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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1413/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1413/2020
promossa da:
(oggi , in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 CP_2
legale rappresentante pro tempore, sig. elettivamente domiciliata in Controparte_3
Milano presso lo studio degli Avv.ti Ugo Prospero Cerruti e Paola Castiglione, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona degli amministratori e legali rappresentanti pro tempore, sigg.ri CP_4
e elettivamente domiciliata in Pistoia presso lo studio degli CP_5 CP_6
Avv.ti Alberto Niccolai e Francesco Borsi, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 286/2020 del Tribunale di Pistoia
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto appello contro la sentenza n° 286/2020 emessa dal Tribunale di Pistoia, pubblicata il 21/05/2020, resa nell'ambito del giudizio R.G. 960/2018, così giudicare: In via principale nel merito: - in riforma totale della gravata sentenza, accertare la responsabilità di in ordine alla causazione dei fatti di cui è causa e CP_4
conseguentemente - in riforma totale della gravata sentenza condannare ut CP_4
supra al pagamento in favore de per i motivi di cui sopra, i danni Controparte_1 di cui in premessa e relativi all'autocarro con cisterna usato targato LU552653 e pari ad
Euro 10.267,58, per costo soccorso stradale (Euro 475,60) e riparazioni meccaniche
(Euro 9.791,98), oltre interessi dai singoli pagamenti al momento dell'effettivo risarcimento;
- Condannare inoltre al risarcimento in favore de CP_4 CP_1 dei danni conseguenti il mancato utilizzo dell'autocarro in questione nel
[...]
periodo maggio/luglio 2017 da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; - in riforma della gravata sentenza condannare al pagamento a favore di CP_4 [...]
delle spese, diritti ed onorari di lite di primo grado;
- condannare altresì Controparte_1
alla rifusione a favore di delle spese, diritti ed CP_4 Controparte_1
onorari di causa, oltre ad accessori, come per legge del presente giudizio di appello. In via subordinata ed in riforma della gravata sentenza: - Riconoscere correttamente denunziati i vizi occulti di cui alla missiva del 28/4/2017 (documento 5 di parte attrice in
[. primo grado) e conseguentemente - condannare al pagamento in favore de CP_4
delle spese relative al soccorso stradale (per Euro 475,60 – Controparte_1
documento n. 3 di parte attrice in primo grado) ed alla sostituzione del motore dell'autocarro (per Euro 4.880,00 – documento 4 di parte attrice in primo grado) per complessivi Euro 5.355,60). In via istruttoria: Si chiede sin da ora l'ammissione dei seguenti capitoli di prova articolati in sede di memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 (c.p.c.) del 14/5/2019 ed esclusi dal Giudice di primo grado che qui si riportano con la numerazione di cui alla memoria istruttoria: 1) Vero che l'autocarro con cisterna Tg: LU
552653 doveva essere utilizzato nel ” di proprietà de Controparte_7 Controparte_1
a CO ER (Ostuni) per l'approvvigionamento di acqua potabile (doc. 12). 2)
[...]
Vero che l'autocarro con cisterna deve percorrere circa 25 km per ogni approvvigionamento dell'acqua potabile. 3) Vero che gli approvvigionamenti dell'acqua potabile vengono effettuati nel periodo estivo giugno/luglio/agosto/settembre, 2 volte al giorno per 7 giorni settimanali. 4) Vero che gli approvvigionamenti dell'acqua potabile nel restante periodo dell'anno vengono effettuati in media 1 volta al giorno per 4 giorni
2 ogni settimana per otto mesi. 5) Vero che l'autocarro con cisterna doveva percorrere circa 7.000/8.000 km annui per far fronte al servizio per cui era stata acquistata. 8) Vero che di quanto sopra veniva tempestivamente informata la da parte de CP_4 [...]
con Pec del 28/04/2017 (ns. doc. 5). 9) Vero che successivamente Controparte_1 all'intervento al motore di cui sopra l'autocarro con cisterna ha avuto necessità di altri urgenti interventi al fine di renderlo utilizzabile con un ulteriore costo di Euro 4.911,98
(docc. 9,15,16 e 17). 10) Vero che hanno regolarmente Controparte_1
corrisposto gli importi di cui ai punti 6), 7) e 9) che precedono, per un totale di Euro
10.267,58 (docc. 9, 13, 14, 15, 16 e 17). 11) Vero che per un Controparte_1
periodo di oltre tre mesi, ovvero maggio/giugno/luglio 2017, non hanno potuto utilizzare
l'autocarro con cisterna, targato LU 552653, per il trasporto dell'acqua potabile. Si indicano a testi i signori e entrambi domiciliati in Testimone_1 Testimone_2
Milano, Via Pergolesi n. 8, presso la società Temporary s.p.a. Riservata al prosieguo del giudizio ogni ulteriore deduzione, produzione e replica, cognite le avversarie difese, si confida nell'accoglimento delle sopra assunte conclusioni. Con ogni più ampia espressa riserva istruttoria, di ulteriormente dedurre e produrre, anche all'esito del comportamento processuale di controparte, nulla escluso e/o riservato, anche all'esito delle attività processuali delle controparti”.
[. Per la parte appellata: “a) nel merito: respingere il ricorso in appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare Controparte_1
integralmente la sentenza Tribunale di Pistoia n. 286/2020; b) in via ancora subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande avversarie, stante la contestazione delle domande anche sotto il profilo del quantum, limitare la misura del risarcimento all'importo che risulterà effettivamente provato;
c) in ogni caso con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (oggi Controparte_1 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 286/2020 del Tribunale di Pistoia, con la CP_2
quale era stata respinta la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla stessa CP_1
(di seguito: ) nei confronti di (di seguito: CRM).
[...] Controparte_1 CP_4
1.1) La causa era stata instaurata da , adducendosi che: Controparte_1
Contr
• nell'aprile del 2017 aveva acquistato da un autocarro con cisterna, usato per il trasporto dell'acqua potabile;
3 • tale autocarro avrebbe dovuto essere utilizzato nel resort ”, sito a CO CP_7
ER (Ostuni) e di proprietà dell'attrice, per l'approvvigionamento di acqua potabile;
• l'autocarro, tuttavia, già nel corso del tragitto da Prato (dove era stato ritirato) a
Ostuni si era fermato ed aveva dovuto fare ricorso al soccorso stradale (con spese per € 475,60);
• si era poi reso necessario il cambio del motore, oltre ad altri interventi, per complessivi € 9.791,98;
• la mancata possibilità di utilizzare l'autocarro in questione aveva costretto l'attrice a fare ricorso a terzi, onde consentire l'approvvigionamento dell'acqua potabile;
Contr
• inutili si erano rivelati i contatti intercorsi con , tenuta alla garanzia del mezzo ex art. 1490 c.c.;
• i vizi erano stati denunciati entro 8 giorni dalla scoperta, ex art. 1495 c.c., mentre non poteva essere ostativa alla garanzia la clausola “come visto e piaciuto nello stato in cui si trova” apposta sulla fattura di vendita dell'autocarro in questione, Contr trattandosi di clausola unilateralmente inserita da e comunque inidonea ad escludere la garanzia per i vizi occulti.
1.1.1) Su tali basi, l'attrice aveva chiesto “Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa ogni declaratoria di legge e del caso, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale nel merito condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_4 risarcire a i danni di cui in premessa e relativi all'autocarro con Controparte_1
cisterna usato targato LU552653 e pari ad Euro 10.267,58 per costo soccorso stradale
(Euro 475,60) e riparazioni meccaniche (Euro 9.791,98), oltre interessi dai singoli pagamenti al momento dell'effettivo risarcimento;
Condannare inoltre al CP_4
risarcimento in favore dei dei danni conseguenti il mancato Controparte_1 utilizzo dell'autocarro in questione nel periodo maggio/luglio 2017 da determinarsi in via equitativa”. Contr 1.2) Si era costituita in prime cure , che aveva contestato la fondatezza delle allegazioni e delle domande attoree, in particolare allegando che l'attrice aveva indicato di aver bisogno di un mezzo che avrebbe dovuto percorrere solo poche centinaia di metri al giorno, all'interno del resort cui il mezzo avrebbe dovuto essere destinato, ma, inopinatamente, aveva di far percorrere all'autocarro il tragitto da Prato ad Ostuni senza far ricorso ad un carrello per il trasporto del mezzo, come invece era stato consigliato da
Contr
.
4 Il mezzo (immatricolato nel 1992) era inoltre stato acquistato “come visto e piaciuto”, con conseguente esclusione della garanzia per i vizi che, peraltro, non erano stati denunciati tempestivamente nei termini di legge.
Contr 1.2.1) Contestato anche il quantum delle pretese risarcitorie di controparte, aveva chiesto: “- in via principale, respingere le domande della società attrice in quanto, per i motivi tutti di cui alla presente comparsa, sono infondate sia in fatto che in diritto;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domande avversarie, stante la contestazione delle domande anche sotto il profilo del quantum, limitare la misura del risarcimento all'importo che risulterà effettivamente provato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
1.3) Il Tribunale di Pistoia aveva infine ritenuto che:
− la clausola “come visto e piaciuto nello stato in cui si trova”, “non esime il venditore da qualunque responsabilità per vizi bensì, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale pronunciatosi sul tema e ad oggi non smentito (cfr.
Cass. n. 21204/2016), limita la responsabilità dello stesso ai c.d. vizi occulti, non agevolmente conoscibili dal compratore al momento della conclusione del contratto”;
− “la denuncia entro otto giorni dalla scoperta del vizio prescritta dall'art. 1495 c.c. può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione (cfr. Cass. n.
5142/2003) e non richiede indicazioni puntuali sulla natura e la causa dei vizi, essendo sufficiente una generica indicazione di essi che metta sull'avviso il venditore, salvo successive precisazioni in ordine all'entità dei vizi denunciati (in argomento, Cass. n. 9184/2004, Cass. n. 6234/2000 e numerosi precedenti conformi)”;
− “...è assorbente il rilievo dell'assoluta mancanza in atti di prova – gravante sul compratore asserito danneggiato – della denuncia tempestiva dei vizi che avrebbero reso necessarie le riparazioni in questione. Difatti, l'unica denuntiatio provata in causa è quella, di cui si dirà infra sub b), contenuta nella mail pec inviata dall'attrice alla convenuta in data 28.4.2017 e concernente esclusivamente il soccorso stradale intervenuto nel tragitto da Prato a Ostuni e l'acquisto di un nuovo motore, mentre alcunché è neppure adombrato in ordine ad ulteriori problematiche quali quelle emergenti dalle fatture del maggio e luglio successivi di cui ai documenti sopra citati (docc.
6-9 fasc. attoreo). Pertanto, anche a voler ritenere non necessarie analiticità e specificità nella denuncia dei vizi, è assolutamente da escludere che quelli qui in esame siano stati manifestati al venditore nella mail del 28.4.2017, né è stata prodotta o dimostrata altrimenti (ad
5 es. tramite mezzi di prova orale) alcuna comunicazione successiva contenente denuncia degli stessi dal compratore al venditore. Del resto, non avendo parte attrice neppure allegato la data in cui siffatti difetti sarebbero stati scoperti – ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. – appare quantomeno inverosimile che gli stessi si fossero già manifestati nell'aprile 2017, mentre poi i lavori di riparazione sono stati eseguiti in parte il mese successivo, in parte addirittura a distanza di più di due mesi senza alcuna addotta giustificazione di un tale “ritardo” negli interventi: conseguentemente, deve concludersi nel senso che il venditore mai ha denunciato i vizi determinanti gli interventi riparativi del maggio e luglio 2017, con l'effetto che per tali vizi non può riconoscersi alcuna tutela risarcitoria per mancato rispetto dell'onere di denuncia
e del relativo termine come prescritti dall'art. 1495 c.c.”;
− l'acquirente si era disinteressata delle condizioni effettive del bene acquistato, inviando un delegato che si era limitato ad attestare l'esistenza dell'autocarro, senza compiere verifiche di sorta nonostante la risalente data di immatricolazione dello stesso;
− “...è rimasto del tutto oscuro e indeterminato il tipo di vizio lamentato ex parte actoris, non essendo stati in alcun modo chiariti né i motivi che hanno comportato il soccorso stradale né il tipo di guasto subito dal motore, così rendendo impossibile accertare se gli stessi siano stati dovuti a un difetto intrinseco del veicolo (a carico del venditore) o a uno scorretto uso di esso (a carico dell'acquirente): il tutto all'interno di un sistema che grava
l'acquirente/danneggiato, agente in via risarcitoria, dell'onere di provare la sussistenza dei vizi, così come le conseguenze dannose e il nesso fra i primi e le seconde (cfr., ex aliis, Cass. n. 18125/2013) e che, nella particolare ipotesi di compravendita di beni usati, ritiene con indirizzo consolidato come “il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura …” (cfr. Cass. ord. n. 8285/2017, Cass. n.
23346/2009, Cass. n. 5251/2004), essendosi al riguardo già evidenziato come nella specie il venditore abbia adeguatamente e compiutamente informato il venditore circa le caratteristiche del veicolo usato oggetto di contratto”;
− “...è da dire come neppure possa in concreto discettarsi della sussistenza di vizi occulti, se non altro per la ragione assorbente per cui “l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati
6 accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa” (così, in massima, Cass. n.
5251/2004); mentre nella vicenda in disamina niente del genere è allegato, prima ancora che provato, emergendo anzi documentalmente - secondo quanto più volte rilevato - l'adempimento della venditrice all'obbligo di informativa su sé gravante, dacché anche sotto questo punto di vista la domanda attorea non può trovare accoglimento”;
− era rimasto del tutto indimostrato il danno da mancato utilizzo dell'autocarro.
1.3.1) Il Tribunale di Pistoia aveva quindi respinto le domande de CP_1
Contr
condannandola alla refusione delle spese di lite a favore di
[...]
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello I . Controparte_1
2.1) Il gravame risulta formulato senza presentazione di motivi separati e specifici, in quanto articolato in una variegata congerie di argomentazioni critiche nei confronti della sentenza impugnata, nel cui ambito è dato individuare i seguenti profili salienti:
Contr
• non aveva dimostrato:
o di aver comunicato all'odierna appellante che il mezzo acquistato non era in grado di percorrere il tratto tra Prato ed Ostuni, consigliando di utilizzare un mezzo per trasportarlo;
o di essere stata informata del fatto che l'autocarro avrebbe dovuto percorrere solo qualche centinaio di metri al giorno, all'interno del resort;
• la denuncia dei vizi era regolarmente avvenuta con la pec del 28.4.2017 (non contestata), mentre lo stesso giudice di prime cure aveva evidenziato che la denuncia ex art. 1495 c.c. non necessitava di indicazioni puntuali e specifiche sui vizi lamentati e che era sufficiente, sul punto, un'indicazione anche generica;
• il mezzo acquistato aveva manifestato problemi gravissimi (da comportare, da subito, la sostituzione del motore e, poi, i freni, il sensore della temperatura, la batteria, il radiatore, il tachigrafo, ecc.) dopo neppure 600 km di percorrenza;
• i vizi in oggetto erano quindi esistenti sin dal momento dell'acquisto, nonostante il mezzo fosse stato venduto come “ripristinato e revisionato”;
• era infondata la decisione del Tribunale di Pistoia di respingere i mezzi di prova relativi:
o agli interventi cui l'autocarro era stato sottoposto;
o alle distanze che l'autocarro avrebbe dovuto quotidianamente percorrere una volta giunto a destinazione;
• non era vero che non fossero state inviate altre comunicazioni, dopo quella del
28.4.2017, essendo stata inviata una missiva in data 1.8.2017 con tutte le fatture relative alle spese sostenute;
7 • l'esistenza di vizi al motore non sarebbe stata percepibile mediante un mero esame visivo del mezzo;
• era radicalmente infondato l'assunto argomentativo presente nella sentenza impugnata secondo cui avrebbe dovuto provare – onde fornire Controparte_1
dimostrazione del carattere occulto dei vizi in questione – “...una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa”; Contr
• era una società che svolgeva attività di riparazioni meccaniche e motoristiche di autocarri, sì che l'inciso secondo cui il mezzo era “ripristinato e revisionato” era più che adeguato ad ingenerare la convinzione che il mezzo fosse ben funzionante;
• era infondata la decisione di respingere la richiesta di risarcimento per il mancato utilizzo dell'autocarro ai fini dell'approvvigionamento idrico, dal momento che era stato dimostrato che il resort cui l'autocarro avrebbe dovuto essere adibito non era dotato di impianti per la fornitura di acqua pubblica;
• era ingiusta la condanna alla rifusione integrale delle spese emessa a carico dell'attrice in prime cure.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. Contr 2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame, per contrasto con i requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., contestando comunque nel merito le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha pertanto chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Preliminarmente, peraltro, deve prendersi in considerazione l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata, onde rilevarne l'infondatezza.
In proposito occorre infatti ricordare come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae"
8 del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del
16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass. 7675 del 19.3.2019). Infine, è stato precisato che “In materia di appello,
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così
Cass. 20124 del 7.10.2015)
In quest'ottica deve quindi evidenziarsi come il gravame in analisi non assurga al deficit contenutistico valorizzato dalla Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342
c.p.c., dal momento che – pur nell'ambito di una prospettazione unitaria e non suddivisa in motivi specifici – risultano comunque esposti dall'appellante profili di censura sufficientemente chiari nei confronti della sentenza impugnata, con indicazione delle considerazioni del giudice di prime cure oggetto delle censure predette, la cui valutazione deve pertanto essere compiuta sul piano della fondatezza o meno dell'appello e non su quello della sua ammissibilità.
3.2) Va quindi rilevato come, nell'ambito delle questioni sollevate con l'atto di appello da , debba in primo luogo essere presa in considerazione quella Controparte_1 concernente la valenza della missiva del 28.4.2017 ai fini dell'integrazione della tempestiva denuncia dei vizi valida ex art. 1495 c.c.
3.2.1) In proposito va ricordato come risulti in atti (cfr docc. 5 di parte attrice e 6 di parte convenuta in prime cure) la comunicazione effettuata tramite pec in data 28.4.2017
Contr da a , nel cui ambito risulta indicato che “con riferimento Controparte_1
9 all'acquisto dell'autocisterna TARGA LU552653 XL97S44M7NB015271, da noi CP_8
ritirata in data 24/4, Vi comunichiamo con la presente che, nel percorso da Prato alla nostra sede di Ostuni, ci siamo trovati – a Cerignola – costretti a ricorrere al soccorso stradale e – successivamente – all'acquisto di un nuovo motore. Il mezzo è tuttora indisponibile e siamo costretti, ora e sino a quando non tornerà a disposizione, a ricorrere a forniture d'acqua commissionate a terzi, con notevole dispendio di spese. Il tutto per significarVi che seguirà alla presente regolare fattura, in corrispondenza di tutte le spese derivanti da quanto sopra descritto, in considerazione della recentissima acquisizione del mezzo”.
3.2.2) La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che “Al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati” (così, da ultimo, Cass. 27488 del 28.10.2019), con l'indicazione che “La denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi degli artt. 1492 e 1495
c.c., non richiede un'esposizione dettagliata, in quanto la finalità di avvisare il venditore sulle intenzioni del compratore e di consentirgli la tempestiva verifica della doglianza può essere assolta anche da una denuncia generica, purché essa renda il venditore edotto che il compratore ha riscontrato, sebbene in modo non ancora esauriente e completo, vizi che rendono la cosa inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore” (così Cass. 25027 dell'11.12.2015, nella cui motivazione è dato leggere il passaggio argomentativo secondo cui “Va innanzitutto, evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, la denuncia dei vizi della cosa venduta, sensi dell'art. 1492 e 1495 c.c., non richiede necessariamente una dettagliata esposizione dei vizi da cui sarebbe inficiata la "res vendita", consistendo la finalità della denuncia nel mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e, contemporaneamente, nel consentirgli di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza, sicché una denuncia, sia pure generica, può esser idonea a detto fine, ove con essa il venditore sia reso edotto che il compratore ha riscontrato, benché in modo non ancora esauriente e completo, che la cosa da lui acquistata è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata e ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore
( Cfr. Cass. n. 6234/2000)”).
Dunque, nell'architettura interpretativa della Suprema Corte, la mancanza della necessità di una denuncia dettagliata dei vizi è temperata dalla finalità, comunque
10 intrinseca all'onere della denuncia ex art. 1495 c.c., di consentire alla controparte di procedere alle verifiche del caso.
La denuncia in oggetto, poi, non può esaurirsi nella mera indicazione del fatto storico cui è ancorata la lamentata sussistenza dei vizi, potendosi ed anzi dovendosi (ed in questo caso anche in un momento successivo all'originaria, e tempestiva, denuncia ex art. 1495 c.c.) integrare una tale denuncia con la successiva specificazione concernente quale, in concreto, sia il vizio lamentato (come ritenuto, in motivazione, dalla menzionata Cass.
27488 del 28.10.2019, ove è stato indicato che “Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, l'acquirente al fine di conservare il diritto alla garanzia, a norma dell'art. 1495 cod. civ., non è tenuto a fare nel termine stabilito una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, ma può validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati”).
3.2.2.1) Nell'ottica ermeneutica sopra descritta deve quindi rilevarsi come, nella comunicazione del 28.4.2017 (di per sé tempestiva, in quanto effettuata dopo quattro giorni dal manifestarsi dell'evento), non sia contenuta tuttavia alcuna indicazione, neppure in astratto ed in via generica, di quale fosse il vizio manifestato dall'autocarro.
Anzi, il tenore della comunicazione non consente in effetti neppure di rilevare un'allegazione concernente la prospettazione di un vizio del mezzo acquistato.
L'inciso (l'unico rilevante ai fini qui in esame) secondo cui “ci siamo trovati – a
Cerignola – costretti a ricorrere al soccorso stradale e – successivamente – all'acquisto di un nuovo motore”, non risulta infatti in grado di far apprezzare, sotto qualsivoglia aspetto e neppure in via sommamente generica, quale sia stata la causa della necessità del ricorso al soccorso stradale e dell'acquisto di un nuovo motore, tantomeno che ciò sia dipeso da un qualche difetto del mezzo stesso.
Nulla, all'interno di tale indicazione e nell'assenza di altri elementi di caratterizzazione (ad es., un arresto del mezzo, la presenza di fumo dal motore, la percezione di rumori anomali dal motore stesso, l'accensione di una spia di malfunzionamento del motore, etc), consente del resto di desumere cosa sia successo e, in definitiva, neppure di ricondurre ad un vizio del mezzo la causa della necessità sia del soccorso che dell'acquisto di un nuovo motore (essendo ciò compatibile, in ipotesi, anche con un sinistro stradale o con un deficit di manutenzione).
Dunque, già sotto il mero profilo del portato semantico delle espressioni utilizzate, deve escludersi che la comunicazione in oggetto possa qualificarsi come denuncia, seppure ad alto tasso di genericità, di un vizio della cosa venduta, ex art. 1495 c.c.
11 3.2.2.2) Al netto del carattere assorbente del rilievo che precede, ed anche a voler ammettere, in ipotesi, che il silenzio serbato nella comunicazione del 28.4.2017 possa ritenersi comunque integrare efficacemente una valida denuncia ex art. 1495 c.c., sia pure con elevato tasso di genericità, va osservato come si presenti condivisibile il rilievo del giudice di prime cure secondo neppure in seguito ha provveduto a Controparte_1
specificare in cosa, in concreto, consistessero i vizi lamentati.
In tal senso va infatti evidenziato che:
Contr
• la missiva inviata tramite pec dal legale dell'odierna appellante a in data
1.8.2017 è priva di rilievo ai fini in esame, in quanto:
o risulta ivi nuovamente (ed unicamente) fatto riferimento alla circostanza che “...già nel tragitto del ritiro del citato camion presso la Vostra società al luogo di utilizzo sito ad Ostuni, il mezzo ha dovuto essere trainato dal soccorso stradale e successivamente si è resa necessaria la sostituzione del motore”;
o è fatta menzione dell'insorgenza di “...altri fatti che hanno costretto la mia assistita per poter utilizzare il mezzo citato ad interventi urgenti per ulteriori € 4.911,98 (vedi fatture allegate)”;
o la presenza delle fatture, se pur è in grado in astratto di indicare quali spese siano state sostenute, nulla è in grado di indicare in ordine a quali vizi fossero stati riscontrati;
di tali ulteriori difetti, anzi, non risulta neppure – anche in questo caso – fornita un'indicazione nominativa, sia pure generica ed astratta, essendo complessivamente sussunti nella peculiarmente anodina formula “altri fatti” (che, sul piano comunicativo, non consente oggettivamente in alcun modo di comprendere di cosa si stia parlando);
o la missiva in questione, pertanto, non è minimamente in grado di assurgere ad elemento di specificazione del contenuto dell'originaria comunicazione del 28.4.2017 e ciò a prescindere dal fatto che, nel contesto della comunicazione dell'agosto 2017 non risulta neppure indicato (come in effetti rilevato dal giudice di prime cure) in quale momento CP_1 avrebbe avuto contezza dell'esistenza di tali “altri fatti” e della
[...] necessità di farvi fronte, sì da poter ritenere tempestiva anche la “nuova” Contr comunicazione (dal momento che, stante l'eccezione formulata da , incombeva su fornire la relativa dimostrazione); Controparte_1
• neppure nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure risulta peraltro specificato da quali difetti sarebbe stato affetto il motore dell'autocarro in questione, essendo ivi ribadito che il mezzo “...si è fermato dovendo ricorrere al
12 soccorso stradale” e che successivamente “...in data 29.4.2017 si è resa necessaria la sostituzione del motore” (peraltro ingenerandosi una discrasia con il contenuto della pec del 28.4.2017 ove, al contrario, era indicato come a tale data fosse già avvenuto l'acquisto del nuovo motore), senza alcuna specificazione sul punto, nonostante il decorso di quasi dieci mesi dal fatto;
• non risulta neppure formulato alcun mezzo di prova orale in cui sia indicato cosa, in concreto, sia avvenuto al motore e cosa sia stato ivi riscontrato, non potendo del resto attribuirsi valenza dimostrativa al contenuto del cap. 7 (la cui ammissione non è stata peraltro reiterata nel presente grado di giudizio, all'esito della precisazione delle conclusioni) volto a devolvere al teste il giudizio per cui “in data 29/04/2017 si è resa necessaria la sostituzione del motore”, trattandosi di valutazione inammissibilmente demandata ad un teste nell'assenza, di nuovo, di qualsivoglia riferimento a quale tipo di problema si fosse manifestato.
3.2.2.3) In effetti non può sottacersi come neppure all'esito del presente giudizio di appello risulti (non solo) indimostrato ma (a monte) neppure prospettato quali siano stati i vizi manifestati dal motore del mezzo in questione e dagli altri elementi che risultano oggetto di intervento (il radiatore, il tachigrafo, ecc.), di cui in definitiva è stato unicamente allegato l'intervento di sostituzione.
3.2.3) In base a quanto sin qui esposto, dunque, deve ritenersi tuttora condivisibile la conclusione del giudice di prime cure circa la mancanza di una tempestiva denuncia dei vizi, ex art. 1495 c.c. (e, anzi, la mancanza di una denuncia tout court di vizi di sorta concernenti il mezzo venduto) e la conseguente infondatezza dell'impugnazione al riguardo.
