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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/11/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1720/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente rel.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1720/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Miele, presso il cui studio C.F._1 risulta elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] l'[...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Vene, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTI
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025; il P.M. in sede, con atto del 06/10/2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 09/07/2025, e Parte_1 Controparte_1 esponevano che: 1) contraevano matrimonio concordatario il 06/06/2024, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni, e che dalla loro unione non nascevano figli;
2) a causa
1 del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi veniva meno la comunione d'intenti, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale di voler pronunciare la loro separazione alle condizioni che seguono:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. I coniugi consentono espressamente e senza alcuna riserva alla loro separazione, dandosi reciprocamente atto che il presente ricorso è consensualmente formulato per la volontà di chiudere il loro rapporto coniugale, insanabilmente compromesso, all'insegna del rispetto e della composizione civile delle loro divergenze.
2. I coniugi vivranno separatamente e, con il presente atto, si danno all'uopo reciproco consenso.
3. La casa coniugale di proprietà famiglia è stata regolarmente liberata ed è vuota Pt_1 da persone e cose ed effetti personali dei coniugi ed in relazione alla stessa le parti dichiarano reciprocamente di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altra.
4. I coniugi dichiarano che non hanno beni mobili o immobili da dividere.
5. Sono esclusi oneri per gli alimenti e per il mantenimento della sig.ra e del sig. CP_1
rinunciandovi gli stessi, espressamente e reciprocamente, dando atto di essere Pt_1 entrambi autosufficienti”.
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025, insistendo per l'accoglimento della domanda proposta.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto ed acquisito il parere favorevole del P.M. in sede, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
, e , c.f. (atto n. 10, C.F._1 Controparte_1 C.F._2 parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2024);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Sant'Agata De' Goti (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente rel.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1720/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Miele, presso il cui studio C.F._1 risulta elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] l'[...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Vene, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTI
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025; il P.M. in sede, con atto del 06/10/2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 09/07/2025, e Parte_1 Controparte_1 esponevano che: 1) contraevano matrimonio concordatario il 06/06/2024, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni, e che dalla loro unione non nascevano figli;
2) a causa
1 del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi veniva meno la comunione d'intenti, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale di voler pronunciare la loro separazione alle condizioni che seguono:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. I coniugi consentono espressamente e senza alcuna riserva alla loro separazione, dandosi reciprocamente atto che il presente ricorso è consensualmente formulato per la volontà di chiudere il loro rapporto coniugale, insanabilmente compromesso, all'insegna del rispetto e della composizione civile delle loro divergenze.
2. I coniugi vivranno separatamente e, con il presente atto, si danno all'uopo reciproco consenso.
3. La casa coniugale di proprietà famiglia è stata regolarmente liberata ed è vuota Pt_1 da persone e cose ed effetti personali dei coniugi ed in relazione alla stessa le parti dichiarano reciprocamente di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altra.
4. I coniugi dichiarano che non hanno beni mobili o immobili da dividere.
5. Sono esclusi oneri per gli alimenti e per il mantenimento della sig.ra e del sig. CP_1
rinunciandovi gli stessi, espressamente e reciprocamente, dando atto di essere Pt_1 entrambi autosufficienti”.
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025, insistendo per l'accoglimento della domanda proposta.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto ed acquisito il parere favorevole del P.M. in sede, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
, e , c.f. (atto n. 10, C.F._1 Controparte_1 C.F._2 parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2024);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Sant'Agata De' Goti (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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