CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVELLI PAOLO, Presidente
FABBRI CA, OR
MORETTI PIETRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 305/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259003000134 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259003000134 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259003000134 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente specifica di aver fatto già istanza di sospensione ex art. 62 bis D.lgs. 546/92 alla
CGT II°E.R. ma la stessa è stata rigettata.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione n. 09320259003000134/000 emessa dall'Agenzia delle entrate- Riscossione per il mancato pagamento di una cartella relativa all'iscrizione a ruolo di IRPEF ed addizionali dell'anno 2006 oltre a sanzioni ed interessi.
Nel 2013 il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale di
Ravenna ha accolto il ricorso, esito confermato dal Giudice Tributario regionale ma che la Corte di Cassazione non ha ritenuto legittimo con conseguente rinvio avanti la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di
Bologna che con sentenza n. 1525/2022 ha accolto le ragioni dell'Agenzia delle Entrate e riformato in toto la sua precedente pronuncia. A fronte di tale sentenza è stato proposto ricorso in Cassazione ma le imposte dovute, oltre alle sanzioni ed agli interessi, sono state iscritte a ruolo e notificata la relativa cartella. Il ricorrente ha chiesto ed ottenuto la rateazione di tale complessivo debito ma è decaduto dal beneficio del pagamento rateale con conseguente emissione del provvedimento ora impugnato.
Nel ricorso viene dedotto il rapporto di pregiudizialità e dipendenza della presente impugnazione col giudizio di legittimità dell'avviso di accertamento, giudizio tuttora in essere innanzi alla Suprema Corte con conseguente mancanza di certezza della validità della cartella di pagamento e della pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, presupposto che, ex art. 337 c.p.c., legittima la sospensione del presente processo.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione dopo aver ricordato che la normativa in materia obbliga all'iscrizione a ruolo delle somme decise dal giudizio di secondo grado e che, ex art. 62 bis del D.Lgs. 546/92, la sospensione della riscossione deve essere richiesta alla Corte di Giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata in Cassazione, sottolinea che il ricorso non contiene alcuna contestazione riguardo la cartella rimasta insoluta e all'intimazione impugnata e si limita a chiedere l'applicazione di una norma - l'art. 337 c.
p.c. - che è inconferente col caso in esame.
L'Agenzia delle Entrate, costituita con atto di intervento volontario, rileva che la Corte di Giustizia Tributaria di Bologna con ordinanza n. 712/2024 ha rigettato l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza n.
1525/2022 e quindi è del tutto legittima l'iscrizione a ruolo delle imposte accertate. Al pari dell'Agente della
Riscossione evidenzia che nel ricorso non risultano esservi le ragioni dell'opposizione al provvedimento impugnato ma soltanto la richiesta di applicare l'art. 337 c.p.c.,, una norma totalmente priva di relazione col contesto in esame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso non viene eccepita alcuna contestazione né in riferimento ad eventuali vizi del provvedimento impugnato né alla somma pretesa, credito giustamente vantato dall'Amministrazione Finanziaria per imposte, interessi e sanzioni dovute sulla base della sentenza n. 1575/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e legittima la pretesa per quanto dispone l'art. 68 del D.Lgs. 546/92 e per essere stata rigettata dallo stesso Giudice l'istanza di sospensione presentata ex art. 62 bis dello stesso decreto. Il Ricorrente_1 si limita a chiedere soltanto l'applicazione del comma 2 dell'art. 337 c.p.c., richiesta totalmente priva di fondamento perché non solo questo Collegio non ha alcuna competenza per decidere e quindi riconoscere una sospensiva che è già stata rigettata dalla Corte legittimata per tale giudizio dalla normativa in materia, ma anche per l'inapplicabilità dell'art. 337 c.p.c.: tale norma prevede la sospensione se in un determinato processo viene invocata l'autorità di una sentenza pronunciata in un diverso processo mentre nel caso in esame è in essere soltanto il giudizio pendente in Cassazione.
Per le considerazioni che precedono il ricorso è inammissibile e all'esito consegue l'addebito delle spese, come da dispositivo, da dividere fra le parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in euro
4.400,00 oltre il 15 per cento di spese generali.
Così deciso in Ravenna, li 2 febbraio 2026.
Il Presidente dott. P. Novelli
Il Giudice estensore dott. R. Fabbri
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVELLI PAOLO, Presidente
FABBRI CA, OR
MORETTI PIETRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 305/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259003000134 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259003000134 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320259003000134 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente specifica di aver fatto già istanza di sospensione ex art. 62 bis D.lgs. 546/92 alla
CGT II°E.R. ma la stessa è stata rigettata.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione n. 09320259003000134/000 emessa dall'Agenzia delle entrate- Riscossione per il mancato pagamento di una cartella relativa all'iscrizione a ruolo di IRPEF ed addizionali dell'anno 2006 oltre a sanzioni ed interessi.
Nel 2013 il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale di
Ravenna ha accolto il ricorso, esito confermato dal Giudice Tributario regionale ma che la Corte di Cassazione non ha ritenuto legittimo con conseguente rinvio avanti la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di
Bologna che con sentenza n. 1525/2022 ha accolto le ragioni dell'Agenzia delle Entrate e riformato in toto la sua precedente pronuncia. A fronte di tale sentenza è stato proposto ricorso in Cassazione ma le imposte dovute, oltre alle sanzioni ed agli interessi, sono state iscritte a ruolo e notificata la relativa cartella. Il ricorrente ha chiesto ed ottenuto la rateazione di tale complessivo debito ma è decaduto dal beneficio del pagamento rateale con conseguente emissione del provvedimento ora impugnato.
Nel ricorso viene dedotto il rapporto di pregiudizialità e dipendenza della presente impugnazione col giudizio di legittimità dell'avviso di accertamento, giudizio tuttora in essere innanzi alla Suprema Corte con conseguente mancanza di certezza della validità della cartella di pagamento e della pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, presupposto che, ex art. 337 c.p.c., legittima la sospensione del presente processo.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione dopo aver ricordato che la normativa in materia obbliga all'iscrizione a ruolo delle somme decise dal giudizio di secondo grado e che, ex art. 62 bis del D.Lgs. 546/92, la sospensione della riscossione deve essere richiesta alla Corte di Giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata in Cassazione, sottolinea che il ricorso non contiene alcuna contestazione riguardo la cartella rimasta insoluta e all'intimazione impugnata e si limita a chiedere l'applicazione di una norma - l'art. 337 c.
p.c. - che è inconferente col caso in esame.
L'Agenzia delle Entrate, costituita con atto di intervento volontario, rileva che la Corte di Giustizia Tributaria di Bologna con ordinanza n. 712/2024 ha rigettato l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza n.
1525/2022 e quindi è del tutto legittima l'iscrizione a ruolo delle imposte accertate. Al pari dell'Agente della
Riscossione evidenzia che nel ricorso non risultano esservi le ragioni dell'opposizione al provvedimento impugnato ma soltanto la richiesta di applicare l'art. 337 c.p.c.,, una norma totalmente priva di relazione col contesto in esame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso non viene eccepita alcuna contestazione né in riferimento ad eventuali vizi del provvedimento impugnato né alla somma pretesa, credito giustamente vantato dall'Amministrazione Finanziaria per imposte, interessi e sanzioni dovute sulla base della sentenza n. 1575/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e legittima la pretesa per quanto dispone l'art. 68 del D.Lgs. 546/92 e per essere stata rigettata dallo stesso Giudice l'istanza di sospensione presentata ex art. 62 bis dello stesso decreto. Il Ricorrente_1 si limita a chiedere soltanto l'applicazione del comma 2 dell'art. 337 c.p.c., richiesta totalmente priva di fondamento perché non solo questo Collegio non ha alcuna competenza per decidere e quindi riconoscere una sospensiva che è già stata rigettata dalla Corte legittimata per tale giudizio dalla normativa in materia, ma anche per l'inapplicabilità dell'art. 337 c.p.c.: tale norma prevede la sospensione se in un determinato processo viene invocata l'autorità di una sentenza pronunciata in un diverso processo mentre nel caso in esame è in essere soltanto il giudizio pendente in Cassazione.
Per le considerazioni che precedono il ricorso è inammissibile e all'esito consegue l'addebito delle spese, come da dispositivo, da dividere fra le parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in euro
4.400,00 oltre il 15 per cento di spese generali.
Così deciso in Ravenna, li 2 febbraio 2026.
Il Presidente dott. P. Novelli
Il Giudice estensore dott. R. Fabbri