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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2826/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18211/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000048173-2022 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2833/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 30.9.2025 alla Regione Campania, il ricorrente impugnava l'atto di accertamento, con contestuale irrogazione di sanzioni, n. 000000048173/2022, ricevuta in data
7.7.2025, avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica, anno d'imposta 2022, per
€ 221,30. Eccepiva, e puntualmente documentava, il ricorrente l'illegittimità del gravato atto, per aver accettato, in data 13/4/2018 ed unitamente ai propri due figli, l'eredità del de cuius Nominativo_1 con beneficio d'inventario ex art. 484 c.c. Successivamente, conformemente alla disciplina dettata dagli artt.
498 e ss. c.c., veniva avviata la procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, mediante l'invio dell'invito formale ai creditori ex art. 498 c.c., regolarmente notificato anche alla Regione Campania in data 28/10/2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31/10/2020. La Regione Campania, pur essendo stata ritualmente informata dell'avvio della procedura concorsuale, non presentava alcuna dichiarazione di credito, né proponeva opposizione allo stato di graduazione successivamente formato ai sensi dell'art. 492 c.c., notificato alla stessa in data 24/1/2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 27/1/2024. In mancanza di opposizioni nel termine di legge, lo stato di graduazione era divenuto definitivo in data 27/2/2024 ex art. 501 c.c.. In particolare, dallo stesso emergeva, in modo inequivoco,
l'incapienza della massa attiva ereditaria, risultando espressamente indicato che, all'esito del parziale soddisfacimento dei creditori ipotecari e privilegiati, “nulla residua per tutti gli altri crediti in considerazione dell'incapienza della massa attiva rispetto alla dichiarazione di credito”
Precisava, altresì, lil ricorrente che l'autovettura oggetto della pretesa fiscale, faceva parte del compendio ereditario, come risultava dall'atto di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e dal verbale di inventario. L'intestazione del veicolo al ricorrente e ai figli, avvenuta formalmente in data 28/4/2023, doveva pertanto avvenire con la qualifica di eredi beneficiati e costituisce un atto meramente strumentale e necessario alla liquidazione dell'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 499 co. 1 c.c..
In data 19.11.2025, la Regione Campania depositava proprie controdeduzioni, insistendo nella legittimità dell'avviso di accertamento, risultando l'auto, per l'anno 2022, intestato alla ricorrente, nulla deducendo circa l'avvenuta accettazione con beneficio d'inventario e la liquidazione concorsuale del patrimonio ereditario.
In data 21.1.2026, il ricorrente depositava memoria difensiva, replicando alle difese della Regione
Campania ed insistendo nelle proprie ragioni impugnatorie.
Alla pubblica udienza del 13.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnato atto di accertamento, con contestuale irrogazione di sanzioni in data 7.7.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 30.9.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto l'insussistenza del presupposto impositivo, per effetto della procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata ai sensi dell'art. 503 comma 1 c.c., ispirata, come è noto, al principio generale della par condicio creditorum. Detta procedura, conclusasi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello “stato di graduazione” (27.1.2024) non era oggetto di alcuna opposizione, divenendo così definitiva alla scadenza dei successivi trenta giorni. Orbene, osserva la
Corte che la Regione Campania, per quanto formalmente e regolarmente notiziata circa i plurimi passaggi procedurali della riferita procedura liquidatoria, ometteva del tutto di insinuarsi in essa, al fine di veder riconosciuta la soddisfazione, in tutto o in parte, del proprio credito. Sul punto, si è affermato in giurisprudenza che “l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario (…) non può - una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, terzo comma, cod. civ. - essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. cod. civ. c.c.” (Cass. sez. II, nr. 27626/2024). E' appena il caso di rilevare, infine, che l'Ente creditore, a fronte dell'articolata difesa del ricorrente, alcunché ha osservato circa l'insussistenza del presupposto impositivo per effetto della menzionata – e puntualmente documentata – procedura liquidatoria, limitando la propria difesa all'asserita – ed indimostrata – debenza della tassa, in ragione dell'intestazione dell'auto alla erede oggi ricorrente, intestazione che, come sopra già evidenziato, era avvenuta esclusivamente quale prodromico passaggio procedurale della liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata. Il ricorso, pertanto, non può che essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 221,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 493,00 di cui € 30,00 per spese, € 179,00 per la fase di studio, € 105,00 per la fase introduttiva, € 179,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della
Regione Campania, con ricorso ritualmente notificato in data 30.9.2025, ogni altra domanda, eccezione e/
o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi
€ 493,00 di cui € 30,00 per spese, € 179,00 per la fase di studio, € 105,00 per la fase introduttiva,
€ 179,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il
13.2.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18211/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000000048173-2022 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2833/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 30.9.2025 alla Regione Campania, il ricorrente impugnava l'atto di accertamento, con contestuale irrogazione di sanzioni, n. 000000048173/2022, ricevuta in data
7.7.2025, avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica, anno d'imposta 2022, per
€ 221,30. Eccepiva, e puntualmente documentava, il ricorrente l'illegittimità del gravato atto, per aver accettato, in data 13/4/2018 ed unitamente ai propri due figli, l'eredità del de cuius Nominativo_1 con beneficio d'inventario ex art. 484 c.c. Successivamente, conformemente alla disciplina dettata dagli artt.
