CASS
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2025, n. 6310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6310 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/07/2024 del Tribunale di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo NI Bucca;
sentite le conclusioni del PG Giulio Monferini che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv.to LA RA, sostituto degli avv.to Della Torre Alessio e D'Alessandro Domenicantonio, difensori di TA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15/7/2024, il Tribunale del Riesame di Roma confermò il decreto adottato dal GIP del Tribunale di Civitavecchia il 10/6/2024 nei confronti di TA LA, indagato per il reato di cui all'art. 10 quater d. Igs. 74/2000, contestato ai capi b),c), e),g) e h) della preliminare rubrica, con cui era stato disposto il sequestro preventivo di "denaro o, in mancanza di beni mobili o immobili", per: C 728.919,39, corrispondente all'imposta evasa per effetto dell'illecita compensazione contestata al capo b), nei confronti di A.C. Group S.r.l. e, in via sussidiaria, nei confronti di AD IC, TA LA e AD NI;
C 344.049,62, corrispondente all'imposta evasa per effetto dell'indebita compensazione contestata al capo g), nei confronti di MY S.r.l. e, in via sussidiaria, nei confronti di AN MA e TA LA. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 6310 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 19/12/2024 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, TA che, con il primo motivo, denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen. e 10 quater comma 2 d.lgs. 74 del 2000 in relazione all'art. 1, comma 11, I. 232 del 2016 per mancanza di prova in ordine alla falsità delle perizie da lui redatte e per mancanza di motivazione in relazione all'elemento soggettivo. Si deduce che TA, con le perizie redatte in favore della A.C. Group e di My S.r.l., che avevano permesso alle società di acquisire crediti di imposta pari, rispettivamente, ad C 728.919,39 ed C 344.049,52, si era limitato, così come richiesto dall'art. 1 della I. 232 del 2016, ad attestare l'esistenza del software e la sussistenza delle caratteristiche tecniche richieste per l'inclusione del medesimo negli elenchi dei beni immateriali tecnologicamente avanzati di cui all'ali. b), I. 232/2016 e l'avvenuta "interconnessione". Non potevano, pertanto, assumere rilievo, nei confronti di TA, le criticità relative alle società produttrici dei software e ai rapporti fra queste e le società MY e A.C. Group non rientrando tali profili nell'ambito delle verifiche oggetto delle attestazioni richieste al perito dalla legge. Si eccepisce, ancora, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da TA alla G. di F., in quanto già durante l'assunzione a sommarie informazioni dell'indagato erano emersi elementi indizianti a suo carico essendo stato il controllo presso l'immobile di via Mario Schiavo di Cicerale effettuato il 29/8/2023, e, comunque, l'irrilevanza degli indizi emergenti dal predetto verbale, in quanto la natura immateriale del bene originante i crediti di imposta non imponeva un controllo presso le sedi ove si assumeva fossero allocati i server. Si lamenta, poi, che nessun elemento era stato individuato dal Tribunale in relazione al dolo del delitto configurato a carico di TA. 3. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge penale per omessa o apparente motivazione in merito al periculum nonché per omessa valutazione della documentazione prodotta in sede di riesame. Si deduce che: il GIP aveva sostenuto che vertendosi in tema di confisca obbligatoria, ogni valutazione in ordine al periculum in mora era "ultronea" per poi aggiungere che, comunque, in "considerazione dell'ingente ammontare dei debiti erariali", vi era il fondato timore che nelle more del giudizio potessero "venire a mancare le garanzie del credito"; dinanzi al Tribunale del riesame era stato eccepito, con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, che la motivazione del GIP era mancante, laddove si sosteneva che non era necessario "alcuno sforzo" argomentativo, e apparente, laddove si giustificava il vincolo con la possibilità di dispersione delle garanzie del credito, in quanto fondata "su un indicatore (debito erariale=entità profitto confiscabile) ritenuto da tempo non sufficiente per legittimare la misura in essere" e, comunque, priva delle necessarie specificazioni, avendo il decreto attinto il patrimonio di differenti persone fisiche e di tre differenti società; il Tribunale del riesame aveva ritenuto che la motivazione del GIP, in relazione all'esigenza di impedire che nelle more del giudizio potessero venir meno le garanzie dei crediti, era insufficiente e non apparente e, quindi, aveva proceduto alla sua integrazione;
