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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RGVG 773/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
IA ON Presidente rel.
ST LO IU
ON IN IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 17/01/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
16.12.2025 tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SI TE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura allegata al ricorso,
e
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. DOMENICONI OLIVIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTI RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da note scritte depositate in data 12/12/2025 che si riportano:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_1
(nata in [...] il [...]) e (nato in [...] il Controparte_1
05.06.1985) in data 22.08.2011 in Imintanoute (Marocco) e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sona (VR), Anno 2016, n. 10, Parte 2, Serie C, Ufficio
1, e ordinare al Comune di Sona (VR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) dichiarare compensate le spese legali;
3) darsi atto che i sigg.ri e dichiarano di Parte_1 Controparte_1 prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e di rinunciare fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 17/01/2025 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 672/2025 pubblicata in data 23/03/2025 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato;
sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 12/12/2025 chiedevano la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 22/08/2011 in Imintanoute
(Marocco), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sona (VR), Anno Co 2016, n. 10, Parte 2, Serie C, Ufficio 1, tra e Parte_1
2 alle condizioni specificate nella epigrafe della presente Controparte_1 decisione.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SONA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 2016,
Numero 10, Parte II, Serie C, Ufficio 1).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 17.12.2025
La Presidente rel.
IA ON
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
IA ON Presidente rel.
ST LO IU
ON IN IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 17/01/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
16.12.2025 tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SI TE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura allegata al ricorso,
e
(c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. DOMENICONI OLIVIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTI RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da note scritte depositate in data 12/12/2025 che si riportano:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_1
(nata in [...] il [...]) e (nato in [...] il Controparte_1
05.06.1985) in data 22.08.2011 in Imintanoute (Marocco) e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sona (VR), Anno 2016, n. 10, Parte 2, Serie C, Ufficio
1, e ordinare al Comune di Sona (VR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) dichiarare compensate le spese legali;
3) darsi atto che i sigg.ri e dichiarano di Parte_1 Controparte_1 prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e di rinunciare fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 17/01/2025 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 672/2025 pubblicata in data 23/03/2025 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato;
sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 12/12/2025 chiedevano la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 22/08/2011 in Imintanoute
(Marocco), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sona (VR), Anno Co 2016, n. 10, Parte 2, Serie C, Ufficio 1, tra e Parte_1
2 alle condizioni specificate nella epigrafe della presente Controparte_1 decisione.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SONA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 2016,
Numero 10, Parte II, Serie C, Ufficio 1).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 17.12.2025
La Presidente rel.
IA ON
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