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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT NZ Presidente
Giudice dott.ssa Cecilia Pratesi
dott.ssa IA MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4652/2025
TRA
(C.F. C.F. 1 Parte 1
e
(C.F. C.F. 2 Parte 2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Cristina Piscitelli, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 23.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 7.4.2025, le parti chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, il
7.2.2004, alle seguenti condizioni: "a) ciascuno dei ricorrenti provvederà autonomamente al proprio mantenimento. I ricorrenti infatti riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti, in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno, e conseguentemente, di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa a titolo di assegno divorzile. b) L'immobile già adibito a casa coniugale, sito in
Roma (RM) Via Gerolamo Belloni 70, già assegnato al Sig Parte 2
resta nella disponibilità del medesimo. La Sig.ra Parte 1
dichiara aver trasferito da tempo la propria residenza di fatto in Roma, Via Vibio Mariano 35, e si impegna a comunicare quanto prima il cambiamento di residenza alle competenti Autorità. La Sig.ra riconosce nuovamente che tutti gli arredi presenti all'atto della separazione nel Parte 1
detto appartamento di Roma, Via Gerolamo Belloni 70, sono di proprietà del Sig. Parte 2 e di
aver portato via i propri effetti personali;
d) il figlio continuerà, fintanto che lo desidererà, ad avere la propria residenza nella casa familiare, ma avendo nel frattempo raggiunto la piena indipendenza economica ed essendo impiegato in una attività lavorativa corrispondente alle proprie aspirazioni e capacità, non sarà più destinatario di alcun contributo al mantenimento da parte dei genitori. I genitori, inoltre, anche se il figlio Persona 1 è ormai maggiorenne da diversi anni, si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare in ogni caso la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio".
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Acquisito il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con il decreto di omologa n.19985/2020 del
19.11.2020; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma il
7.2.2004;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n.37, parte n
II, serie A01);
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.10.2025
GIUDICE RELATRICE LA PRESIDENTE
IA MO RT NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT NZ Presidente
Giudice dott.ssa Cecilia Pratesi
dott.ssa IA MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4652/2025
TRA
(C.F. C.F. 1 Parte 1
e
(C.F. C.F. 2 Parte 2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Cristina Piscitelli, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 23.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 7.4.2025, le parti chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, il
7.2.2004, alle seguenti condizioni: "a) ciascuno dei ricorrenti provvederà autonomamente al proprio mantenimento. I ricorrenti infatti riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti, in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno, e conseguentemente, di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa a titolo di assegno divorzile. b) L'immobile già adibito a casa coniugale, sito in
Roma (RM) Via Gerolamo Belloni 70, già assegnato al Sig Parte 2
resta nella disponibilità del medesimo. La Sig.ra Parte 1
dichiara aver trasferito da tempo la propria residenza di fatto in Roma, Via Vibio Mariano 35, e si impegna a comunicare quanto prima il cambiamento di residenza alle competenti Autorità. La Sig.ra riconosce nuovamente che tutti gli arredi presenti all'atto della separazione nel Parte 1
detto appartamento di Roma, Via Gerolamo Belloni 70, sono di proprietà del Sig. Parte 2 e di
aver portato via i propri effetti personali;
d) il figlio continuerà, fintanto che lo desidererà, ad avere la propria residenza nella casa familiare, ma avendo nel frattempo raggiunto la piena indipendenza economica ed essendo impiegato in una attività lavorativa corrispondente alle proprie aspirazioni e capacità, non sarà più destinatario di alcun contributo al mantenimento da parte dei genitori. I genitori, inoltre, anche se il figlio Persona 1 è ormai maggiorenne da diversi anni, si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare in ogni caso la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio".
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Acquisito il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con il decreto di omologa n.19985/2020 del
19.11.2020; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma il
7.2.2004;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n.37, parte n
II, serie A01);
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.10.2025
GIUDICE RELATRICE LA PRESIDENTE
IA MO RT NZ