tale conclusione non teneva conto del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale una motivazione che si fondi unicamente sull'entità dei debiti non costituisce un principio di 2 motivazione ma una motivazione apparente che il Tribunale del Riesame non avrebbe potuto integrare. Si aggiunge, ancora, che la documentazione prodotta provava che non vi era alcun rischio di dispersione o depauperazione essendo i conti correnti sequestrati aperti da lunga data e votati al risparmio. 4. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge per violazione del principio della domanda cautelare avendo il PM richiesto il sequestro innpeditivo dei "falsi crediti detenuti nei cassetti fiscali della AC Group S.r.l., My S.r.l. e AD Immobiliare S.r.l. per evitare che potessero essere portati in compensazione e del profitto in relazione ai delitti di cui ai capi a), d), f), b) e g)" mentre il GIP aveva proceduto, in relazione alla posizione del ricorrente, al sequestro del prodotto del reato. Si sostiene che il Tribunale del Riesame, nel ritenere che il riferimento al prodotto del reato fatto dal GIP fosse irrilevante non aveva tenuto conto del fatto che, in relazione ai capi b) e g), venendo in rilievo crediti già compensati, il sequestro non poteva più colpire il prodotto del reato ma, semmai, il profitto, per cui la diversa qualificazione costituiva un'ulteriore causa di nullità del decreto. 5. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione di legge "per omessa delibazione della questione relativa all'insussistenza del profitto per l'indagato". Si assume che, per i crediti già utilizzati, il sequestro poteva avere ad oggetto il profitto derivato dalla compensazione che si assume illecita, profitto che TA non aveva conseguito, e si lamenta che tale motivo di censura era stato dal Tribunale ignorato. 6. Con ultimo motivo, si denuncia, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., la "violazione del principio di domanda cautelare", avendo il PM richiesto, in relazione ai capi b) e g), il sequestro di somme nei confronti di TA LA, AD NI, AD IC e AN MA senza prevedere che dovesse, preliminarmente, essere eseguito il sequestro nei confronti delle società beneficiarie dei crediti d'imposta e, solo in caso di incapienza, nei confronti delle persone fisiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre. 1. Giova premettere che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" che "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). tb• 3 E' utile ribadire, ancora, avendo il ricorrente denunciato la violazione di legge sostanziale ponendolo alla base della prospettata mancanza del fumus commissi delicti, che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che il quadro indiziario sia idoneo o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dagli elementi acquisiti, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. 2. Orbene, non vi è dubbio che la ricostruzione cui è pervenuto il Tribunale integri le fattispecie incriminatrici delineate nella preliminare rubrica del PM. L'ordinanza, infatti, illustra gli indizi che sorreggono l'ipotesi accusatoria rivelando come: ST TO, risultante ricoprire la carica di legale amministratrice della CS International Service LDT, ossia la società fornitrice del programma software, aveva negato ogni rapporto con la società; le fatture emesse dalla predetta società riportavano un numero di partita IVA e non il VAT NUMBER che identifica le società di diritto inglese;
le fatture riportavano gli importi in euro e in dollari, senza peraltro che vi fosse una corrispondenza, in base al cambio del giorno di emissione, fra i valori espressi dalle cifre inserite, ma non in sterline e riportavano locuzioni in lingua italiana, volte ad attestare l'idoneità del documento a fungere da presupposto per le detrazioni fiscali, del tutto anomale per fatture emesse da una società inglese;
i pagamenti documentati non corrispondevano agli importi riportati nella fatture;
gli immobili ove avrebbero dovuto essere collocati i server non erano nella disponibilità delle società coinvolte nelle operazioni. 3. L'ordinanza ha, ancora, sottolineato le anomalie rilevate nell'operato di TA che si era limitato a esaminare il materiale informatico lui fornito dalle società facenti capo a AD NI senza verificarne la riferibilità ai contratti, benché fosse palese che il produttore del software era una società differente da quella fornitrice. Il rilievo dato a tale circostanza trova giustificazione nell'art. 1 comma 11 I. 232 del 2016 che prevede che la perizia tecnica abbia a oggetto "il bene" per cui si chiede il beneficio. La previsione normativa, quindi, imponeva a TA di verificare se il software lui messo a disposizione, realizzato dalla Cybersec Production LTD, costituisse effettivamente l'oggetto dei contratti intercorsi fra le società facenti capo a AD NI e la società fornitrice, ossia la CS International Service, non potendosi l'indagato limitare a mutuare, come si legge in ricorso, "i rimanenti dai e fatti della più ampia vicenda contrattuale dalla documentazione sottopostagli in visione e da quanto gli fu di volta in volta dichiarato dalle società acquirenti". 