Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 1757
CS
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione del d.P.C.M. presupposto

    La Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso di primo grado, ritenendo che la mancata impugnazione del d.P.C.M. presupposto precludesse l'esame del merito della delibera regionale.

  • Rigettato
    Interpretazione del d.P.C.M. 14 febbraio 2023 e illegittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha respinto il motivo, ritenendo il d.P.C.M. chiaro nel suo tenore testuale, vincolando le regioni a finanziare progetti solo tra enti pubblici o enti del terzo settore. Ha altresì ritenuto infondata la censura di illegittimità costituzionale, poiché il d.P.C.M. è stato adottato nel rispetto delle competenze statali e in continuità con precedenti disposizioni.

  • Rigettato
    Contraddittorietà della sentenza di primo grado

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato questo motivo, ribadendo la chiarezza e la vincolatività del d.P.C.M. presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 1757
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1757
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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