle ore 19,00, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore
19,30 ad weekend alternati;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore, starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive, i figli qualora ancora minori trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, nel mentre la figlia maggiore sarà libera di ogni decisione;
5. il verserà per tramite accredito in c/c, o postepay (di cui la Parte_2 Parte_1 comunicherà i dati al ), entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno di Pt_2 mantenimento per le due figlie viene statuita di comune accordo nella complessiva somma di €.
550,00 così ripartita €. 275,00 per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione e fin tanto che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza ed indipendenza economica;
5a) inoltre i comparenti stabiliscono con la sottoscrizione, che l'assegno unico, spettante per le due R_ figlie, e , si farà richiesta di accredito diretto per l'intero ammontare alla sola sig.ra R_2
; Parte_1
6. Le spese straordinarie nell'interesse delle due figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
2 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo, del corredo scolastico, le spese per l'iscrizione all'università, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche, per le visite specialistiche non coperte dal S.S.N. che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese, di quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Si dà atto all'attualità, delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, sia del di Parte_2
che della , per le quali, ambedue rinunciano ad ogni forma di
[...] Parte_1 mantenimento reciproco avendo, entrambi occupazione lavorativa, tale da garantirgli
'autosostentamento economico autonomo;
8. i coniugi non hanno Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci;
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ancora minorenni ai fini della validità per l'espatrio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse delle figlie minori;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Maddaloni (CE) il
16/09/2004 da , nato a [...] il [...], e da Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra Parte_1 richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 160, parte II, serie A, anno
2004);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 11/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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