La valenza dirimente di tale rilievo determina l'assorbimento delle ulteriori censure mosse dall'appellante nel contesto del gravame in analisi, che deve quindi essere integralmente respinto, osservando peraltro, quanto alla doglianza concernente la regolazione delle spese in prime cure, come sia stata ritualmente fatta applicazione del principio della soccombenza, nella mancanza peraltro di profili suscettibili di essere valorizzati ai fini della compensazione delle spese.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
13 Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
[. la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(oggi , avverso la sentenza n. 286/2020 del Tribunale Controparte_1 CP_2
di Pistoia, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante (oggi a rifondere a Controparte_1 CP_2
parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 CP_4 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
(oggi , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Controparte_1 CP_2
pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.1.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
14 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1413/2020
promossa da:
(oggi , in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 CP_2
legale rappresentante pro tempore, sig. elettivamente domiciliata in Controparte_3
Milano presso lo studio degli Avv.ti Ugo Prospero Cerruti e Paola Castiglione, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona degli amministratori e legali rappresentanti pro tempore, sigg.ri CP_4
e elettivamente domiciliata in Pistoia presso lo studio degli CP_5 CP_6
Avv.ti Alberto Niccolai e Francesco Borsi, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 286/2020 del Tribunale di Pistoia
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto appello contro la sentenza n° 286/2020 emessa dal Tribunale di Pistoia, pubblicata il 21/05/2020, resa nell'ambito del giudizio R.G. 960/2018, così giudicare: In via principale nel merito: - in riforma totale della gravata sentenza, accertare la responsabilità di in ordine alla causazione dei fatti di cui è causa e CP_4
conseguentemente - in riforma totale della gravata sentenza condannare ut CP_4
supra al pagamento in favore de per i motivi di cui sopra, i danni Controparte_1 di cui in premessa e relativi all'autocarro con cisterna usato targato LU552653 e pari ad
Euro 10.267,58, per costo soccorso stradale (Euro 475,60) e riparazioni meccaniche
(Euro 9.791,98), oltre interessi dai singoli pagamenti al momento dell'effettivo risarcimento;
- Condannare inoltre al risarcimento in favore de CP_4 CP_1 dei danni conseguenti il mancato utilizzo dell'autocarro in questione nel
[...]
periodo maggio/luglio 2017 da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; - in riforma della gravata sentenza condannare al pagamento a favore di CP_4 [...]
delle spese, diritti ed onorari di lite di primo grado;
- condannare altresì Controparte_1
alla rifusione a favore di delle spese, diritti ed CP_4 Controparte_1
onorari di causa, oltre ad accessori, come per legge del presente giudizio di appello. In via subordinata ed in riforma della gravata sentenza: - Riconoscere correttamente denunziati i vizi occulti di cui alla missiva del 28/4/2017 (documento 5 di parte attrice in
[. primo grado) e conseguentemente - condannare al pagamento in favore de CP_4
delle spese relative al soccorso stradale (per Euro 475,60 – Controparte_1
documento n. 3 di parte attrice in primo grado) ed alla sostituzione del motore dell'autocarro (per Euro 4.880,00 – documento 4 di parte attrice in primo grado) per complessivi Euro 5.355,60). In via istruttoria: Si chiede sin da ora l'ammissione dei seguenti capitoli di prova articolati in sede di memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 (c.p.c.) del 14/5/2019 ed esclusi dal Giudice di primo grado che qui si riportano con la numerazione di cui alla memoria istruttoria: 1) Vero che l'autocarro con cisterna Tg: LU
552653 doveva essere utilizzato nel ” di proprietà de Controparte_7 Controparte_1
a CO ER (Ostuni) per l'approvvigionamento di acqua potabile (doc. 12). 2)
[...]
Vero che l'autocarro con cisterna deve percorrere circa 25 km per ogni approvvigionamento dell'acqua potabile. 3) Vero che gli approvvigionamenti dell'acqua potabile vengono effettuati nel periodo estivo giugno/luglio/agosto/settembre, 2 volte al giorno per 7 giorni settimanali. 4) Vero che gli approvvigionamenti dell'acqua potabile nel restante periodo dell'anno vengono effettuati in media 1 volta al giorno per 4 giorni
2 ogni settimana per otto mesi. 5) Vero che l'autocarro con cisterna doveva percorrere circa 7.000/8.000 km annui per far fronte al servizio per cui era stata acquistata. 8) Vero che di quanto sopra veniva tempestivamente informata la da parte de CP_4 [...]
con Pec del 28/04/2017 (ns. doc. 5). 9) Vero che successivamente Controparte_1 all'intervento al motore di cui sopra l'autocarro con cisterna ha avuto necessità di altri urgenti interventi al fine di renderlo utilizzabile con un ulteriore costo di Euro 4.911,98
(docc. 9,15,16 e 17). 10) Vero che hanno regolarmente Controparte_1
corrisposto gli importi di cui ai punti 6), 7) e 9) che precedono, per un totale di Euro
10.267,58 (docc. 9, 13, 14, 15, 16 e 17). 11) Vero che per un Controparte_1
periodo di oltre tre mesi, ovvero maggio/giugno/luglio 2017, non hanno potuto utilizzare
l'autocarro con cisterna, targato LU 552653, per il trasporto dell'acqua potabile. Si indicano a testi i signori e entrambi domiciliati in Testimone_1 Testimone_2
Milano, Via Pergolesi n. 8, presso la società Temporary s.p.a. Riservata al prosieguo del giudizio ogni ulteriore deduzione, produzione e replica, cognite le avversarie difese, si confida nell'accoglimento delle sopra assunte conclusioni. Con ogni più ampia espressa riserva istruttoria, di ulteriormente dedurre e produrre, anche all'esito del comportamento processuale di controparte, nulla escluso e/o riservato, anche all'esito delle attività processuali delle controparti”.
[. Per la parte appellata: “a) nel merito: respingere il ricorso in appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare Controparte_1
integralmente la sentenza Tribunale di Pistoia n. 286/2020; b) in via ancora subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande avversarie, stante la contestazione delle domande anche sotto il profilo del quantum, limitare la misura del risarcimento all'importo che risulterà effettivamente provato;
c) in ogni caso con vittoria di compensi e spese dei due gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (oggi Controparte_1 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 286/2020 del Tribunale di Pistoia, con la CP_2
quale era stata respinta la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla stessa CP_1
(di seguito: ) nei confronti di (di seguito: CRM).
[...] Controparte_1 CP_4
1.1) La causa era stata instaurata da , adducendosi che: Controparte_1
Contr
• nell'aprile del 2017 aveva acquistato da un autocarro con cisterna, usato per il trasporto dell'acqua potabile;
3 • tale autocarro avrebbe dovuto essere utilizzato nel resort ”, sito a CO CP_7
ER (Ostuni) e di proprietà dell'attrice, per l'approvvigionamento di acqua potabile;
• l'autocarro, tuttavia, già nel corso del tragitto da Prato (dove era stato ritirato) a
Ostuni si era fermato ed aveva dovuto fare ricorso al soccorso stradale (con spese per € 475,60);
• si era poi reso necessario il cambio del motore, oltre ad altri interventi, per complessivi € 9.791,98;
• la mancata possibilità di utilizzare l'autocarro in questione aveva costretto l'attrice a fare ricorso a terzi, onde consentire l'approvvigionamento dell'acqua potabile;
Contr
• inutili si erano rivelati i contatti intercorsi con , tenuta alla garanzia del mezzo ex art. 1490 c.c.;
• i vizi erano stati denunciati entro 8 giorni dalla scoperta, ex art. 1495 c.c., mentre non poteva essere ostativa alla garanzia la clausola “come visto e piaciuto nello stato in cui si trova” apposta sulla fattura di vendita dell'autocarro in questione, Contr trattandosi di clausola unilateralmente inserita da e comunque inidonea ad escludere la garanzia per i vizi occulti.
1.1.1) Su tali basi, l'attrice aveva chiesto “Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa ogni declaratoria di legge e del caso, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale nel merito condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_4 risarcire a i danni di cui in premessa e relativi all'autocarro con Controparte_1
cisterna usato targato LU552653 e pari ad Euro 10.267,58 per costo soccorso stradale
(Euro 475,60) e riparazioni meccaniche (Euro 9.791,98), oltre interessi dai singoli pagamenti al momento dell'effettivo risarcimento;
Condannare inoltre al CP_4
risarcimento in favore dei dei danni conseguenti il mancato Controparte_1 utilizzo dell'autocarro in questione nel periodo maggio/luglio 2017 da determinarsi in via equitativa”. Contr 1.2) Si era costituita in prime cure , che aveva contestato la fondatezza delle allegazioni e delle domande attoree, in particolare allegando che l'attrice aveva indicato di aver bisogno di un mezzo che avrebbe dovuto percorrere solo poche centinaia di metri al giorno, all'interno del resort cui il mezzo avrebbe dovuto essere destinato, ma, inopinatamente, aveva di far percorrere all'autocarro il tragitto da Prato ad Ostuni senza far ricorso ad un carrello per il trasporto del mezzo, come invece era stato consigliato da
Contr
.
4 Il mezzo (immatricolato nel 1992) era inoltre stato acquistato “come visto e piaciuto”, con conseguente esclusione della garanzia per i vizi che, peraltro, non erano stati denunciati tempestivamente nei termini di legge.
Contr 1.2.1) Contestato anche il quantum delle pretese risarcitorie di controparte, aveva chiesto: “- in via principale, respingere le domande della società attrice in quanto, per i motivi tutti di cui alla presente comparsa, sono infondate sia in fatto che in diritto;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domande avversarie, stante la contestazione delle domande anche sotto il profilo del quantum, limitare la misura del risarcimento all'importo che risulterà effettivamente provato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
1.3) Il Tribunale di Pistoia aveva infine ritenuto che:
− la clausola “come visto e piaciuto nello stato in cui si trova”, “non esime il venditore da qualunque responsabilità per vizi bensì, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale pronunciatosi sul tema e ad oggi non smentito (cfr.
Cass. n. 21204/2016), limita la responsabilità dello stesso ai c.d. vizi occulti, non agevolmente conoscibili dal compratore al momento della conclusione del contratto”;
− “la denuncia entro otto giorni dalla scoperta del vizio prescritta dall'art. 1495 c.c. può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione (cfr. Cass. n.
5142/2003) e non richiede indicazioni puntuali sulla natura e la causa dei vizi, essendo sufficiente una generica indicazione di essi che metta sull'avviso il venditore, salvo successive precisazioni in ordine all'entità dei vizi denunciati (in argomento, Cass. n. 9184/2004, Cass. n. 6234/2000 e numerosi precedenti conformi)”;
− “...è assorbente il rilievo dell'assoluta mancanza in atti di prova – gravante sul compratore asserito danneggiato – della denuncia tempestiva dei vizi che avrebbero reso necessarie le riparazioni in questione. Difatti, l'unica denuntiatio provata in causa è quella, di cui si dirà infra sub b), contenuta nella mail pec inviata dall'attrice alla convenuta in data 28.4.2017 e concernente esclusivamente il soccorso stradale intervenuto nel tragitto da Prato a Ostuni e l'acquisto di un nuovo motore, mentre alcunché è neppure adombrato in ordine ad ulteriori problematiche quali quelle emergenti dalle fatture del maggio e luglio successivi di cui ai documenti sopra citati (docc.
6-9 fasc. attoreo). Pertanto, anche a voler ritenere non necessarie analiticità e specificità nella denuncia dei vizi, è assolutamente da escludere che quelli qui in esame siano stati manifestati al venditore nella mail del 28.4.2017, né è stata prodotta o dimostrata altrimenti (ad
5 es. tramite mezzi di prova orale) alcuna comunicazione successiva contenente denuncia degli stessi dal compratore al venditore. Del resto, non avendo parte attrice neppure allegato la data in cui siffatti difetti sarebbero stati scoperti – ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. – appare quantomeno inverosimile che gli stessi si fossero già manifestati nell'aprile 2017, mentre poi i lavori di riparazione sono stati eseguiti in parte il mese successivo, in parte addirittura a distanza di più di due mesi senza alcuna addotta giustificazione di un tale “ritardo” negli interventi: conseguentemente, deve concludersi nel senso che il venditore mai ha denunciato i vizi determinanti gli interventi riparativi del maggio e luglio 2017, con l'effetto che per tali vizi non può riconoscersi alcuna tutela risarcitoria per mancato rispetto dell'onere di denuncia
e del relativo termine come prescritti dall'art. 1495 c.c.”;
− l'acquirente si era disinteressata delle condizioni effettive del bene acquistato, inviando un delegato che si era limitato ad attestare l'esistenza dell'autocarro, senza compiere verifiche di sorta nonostante la risalente data di immatricolazione dello stesso;
− “...è rimasto del tutto oscuro e indeterminato il tipo di vizio lamentato ex parte actoris, non essendo stati in alcun modo chiariti né i motivi che hanno comportato il soccorso stradale né il tipo di guasto subito dal motore, così rendendo impossibile accertare se gli stessi siano stati dovuti a un difetto intrinseco del veicolo (a carico del venditore) o a uno scorretto uso di esso (a carico dell'acquirente): il tutto all'interno di un sistema che grava
l'acquirente/danneggiato, agente in via risarcitoria, dell'onere di provare la sussistenza dei vizi, così come le conseguenze dannose e il nesso fra i primi e le seconde (cfr., ex aliis, Cass. n. 18125/2013) e che, nella particolare ipotesi di compravendita di beni usati, ritiene con indirizzo consolidato come “il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura …” (cfr. Cass. ord. n. 8285/2017, Cass. n.
23346/2009, Cass. n. 5251/2004), essendosi al riguardo già evidenziato come nella specie il venditore abbia adeguatamente e compiutamente informato il venditore circa le caratteristiche del veicolo usato oggetto di contratto”;
− “...è da dire come neppure possa in concreto discettarsi della sussistenza di vizi occulti, se non altro per la ragione assorbente per cui “l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati
6 accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa” (così, in massima, Cass. n.
5251/2004); mentre nella vicenda in disamina niente del genere è allegato, prima ancora che provato, emergendo anzi documentalmente - secondo quanto più volte rilevato - l'adempimento della venditrice all'obbligo di informativa su sé gravante, dacché anche sotto questo punto di vista la domanda attorea non può trovare accoglimento”;
− era rimasto del tutto indimostrato il danno da mancato utilizzo dell'autocarro.
1.3.1) Il Tribunale di Pistoia aveva quindi respinto le domande de CP_1
Contr
condannandola alla refusione delle spese di lite a favore di
[...]
