Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 875
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'atto di pignoramento per inesistenza del presupposto

    La Corte ha ritenuto che l'ente resistente non si è costituito tempestivamente nel giudizio tributario, violando i termini previsti dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 546/1992. Pertanto, la documentazione prodotta dall'ente, relativa alla regolarità del processo esecutivo, alla notifica delle cartelle e alla decadenza dalla rateazione, non può essere posta a base della decisione.

  • Accolto
    Violazione art. 50 D.P.R. 602/1973 e artt. 137 e ss. c.p.c.

    La Corte ha accolto il ricorso per tardiva costituzione dell'ente resistente, rendendo inammissibile la documentazione prodotta a sostegno della regolarità del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 875
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 875
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo