Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE R.G. n. 5255/2024 SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5255/2024, promossa con ricorso depositato il 13/12/2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Alan Breda
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Alan Breda
con i seguenti figli minorenni:
nato a [...] il [...] Persona_1
nata a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 13.12.2024, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
collocamento prevalente presso la madre;
2) quando non avrà i figli con sé nei fine settimana il padre potrà vedere e tenere i figli con sé giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:30. Il padre, inoltre, potrà tenere i figli con sé nei fine settimana, ogni 15 giorni, dal venerdì dalle ore 17:30 alla domenica alle ore 20:30. Qualora il padre sia impossibilitato a tenere i figli con sé nel giorno di visita infrasettimanale sopra indicato dovrà darne avviso alla madre al più tardi il giorno precedente alla visita, salvo impossibilità sopravvenute conseguenti a urgenze e/o imprevisti legati all'attività lavorativa svolta dallo stesso;
3) i minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno un anno con il padre e quello successivo con la madre, secondo il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori volto a festeggiare insieme tale ricorrenza;
4) per quanto concerne le festività Natalizie (periodo 24 dicembre – 6 Gennaio) per l'anno 2024 i minori staranno con il padre i giorni dal 20.12 al 24.12 e con la madre dal 25.12 al 01.01. Per il giorno
06.01.2025 i genitori si accorderanno tra loro in base agli impegni di ciascuno di essi.
Per gli anni successivi i genitori si impegnano sin d'ora ad estendere i periodi di loro spettanza in base agli impegni lavorativi di ciascuno di essi affinchè ai minori venga garantito di trascorrere con la madre e con il padre, sempre rispettando il regime dell'alternanza, una settimana consecutiva.
In caso di disaccordo tra i genitori varranno gli accordi presi per l'anno 2024 vigendo in ogni caso il principio dell'alternanza tra gli stessi.
Per le festività pasquali i minori trascorreranno, sempre secondo il regime dell'alternanza, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Sant'Angelo. Per l'anno 2025 i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua. Il tutto in aggiunta ai normali diritti di visita del padre;
5) il padre potrà inoltre tenere con sé i figli, per due settimane all'anno anche non consecutive, anche in periodo non estivo, previo accordo per le date con la madre. La sig.ra terrà i figli con sé Pt_2
per le vacanze estive nel periodo di agosto. Per gli anni futuri i genitori si accorderanno entro il 30.4 di ogni anno per le due settimane estive anche non consecutive spettanti alla madre;
6) è tuttavia fatto salvo ogni accordo derogativo da parte dei genitori nell'interesse dei minori riguardo ai diritti di visita sopra specificati;
7) il padre si impegna a provvedere al mantenimento dei figli versando mensilmente alla madre a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 350,00 per ciascun figlio, oltre alla metà dell'assegno unico percepito dallo stesso. Tale importo sarà oggetto come per legge a rivalutazione annuale in base alle variazioni ISTAT. La predetta somma verrà corrisposta a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla IG.ra alle seguenti coordinate: IBAN IT Pt_2
02B0306949990100000008380; 8) il padre concorrerà inoltre al pagamento delle spese straordinarie (spese scolastiche, ludico sportive e quelle mediche non coperte dal S.S.N) che si renderanno necessarie per i figli, nella misura del 50%, con rimborso mensile alla IG , entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è Pt_2
stata sostenuta la spesa, delle somme previamente concordate, salva urgenza, e documentate, come da
Linee Guida approvate dal Tribunale di Varese che le parti dichiarano di accettare, compatibilmente con l'età dei minori medesimi e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori : a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base, o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) cure mediche urgenti/non dilazionabili;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) tasse e rette scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario;
c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra (oltre quella di cui al punto “c” sopra indicato) e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese di attività ludiche e ricreative (pitture, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese di conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
9) l'abitazione di Besano (VA), Via Fratelli Caro n. 2, attuale residenza del nucleo familiare in forza di contratto di comodato d'uso gratuito (doc. 4), continuerà ad essere abitata dalla sig.ra Pt_2
unitamente ai figli minori e . Le parti danno atto che il sig. ha già rilasciato Per_1 Per_2 Pt_1
l'immobile di Besano e, pertanto, provvederà a trasferire in via definitiva la propria residenza entro e non oltre il 31.12.2024. Entro e non oltre tale termine la sig.ra si impegna a volturare a proprio Pt_2 nome l'utenza relativa alla fornitura di gas.
10) entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
11) l'autovettura tg ES654WL di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata al sig. il Pt_1
quale, pertanto, si impegna a propria cura e spese ad effettuare il trapasso presso i competenti uffici del
PRA, nonché ad intestarsi la relativa polizza assicurativa;
12) i ricorrenti rilasciano autorizzazione reciproca per la richiesta di rilascio e/o rinnovo di passaporto e di tutti quegli atti o documenti per i quali la legge espressamente prevede il consenso di entrambi.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 7.02.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.