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello I . Controparte_1
2.1) Il gravame risulta formulato senza presentazione di motivi separati e specifici, in quanto articolato in una variegata congerie di argomentazioni critiche nei confronti della sentenza impugnata, nel cui ambito è dato individuare i seguenti profili salienti:
Contr
• non aveva dimostrato:
o di aver comunicato all'odierna appellante che il mezzo acquistato non era in grado di percorrere il tratto tra Prato ed Ostuni, consigliando di utilizzare un mezzo per trasportarlo;
o di essere stata informata del fatto che l'autocarro avrebbe dovuto percorrere solo qualche centinaio di metri al giorno, all'interno del resort;
• la denuncia dei vizi era regolarmente avvenuta con la pec del 28.4.2017 (non contestata), mentre lo stesso giudice di prime cure aveva evidenziato che la denuncia ex art. 1495 c.c. non necessitava di indicazioni puntuali e specifiche sui vizi lamentati e che era sufficiente, sul punto, un'indicazione anche generica;
• il mezzo acquistato aveva manifestato problemi gravissimi (da comportare, da subito, la sostituzione del motore e, poi, i freni, il sensore della temperatura, la batteria, il radiatore, il tachigrafo, ecc.) dopo neppure 600 km di percorrenza;
• i vizi in oggetto erano quindi esistenti sin dal momento dell'acquisto, nonostante il mezzo fosse stato venduto come “ripristinato e revisionato”;
• era infondata la decisione del Tribunale di Pistoia di respingere i mezzi di prova relativi:
o agli interventi cui l'autocarro era stato sottoposto;
o alle distanze che l'autocarro avrebbe dovuto quotidianamente percorrere una volta giunto a destinazione;
• non era vero che non fossero state inviate altre comunicazioni, dopo quella del
28.4.2017, essendo stata inviata una missiva in data 1.8.2017 con tutte le fatture relative alle spese sostenute;
7 • l'esistenza di vizi al motore non sarebbe stata percepibile mediante un mero esame visivo del mezzo;
• era radicalmente infondato l'assunto argomentativo presente nella sentenza impugnata secondo cui avrebbe dovuto provare – onde fornire Controparte_1
dimostrazione del carattere occulto dei vizi in questione – “...una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa”; Contr
• era una società che svolgeva attività di riparazioni meccaniche e motoristiche di autocarri, sì che l'inciso secondo cui il mezzo era “ripristinato e revisionato” era più che adeguato ad ingenerare la convinzione che il mezzo fosse ben funzionante;
• era infondata la decisione di respingere la richiesta di risarcimento per il mancato utilizzo dell'autocarro ai fini dell'approvvigionamento idrico, dal momento che era stato dimostrato che il resort cui l'autocarro avrebbe dovuto essere adibito non era dotato di impianti per la fornitura di acqua pubblica;
• era ingiusta la condanna alla rifusione integrale delle spese emessa a carico dell'attrice in prime cure.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. Contr 2.2) Radicatosi il contraddittorio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame, per contrasto con i requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., contestando comunque nel merito le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha pertanto chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Preliminarmente, peraltro, deve prendersi in considerazione l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata, onde rilevarne l'infondatezza.
In proposito occorre infatti ricordare come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae"
8 del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del
16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass. 7675 del 19.3.2019). Infine, è stato precisato che “In materia di appello,
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così
Cass. 20124 del 7.10.2015)
In quest'ottica deve quindi evidenziarsi come il gravame in analisi non assurga al deficit contenutistico valorizzato dalla Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342
c.p.c., dal momento che – pur nell'ambito di una prospettazione unitaria e non suddivisa in motivi specifici – risultano comunque esposti dall'appellante profili di censura sufficientemente chiari nei confronti della sentenza impugnata, con indicazione delle considerazioni del giudice di prime cure oggetto delle censure predette, la cui valutazione deve pertanto essere compiuta sul piano della fondatezza o meno dell'appello e non su quello della sua ammissibilità.
3.2) Va quindi rilevato come, nell'ambito delle questioni sollevate con l'atto di appello da , debba in primo luogo essere presa in considerazione quella Controparte_1 concernente la valenza della missiva del 28.4.2017 ai fini dell'integrazione della tempestiva denuncia dei vizi valida ex art. 1495 c.c.
3.2.1) In proposito va ricordato come risulti in atti (cfr docc. 5 di parte attrice e 6 di parte convenuta in prime cure) la comunicazione effettuata tramite pec in data 28.4.2017
Contr da a , nel cui ambito risulta indicato che “con riferimento Controparte_1
9 all'acquisto dell'autocisterna TARGA LU552653 XL97S44M7NB015271, da noi CP_8
ritirata in data 24/4, Vi comunichiamo con la presente che, nel percorso da Prato alla nostra sede di Ostuni, ci siamo trovati – a Cerignola – costretti a ricorrere al soccorso stradale e – successivamente – all'acquisto di un nuovo motore. Il mezzo è tuttora indisponibile e siamo costretti, ora e sino a quando non tornerà a disposizione, a ricorrere a forniture d'acqua commissionate a terzi, con notevole dispendio di spese. Il tutto per significarVi che seguirà alla presente regolare fattura, in corrispondenza di tutte le spese derivanti da quanto sopra descritto, in considerazione della recentissima acquisizione del mezzo”.
3.2.2) La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che “Al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati” (così, da ultimo, Cass. 27488 del 28.10.2019), con l'indicazione che “La denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi degli artt. 1492 e 1495
c.c., non richiede un'esposizione dettagliata, in quanto la finalità di avvisare il venditore sulle intenzioni del compratore e di consentirgli la tempestiva verifica della doglianza può essere assolta anche da una denuncia generica, purché essa renda il venditore edotto che il compratore ha riscontrato, sebbene in modo non ancora esauriente e completo, vizi che rendono la cosa inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore” (così Cass. 25027 dell'11.12.2015, nella cui motivazione è dato leggere il passaggio argomentativo secondo cui “Va innanzitutto, evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, la denuncia dei vizi della cosa venduta, sensi dell'art. 1492 e 1495 c.c., non richiede necessariamente una dettagliata esposizione dei vizi da cui sarebbe inficiata la "res vendita", consistendo la finalità della denuncia nel mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e, contemporaneamente, nel consentirgli di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza, sicché una denuncia, sia pure generica, può esser idonea a detto fine, ove con essa il venditore sia reso edotto che il compratore ha riscontrato, benché in modo non ancora esauriente e completo, che la cosa da lui acquistata è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata e ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore
( Cfr. Cass. n. 6234/2000)”).
Dunque, nell'architettura interpretativa della Suprema Corte, la mancanza della necessità di una denuncia dettagliata dei vizi è temperata dalla finalità, comunque
10 intrinseca all'onere della denuncia ex art. 1495 c.c., di consentire alla controparte di procedere alle verifiche del caso.
La denuncia in oggetto, poi, non può esaurirsi nella mera indicazione del fatto storico cui è ancorata la lamentata sussistenza dei vizi, potendosi ed anzi dovendosi (ed in questo caso anche in un momento successivo all'originaria, e tempestiva, denuncia ex art. 1495 c.c.) integrare una tale denuncia con la successiva specificazione concernente quale, in concreto, sia il vizio lamentato (come ritenuto, in motivazione, dalla menzionata Cass.
27488 del 28.10.2019, ove è stato indicato che “Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, l'acquirente al fine di conservare il diritto alla garanzia, a norma dell'art. 1495 cod. civ., non è tenuto a fare nel termine stabilito una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, ma può validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati”).
