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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato, all'udienza del 27/10/2025, la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 8193/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Positano Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
C. La GA
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/6/2025, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso che, con provvedimento di omologa del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, datato 25/12/2024, veniva accertata la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità civile nonchè di soggetto portatore di handicap grave, ex art. 3, comma 3, l.n. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire integralmente i ratei di pensione di inabilità civile maturati e non riscossi a decorrere dal
31/10/2023, con condanna dell' resistente al pagamento del trattamento CP_2 economico accertato, oltre interessi e rivalutazione, atteso che, nonostante la notifica del provvedimento giudiziale e dell'inoltro dell'istanza di liquidazione a mezzo mod. AP70,
l' non aveva provveduto a liquidare integralmente la prestazione in favore del CP_1 ricorrente. Si costituiva ritualmente in giudizio l , deducendo di aver eseguito il pagamento di CP_1 quanto spettante al ricorrente in data 2/7/2025, come da documentazione amministrativa allegata;
invocava, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna dell' CP_2 convenuto al pagamento delle spese di lite, avendo l' provveduto a liquidare la CP_2 prestazione richiesta in data 21/7/2025, vale a dire in epoca successiva alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
La causa è stata, pertanto, decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti, così come richiesto dalle stesse, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione di quanto richiesto da parte ricorrente
(cfr. prospetto di liquidazione all. memoria).
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
Pag. 2 di 4 - la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n.
3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del
13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- l'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo liquidato quanto dovuto in data 21/7/2025
(cfr. documentazione amministrativa all. memoria);
- tale atto è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso (9/6/2025) nonché alla notifica dello stesso (25/6/2025) (cfr. allegati ricorso).
In ordine alle spese, si osserva che, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, emerge che l' ha provveduto a liquidare le somme dovute solamente in data CP_1
21/7/2025 (cfr. all. memoria), ovvero dopo la presentazione del ricorso (9/6/2025) e la notifica dello stesso (25/6/2025); ditalchè, le spese di lite devono essere poste a carico di , con distrazione. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso depositato Parte_1 CP_1 in data 9/6/2025, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 27/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato, all'udienza del 27/10/2025, la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 8193/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Positano Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
C. La GA
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/6/2025, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso che, con provvedimento di omologa del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, datato 25/12/2024, veniva accertata la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità civile nonchè di soggetto portatore di handicap grave, ex art. 3, comma 3, l.n. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire integralmente i ratei di pensione di inabilità civile maturati e non riscossi a decorrere dal
31/10/2023, con condanna dell' resistente al pagamento del trattamento CP_2 economico accertato, oltre interessi e rivalutazione, atteso che, nonostante la notifica del provvedimento giudiziale e dell'inoltro dell'istanza di liquidazione a mezzo mod. AP70,
l' non aveva provveduto a liquidare integralmente la prestazione in favore del CP_1 ricorrente. Si costituiva ritualmente in giudizio l , deducendo di aver eseguito il pagamento di CP_1 quanto spettante al ricorrente in data 2/7/2025, come da documentazione amministrativa allegata;
invocava, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna dell' CP_2 convenuto al pagamento delle spese di lite, avendo l' provveduto a liquidare la CP_2 prestazione richiesta in data 21/7/2025, vale a dire in epoca successiva alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
La causa è stata, pertanto, decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti, così come richiesto dalle stesse, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la liquidazione di quanto richiesto da parte ricorrente
(cfr. prospetto di liquidazione all. memoria).
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di specie, è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
Pag. 2 di 4 - la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n.
3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del
13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- l'Istituto previdenziale ha implicitamente riconosciuto la fondatezza della domanda di parte ricorrente, avendo liquidato quanto dovuto in data 21/7/2025
(cfr. documentazione amministrativa all. memoria);
- tale atto è intervenuto in epoca successiva al deposito del ricorso (9/6/2025) nonché alla notifica dello stesso (25/6/2025) (cfr. allegati ricorso).
In ordine alle spese, si osserva che, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, emerge che l' ha provveduto a liquidare le somme dovute solamente in data CP_1
21/7/2025 (cfr. all. memoria), ovvero dopo la presentazione del ricorso (9/6/2025) e la notifica dello stesso (25/6/2025); ditalchè, le spese di lite devono essere poste a carico di , con distrazione. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso depositato Parte_1 CP_1 in data 9/6/2025, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 27/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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