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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORBELLI LUCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 883/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 121463/2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 18 aprile 2025 n. 12146320 emesso dal Comune di Genova per l'anno di imposta 2020 relativamente all'immobile di proprietà nella misura del 50% sito in Indirizzo_1 sc.A (GEB/66/240/28). Il ricorrente sostiene che, per effetto dell'Ordinanza del Tribunale di Genova 2 ottobre 2017 n. 3611 che, in sede di separazione, ha assegnato l'immobile all' ex coniuge, solo quest'ultimo e non il ricorrente sarebbe soggetto passivo di imposta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Genova rilevando come, per effetto delle modificazioni alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge 160/19, solo nel caso di assegnazione della casa familiare in uno con l'affidamento dei figli minori o non autosufficienti il coniuge affidatario potrebbe ritenersi soggetto passivo di imposta.
All'udienza pubblica del 15 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'art. 13, comma 2, d.l. 201/11 stabiliva che l'Imu non si applicasse, tra le altre ipotesi, “alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Il quadro normativo è profondamente mutato per effetto della riforma della disciplina dell'IMU introdotta dalla l. 160/!9
L'art. 1, comma 741, lett. c) n. 4) l. 160/19, infatti, stabilisce che sia considerata abitazione principale “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”.
Il successivo art. 1, comma 743, l. 160/19 stabilisce: “I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo
è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”.
Orbene, come si evince dall'esame comparativo delle due disposizioni trascritte, la disciplina derogatoria alle regole generali in materia di IMU relative al presupposto di imposta, costituito dal possesso di immobile,
e all'individuazione dei soggetti passivi, è limitata al genitore che sia assegnatario dell'immobile in quanto anche affidatario dei figli.
In questo caso il genitore affidatario è, ex lege, titolare del diritto di abitazione sull'immobile precedentemente adibito a casa coniugale.
Nel caso in cui, invece, l'affidamento dei figli, per le ragioni più varie, non intervenga, torna ad espandersi la disciplina generale sulla realizzazione del presupposto e sulla soggettività di imposta.
Nel caso di specie il ricorrente non dimostra che nel periodo di imposta la coniuge fosse non solo assegnataria dell'immobile ma anche affidataria della figlia, che era a quell'epoca già maggiorenne.
Ne consegue che, difettando i presupposti per l'applicazione della disciplina derogatoria, il Comune legittimamente ha fatto applicazione della disciplina generale.
Né sul punto può essere invocata la interpretazione patrocinata dal Ministero delle finanze con la circolare
18 marzo 2020 n. 1/DF secondo cui la nuova disciplina sarebbe priva di effetti innovativi rispetto alla precedente.
Simile interpretazione confligge, infatti, con il chiaro e inequivoco tenore letterale delle disposizioni trascritte.
A tal riguardo occorre evidenziare come l'interpretazione letterale costituisca, ai sensi dell'art. 12 disp. prel. cc., il primo criterio ermeneutico;
criterio che è ritenuto sufficiente, secondo la Cassazione, a giustificare l'attribuzione di significato alla disposizione.
E' stato così affermato che “nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o di una norma secondaria sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro e univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore” (Cass. trib. 23 luglio 2019 n. 19815).
Ne consegue che la circolare, veicolando una interpretazione contra legem delle disposizioni trascritte, non può essere invocata dal ricorrente a sostegno della propria tesi.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
La presenza di una circolare ministeriale che recepisce l'interpretazione sostenuta dal ricorrente, tuttavia, giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. Il Giudice monocratico (dott. Luca Morbelli)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORBELLI LUCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 883/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 121463/2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 18 aprile 2025 n. 12146320 emesso dal Comune di Genova per l'anno di imposta 2020 relativamente all'immobile di proprietà nella misura del 50% sito in Indirizzo_1 sc.A (GEB/66/240/28). Il ricorrente sostiene che, per effetto dell'Ordinanza del Tribunale di Genova 2 ottobre 2017 n. 3611 che, in sede di separazione, ha assegnato l'immobile all' ex coniuge, solo quest'ultimo e non il ricorrente sarebbe soggetto passivo di imposta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Genova rilevando come, per effetto delle modificazioni alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge 160/19, solo nel caso di assegnazione della casa familiare in uno con l'affidamento dei figli minori o non autosufficienti il coniuge affidatario potrebbe ritenersi soggetto passivo di imposta.
All'udienza pubblica del 15 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'art. 13, comma 2, d.l. 201/11 stabiliva che l'Imu non si applicasse, tra le altre ipotesi, “alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Il quadro normativo è profondamente mutato per effetto della riforma della disciplina dell'IMU introdotta dalla l. 160/!9
L'art. 1, comma 741, lett. c) n. 4) l. 160/19, infatti, stabilisce che sia considerata abitazione principale “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”.
Il successivo art. 1, comma 743, l. 160/19 stabilisce: “I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo
è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”.
Orbene, come si evince dall'esame comparativo delle due disposizioni trascritte, la disciplina derogatoria alle regole generali in materia di IMU relative al presupposto di imposta, costituito dal possesso di immobile,
e all'individuazione dei soggetti passivi, è limitata al genitore che sia assegnatario dell'immobile in quanto anche affidatario dei figli.
In questo caso il genitore affidatario è, ex lege, titolare del diritto di abitazione sull'immobile precedentemente adibito a casa coniugale.
Nel caso in cui, invece, l'affidamento dei figli, per le ragioni più varie, non intervenga, torna ad espandersi la disciplina generale sulla realizzazione del presupposto e sulla soggettività di imposta.
Nel caso di specie il ricorrente non dimostra che nel periodo di imposta la coniuge fosse non solo assegnataria dell'immobile ma anche affidataria della figlia, che era a quell'epoca già maggiorenne.
Ne consegue che, difettando i presupposti per l'applicazione della disciplina derogatoria, il Comune legittimamente ha fatto applicazione della disciplina generale.
Né sul punto può essere invocata la interpretazione patrocinata dal Ministero delle finanze con la circolare
18 marzo 2020 n. 1/DF secondo cui la nuova disciplina sarebbe priva di effetti innovativi rispetto alla precedente.
Simile interpretazione confligge, infatti, con il chiaro e inequivoco tenore letterale delle disposizioni trascritte.
A tal riguardo occorre evidenziare come l'interpretazione letterale costituisca, ai sensi dell'art. 12 disp. prel. cc., il primo criterio ermeneutico;
criterio che è ritenuto sufficiente, secondo la Cassazione, a giustificare l'attribuzione di significato alla disposizione.
E' stato così affermato che “nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o di una norma secondaria sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro e univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore” (Cass. trib. 23 luglio 2019 n. 19815).
Ne consegue che la circolare, veicolando una interpretazione contra legem delle disposizioni trascritte, non può essere invocata dal ricorrente a sostegno della propria tesi.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
La presenza di una circolare ministeriale che recepisce l'interpretazione sostenuta dal ricorrente, tuttavia, giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. Il Giudice monocratico (dott. Luca Morbelli)