3.2.2.1) Nell'ottica ermeneutica sopra descritta deve quindi rilevarsi come, nella comunicazione del 28.4.2017 (di per sé tempestiva, in quanto effettuata dopo quattro giorni dal manifestarsi dell'evento), non sia contenuta tuttavia alcuna indicazione, neppure in astratto ed in via generica, di quale fosse il vizio manifestato dall'autocarro.
Anzi, il tenore della comunicazione non consente in effetti neppure di rilevare un'allegazione concernente la prospettazione di un vizio del mezzo acquistato.
L'inciso (l'unico rilevante ai fini qui in esame) secondo cui “ci siamo trovati – a
Cerignola – costretti a ricorrere al soccorso stradale e – successivamente – all'acquisto di un nuovo motore”, non risulta infatti in grado di far apprezzare, sotto qualsivoglia aspetto e neppure in via sommamente generica, quale sia stata la causa della necessità del ricorso al soccorso stradale e dell'acquisto di un nuovo motore, tantomeno che ciò sia dipeso da un qualche difetto del mezzo stesso.
Nulla, all'interno di tale indicazione e nell'assenza di altri elementi di caratterizzazione (ad es., un arresto del mezzo, la presenza di fumo dal motore, la percezione di rumori anomali dal motore stesso, l'accensione di una spia di malfunzionamento del motore, etc), consente del resto di desumere cosa sia successo e, in definitiva, neppure di ricondurre ad un vizio del mezzo la causa della necessità sia del soccorso che dell'acquisto di un nuovo motore (essendo ciò compatibile, in ipotesi, anche con un sinistro stradale o con un deficit di manutenzione).
Dunque, già sotto il mero profilo del portato semantico delle espressioni utilizzate, deve escludersi che la comunicazione in oggetto possa qualificarsi come denuncia, seppure ad alto tasso di genericità, di un vizio della cosa venduta, ex art. 1495 c.c.
11 3.2.2.2) Al netto del carattere assorbente del rilievo che precede, ed anche a voler ammettere, in ipotesi, che il silenzio serbato nella comunicazione del 28.4.2017 possa ritenersi comunque integrare efficacemente una valida denuncia ex art. 1495 c.c., sia pure con elevato tasso di genericità, va osservato come si presenti condivisibile il rilievo del giudice di prime cure secondo neppure in seguito ha provveduto a Controparte_1
specificare in cosa, in concreto, consistessero i vizi lamentati.
In tal senso va infatti evidenziato che:
Contr
• la missiva inviata tramite pec dal legale dell'odierna appellante a in data
1.8.2017 è priva di rilievo ai fini in esame, in quanto:
o risulta ivi nuovamente (ed unicamente) fatto riferimento alla circostanza che “...già nel tragitto del ritiro del citato camion presso la Vostra società al luogo di utilizzo sito ad Ostuni, il mezzo ha dovuto essere trainato dal soccorso stradale e successivamente si è resa necessaria la sostituzione del motore”;
o è fatta menzione dell'insorgenza di “...altri fatti che hanno costretto la mia assistita per poter utilizzare il mezzo citato ad interventi urgenti per ulteriori € 4.911,98 (vedi fatture allegate)”;
o la presenza delle fatture, se pur è in grado in astratto di indicare quali spese siano state sostenute, nulla è in grado di indicare in ordine a quali vizi fossero stati riscontrati;
di tali ulteriori difetti, anzi, non risulta neppure – anche in questo caso – fornita un'indicazione nominativa, sia pure generica ed astratta, essendo complessivamente sussunti nella peculiarmente anodina formula “altri fatti” (che, sul piano comunicativo, non consente oggettivamente in alcun modo di comprendere di cosa si stia parlando);
o la missiva in questione, pertanto, non è minimamente in grado di assurgere ad elemento di specificazione del contenuto dell'originaria comunicazione del 28.4.2017 e ciò a prescindere dal fatto che, nel contesto della comunicazione dell'agosto 2017 non risulta neppure indicato (come in effetti rilevato dal giudice di prime cure) in quale momento CP_1 avrebbe avuto contezza dell'esistenza di tali “altri fatti” e della
[...] necessità di farvi fronte, sì da poter ritenere tempestiva anche la “nuova” Contr comunicazione (dal momento che, stante l'eccezione formulata da , incombeva su fornire la relativa dimostrazione); Controparte_1
• neppure nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure risulta peraltro specificato da quali difetti sarebbe stato affetto il motore dell'autocarro in questione, essendo ivi ribadito che il mezzo “...si è fermato dovendo ricorrere al
12 soccorso stradale” e che successivamente “...in data 29.4.2017 si è resa necessaria la sostituzione del motore” (peraltro ingenerandosi una discrasia con il contenuto della pec del 28.4.2017 ove, al contrario, era indicato come a tale data fosse già avvenuto l'acquisto del nuovo motore), senza alcuna specificazione sul punto, nonostante il decorso di quasi dieci mesi dal fatto;
• non risulta neppure formulato alcun mezzo di prova orale in cui sia indicato cosa, in concreto, sia avvenuto al motore e cosa sia stato ivi riscontrato, non potendo del resto attribuirsi valenza dimostrativa al contenuto del cap. 7 (la cui ammissione non è stata peraltro reiterata nel presente grado di giudizio, all'esito della precisazione delle conclusioni) volto a devolvere al teste il giudizio per cui “in data 29/04/2017 si è resa necessaria la sostituzione del motore”, trattandosi di valutazione inammissibilmente demandata ad un teste nell'assenza, di nuovo, di qualsivoglia riferimento a quale tipo di problema si fosse manifestato.
3.2.2.3) In effetti non può sottacersi come neppure all'esito del presente giudizio di appello risulti (non solo) indimostrato ma (a monte) neppure prospettato quali siano stati i vizi manifestati dal motore del mezzo in questione e dagli altri elementi che risultano oggetto di intervento (il radiatore, il tachigrafo, ecc.), di cui in definitiva è stato unicamente allegato l'intervento di sostituzione.
3.2.3) In base a quanto sin qui esposto, dunque, deve ritenersi tuttora condivisibile la conclusione del giudice di prime cure circa la mancanza di una tempestiva denuncia dei vizi, ex art. 1495 c.c. (e, anzi, la mancanza di una denuncia tout court di vizi di sorta concernenti il mezzo venduto) e la conseguente infondatezza dell'impugnazione al riguardo.
La valenza dirimente di tale rilievo determina l'assorbimento delle ulteriori censure mosse dall'appellante nel contesto del gravame in analisi, che deve quindi essere integralmente respinto, osservando peraltro, quanto alla doglianza concernente la regolazione delle spese in prime cure, come sia stata ritualmente fatta applicazione del principio della soccombenza, nella mancanza peraltro di profili suscettibili di essere valorizzati ai fini della compensazione delle spese.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M. ma senza liquidazione per la fase istruttoria, non essendosi dato corso alla stessa.
13 Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
[. la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(oggi , avverso la sentenza n. 286/2020 del Tribunale Controparte_1 CP_2
di Pistoia, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante (oggi a rifondere a Controparte_1 CP_2
parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.966,00 CP_4 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
(oggi , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Controparte_1 CP_2
pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.1.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
14 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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