4 Anche, quindi, a voler condividere il più rigoroso degli orientamenti di legittimità, che ritiene che nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice non può limitarsi alla semplice verifica dell'astratta configurabilità del reato ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze probatorie, e delle contestazioni e allegazioni difensive, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che, per lo stadio di accertamento dei fatti, rendono sostenibile l'impostazione accusatoria (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023 (dep. 2024), Bonacci, n. Rv. 285966 - 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283), senza però la necessità di pervenire a formulare un giudizio anticipato sulla responsabilità, non richiesto per l'integrazione del fumus risultando sufficienti indizi del reato (c.d. serietà degli indizi) e non gravi indizi di colpevolezza (Sez. 2, n.37100 del 7/7/2023, De Laurentis Rv. 285189 - 01), l'ordinanza impugnata rispetta i canoni contenutistici imposti, dando conto in maniera completa ed esaustiva degli elementi indiziari acquisiti, certamente del tutto idonei a delineare il "fumus" dei delitti sopra richiamati. 4. Va, a questo punto, anteposto l'esame del motivo relativo al periculum che, come si vedrà, assume valenza assorbente rispetto agli ulteriori motivi. Il decreto adottato dal GIP del Tribunale di Civitavecchia dispose: "il sequestro diretto e impeditivo dei crediti d'imposta non ancora utilizzati" vantati da tre distinte società -A.C. Group S.r.l., My S.r.l. e AD Immobiliare S.r.l.; "il sequestro indiretto, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, di quelli già utilizzati che costituiscono prodotto dai reati di cui all'articolo 10 quater d.lgs. 74/2000", stimati in C 728.919,39 per AC Group S.r.l. e in C 344.049,62 per MY S.r.l.; il sequestro finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, del profitto dei reati cui all'art. 2 del d.lgs. citato, stimato in C 690.000,00 per AC Group S.r.l. ed C 598.000,00 per My S.r.l. In relazione al sequestro del prodotto e del profitto dei reati di cui agli artt. 10 quater e 2 d.lgs. citato, il decreto giustificava la misura ablativa nei confronti delle società e di TA con la motivazione di seguito riportata: "...trattandosi di confisca obbligatoria, ogni valutazione sul periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo appare ultronea. Ad ogni buon conto, tenuto conto dell'ingente ammontare dei debiti erariali, può fondatamente ritenersi che, in difetto di idonea misura cautelare, nelle more del giudizio possano venire a mancare le garanzie del credito". 5. Con il ricorso in valutazione, TA eccepisce la nullità del decreto di sequestro in quanto con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca il provvedimento era privo di motivazione. La valutazione delle doglianze difensive non può che muovere dai principi enunciati dalla Sezioni Unite (n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01) in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La sentenza ha precisato che "il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare 5 alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". Tale pericolo non può che riguardare il rischio di dispersione del bene prima del giudizio. 6. Da tale principio il decreto del GIP del Tribunale di Civitavecchia si discosta allorquando sostiene che, vertendosi in tema di beni suscettibili di confisca obbligatoria, non è necessaria alcuna motivazione in relazione al periculum in mora. I beni sottoposti a vincolo, infatti, non rientrano fra quelli la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato per cui il provvedimento di sequestro avrebbe dovuto spiegare le ragioni che giustificavano l'anticipazione dell'effetto ablativo. Con riferimento, poi, al rilievo dato all'ammontare del debito, questa Corte ha ripetutamente sostenuto che il riferimento all'incapienza del patrimonio del soggetto colpito rispetto all'entità del debito tributario o, comunque, al valore sino al quale la confisca dovrebbe operare non costituisce argomento idoneo a soddisfare l'obbligo motivazionale di cui il giudice risulta gravato. Si segnalano in tal senso: Sez. 3, n. 31025 del 6/4/2023, Benzoni, Rv. 285042, secondo cui in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, è illegittimo il provvedimento di sequestro che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del "periculum in mora", anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il solo sequestro conservativo;
Sez. 3, n. 47914 del 18/10/2023, Galafati, che precisa, con riferimento al sequestro di denaro e al pericolo di dispersione delle garanzie, che "la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura è elemento da tenere in debita considerazione... nel giudizio in esame... [in quanto ] se appare logicamente predicabile - anche qui, senza che se ne possa però trarre una regola assoluta - che la consistenza e solidità del patrimonio del soggetto passibile di confisca ragionevolmente riduce il pericolo di dispersione dei beni e valori confiscabili (si pensi a patrimoni e/o redditi in misura largamente superiore all'importo assoggettabile ad ablazione), [ma] non si può invece ritenere che, a fronte della titolarità di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, il periculum in mora sia per ciò solo esistente, così da esonerare il giudice della cautela dall'obbligo di rendere la necessaria motivazione"; Sez. 6, n. 43552 del 4/10/2023, Bibbiano, che statuisce che l'obbligo di motivazione non è soddisfatto dalla generica affermazione secondo cui "la misura è strumentale ad impedire il depauperamento del patrimonio societario". 7. Venendo al decreto del GIP, deve concludersi che la misura ablativa ha trovato giustificazione in un apparato argornentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza necessari a spiegare le ragioni per le quali si riteneva indispensabile 6 l'anticipazione dell'effetto ablativo nelle more del giudizio (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), con conseguente illegittima integrazione della motivazione ad opera del Tribunale. 8. Costituisce, infatti, espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui l'omissione assoluta, nel decreto di sequestro preventivo, di motivazione in ordine al periculum in mora non consente al Tribunale di esercitare i poteri di correzione e rettifica attribuitigli dall'art. 309 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 324 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01; Sez. 3, n. 23400 del 14/2/2024, Urbani. Rv. 286545- 01; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme Ci Tre X, Rv. 285747 - 01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01). 9. Essendo stata eccepita dinanzi al Tribunale la nullità del decreto di sequestro per la mancanza assoluta di motivazione in punto di periculum in mora (Sez. 3, n. 23400 del 14/2/2024, Urbani, Rv. 286545 - 01), vanno annullati senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del GIP di Civitavecchia in data 10/6/2024 limitatamente al sequestro di denaro o beni mobili o immobili nella disponibilità di TA e va ordinata la restituzione all'avente diritto di quanto sequestrato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del GIP del Tribunale di Civitavecchia nei confronti di TA LA e ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 19/12/2024
sentite le conclusioni del PG Giulio Monferini che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv.to LA RA, sostituto degli avv.to Della Torre Alessio e D'Alessandro Domenicantonio, difensori di TA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15/7/2024, il Tribunale del Riesame di Roma confermò il decreto adottato dal GIP del Tribunale di Civitavecchia il 10/6/2024 nei confronti di TA LA, indagato per il reato di cui all'art. 10 quater d. Igs. 74/2000, contestato ai capi b),c), e),g) e h) della preliminare rubrica, con cui era stato disposto il sequestro preventivo di "denaro o, in mancanza di beni mobili o immobili", per: C 728.919,39, corrispondente all'imposta evasa per effetto dell'illecita compensazione contestata al capo b), nei confronti di A.C. Group S.r.l. e, in via sussidiaria, nei confronti di AD IC, TA LA e AD NI;
C 344.049,62, corrispondente all'imposta evasa per effetto dell'indebita compensazione contestata al capo g), nei confronti di MY S.r.l. e, in via sussidiaria, nei confronti di AN MA e TA LA. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 6310 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 19/12/2024 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, TA che, con il primo motivo, denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen. e 10 quater comma 2 d.lgs. 74 del 2000 in relazione all'art. 1, comma 11, I. 232 del 2016 per mancanza di prova in ordine alla falsità delle perizie da lui redatte e per mancanza di motivazione in relazione all'elemento soggettivo. Si deduce che TA, con le perizie redatte in favore della A.C. Group e di My S.r.l., che avevano permesso alle società di acquisire crediti di imposta pari, rispettivamente, ad C 728.919,39 ed C 344.049,52, si era limitato, così come richiesto dall'art. 1 della I. 232 del 2016, ad attestare l'esistenza del software e la sussistenza delle caratteristiche tecniche richieste per l'inclusione del medesimo negli elenchi dei beni immateriali tecnologicamente avanzati di cui all'ali. b), I. 232/2016 e l'avvenuta "interconnessione". Non potevano, pertanto, assumere rilievo, nei confronti di TA, le criticità relative alle società produttrici dei software e ai rapporti fra queste e le società MY e A.C. Group non rientrando tali profili nell'ambito delle verifiche oggetto delle attestazioni richieste al perito dalla legge. Si eccepisce, ancora, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da TA alla G. di F., in quanto già durante l'assunzione a sommarie informazioni dell'indagato erano emersi elementi indizianti a suo carico essendo stato il controllo presso l'immobile di via Mario Schiavo di Cicerale effettuato il 29/8/2023, e, comunque, l'irrilevanza degli indizi emergenti dal predetto verbale, in quanto la natura immateriale del bene originante i crediti di imposta non imponeva un controllo presso le sedi ove si assumeva fossero allocati i server. Si lamenta, poi, che nessun elemento era stato individuato dal Tribunale in relazione al dolo del delitto configurato a carico di TA. 3. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge penale per omessa o apparente motivazione in merito al periculum nonché per omessa valutazione della documentazione prodotta in sede di riesame. Si deduce che: il GIP aveva sostenuto che vertendosi in tema di confisca obbligatoria, ogni valutazione in ordine al periculum in mora era "ultronea" per poi aggiungere che, comunque, in "considerazione dell'ingente ammontare dei debiti erariali", vi era il fondato timore che nelle more del giudizio potessero "venire a mancare le garanzie del credito"; dinanzi al Tribunale del riesame era stato eccepito, con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, che la motivazione del GIP era mancante, laddove si sosteneva che non era necessario "alcuno sforzo" argomentativo, e apparente, laddove si giustificava il vincolo con la possibilità di dispersione delle garanzie del credito, in quanto fondata "su un indicatore (debito erariale=entità profitto confiscabile) ritenuto da tempo non sufficiente per legittimare la misura in essere" e, comunque, priva delle necessarie specificazioni, avendo il decreto attinto il patrimonio di differenti persone fisiche e di tre differenti società; il Tribunale del riesame aveva ritenuto che la motivazione del GIP, in relazione all'esigenza di impedire che nelle more del giudizio potessero venir meno le garanzie dei crediti, era insufficiente e non apparente e, quindi, aveva proceduto alla sua integrazione;
tale conclusione non teneva conto del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale una motivazione che si fondi unicamente sull'entità dei debiti non costituisce un principio di 2 motivazione ma una motivazione apparente che il Tribunale del Riesame non avrebbe potuto integrare. Si aggiunge, ancora, che la documentazione prodotta provava che non vi era alcun rischio di dispersione o depauperazione essendo i conti correnti sequestrati aperti da lunga data e votati al risparmio. 4. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge per violazione del principio della domanda cautelare avendo il PM richiesto il sequestro innpeditivo dei "falsi crediti detenuti nei cassetti fiscali della AC Group S.r.l., My S.r.l. e AD Immobiliare S.r.l. per evitare che potessero essere portati in compensazione e del profitto in relazione ai delitti di cui ai capi a), d), f), b) e g)" mentre il GIP aveva proceduto, in relazione alla posizione del ricorrente, al sequestro del prodotto del reato. Si sostiene che il Tribunale del Riesame, nel ritenere che il riferimento al prodotto del reato fatto dal GIP fosse irrilevante non aveva tenuto conto del fatto che, in relazione ai capi b) e g), venendo in rilievo crediti già compensati, il sequestro non poteva più colpire il prodotto del reato ma, semmai, il profitto, per cui la diversa qualificazione costituiva un'ulteriore causa di nullità del decreto. 5. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione di legge "per omessa delibazione della questione relativa all'insussistenza del profitto per l'indagato". Si assume che, per i crediti già utilizzati, il sequestro poteva avere ad oggetto il profitto derivato dalla compensazione che si assume illecita, profitto che TA non aveva conseguito, e si lamenta che tale motivo di censura era stato dal Tribunale ignorato. 6. Con ultimo motivo, si denuncia, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., la "violazione del principio di domanda cautelare", avendo il PM richiesto, in relazione ai capi b) e g), il sequestro di somme nei confronti di TA LA, AD NI, AD IC e AN MA senza prevedere che dovesse, preliminarmente, essere eseguito il sequestro nei confronti delle società beneficiarie dei crediti d'imposta e, solo in caso di incapienza, nei confronti delle persone fisiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre. 1. Giova premettere che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" che "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). tb• 3 E' utile ribadire, ancora, avendo il ricorrente denunciato la violazione di legge sostanziale ponendolo alla base della prospettata mancanza del fumus commissi delicti, che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che il quadro indiziario sia idoneo o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dagli elementi acquisiti, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. 2. Orbene, non vi è dubbio che la ricostruzione cui è pervenuto il Tribunale integri le fattispecie incriminatrici delineate nella preliminare rubrica del PM. L'ordinanza, infatti, illustra gli indizi che sorreggono l'ipotesi accusatoria rivelando come: ST TO, risultante ricoprire la carica di legale amministratrice della CS International Service LDT, ossia la società fornitrice del programma software, aveva negato ogni rapporto con la società; le fatture emesse dalla predetta società riportavano un numero di partita IVA e non il VAT NUMBER che identifica le società di diritto inglese;
le fatture riportavano gli importi in euro e in dollari, senza peraltro che vi fosse una corrispondenza, in base al cambio del giorno di emissione, fra i valori espressi dalle cifre inserite, ma non in sterline e riportavano locuzioni in lingua italiana, volte ad attestare l'idoneità del documento a fungere da presupposto per le detrazioni fiscali, del tutto anomale per fatture emesse da una società inglese;
i pagamenti documentati non corrispondevano agli importi riportati nella fatture;
gli immobili ove avrebbero dovuto essere collocati i server non erano nella disponibilità delle società coinvolte nelle operazioni. 3. L'ordinanza ha, ancora, sottolineato le anomalie rilevate nell'operato di TA che si era limitato a esaminare il materiale informatico lui fornito dalle società facenti capo a AD NI senza verificarne la riferibilità ai contratti, benché fosse palese che il produttore del software era una società differente da quella fornitrice. Il rilievo dato a tale circostanza trova giustificazione nell'art. 1 comma 11 I. 232 del 2016 che prevede che la perizia tecnica abbia a oggetto "il bene" per cui si chiede il beneficio. La previsione normativa, quindi, imponeva a TA di verificare se il software lui messo a disposizione, realizzato dalla Cybersec Production LTD, costituisse effettivamente l'oggetto dei contratti intercorsi fra le società facenti capo a AD NI e la società fornitrice, ossia la CS International Service, non potendosi l'indagato limitare a mutuare, come si legge in ricorso, "i rimanenti dai e fatti della più ampia vicenda contrattuale dalla documentazione sottopostagli in visione e da quanto gli fu di volta in volta dichiarato dalle società acquirenti". 4 Anche, quindi, a voler condividere il più rigoroso degli orientamenti di legittimità, che ritiene che nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice non può limitarsi alla semplice verifica dell'astratta configurabilità del reato ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze probatorie, e delle contestazioni e allegazioni difensive, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che, per lo stadio di accertamento dei fatti, rendono sostenibile l'impostazione accusatoria (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023 (dep. 2024), Bonacci, n. Rv. 285966 - 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia, Rv. 276283), senza però la necessità di pervenire a formulare un giudizio anticipato sulla responsabilità, non richiesto per l'integrazione del fumus risultando sufficienti indizi del reato (c.d. serietà degli indizi) e non gravi indizi di colpevolezza (Sez. 2, n.37100 del 7/7/2023, De Laurentis Rv. 285189 - 01), l'ordinanza impugnata rispetta i canoni contenutistici imposti, dando conto in maniera completa ed esaustiva degli elementi indiziari acquisiti, certamente del tutto idonei a delineare il "fumus" dei delitti sopra richiamati. 4. Va, a questo punto, anteposto l'esame del motivo relativo al periculum che, come si vedrà, assume valenza assorbente rispetto agli ulteriori motivi. Il decreto adottato dal GIP del Tribunale di Civitavecchia dispose: "il sequestro diretto e impeditivo dei crediti d'imposta non ancora utilizzati" vantati da tre distinte società -A.C. Group S.r.l., My S.r.l. e AD Immobiliare S.r.l.; "il sequestro indiretto, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, di quelli già utilizzati che costituiscono prodotto dai reati di cui all'articolo 10 quater d.lgs. 74/2000", stimati in C 728.919,39 per AC Group S.r.l. e in C 344.049,62 per MY S.r.l.; il sequestro finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, del profitto dei reati cui all'art. 2 del d.lgs. citato, stimato in C 690.000,00 per AC Group S.r.l. ed C 598.000,00 per My S.r.l. In relazione al sequestro del prodotto e del profitto dei reati di cui agli artt. 10 quater e 2 d.lgs. citato, il decreto giustificava la misura ablativa nei confronti delle società e di TA con la motivazione di seguito riportata: "...trattandosi di confisca obbligatoria, ogni valutazione sul periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo appare ultronea. Ad ogni buon conto, tenuto conto dell'ingente ammontare dei debiti erariali, può fondatamente ritenersi che, in difetto di idonea misura cautelare, nelle more del giudizio possano venire a mancare le garanzie del credito". 5. Con il ricorso in valutazione, TA eccepisce la nullità del decreto di sequestro in quanto con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca il provvedimento era privo di motivazione. La valutazione delle doglianze difensive non può che muovere dai principi enunciati dalla Sezioni Unite (n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01) in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La sentenza ha precisato che "il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare 5 alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". Tale pericolo non può che riguardare il rischio di dispersione del bene prima del giudizio. 6. Da tale principio il decreto del GIP del Tribunale di Civitavecchia si discosta allorquando sostiene che, vertendosi in tema di beni suscettibili di confisca obbligatoria, non è necessaria alcuna motivazione in relazione al periculum in mora. I beni sottoposti a vincolo, infatti, non rientrano fra quelli la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato per cui il provvedimento di sequestro avrebbe dovuto spiegare le ragioni che giustificavano l'anticipazione dell'effetto ablativo. Con riferimento, poi, al rilievo dato all'ammontare del debito, questa Corte ha ripetutamente sostenuto che il riferimento all'incapienza del patrimonio del soggetto colpito rispetto all'entità del debito tributario o, comunque, al valore sino al quale la confisca dovrebbe operare non costituisce argomento idoneo a soddisfare l'obbligo motivazionale di cui il giudice risulta gravato. Si segnalano in tal senso: Sez. 3, n. 31025 del 6/4/2023, Benzoni, Rv. 285042, secondo cui in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, è illegittimo il provvedimento di sequestro che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del "periculum in mora", anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il solo sequestro conservativo;
Sez. 3, n. 47914 del 18/10/2023, Galafati, che precisa, con riferimento al sequestro di denaro e al pericolo di dispersione delle garanzie, che "la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura è elemento da tenere in debita considerazione... nel giudizio in esame... [in quanto ] se appare logicamente predicabile - anche qui, senza che se ne possa però trarre una regola assoluta - che la consistenza e solidità del patrimonio del soggetto passibile di confisca ragionevolmente riduce il pericolo di dispersione dei beni e valori confiscabili (si pensi a patrimoni e/o redditi in misura largamente superiore all'importo assoggettabile ad ablazione), [ma] non si può invece ritenere che, a fronte della titolarità di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, il periculum in mora sia per ciò solo esistente, così da esonerare il giudice della cautela dall'obbligo di rendere la necessaria motivazione"; Sez. 6, n. 43552 del 4/10/2023, Bibbiano, che statuisce che l'obbligo di motivazione non è soddisfatto dalla generica affermazione secondo cui "la misura è strumentale ad impedire il depauperamento del patrimonio societario". 7. Venendo al decreto del GIP, deve concludersi che la misura ablativa ha trovato giustificazione in un apparato argornentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza necessari a spiegare le ragioni per le quali si riteneva indispensabile 6 l'anticipazione dell'effetto ablativo nelle more del giudizio (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), con conseguente illegittima integrazione della motivazione ad opera del Tribunale. 8. Costituisce, infatti, espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui l'omissione assoluta, nel decreto di sequestro preventivo, di motivazione in ordine al periculum in mora non consente al Tribunale di esercitare i poteri di correzione e rettifica attribuitigli dall'art. 309 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 324 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01; Sez. 3, n. 23400 del 14/2/2024, Urbani. Rv. 286545- 01; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme Ci Tre X, Rv. 285747 - 01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01). 9. Essendo stata eccepita dinanzi al Tribunale la nullità del decreto di sequestro per la mancanza assoluta di motivazione in punto di periculum in mora (Sez. 3, n. 23400 del 14/2/2024, Urbani, Rv. 286545 - 01), vanno annullati senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del GIP di Civitavecchia in data 10/6/2024 limitatamente al sequestro di denaro o beni mobili o immobili nella disponibilità di TA e va ordinata la restituzione all'avente diritto di quanto sequestrato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del GIP del Tribunale di Civitavecchia nei confronti di TA LA e ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 19/12/2024