Art. 4.
Il trattamento economico previsto dalle precedenti disposizioni si applica - ai sensi dell' articolo 47 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199 - anche ai farmacisti e veterinari incaricati.
Il trattamento economico previsto dalle precedenti disposizioni si applica - ai sensi dell' articolo 47 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199 - anche ai farmacisti e veterinari incaricati.