498 e ss. c.c., veniva avviata la procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, mediante l'invio dell'invito formale ai creditori ex art. 498 c.c., regolarmente notificato anche alla Regione Campania in data 28/10/2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31/10/2020. La Regione Campania, pur essendo stata ritualmente informata dell'avvio della procedura concorsuale, non presentava alcuna dichiarazione di credito, né proponeva opposizione allo stato di graduazione successivamente formato ai sensi dell'art. 492 c.c., notificato alla stessa in data 24/1/2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 27/1/2024. In mancanza di opposizioni nel termine di legge, lo stato di graduazione era divenuto definitivo in data 27/2/2024 ex art. 501 c.c.. In particolare, dallo stesso emergeva, in modo inequivoco,
l'incapienza della massa attiva ereditaria, risultando espressamente indicato che, all'esito del parziale soddisfacimento dei creditori ipotecari e privilegiati, “nulla residua per tutti gli altri crediti in considerazione dell'incapienza della massa attiva rispetto alla dichiarazione di credito”
Precisava, altresì, lil ricorrente che l'autovettura oggetto della pretesa fiscale, faceva parte del compendio ereditario, come risultava dall'atto di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e dal verbale di inventario. L'intestazione del veicolo al ricorrente e ai figli, avvenuta formalmente in data 28/4/2023, doveva pertanto avvenire con la qualifica di eredi beneficiati e costituisce un atto meramente strumentale e necessario alla liquidazione dell'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 499 co. 1 c.c..
In data 19.11.2025, la Regione Campania depositava proprie controdeduzioni, insistendo nella legittimità dell'avviso di accertamento, risultando l'auto, per l'anno 2022, intestato alla ricorrente, nulla deducendo circa l'avvenuta accettazione con beneficio d'inventario e la liquidazione concorsuale del patrimonio ereditario.
In data 21.1.2026, il ricorrente depositava memoria difensiva, replicando alle difese della Regione
Campania ed insistendo nelle proprie ragioni impugnatorie.
Alla pubblica udienza del 13.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnato atto di accertamento, con contestuale irrogazione di sanzioni in data 7.7.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 30.9.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto l'insussistenza del presupposto impositivo, per effetto della procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata ai sensi dell'art. 503 comma 1 c.c., ispirata, come è noto, al principio generale della par condicio creditorum. Detta procedura, conclusasi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello “stato di graduazione” (27.1.2024) non era oggetto di alcuna opposizione, divenendo così definitiva alla scadenza dei successivi trenta giorni. Orbene, osserva la
Corte che la Regione Campania, per quanto formalmente e regolarmente notiziata circa i plurimi passaggi procedurali della riferita procedura liquidatoria, ometteva del tutto di insinuarsi in essa, al fine di veder riconosciuta la soddisfazione, in tutto o in parte, del proprio credito. Sul punto, si è affermato in giurisprudenza che “l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario (…) non può - una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, terzo comma, cod. civ. - essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. cod. civ. c.c.” (Cass. sez. II, nr. 27626/2024). E' appena il caso di rilevare, infine, che l'Ente creditore, a fronte dell'articolata difesa del ricorrente, alcunché ha osservato circa l'insussistenza del presupposto impositivo per effetto della menzionata – e puntualmente documentata – procedura liquidatoria, limitando la propria difesa all'asserita – ed indimostrata – debenza della tassa, in ragione dell'intestazione dell'auto alla erede oggi ricorrente, intestazione che, come sopra già evidenziato, era avvenuta esclusivamente quale prodromico passaggio procedurale della liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata. Il ricorso, pertanto, non può che essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 221,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 493,00 di cui € 30,00 per spese, € 179,00 per la fase di studio, € 105,00 per la fase introduttiva, € 179,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della
Regione Campania, con ricorso ritualmente notificato in data 30.9.2025, ogni altra domanda, eccezione e/
o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
b) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi
€ 493,00 di cui € 30,00 per spese, € 179,00 per la fase di studio, € 105,00 per la fase introduttiva,
€ 179,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il
13.2.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete