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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI ON Presidente
- Francesca Caputo Componente
- HE ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione tra coniugi iscritto al n. 4376/2024 R.G. e pendente tra
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
EO AN,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
GA AF,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 4376/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 10/06/1989 (atto Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Patù al n. 2, parte II, serie A, anno 1989). Dalla loro unione sono nate le figlie Per_1
(Gagliano del Capo, 25/05/1992) e (Gagliano del
[...] Persona_2
Capo, 03/09/1994), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ha allegato che la convivenza con la coniuge sarebbe divenuta intollerabile a causa di problematiche caratteriali ed economiche, che avrebbero condotto la coppia ad una prima crisi già a distanza di pochi anni dal matrimonio, aggravatasi irreversibilmente nel 2006. In particolare, ha esposto che la consorte avrebbe improvvisamente ed inspiegabilmente interrotto con lui qualsivoglia rapporto fisico e morale, pur continuando a convivere nella casa familiare, acquistata in comproprietà nel 2005.
Ha allegato di essere attualmente privo di occupazione. Quanto alla consorte, ha riferito che costei lavora saltuariamente prestando assistenza notturna ad un'anziana.
Ha, altresì, dedotto che la figlia , pur economicamente Per_1 indipendente, vive tuttora nella casa familiare, sebbene sia intenzionata a trasferirsi altrove.
Ha concluso domandando: a) la separazione dalla coniuge;
b) nulla a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
c) nulla a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
d) l'assegnazione a sé della casa familiare, almeno sino alla vendita giudiziaria della stessa e/o in assenza di modifica delle proprie condizioni reddituali e salvo diverso accordo tra le parti. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 25/06/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- si è costituita in giudizio, non opponendosi alla Controparte_1 pronuncia della separazione.
2 R.G. 4376/2024
Per il resto, ha contestato le avverse prospettazioni, deducendo che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sarebbe da attribuire all'assenza di cooperazione e di qualsivoglia apporto economico nell'interesse della famiglia da parte del coniuge. Ha, infatti, riferito, di aver sempre provveduto in via esclusiva al sostentamento del nucleo familiare nonché al versamento dei ratei del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale. Ha precisato che la figlia , tuttora con lei Per_1 convivente, collabora alle spese familiari. Ha, infine, dedotto che la parte attrice si sarebbe allontanata dalla casa coniugale sin dall'agosto del 2023.
Ha concluso domandando: a) la separazione dal coniuge;
b)
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
c) l'ordine alla controparte di procedere alla variazione anagrafica di residenza presso l'attuale domicilio;
d) nulla a titolo di contributo al mantenimento del coniuge;
e)
l'accertamento dell'avvenuta divisione dei beni mobili (comparsa di risposta depositata il 11/10/2024).
1.4.- All'udienza del 12/11/2024, il giudice delegato, tentata invano la conciliazione tra i coniugi, ha provveduto in via provvisoria ed urgente nell'interesse delle parti autorizzando i coniugi a vivere separatamente e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la discussione.
1.5.- In occasione dell'udienza di discussione del 23/05/2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate negli scritti difensivi e hanno rinunciato entrambe alla domanda di assegnazione della casa familiare.
All'esito, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 16/07/2024).
2.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 10/06/1989 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Patù al n. 2, parte II, serie A, anno 1989).
3 R.G. 4376/2024
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale, la quale del resto si protrae da circa vent'anni.
3.- Il comportamento processuale delle parti, le quali hanno aderito entrambe alla domanda di separazione ed entrambe rinunciato alle domande di assegnazione della casa coniugale, rappresenta giusto motivo per compensare integralmente tra le parti spese e compensi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4376/2024 introdotto con ricorso del
25/06/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., ogni altra questione disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra atù (LE), Parte_1
18/09/1963) e (Presicce (LE), 13/10/1961), coniugi Controparte_1 in virtù di matrimonio celebrato a Patù in data 10/06/1989 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1989);
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Patù per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
HE ND ZI ON
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI ON Presidente
- Francesca Caputo Componente
- HE ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione tra coniugi iscritto al n. 4376/2024 R.G. e pendente tra
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
EO AN,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
GA AF,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 4376/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 10/06/1989 (atto Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Patù al n. 2, parte II, serie A, anno 1989). Dalla loro unione sono nate le figlie Per_1
(Gagliano del Capo, 25/05/1992) e (Gagliano del
[...] Persona_2
Capo, 03/09/1994), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ha allegato che la convivenza con la coniuge sarebbe divenuta intollerabile a causa di problematiche caratteriali ed economiche, che avrebbero condotto la coppia ad una prima crisi già a distanza di pochi anni dal matrimonio, aggravatasi irreversibilmente nel 2006. In particolare, ha esposto che la consorte avrebbe improvvisamente ed inspiegabilmente interrotto con lui qualsivoglia rapporto fisico e morale, pur continuando a convivere nella casa familiare, acquistata in comproprietà nel 2005.
Ha allegato di essere attualmente privo di occupazione. Quanto alla consorte, ha riferito che costei lavora saltuariamente prestando assistenza notturna ad un'anziana.
Ha, altresì, dedotto che la figlia , pur economicamente Per_1 indipendente, vive tuttora nella casa familiare, sebbene sia intenzionata a trasferirsi altrove.
Ha concluso domandando: a) la separazione dalla coniuge;
b) nulla a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
c) nulla a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
d) l'assegnazione a sé della casa familiare, almeno sino alla vendita giudiziaria della stessa e/o in assenza di modifica delle proprie condizioni reddituali e salvo diverso accordo tra le parti. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 25/06/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- si è costituita in giudizio, non opponendosi alla Controparte_1 pronuncia della separazione.
2 R.G. 4376/2024
Per il resto, ha contestato le avverse prospettazioni, deducendo che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sarebbe da attribuire all'assenza di cooperazione e di qualsivoglia apporto economico nell'interesse della famiglia da parte del coniuge. Ha, infatti, riferito, di aver sempre provveduto in via esclusiva al sostentamento del nucleo familiare nonché al versamento dei ratei del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa coniugale. Ha precisato che la figlia , tuttora con lei Per_1 convivente, collabora alle spese familiari. Ha, infine, dedotto che la parte attrice si sarebbe allontanata dalla casa coniugale sin dall'agosto del 2023.
Ha concluso domandando: a) la separazione dal coniuge;
b)
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
c) l'ordine alla controparte di procedere alla variazione anagrafica di residenza presso l'attuale domicilio;
d) nulla a titolo di contributo al mantenimento del coniuge;
e)
l'accertamento dell'avvenuta divisione dei beni mobili (comparsa di risposta depositata il 11/10/2024).
1.4.- All'udienza del 12/11/2024, il giudice delegato, tentata invano la conciliazione tra i coniugi, ha provveduto in via provvisoria ed urgente nell'interesse delle parti autorizzando i coniugi a vivere separatamente e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la discussione.
1.5.- In occasione dell'udienza di discussione del 23/05/2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate negli scritti difensivi e hanno rinunciato entrambe alla domanda di assegnazione della casa familiare.
All'esito, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 16/07/2024).
2.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 10/06/1989 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Patù al n. 2, parte II, serie A, anno 1989).
3 R.G. 4376/2024
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale, la quale del resto si protrae da circa vent'anni.
3.- Il comportamento processuale delle parti, le quali hanno aderito entrambe alla domanda di separazione ed entrambe rinunciato alle domande di assegnazione della casa coniugale, rappresenta giusto motivo per compensare integralmente tra le parti spese e compensi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4376/2024 introdotto con ricorso del
25/06/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., ogni altra questione disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra atù (LE), Parte_1
18/09/1963) e (Presicce (LE), 13/10/1961), coniugi Controparte_1 in virtù di matrimonio celebrato a Patù in data 10/06/1989 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1989);
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Patù per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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