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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 3956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3956 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa IU NE
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6719/2022 vertente tra:
Parte_1
opponente contro
Controparte_1
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito DEle note scritte debba intendersi sostitutivo DEla discussione orale;
viste le note scritte predisposte dalle parti per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito DEla udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi DEl'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona DEla dott.ssa
IU NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6719/2022 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avvocato stabilito Emilio Taglialatela, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio DE difensore in Mondragone, Piazza Falcone n.18, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente contro in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
CA MI, elettivamente domiciliata presso lo studio DE difensore in Mondragone, Via Sele
n. 55, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti DEle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento DE processo e ciò in ossequio all'insegnamento DEla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto basato sul D.I. n. 21/2020, reso dal GdP di Carinola in data 22.1.2020, la intimava a il pagamento DEla somma di € 5.693,25, oltre interessi e Controparte_1 Parte_1
2 spese successive.
Avverso tale precetto proponeva opposizione l'intimato, il quale eccepiva l'omessa notificazione DE titolo esecutivo (avvenuta presso il suo precedente indirizzo di residenza), atteso che “… è residente
a Godega di Sant'Urbano da circa 5 anni, presso la sua residenza non è mai stato notificato il
Decreto Ingiuntivo n. 21/2020 emesso dal Giudice di Pace di Carinola” (cfr. pag. 2 atto introduttivo).
Instava, dunque – previa sospensione DEla efficacia esecutiva DE titolo - per l'accoglimento DEla opposizione, con condanna DEla controparte al pagamento DEle spese di lite, oltre che ai sensi DEl'art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio l'opposta che – in via preliminare – eccepiva l'incompetenza per territorio DE Tribunale adito e, nel merito, argomentava DEla regolare notificazione DE D.I..
In particolare, sul punto, deduceva quanto segue: “… Da controlli informali effettuati presso il
Comune di Francolise, dopo la notifica DEl'atto di opposizione introduttivo DE presente giudizio, è emerso che effettivamente abbia trasferito la propria residenza già nel 2018 da Parte_1
Francolise frazione S. DR DE ON, dove gli fu notificato a mezzo posta e con compiuta giacenza il Decreto Ingiuntivo n. 21/2020 DE Giudice di Pace di Carinola in data 16-03-2020, in provincia di Treviso. L'odierna parte creditrice non poteva certamente immaginare che la notifica postale DE Decreto Ingiuntivo, avvenuta in modo regolare a S. DR DE ON, non fosse in realtà valida in quanto a marzo 2020 il debitore già non era più residente a S. DR DE ON … si chiede all'Ill.mo Giudice l'estinzione DE presente giudizio ai sensi DEl'art. 629 c.p.c. per cessata materia DE contendere, dal momento che la stessa parte creditrice dichiara Controparte_1
l'irregolarità DEla notifica DE titolo esecutivo, sebbene ciò sia emerso successivamente e sebbene la cartolina di avvenuta notifica sia formalmente regolare. …” (cfr. pag. 4 e 5).
Concludeva, dunque, nei termini che seguono: “… l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare - in via preliminare la propria incompetenza per territorio ai sensi DEl'art. 27 c.p.c. in favore DE Tribunale di Treviso;
- nel merito, dal momento che la stessa parte creditrice dichiara che vi è stata una irregolarità nella notifica DE titolo esecutivo, dichiararsi l'estinzione DE presente giudizio ai sensi DEl'art. 629 c.p.c. per avvenuta cessata materia DE contendere;
- spese compensate. …” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione).
Con ordinanza DE 11.4.2023, la scrivente - premesso che l'eccezione di incompetenza per territorio DE Tribunale adito, formulata dalla opposta, poteva essere decisa unitamente al merito – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per emettere l'invocata sospensione, rigettava l'istanza cautelare e disponeva rinvio ex art. 185 bis c.p.c. “per la consentire alle parti di valutare una soluzione transattiva”.
Nelle more, nell'interesse DEla parte intimante si costituiva in giudizio un nuovo difensore che si
3 riportava integralmente alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta a firma DE precedente difensore.
La scrivente, con ordinanza DE 21.10.2025, provvedeva nel senso di seguito indicato: “… rilevato che il difensore DEla opposta, nel riportarsi integralmente alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta a firma DE precedente difensore, ha così concluso: “… nel merito, dal momento che la stessa parte creditrice dichiara che vi è stata una irregolarità nella notifica DE titolo esecutivo, dichiararsi l'estinzione DE presente giudizio ai sensi DEl'art. 629 c.p.c. per avvenuta cessata materia DE contendere;
- spese compensate. …”; evidenziato che il richiamo alla suddetta disposizione normativa – riguardante esclusivamente le procedure esecutive – sia non pertinente;
ravvisata, nondimeno, l'opportunità di convocare i procuratori costituiti DEle parti, stante il tenore DEle conclusioni rassegnate dalla creditrice/opposta …”.
In sede di udienza DE 18.11.2025, questo giudice invitava il difensore presente nell'interesse DEla parte opposta a chiarire le proprie determinazioni, stante l'irritualità DE richiamo all'art. 629 c.p.c., applicabile alle procedure esecutive;
sul punto l'Avv. Sorreca Salvatore, presente nell'interesse DEla parte opposta, chiariva che “… trattasi di rinuncia all'atto di precetto.” (cfr. verbale udienza).
Innanzitutto, occorre osservare che le conclusioni rassegnate dalla parte opposta in sede di note scritte predisposte per l'odierna udienza (cfr. deposito DE 3.12.2025), devono considerarsi assorbite dalla rinuncia all'atto di precetto, così come chiarito dal difensore presente alla udienza DE 18.11.2025.
Alla luce di ciò si impone la declaratoria di cessazione DEla materia DE contendere.
Come noto, la cessazione DEla materia DE contendere è istituto di elaborazione giurisprudenziale.
Venendo al caso specifico, secondo il consolidato orientamento DEla Suprema Corte, avuto riguardo alla natura DE precetto – atto preliminare stragiudiziale, necessariamente prodromico, ma non già introduttivo DEl'esecuzione forzata (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. VI Ord., 24/05/2012, n. 8213;
Cass. civ. Sez. III, 23/02/2006, n. 3998) - la rinuncia ad esso costituisce negozio giuridico unilaterale abdicativo, di carattere extra-processuale, notificato o portato in altro modo a conoscenza DE debitore intimato, a rilevanza sostanziale, sottratto – anche in ragione DEla applicazione in via analogica DEla disciplina dettata dall'art. 629 c.p.c. – alla necessità di accettazione da parte DEl'intimato (cfr. Cass.,
10 marzo 1990 n. 1985; Cass., 9 giugno 1981 n. 3736).
Ove la rinuncia al precetto intervenga in pendenza di un'opposizione, essa non determina l'estinzione di siffatto giudizio con il conseguente carico DEle spese al rinunciante, bensì la cessazione DEla materia DE contendere, senza che sia precluso alla parte opponente l'iscrizione DEla causa a ruolo o la prosecuzione DEla stessa al solo fine di ottenere le spese DE giudizio, da regolarsi secondo il criterio DEla soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., 25 maggio 1998 n. 5207; Cass. civ., 17 ottobre
4 1992 n.11407).
Una pronuncia di tale tenore non è preclusa da contrasti tra le parti – come rileva nel caso di specie, avendo la parte opponente insistito nella condanna DEla controparte al pagamento DEle spese di lite
- in ordine all'incidenza DEl'onere DEle spese processuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 4884 DE
27.5.1996), dovendo al riguardo il giudice di merito fare applicazione DE principio DEla soccombenza virtuale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 28.3.2001, n. 4442).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il Giudice che dichiari cessata la materia DE contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio DEla soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione DEla 'normale' probabilità di accoglimento DEla pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di DEibazione DE merito. Con l'ulteriore precisazione che la DEibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna DE soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/11/2016, n. 24234).
Ne discende che il vaglio DEla censura avanzata dall'istante avverrà solo in via funzionale alla determinazione DEl'onere DEle spese di lite.
Il Tribunale reputa che il motivo di opposizione non avrebbe verosimilmente trovato accoglimento: come argomentato in sede di DEibazione sulla istanza cautelare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di opposizioni esperibili dalla parte esecutata - di regola - ove venga eccepita l'omessa o irregolare notificazione DE titolo esecutivo e/o DE precetto, viene in rilievo una invalidità formale devolvibile mediante lo strumento DEl'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; diversamente se l'esecuzione è intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza DEla notifica DE provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio DEla notificazione non riconducibile all'inesistenza (cfr. Cassazione civile sez. III,
31/08/2015, n.17308).
Ebbene, dalla documentazione allegata agli atti dalla società opposta, si ricava che la notificazione DE provvedimento monitorio – avvenuta in periodo COVID (cfr. annotazione sull'avviso di ricevimento “DPCM COVID”) – si perfezionava in data 16.3.2020, dacché non è dato affermare che essa notificazione sia inesistente.
Il Tribunale reputa, pertanto – a fronte DEla richiesta in tal senso formulata dalla parte opposta – di disporre l'integrale compensazione DEle spese di lite.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA cessata la materia DE contendere per intervenuta rinuncia DEla opposta/intimante all'atto di precetto impugnato;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa IU NE
6
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa IU NE
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6719/2022 vertente tra:
Parte_1
opponente contro
Controparte_1
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito DEle note scritte debba intendersi sostitutivo DEla discussione orale;
viste le note scritte predisposte dalle parti per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito DEla udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi DEl'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona DEla dott.ssa
IU NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6719/2022 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avvocato stabilito Emilio Taglialatela, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio DE difensore in Mondragone, Piazza Falcone n.18, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente contro in persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
CA MI, elettivamente domiciliata presso lo studio DE difensore in Mondragone, Via Sele
n. 55, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti DEle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento DE processo e ciò in ossequio all'insegnamento DEla Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto basato sul D.I. n. 21/2020, reso dal GdP di Carinola in data 22.1.2020, la intimava a il pagamento DEla somma di € 5.693,25, oltre interessi e Controparte_1 Parte_1
2 spese successive.
Avverso tale precetto proponeva opposizione l'intimato, il quale eccepiva l'omessa notificazione DE titolo esecutivo (avvenuta presso il suo precedente indirizzo di residenza), atteso che “… è residente
a Godega di Sant'Urbano da circa 5 anni, presso la sua residenza non è mai stato notificato il
Decreto Ingiuntivo n. 21/2020 emesso dal Giudice di Pace di Carinola” (cfr. pag. 2 atto introduttivo).
Instava, dunque – previa sospensione DEla efficacia esecutiva DE titolo - per l'accoglimento DEla opposizione, con condanna DEla controparte al pagamento DEle spese di lite, oltre che ai sensi DEl'art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio l'opposta che – in via preliminare – eccepiva l'incompetenza per territorio DE Tribunale adito e, nel merito, argomentava DEla regolare notificazione DE D.I..
In particolare, sul punto, deduceva quanto segue: “… Da controlli informali effettuati presso il
Comune di Francolise, dopo la notifica DEl'atto di opposizione introduttivo DE presente giudizio, è emerso che effettivamente abbia trasferito la propria residenza già nel 2018 da Parte_1
Francolise frazione S. DR DE ON, dove gli fu notificato a mezzo posta e con compiuta giacenza il Decreto Ingiuntivo n. 21/2020 DE Giudice di Pace di Carinola in data 16-03-2020, in provincia di Treviso. L'odierna parte creditrice non poteva certamente immaginare che la notifica postale DE Decreto Ingiuntivo, avvenuta in modo regolare a S. DR DE ON, non fosse in realtà valida in quanto a marzo 2020 il debitore già non era più residente a S. DR DE ON … si chiede all'Ill.mo Giudice l'estinzione DE presente giudizio ai sensi DEl'art. 629 c.p.c. per cessata materia DE contendere, dal momento che la stessa parte creditrice dichiara Controparte_1
l'irregolarità DEla notifica DE titolo esecutivo, sebbene ciò sia emerso successivamente e sebbene la cartolina di avvenuta notifica sia formalmente regolare. …” (cfr. pag. 4 e 5).
Concludeva, dunque, nei termini che seguono: “… l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare - in via preliminare la propria incompetenza per territorio ai sensi DEl'art. 27 c.p.c. in favore DE Tribunale di Treviso;
- nel merito, dal momento che la stessa parte creditrice dichiara che vi è stata una irregolarità nella notifica DE titolo esecutivo, dichiararsi l'estinzione DE presente giudizio ai sensi DEl'art. 629 c.p.c. per avvenuta cessata materia DE contendere;
- spese compensate. …” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione).
Con ordinanza DE 11.4.2023, la scrivente - premesso che l'eccezione di incompetenza per territorio DE Tribunale adito, formulata dalla opposta, poteva essere decisa unitamente al merito – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per emettere l'invocata sospensione, rigettava l'istanza cautelare e disponeva rinvio ex art. 185 bis c.p.c. “per la consentire alle parti di valutare una soluzione transattiva”.
Nelle more, nell'interesse DEla parte intimante si costituiva in giudizio un nuovo difensore che si
3 riportava integralmente alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta a firma DE precedente difensore.
La scrivente, con ordinanza DE 21.10.2025, provvedeva nel senso di seguito indicato: “… rilevato che il difensore DEla opposta, nel riportarsi integralmente alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta a firma DE precedente difensore, ha così concluso: “… nel merito, dal momento che la stessa parte creditrice dichiara che vi è stata una irregolarità nella notifica DE titolo esecutivo, dichiararsi l'estinzione DE presente giudizio ai sensi DEl'art. 629 c.p.c. per avvenuta cessata materia DE contendere;
- spese compensate. …”; evidenziato che il richiamo alla suddetta disposizione normativa – riguardante esclusivamente le procedure esecutive – sia non pertinente;
ravvisata, nondimeno, l'opportunità di convocare i procuratori costituiti DEle parti, stante il tenore DEle conclusioni rassegnate dalla creditrice/opposta …”.
In sede di udienza DE 18.11.2025, questo giudice invitava il difensore presente nell'interesse DEla parte opposta a chiarire le proprie determinazioni, stante l'irritualità DE richiamo all'art. 629 c.p.c., applicabile alle procedure esecutive;
sul punto l'Avv. Sorreca Salvatore, presente nell'interesse DEla parte opposta, chiariva che “… trattasi di rinuncia all'atto di precetto.” (cfr. verbale udienza).
Innanzitutto, occorre osservare che le conclusioni rassegnate dalla parte opposta in sede di note scritte predisposte per l'odierna udienza (cfr. deposito DE 3.12.2025), devono considerarsi assorbite dalla rinuncia all'atto di precetto, così come chiarito dal difensore presente alla udienza DE 18.11.2025.
Alla luce di ciò si impone la declaratoria di cessazione DEla materia DE contendere.
Come noto, la cessazione DEla materia DE contendere è istituto di elaborazione giurisprudenziale.
Venendo al caso specifico, secondo il consolidato orientamento DEla Suprema Corte, avuto riguardo alla natura DE precetto – atto preliminare stragiudiziale, necessariamente prodromico, ma non già introduttivo DEl'esecuzione forzata (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. VI Ord., 24/05/2012, n. 8213;
Cass. civ. Sez. III, 23/02/2006, n. 3998) - la rinuncia ad esso costituisce negozio giuridico unilaterale abdicativo, di carattere extra-processuale, notificato o portato in altro modo a conoscenza DE debitore intimato, a rilevanza sostanziale, sottratto – anche in ragione DEla applicazione in via analogica DEla disciplina dettata dall'art. 629 c.p.c. – alla necessità di accettazione da parte DEl'intimato (cfr. Cass.,
10 marzo 1990 n. 1985; Cass., 9 giugno 1981 n. 3736).
Ove la rinuncia al precetto intervenga in pendenza di un'opposizione, essa non determina l'estinzione di siffatto giudizio con il conseguente carico DEle spese al rinunciante, bensì la cessazione DEla materia DE contendere, senza che sia precluso alla parte opponente l'iscrizione DEla causa a ruolo o la prosecuzione DEla stessa al solo fine di ottenere le spese DE giudizio, da regolarsi secondo il criterio DEla soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., 25 maggio 1998 n. 5207; Cass. civ., 17 ottobre
4 1992 n.11407).
Una pronuncia di tale tenore non è preclusa da contrasti tra le parti – come rileva nel caso di specie, avendo la parte opponente insistito nella condanna DEla controparte al pagamento DEle spese di lite
- in ordine all'incidenza DEl'onere DEle spese processuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 4884 DE
27.5.1996), dovendo al riguardo il giudice di merito fare applicazione DE principio DEla soccombenza virtuale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 28.3.2001, n. 4442).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il Giudice che dichiari cessata la materia DE contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio DEla soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione DEla 'normale' probabilità di accoglimento DEla pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di DEibazione DE merito. Con l'ulteriore precisazione che la DEibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna DE soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/11/2016, n. 24234).
Ne discende che il vaglio DEla censura avanzata dall'istante avverrà solo in via funzionale alla determinazione DEl'onere DEle spese di lite.
Il Tribunale reputa che il motivo di opposizione non avrebbe verosimilmente trovato accoglimento: come argomentato in sede di DEibazione sulla istanza cautelare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di opposizioni esperibili dalla parte esecutata - di regola - ove venga eccepita l'omessa o irregolare notificazione DE titolo esecutivo e/o DE precetto, viene in rilievo una invalidità formale devolvibile mediante lo strumento DEl'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; diversamente se l'esecuzione è intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza DEla notifica DE provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio DEla notificazione non riconducibile all'inesistenza (cfr. Cassazione civile sez. III,
31/08/2015, n.17308).
Ebbene, dalla documentazione allegata agli atti dalla società opposta, si ricava che la notificazione DE provvedimento monitorio – avvenuta in periodo COVID (cfr. annotazione sull'avviso di ricevimento “DPCM COVID”) – si perfezionava in data 16.3.2020, dacché non è dato affermare che essa notificazione sia inesistente.
Il Tribunale reputa, pertanto – a fronte DEla richiesta in tal senso formulata dalla parte opposta – di disporre l'integrale compensazione DEle spese di lite.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA cessata la materia DE contendere per intervenuta rinuncia DEla opposta/intimante all'atto di precetto impugnato;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 9.12.2025
Il Giudice
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